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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
dott. Edoardo Sirza Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2076/2020, promossa
DA
, nato a Obilic, in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
con l'avv. Antonella Stella (C.F. ); C.F._2
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a [...], l'[...], C.F. , con l'avv. CP_1 C.F._3
Paola Valle ); CodiceFiscale_4
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
PER IL RICORRENTE
Preliminarmente: Mantenere il monitoraggio dei servizi sociali e del Consultorio famigliare, come già previsto, oltre ad attivare il sostegno psicologico necessario al minore, al fine di assicurare l'effettività degli incontri tra il padre e il figlio Per_1
;
[...]
1) stabilire che il figlio minore venga affidato in via condivisa ma Persona_1
collocato prevalentemente presso il padre, come da provvedimento della Corte
d'Appello dd. 07.07.2020 confermato con l'ordinanza dd. 29.04.2021; ovvero, in subordine, mantenere il collocamento presso la madre;
2) stabilire che il figlio frequenti i due genitori con tempi paritari, Persona_1
possibilmente due settimane al mese con ciascuno;
3) per quanto concerne i periodi di festività e vacanze, stabilire che ciascun genitore trascorra con il minore sette giorni nelle festività natalizie in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, due giorni durante le festività pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
4) stabilire, che il padre provvederà al mantenimento del figlio con Persona_1
l'importo di €. 200,00 mensili con aggiornamento ISTAT annuale, sino al conseguimento dell'indipendenza economica;
le spese straordinarie, ripartite in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Trieste;
Assegno
Unico alla GN;
CP_1
5) disporre la revoca dell'obbligo del mantenimento del figlio , da Persona_2
tempo in cerca di occupazione ovvero, in subordine, prevedere un contributo di €.
100,00 fino al 31.12.2024;
6) consentire il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore, eventualmente anche in luogo del consenso dell'altro genitore;
2 7) confermare la presa in carico del minore da parte dei servizi Sociali Per_1
affinché venga predisposto un percorso di sostegno psicologico dello stesso e delle visite facilitanti con il padre;
8) prevedere che la madre segua un percorso di sostegno alla genitorialità presso i servizi territorialmente competenti;
9) nulla prevedere a titolo di alimenti per la GN , economicamente CP_1
autosufficiente;
In via Istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate.
Con vittoria di spese.
PER LA RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, e confermata la sentenza non definitiva sullo status (sent. 255/21, pubbl. il 03/05/2021),
1. Affidamento: confermare l'affidamento condiviso di con suo Persona_1
collocamento presso la madre, ed esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione;
visite col padre libere secondo il gradimento del minore;
2. Contributo al mantenimento dei figli: obbligare il a contribuire al Pt_1
mantenimento dei figli e con corresponsione alla Rappo di mensili Per_2 Per_1
€ 400,00 per e di € 150,00 per , per quest'ultimo da Persona_1 Persona_2
pagarsi fino a dicembre 2024; importi rivalutabili ex indici ISTAT, da pagarsi con bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Dare atto che è divenuto economicamente indipendente e Controparte_2
non dimora più con il . Pt_1
3 3. ASSEGNO UNICO: Attribuire a l'integrale percezione dell'assegno CP_1
unico per i figli e di suoi futuri equipollenti, cosi come l'attribuzione dei benefici economici pubblici correlati al suo isee (dote famiglia, bonus mamma, etc.)
4. Assegno divorzile: obbligare a contribuire al mantenimento della Parte_1
ex moglie, con mensili € 200,00, adeguabili annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT, da corrispondersi con bonifico bancario entro il 15 di ogni mese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dall'unione matrimoniale tra e , celebrata a Parte_1 CP_1
Trieste il 10/10/1999, sono nati tre figli: (nato il [...]); Persona_2 CP_2
(nato il [...]); e (nato il [...]).
[...] Persona_1
A seguito della crisi del rapporto coniugale, le parti riuscirono a trovare un accordo di separazione omologato dal Tribunale di Trieste il 28/11/2018.
In quella sede venne stabilito, sul piano economico, che il signor Pt_1
avrebbe dovuto pagare un assegno di mantenimento di 150 euro mensili per ciascuno dei tre figli, oltre agli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie;
relativamente al mantenimento della moglie, venne previsto un contributo di 100 euro mensili per i primi 12 mesi, e poi di 50 euro al mese sino a che la GN CP_1
non avesse reperito un'occupazione lavorativa retribuita con almeno 700 euro netti al mese.
Quanto alla prole, con particolare riferimento ai due figli ancora minori,
e fu concordato l'affidamento condiviso con CP_2 Persona_1
collocazione residenziale prevalente presso la madre. Considerata l'età di , CP_2
che era quasi maggiorenne, si stabilì che egli potesse frequentare il padre liberamente, accordandosi con lui di volta in volta. Per invece, le Persona_1
parti si impegnarono a rivolgersi al Consultorio familiare per un servizio di
4 mediazione, affinché fossero individuate delle modalità di frequentazione adeguate a garantire la serenità del minore.
Tuttavia, tale impostazione non si rivelò funzionale. L'assenza di una disciplina specifica e dettagliata per le visite di con il padre, unita all'incapacità Persona_1
delle parti di superare la crisi coniugale sul piano genitoriale – in particolare da parte della madre, che la separazione l'aveva subita – determinò notevoli tensioni. divenne così il fulcro del conflitto tra i genitori, trovandosi Persona_1
direttamente coinvolto e responsabilizzato nel dissidio, senza che le parti riuscissero a tutelarne adeguatamente l'interesse.
Pochi mesi dopo l'omologazione della separazione, infatti, Parte_1
instaurò un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, con richiesta di applicazione di provvedimenti sanzionatori ex art. 709-ter c.p.c. per lamentati comportamenti ostruzionistici della madre rispetto alle visite con il figlio
. Persona_1
si oppose, riferendo che il minore non desiderava incontrare il CP_1
padre.
Dall'istruttoria emerse che la madre poneva in essere condotte volte a ostacolare il pieno dispiegarsi del rapporto padre-figlio e, perciò, venne prima ammonita e poi sanzionata economicamente.
Dall'ascolto di , condotto con l'ausilio di una psicologa poichè Persona_1
aveva poco più di dieci anni, non emersero ragioni autonome e personali del minore per rifiutare il padre. Al contrario, si delineò un quadro in cui il figlio sviluppò un atteggiamento ostile verso il genitore per proteggere la madre, percepita quale parte debole della coppia in ragione della decisione del padre di instaurare una nuova relazione sentimentale con una conoscente di famiglia. Tale situazione di
“alleanza” con la madre – frutto di un disagio emotivo non elaborato dalla figura materna – finì per impedire al minore di vivere serenamente il rapporto col padre, creando una dinamica talmente disfunzionale da rendere infruttuosi anche i percorsi
5 di mediazione e sostegno psicologico predisposti dal Tribunale per ristabilire una normale relazione padre-figlio.
Alla luce di tali evidenze, con un primo decreto provvisorio, il Tribunale dispose l'affidamento di a entrambi i genitori, con un criterio di Persona_1
collocamento a settimane alternate presso l'uno e presso l'altro, incaricando il
Servizio Sociale del Comune di Trieste di svolgere attività di monitoraggio sul nucleo familiare. Il provvedimento venne impugnato dalla madre dinanzi alla Corte
d'Appello di Trieste, che tuttavia rigettò l'impugnazione nel merito, confermando così la misura adottata.
Tuttavia, dalle relazioni dei Servizi Sociali continuò ad emergere un persistente ostruzionismo della madre rispetto ai rapporti fra e il Persona_1
padre.
Con decreto conclusivo del procedimento, in data 28/4/2020, il Collegio rilevò come tali condotte dimostrassero che la madre era totalmente priva di capacità critica nell'affrontare le proprie debolezze, già evidenziate nel provvedimento provvisorio. Tali comportamenti costituivano una vera e propria alienazione della figura paterna, pregiudicando lo sviluppo di una personalità autonoma nel minore.
Pur non reputando tali condotte così gravi da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, il Collegio le considerò comunque altamente pregiudizievoli per il figlio, tanto da rendere necessaria, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, la scelta di un affidamento esclusivo al padre, con collocamento prevalente presso di lui.
Anche questo decreto venne reclamato dalla GN dinanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Trieste.
Con decreto del 7/7/2020, la Corte confermò la collocazione prevalente del minore presso il padre, disponendo la presa in carico del minore da parte del
Servizio Sociale, l'attivazione di un sostegno psicologico per e Persona_1
l'organizzazione di visite facilitanti con il padre. Inoltre, la madre venne indirizzata
6 verso un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi territorialmente competenti.
La Corte, tuttavia, in parziale riforma del decreto di primo grado, optò per un affidamento in forma condivisa, pur riconoscendo la presenza di gravi elementi che avrebbero potuto far propendere per l'affidamento esclusivo al padre. Ritenne infatti che, nonostante le criticità riscontrate, la madre mantenesse una capacità di accudire e crescere i figli. Pertanto, dispose l'affidamento condiviso del minore, condizionandone però l'esercizio al rispetto dei percorsi di sostegno e al monitoraggio dei Servizi competenti, con l'obiettivo finale di ricondurre i rapporti familiari in un alveo di equilibrata collaborazione nell'interesse del minore.
Con ricorso del 2/7/2020, ha quindi introdotto il presente Parte_1
procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, lamentando che, a causa dei persistenti ostacoli frapposti dalla madre, quanto previsto dai provvedimenti in essere con riferimento al collocamento del figlio minore non aveva avuto alcuna attuazione. Quanto agli altri figli, maggiorenni, il ricorrente dava atto che viveva con la madre, mentre si era stabilito con lui. CP_2 Per_2
Chiedeva quindi, a modifica del regime di affidamento in essere, l'affidamento esclusivo del figlio minore Per gli aspetti economici chiedeva di Persona_1
contribuire al solo mantenimento di , residente con la madre, con l'importo Per_2
mensile di 150 euro, con ripartizione delle spese straordinarie in pari quota per tutti e tre i figli, con rinvio alla disciplina prevista dal Protocollo in essere presso il
Tribunale di Trieste.
Si è costituita in giudizio , contestando gli addebiti mossi dal CP_1
marito rispetto agli ostacoli frapposti alla frequentazione col figlio minore. Ha chiesto l'affidamento condiviso di con la previsione di un contributo, Persona_1
da porre a carico di , di 300 euro per il mantenimento di ciascun Parte_1
figlio, e 300 euro di assegno divorzile con funzione alimentare per sé.
7 Sui tempi di frequentazione tra e il padre, la resistente ha Persona_1
chiesto che fosse disposta l'audizione del minore.
All'udienza del 19/11/2020, tentata invano la conciliazione delle parti, il
Presidente ha disposto l'audizione del minore con l'ausilio della Persona_1
psicologa dott.ssa Luana Marghi.
Depositato il resoconto dell'audizione e sentite le parti, con ordinanza del
16/2/2021 il Presidente ha provveduto in via temporanea a urgente richiamando il provvedimento della Corte d'Appello del 7/7/2020, confermando l'affidamento condiviso di con collocamento residenziale prevalente presso il Persona_1
padre. Inoltre, ha incaricato il Servizio sociale e il Consultorio familiare di avviare un ciclo di incontri di mediazione tra i genitori e di incontri tra il padre e il figlio. Ha ordinato inoltre l'avvio immediato del collocamento del minore presso il padre per almeno due giorni a settimana per due mesi. Al termine ha previsto che venisse attuato il collocamento prevalente presso il padre, salvo rilievi critici dei Servizi incaricati.
Per quanto riguarda il mantenimento della resistente, il Presidente ha posto a carico del ricorrente un assegno di 100 euro al mese.
Rimessa la causa al giudice istruttore, e depositate le relazioni del Consultorio e del Servizio sociale, all'udienza del 29/4/2021 il giudice si è riservato di assumere ulteriori provvedimenti.
Sciogliendo la riserva, con ordinanza del 30/4/2021, il giudice, preliminarmente correggeva un errore materiale dell'ordinanza presidenziale d.d. 16/2/2021 “nel senso che è posto (fin dall'epoca della separazione omologata con decreto d.d.
28/11/2018) a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , residente presso la madre e non autosufficiente, con Persona_2
l'importo di 150,00 Euro al mese, oltre alla rivalutazione ISTAT;
le spese straordinarie, ripartite in ragione del 50% ciascuno, saranno regolate come da
Protocollo d'intesa nr. 383/2015 sottoscritto, in data 18/5/2015, dal Tribunale di
8 Trieste e dall'Ordine degli Avvocati di Trieste;
nulla è posto a carico del padre (né - in assenza di domanda – a carico della madre) per il mantenimento ordinario del figlio
maggiorenne ancora non autosufficiente e residente con il padre”. CP_2
Per quanto riguarda la situazione del minore rappresentata nelle relazioni depositate dai Servizi, il giudice istruttore dava atto che, “da più di due anni, i comportamenti della GN e la sua incapacità di elaborare la separazione CP_1
e di scindere i due ruoli (quello di genitore e di ex-partner) impediscono (anche più o meno volontariamente) a di mantenere un rapporto equilibrato con Persona_1
il padre. Tale circostanza, inoltre, si pone in contrasto con i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che hanno disciplinato l'affidamento disponendo il collocamento prevalente del minore dal padre”. Ha ritenuto quindi che “la richiesta del padre di dare attuazione a quanto disposto dall'autorità giudiziaria è dunque più che fondata e non potrà trovare ulteriore ostacolo nel comportamento oppositivo o comunque inerte dell'odierna resistente;
è infatti a questo punto necessario che la ricorrente si renda promotrice con il figlio dell'importanza di stare con il padre, eliminando così nel minore ogni dubbio circa la di lei opposizione o scarso gradimento alle visite”.
Il giudice ha dunque ordinato “l'avvio immediato del collocamento del minore presso il padre per almeno un giorno infrasettimanale Persona_1
tendenzialmente il mercoledì dalla fine della scuola, con riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina e tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio, dalla fine della scuola al lunedì mattina;
dal 1/6/2021 prederà vigorie il collocamento prevalente presso il padre e visite madre-figlio come da decreto della Corte d'Appello
d.d. 18/11/2020”. Di conseguenza, ha revocato, con decorrenza dal mese di giugno
2021 il contributo di 75 euro posto con l'ordinanza presidenziale d.d. 16/2/2021 a carico del padre per il mantenimento del figlio . Persona_1
9 Inoltre, ha condannando ex art. 709 ter, comma 2, nn. 2 e 3 c.p.c. CP_1
a pagare al ricorrente 50 euro (di cui 30 a favore di e 20 a
[...] Persona_1
favore di ) per ogni mancata giornata di permanenza di Parte_1 Per_1
con il padre successiva al fine settimana del 10/5/2021, disponendo altresì
[...]
che il Servizio sociale e il Servizio specialistico dell'Azienda Sanitaria proseguissero col monitoraggio e sostegno della situazione del minore . Persona_1
Infine, ha concesso i richiesti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie e pronunciata dal Collegio la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza non definitiva del 30/4/2021, all'udienza del 16/9/2021, su istanza di entrambe le parti, il giudice ha confermato l'incarico al
Consultorio familiare di svolgere attività di mediazione volta a strutturare le modalità di comunicazione tra i genitori in ordine alle decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore . Inoltre, considerato Persona_1
che, di fatto, abitava esclusivamente con la madre, che versava in Persona_1
una condizione economica precaria, nell'interesse del minore ha posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore di 100 euro al mese.
Alla successiva udienza del 17/3/2022, letta la relazione del Consultorio familiare, il giudice ha preso atto del totale fallimento dell'attività di mediazione dei
Servizi e di ripristino di un anche minimo rapporto tra e il padre. Persona_1
Sul versante economico, poi, il ricorrente, ha riferito di essere stato da poco assunto al Porto di Trieste con uno stipendio di circa 1.700 euro al mese;
la resistente ha dichiarato di lavorare a chiamata e di percepire circa 400 euro al mese.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con ordinanza del 20/7/2022, il giudice, ogni diversa istanza istruttoria rigettata, ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio, nominando c.t.u. la psicologa dott.ssa Luana Marghi che già aveva ascoltato il minore nella fase presidenziale, al fine di valutare le capacità genitoriali
10 delle parti e adottare la migliore decisione sull'affidamento, nel preminente interesse del minore.
Volgendo al termine le operazioni di consulenza, il giudice ha proceduto personalmente all'ascolto del minore , ormai quasi quattordicenne, Persona_1
con l'ausilio della c.t.u.
Nel corso dell'audizione ha affermato di provare un senso di Persona_1
grande confusione per le versioni, opposte, riferite dai genitori sulla dinamica della loro separazione1. Sulle ragioni dell'allontanamento dal padre, egli non ha saputo fornire una spiegazione razionale2, se non la rabbia provata nei suoi confronti per quanto gli ha riferito la madre, cioè che il padre, subito dopo la separazione, ha intrapreso una nuova relazione sentimentale con un'altra donna, lasciando dei debiti.
Sollecitato su questi profili, ha dichiarato di non riuscire ad Persona_1
ignorare il conflitto tra i genitori;
pur intuendo di essere rispetto ad esso, almeno in parte, terzo, di fronte alle contraddizioni egli ritiene necessario assumere per vera la versione fornita da un genitore e menzognera quella dell'altro. Come ha precisamente affermato la c.t.u. a commento delle dichiarazioni rese dal minore, ha difficoltà a non essere partecipe del conflitto genitoriale, Persona_1
sentendosi parte di esso, prendendo le parti di un genitore (la madre) e ponendosi di conseguenza contro l'altro (il padre).
Circa la possibilità di riprendere un rapporto continuativo col padre, Per_1
ha radicalmente escluso di pernottare da lui, aprendo al massimo ad un
[...]
incontro settimanale che ha concordato col giudice di fissare per il martedì.
11 Il 4/2/2023, la dott.ssa Marghi ha depositato la propria consulenza con le osservazioni delle parti e le sue valutazioni sulle medesime.
Dalla predetta relazione, connotata da chiarezza e logicità, cui integralmente si rinvia, emerge il seguente quadro familiare.
è “un ragazzo sufficientemente armonico con le linee evolutive Persona_1
proprie della sua età, con un adeguato livello di sviluppo e con competenze relazionali e cognitive nella norma” e “conserva una rappresentazione affettiva nei confronti di entrambe le figure genitoriali”.
Nonostante ciò, il minore versa uno stato di significativa sofferenza psicoemotiva, caratterizzato da: sintomi ansiosi;
uno stato di confusione psicoemotiva;
la presenza di un forte legame di lealtà familiare che lo porta a coalizzarsi con la madre.
, pur risultando una madre accudente, affettivamente presente CP_1
e funzionalmente adeguata nella sua competenza genitoriale, è rimasta “immersa nella propria ferita separativa e rigidamente arroccata in uno schema di sovrapposizione del piano personale e di quello genitoriale che impedisce non solo la creazione di qualsiasi alleanza genitoriale, ma anche qualsiasi tipo di riconoscimento relazionale dell'altro”. Così facendo, si è dimostrata incapace di rispondere ai bisogni psicoaffettivi più profondi di contribuendo a cronicizzare le Persona_1
strategie disfunzionali di evitamento e compressione emotiva adottate dal minore per contenere la sua sofferenza rispetto al conflitto.
Ha ritenuto dunque la c.t.u. che, per garantire il corretto sviluppo psicoemotivo di sia necessario un progressivo recupero del rapporto Persona_1
padre-figlio e che, a tale scopo, le disposizioni già assunte da questo Tribunale siano le più idonee a contenere il pregiudizio evidenziato.
Tuttavia, ha sottolineato la consulente, non può essere trascurato lo stato di fatto, che rende difficilmente attuabile il collocamento del minore presso il padre.
Non può essere trascurata la posizione del ragazzo e la sua difficoltà a svincolarsi
12 dalle dinamiche conflittuali intragenitoriali, in particolare in rapporto alla sua età
(quasi quattordici anni), “che rende difficile e controproducente qualsiasi intervento coatto che non tenga conto della sua volontà, seppur condizionata”. Non si può non considerare che, nonostante le evidenziate criticità materne, l'ambiente di vita del minore è, comunque, accogliente.
Allora, “seppur a livello teorico sarebbe auspicabile una limitazione della responsabilità genitoriale materna, fino ad un collocamento del ragazzo presso il padre, gli elementi citati non consentono tuttavia la concretizzazione di questi dispositivi, sempre nel preminente interesse di ” Persona_1
Pertanto, va vista con favore l'apertura di dante agli incontri Per_1
settimanali col padre, concordati col giudice per il martedì pomeriggio-sera,
“auspicando che la ripresa del rapporto padre-figlio possa dare avvio ad un progressivo intensificarsi del rapporto stesso, nella direzione di una sua normalizzazione, di un chiarimento tra padre e figlio, di una bonifica dello spazio relazionale a disposizione dei vissuti materni e della creazione di spazi esclusivi che possano sia esaudire la curiosità di di conoscere il proprio padre, Persona_1
riappropriandosi di lui, sia permettere al sig. di offrirsi al figlio nella sua Pt_1
funzione affettiva ed educativa, anche considerando il bisogno di di Persona_1
avere a disposizione un modello di riferimento maschile sul quale poter costruire la propria identità e la propria esperienza maschile.”
Alla successiva udienza del 15/3/2023, il giudice, in conformità alla disponibilità data dal minore, ha stabilito che padre e figlio trascorressero assieme il ogni martedì pomeriggio-sera con condivisione della cena.
Subito sollecitato da un'istanza del ricorrente, all'udienza del 17/5/2023 il giudice ha preso atto che, nei due mesi trascorsi, nessun incontro si era tenuto e che non aveva mai risposto ai messaggi inviati dal padre. Persona_1
13 Il giudice ha dunque fissato una nuova audizione diretta del minore. In questa occasione, ha dichiarato chiaramente che non ha alcuna intenzione Persona_1
di intrattenere alcun rapporto col padre perché prova rabbia nei suoi confronti per non meglio precisati motivi legati alla complessiva situazione in cui lui si è venuto a trovare.
Alla successiva udienza del 5/10/2023, sentite le parti, il giudice, nell'interesse del minore ha ritenuto non opportuno adottare ulteriori Persona_1
provvedimenti relativi al suo affidamento. Il difensore della resistente, peraltro, ha riferito che la stessa era stata di recente condannata, con sentenza penale di primo grado, per l'inosservanza dei provvedimenti del Tribunale relativi alla regolamentazione dell'affidamento del figlio.
Il giudice, inoltre, ha ordinato alle parti l'aggiornamento della loro situazione economica, patrimoniale e abitativa, anche con riferimento alla posizione dei due figli maggiorenni, e ha rinviato il processo all'udienza del 21/2/2024 per un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 21/2/2024, il giudice, dopo ampia discussione con le parti, visti i redditi e gli oneri documentati, ha formulato la seguente proposta conciliativa in ordine alle condizioni di divorzio:
1. affidamento condiviso di con collocamento residenziale Persona_1
presso la madre, esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e visite col padre libere secondo il gradimento del minore;
2. contributi a carico di di: Parte_2
a. 300 euro per , oltre al 70% delle spese straordinarie Persona_1
come da Protocollo del 18/5/20215;
b. 100 euro per , dal mese di marzo 2024, con scadenza al Per_2
31/12/2024;
c. 150 euro per la GN a titolo di assegno divorzile;
CP_1
14 3. spese processuali integralmente compensate.
La proposta non veniva accettata dalle parti che, infine hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Per quanto riguarda l'affidamento del minore , sono conformi Persona_1
le conclusioni delle parti nel senso di un affidamento condiviso a entrambi i genitori.
Tale soluzione va senz'altro adottata tenuto conto che il contesto familiare in cui vive, presso la madre, è senz'altro accudente e che il padre dal suo canto Per_1
non ha mostrato segni di squilibrio. Non emergono pertanto gravi pregiudizi per il minore dall'affidamento a entrambi.
Per quanto riguarda il collocamento residenziale del minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore, non si può non tener conto dello stato di fatto, che vede ormai radicalmente compromessi, a causa del comportamento ostruzionistico tenuto dalla madre nel corso degli anni, i rapporti personali tra , che ormai ha più di quindici anni, e il padre. Persona_1
Pertanto, non si può imporre al minore, contro la sua volontà, di avere dei rapporti col padre, anche se è sempre stato convincimento del Tribunale (e pure della Corte
d'Appello) che il mantenimento di rapporti equilibrati con entrambi i genitori corrispondesse all'interesse preminente del minore (ci si richiama sul punto a tutti i precedenti provvedimenti assunti e alle conclusioni della c.t.u.). Qualsiasi misura coercitiva non sarebbe compresa e accettata dal minore, finendo per arrecare al medesimo un danno maggiore rispetto a quello, ormai consolidato, determinato dalla compromissione dei rapporti col padre, in buona misura imputabile all'atteggiamento ostruzionistico della madre.
15 Anche ulteriori sanzioni civilistiche di carattere economico appaiono non solo inutili, considerando che quelle adottate si sono rivelate inefficaci, ma pure contrarie all'interesse del minore ad essere mantenuto dalla madre, che versa in una economica precaria. In ultima analisi, va rimessa al sistema penale ogni valutazione sulle condotte tenute in questi anni da nel presente CP_1
contesto familiare.
Pertanto, continuerà a vivere con la madre e non v'è ragione Persona_1
di porre delle limitazioni alle frequentazioni col padre, se non quella del gradimento del minore, che allo stato non c'è. Quest'ultima circostanza rende peraltro inopportuna – e comunque inattuabile – una specifica disciplina delle visite.
Per quanto riguarda le domande di mantenimento dei figli e di assegno divorzile, bisogna muovere dalle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
, al momento della separazione, percepiva circa 1.300 euro Parte_1
netti al mese ed era gravato da un canone di locazione di circa 650 euro. Oggi percepisce circa 2.250 euro netti al mese ed è gravato da un mutuo per l'acquisto della casa, cointestato con l'attuale compagna, per complessivi 570 euro.
, cinquantaseienne, non è priva di capacità lavorativa, ma ha CP_1
una posizione precaria, come dimostrano i numerosi rapporti a tempo determinato documentati dalle certificazioni uniche prodotte agli atti, con redditi assolutamente modesti, nell'ordine di circa 550 euro netti al merse. E' gravata da un canone di locazione ATER di 140 euro al mese e ha debiti pregressi per canoni e corrispettivi delle utenze domestiche.
Con vivono il figlio minore e l'altro figlio CP_3 Persona_1
maggiorenne, ormai venticinquenne, , che non studia ed è privo di Persona_2
occupazione.
Il matrimonio, con tre figli, è durato circa vent'anni.
16 In base a questi fatti, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento a favore di di un assegno divorzile, con funzione CP_1
assistenziale3.
Ella infatti percepisce redditi assolutamente modesti e tali, in relazione alla sua complessiva situazione patrimoniale, da risultare insufficienti a far fronte alle primarie esigenze di vita quotidiana.
L'impegno lavorativo profuso e la mancanza di un contratto a tempo indeterminato, anche in considerazione dell'età e delle difficoltà di collocarsi sul mercato del lavoro, unitamente alla non breve durata del matrimonio, giustificano, tenuto conto della sopra descritta condizione reddituale e patrimoniale del marito, un assegno divorzile che si conferma nella misura di 100 prevista dai provvedimenti temporanei assunti in corso di causa, con aumento, anche in considerazione delle modifiche relative al mantenimento dei figli di cui infra, a 200 euro dalla data della presente pronuncia.
Per quanto riguarda il figlio minorenne si ritiene congruo Persona_1
aumentare, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'assegno di mantenimento a carico del padre in 350 euro al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da locale protocollo. L'assegno unico universale verrà integralmente percepito dalla madre.
Va invece revocato, sempre con decorrenza dalla presente pronuncia, l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne , essendo egli Persona_2
venticinquenne, non studente e ingiustificatamente privo di una qualsivoglia occupazione.
Nulla per l'altro figlio maggiorenne, da ultimo convivente col padre, in assenza di domanda.
17 L'andamento del processo, l'oggetto dello stesso, e la soccombenza reciproca sulle domande economiche, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza rigettata e confermati i provvedimenti temporanei e urgenti provvisoriamente assunti in corso di causa, con riferimento alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza non definitiva n. 255/2021 del 3/5/2021 così provvede:
1. affida a entrambi i genitori, con collocamento residenziale Persona_3
presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, anche in campo scolastico, sportivo ed educativo;
2. aumenta, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, a 350 euro al mese il contributo al mantenimento ordinario di posto a carico di Persona_1
, da pagare in forma tracciabile a entro il giorno 5 Parte_1 CP_1
di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie con richiamo al Protocollo sottoscritto il 18/5/2015 tra il Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati di
Trieste; l'assegno unico universale verrà integralmente percepito dalla madre;
3. revoca, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, il contributo posto a carico di per il mantenimento del figlio maggiorenne;
Parte_1 Persona_2
4. pone a carico di un assegno divorzile di 100 euro al mese fino al Parte_1
mese di gennaio 2025, aumentato a 200 euro dal mese di febbraio 2025 in poi, da pagare a in forma tracciabile entro il giorno 5 di ciascun mese;
CP_1
5. compensa integralmente le spese processuali.
18 Così deciso a Trieste, il 17/12/2024
Il giudice La Presidente dott. Edoardo Sirza dott.ssa Anna Lucia Fanelli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Non so, ero completamente confuso. Perché… uno dei due, come dire, sta mentendo, completamente. Perché se le storie sono completamente diverse… neanche una cosa combacia… vuol dire che uno dei due si sta inventando completamente qualcosa” 2 “Non lo so, ci siamo allontanati e basta. Non so come, non mi sono mai chiesto questa domanda” 3 sulle possibili funzioni dell'assegno divorzile di cui all'art. 5, l. n. 898/1970, si richiama la nota Cass. SS.UU.
18287/2018