Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2436 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Bonsegna, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), contumace;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili
All'udienza del 7/03/2025, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 10/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/04/2024, ha esposto che: con decreto del Parte_1
12/07/2018 - reso dal Tribunale di Lecce, II sezione civile, nel procedimento n. 4089/17 V.G.
- avente ad oggetto la parziale modifica delle condizioni di divorzio, disposte con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1033 del 7/5/2009 - già modificata con provvedimento del
2/12/2016 - è stato ridotto l'ammontare del contributo per il mantenimento della figlia ER
, posto a carico della ricorrente, da euro 130,00 ad euro 100,00 mensili. Con il presente
[...] ricorso, ha domandato la parziale modifica del predetto provvedimento Parte_1 al fine di ottenere la revoca dell'obbligo, posto a suo carico, di versare la somma di euro
1
non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato ritualmente citato. CP_1
All'udienza del 7/03/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, in Per_ favore della figlia , stante il raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima.
Nella medesima udienza, parte ricorrente ha rinunciato ai termini per conclusionali. La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalla parte costituita, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Ritiene il Tribunale, anche alla luce della contumacia di , che la domanda di CP_1 parte ricorrente, suffragata dalla documentazione disponibile in atti, non risulti in contrasto con i criteri di legge e risulti adeguata agli interessi delle parti, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Stante la contumacia del resistente, nonché la natura del giudizio, ritiene il Collegio che si possa disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, a parziale modifica del decreto reso dal Tribunale di Lecce in data
12/07/2018, così provvede:
1) revoca l'assegno di mantenimento di euro 100,00 posto a carico della ricorrente, in favore della figlia : ER
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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