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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/12/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO OL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2279/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Lo Polito Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dottoresse e Parte_2 Parte_3
-RESISTENTE -
oggetto: diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato per procedura assunzionale a chiamata D.M. 25/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15.12.2022, parte ricorrente in epigrafe, insegnate – al momento di proposizione della domanda giudiziale in servizio presso l'IIS DIAMANTE “
[...]
” – deduceva: di aver partecipato al concorso straordinario indetto con CP_2
D.D. n. 510/2020 e n. 783/2020 per la classe di concorso A015 - Discipline Sanitarie, inserendo quale regione di inclusione la Basilicata;
che, terminato l'iter concorsuale,
1 otteneva il punteggio pari a posizionandosi settima in graduatoria;
che, in quanto Nu_1 abilitata all'insegnamento, si era inserita dapprima negli elenchi aggiuntivi di I fascia per la Classe di Concorso A015-Discipline Sanitarie e successivamente nella I fascia della stessa Classe di Concorso all'interno delle GPS valevoli per le supplenze per l'A.S. 2021-
2022; che con D.M. 25/2020 era stata prevista la possibilità di partecipazione diretta alla procedura assunzionale per chiamata;
che, nello specifico, tutti i docenti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato potevano inviare detta domanda e selezionare una regione differente rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria;
che, dunque, nel caso in cui un docente era inserito in posizione utile in una graduatoria per l'immissione in ruolo ma concorreva per un posto in una Regione che non aveva disponibilità poteva inoltrare domanda di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata, ex D.M. 25/2020, e scegliere un'altra Regione che avesse posti disponibili;
che con avviso m_pi. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0029005 del 03/08/2022, il comunicava che dal 04.08.2022 sino al 08.08.2022 era possibile Controparte_1 presentare istanza finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato per ottenere uno dei posti rimasti vacanti ex D.M. 25/2020; che in pari data il Dirigente Generale dell'
[...]
con nota prot. 15271.04-08-2022, rendeva pubblico il numero dei posti CP_3 disponibili per la , ai fini della procedura assunzionale per chiamata;
che, in CP_3 particolare, all'interno della nota si leggeva che per la provincia di Cosenza, per la cdc
A015 vi erano 2 posti vacanti;
che, consequenzialmente, in data 07.08.2022, con prot. n.
8444190.07-08-2022, essa ricorrente inoltrava la domanda di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata, ex D.M. 25/2020, inserendo quali province di destinazione Cosenza e Vibo Valentia;
che, successivamente all'inoltro della domanda, in data 08.08.2022, a domande quasi chiuse, il Direttore Generale dell' con CP_3 nota prot. n. 15471.08-08-2022, rettificava improvvisamente i posti vacanti e, sorprendentemente, per la cdc A015 e per la provincia di Cosenza non risultava più alcun posto disponibile;
che detta rettifica interveniva senza alcuna ragione e/o motivazione, stante la presenza effettiva dei posti vacanti;
che, in particolare, dalla lettura dell'organico di diritto, pubblicato in data 27.04.2022 vi erano almeno 3 posti vacanti nella provincia di Cosenza per la Classe di Concorso A015, presso gli istituti di Cassano all'Ionio, di
OS e di AN che completava con che, infatti, nel bollettino delle CP_2 nomine a tempo determinato dell'ATP Cosenza, m_pi. REGISTRO CP_4
UFFICIALE.U.0009734 del 31-08-2022, in tali sedi risultavano 3 posti conferiti con
2 contratto annuale;
che, peraltro, allo stesso modo aveva proceduto l'ATP di Vibo
Valentia; che, infatti, in tale ultimo ambito, sebbene non era stata data alcuna disponibilità di posti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato per quanto attiene alla classe di concorso A015, successivamente alla procedura assunzionale per chiamata veniva conferita una supplenza di tipo annuale, sino al 31.08.2023, presso l' CP_5 CP_6
e “Prestia”; che, alla luce di tali premesse, nel caso de quo era evidente l'illegittimità della rettifica dei posti operata dal convenuto. Tanto premesso, ha adito il giudice CP_1 del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “1) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente alla stipula di contratto a tempo indeterminato per la cdc A015 nella provincia di Cosenza ove esistono i posti vacanti come da documentazione prodotta essendo la stessa utilmente inserita nelle GPS provinciali;
2) Condannare
l'amministrazione convenuta alla stipula di un contratto a tempo indeterminato per
l'anno scolastico 2022/2023 in favore della ricorrente in virtù del suo inserimento nelle
GPS presso una delle istituzioni scolastiche della provincia secondo l'ordine di graduatoria;
”. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Si è regolarmente costituito in giudizio il , variamente Controparte_1 argomentando per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Preliminarmente, è utile richiamare la normativa rilevante per la disciplina della fattispecie oggetto del giudizio.
La procedura assunzionale per chiamata, cd. “call veloce”, è una procedura di reclutamento finalizzata alla immissione in ruolo per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che restano vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente, in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza degli aspiranti, e specificamente in un'altra regione per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie concorsuali utili per l'immissione in ruolo del personale docente ed educativo e, per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, anche in altre
3 province della medesima regione di afferenza della provincia dove risultano collocati. La finalità della procedura è quella di accelerare i tempi di immissione in ruolo per la copertura dei posti vacanti e disponibili, che altrimenti verrebbero assegnati al personale supplente a tempo determinato. La disciplina di fonte primaria di tale procedura si rinviene nell'art. 1, commi da 17 a 17-septies, del D.L. n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 2019 e quella secondaria nel D.M. n. 25 del 8.6.2020.
Il citato art. 1, comma 17, del D.L. n. 126 del 2019 prevede che “Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17 -bis a 17- septies”. Il successivo comma 17-bis stabilisce che “I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza”. Il comma 17-quater prevede che le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (oggi GAE), e regola poi l'ordine di priorità per quanto concerne le graduatorie concorsuali. Il comma 17-sexies dispone che “L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito”.
A tale disciplina ha dato attuazione il D.M. n. 25/2020 che all'art. 1 dispone: “
1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.
2. I
4 dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento della procedura, le cui tempistiche sono annualmente determinate negli allegati tecnici al decreto del concernente il contingente per le assunzioni a Controparte_7 tempo indeterminato di personale docente ed educativo.”.
I destinatari di tale procedura sono individuati dall'art. 2: “
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 17-bis, del Decreto legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, in un'altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.
2. I soggetti inseriti nelle GAE possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove risultano collocati. I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e
2 possono presentare istanza, per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una
o più province di una sola regione, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di riferimento.
4. Sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, alla riduzione dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 17-bis, primo periodo del
Decreto legge.”.
Per quanto riguarda invece i termini e le modalità di assunzione l'art. 5 dispone “
1. Gli Cont
pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all'articolo 4, comma 3, suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo e dispongono, entro il 10 settembre dell'anno scolastico di riferimento, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 che risultano in posizione utile.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito
l'eventuale posto dispari, e le GAE. Ai sensi dell'articolo 1, comma 17-quater del Decreto legge, per quanto concerne le graduatorie concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente: a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell'ordine
5 temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.
3. Nel caso in cui gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all'immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.
4. I dirigenti dei competenti uffici Cont dell' procedono all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'immissione in ruolo.
5. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l'aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.”.
3. Sulla base di tali premesse normative, nel caso di specie deve essere dichiarata la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente.
Ciò, in quanto, nel presente giudizio la lamenta la lesione, ad opera Parte_1 dell'illegittima condotta perpetrata dal convenuto, del suo diritto soggettivo ad CP_1 essere assunta a tempo indeterminato nella provincia di Cosenza, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, ove deduce l'esistenza di posti vacanti per la cdc A015 che dovevano essere assegnati tramite procedura assunzionale per chiamata, cd. “call veloce.”
Di contro, pacifico che, per l'anno scolastico 2021/2022, il convenuto prima CP_1 individuava per la provincia di Cosenza, per la cdc A015, n. 2 posti vacanti da assegnare tramite “call veloce”, e, poi, in data 08.08.2022, dopo l'inoltro della domanda da parte della ricorrente e non ancora spirato il termine per la presentazione delle candidature, rettificava la propria scelta, escludendo tali posti dalla procedura de qua ed assegnandoli successivamente su base annuale.
Evidente, allora, che la domanda giudiziale deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., non avendo la ricorrente né allegato né tantomeno dimostrato che, qualora non fosse intervenuta la rettifica dei posti disponibili da parte del CP_1 convenuto, essa, alla luce del suo punteggio ed all'esito della procedura comparativa, si sarebbe collocata in posizione utile nell'elenco degli aspiranti di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. n. 25/2020, così da conseguire l'assunzione in ruolo.
In sostanza, non vi è prova – e neppure allegazione – dalla quale possa desumersi la sussistenza del diritto che la ricorrente ritiene essere stato leso dal convenuto. CP_1
6 E non potrebbe essere altrimenti, considerato, tra l'altro, che l'istante si lamenta di un'illegittima scelta operata dal Ministero resistente a monte, in un momento antecedete alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, allorquando nessun elenco degli aspiranti era stato predisposto e, dunque, alcun diritto all'assunzione poteva essere invocato dagli aspiranti.
Al riguardo giova richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale, concernente gli oneri di allegazione e prova in materia di mobilità, secondo cui: “L'asserito diritto all'assegnazione negli ambiti territoriali prescelti, che costituisce l'oggetto della domanda dell'appellante, implica, nella materia, da un lato un onere per il docente ricorrente di individuare le specifiche disposizioni violate o ritenute illegittime e dall'altro un onere ulteriore di allegare perché egli e non altri, ritenuta in ipotesi
l'illegittimità della specifica procedura adottata, ha in conseguenza sicuramente diritto ad un determinato ambito territoriale” (Corte Appello Milano n. 524/2018, ma nello stesso senso, tra le tante, Corte di Appello di Palermo, n. 893/2021).
Tanto basta, per dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire.
Assorbite le ulteriori questioni.
4. La complessità, le peculiarità proprie della concreta vicenda e il tipo di pronuncia, inducono il giudicante a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 10.12.2025.
Il Giudice
IO OL
7