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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/10/2024, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5783/2023
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. GALLUCCIO PAOLO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale Rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 difesa dagli avv.ti SICILIANO ROSA MARIA e BIAGIO COZZOLINO con i quali elettivamente domicilia presso la sede dell'Ente in Torre del Greco, Via Marconi 66 Resistente
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dell' , di CP_1 aver lavorato per quest' ultima nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nel ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni.
1 Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, ha chiesto accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in ricorso, il proprio diritto ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il compenso spettante per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo e, per l'effetto, condannare l' CP_1
al pagamento della somma di cui ai conteggi allegati al ricorso, per i
[...] suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese. L' si è costituita, eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1 quinquennale e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, con varie argomentazioni. Contr In via pregiudiziale, si deve rilevare che, in corso di causa, la ha provveduto a pagare le somme oggetto della controversia, relative alle annualità 2018-2022, per un ammontare di euro 4.319,98. In relazione a queste somme deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). Viceversa, deve essere esaminata la sussistenza del credito in relazione alle somme non corrisposte. Rileva preliminarmente il giudicante che l'eccezione di prescrizione formulata Contr dalla resistente non è meritevole di accoglimento, dovendosi riconoscere efficacia interruttiva alla lettera di messa in mora versata in atti (cfr. documentazione in atti ed, in particolare, la lettera pervenuta a destinazione il 06.05.2021). Al riguardo si deve ritenere ammissibile una lettera cumulativa, per più nominativi, di interruzione della prescrizione, risultando pienamente Contr comprensibile, trattandosi di dipendenti della anche alla luce della clausola generale di buona fede, di quali crediti si invocasse il pagamento. Al riguardo le Contr contestazioni della anche relative alla integrità del documento appaiono Contr generiche, non essendo stato nemmeno prodotto dalla un documento diverso, che si assuma recapitato al posto di quello depositato dalla ricorrente. Passando al merito, è da rilevare che, da un esame delle produzioni attoree, si evince che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in favore della convenuta nelle giornate festive infrasettimanali e secondo le cadenze orarie di cui all' atto introduttivo del giudizio (cfr. la documentazione prodotta).
2 L resistente ha, inizialmente, contestato la fondatezza delle domande CP_1 attoree, sostenendo che al personale turnista che ha prestato lavoro in giorni festivi si applicherebbe, esclusivamente, la disciplina esaustiva dell' art 44, 12° comma, del CCNL dell'1/9/1995, incompatibile con quella richiamata dalle parti istanti. Secondo l'Amministrazione convenuta, la ricorrente, in quanto appartenente ad una categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avrebbero titolo per invocare l' art. 9 ed, in particolare, le maggiorazioni stipendiali ivi previste per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali: ciò in quanto la ricorrente, per le mansioni espletate, sarebbe impiegata normalmente per turni nei giorni festivi, e, quindi, per siffatto motivo, già godrebbero della maggiorazione prevista dall' art. 44, 12
° comma, del medesimo C.C.N.L. Sempre secondo la prospettazione della resistente, l' indennità in questione, per espressa previsione contrattuale, sarebbe dovuta “per il servizio di turno prestato in giorno festivo”, con la conseguente inapplicabilità, nella fattispecie di cui è causa, della maggiorazione contrattuale di cui all' art 9 del CCNL citato. Quindi, la ricostruzione dell' conduce a ritenere applicabile l' art 9 ai soli CP_1 dipendenti addetti ad un' attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni, nei cui confronti sia richiesto di svolgere attività in giornate festive infrasettimanali, laddove, per coloro i quali tale attività svolgano in virtù di una turnazione ordinaria, verrebbe in considerazione il solo art. 44, 12° comma. Contr Sempre secondo l ciò sarebbe confermato da una serie di decisioni della Corte d'Appello di Napoli indicate nella memoria difensiva. Orbene pur riconoscendo la controversia della questione, in primo luogo va sottolineato che, sotto il profilo letterale, l'art 9 citato fa riferimento, in via generale, all' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale tout court, senza alcuna limitazione ai soli dipendenti addetti ad un' attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni. La ricostruzione della convenuta presupporrebbe che l'inapplicabilità dell' art. 9 in questione al personale turnista avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista sin dall' inizio dello stesso articolo, che è di formulazione successiva rispetto all' art. 44. In verità la ratio dell' art. 44, comma 12°, del CCNL dello 1/9/1995 è, dichiaratamente, quella di compensare interamente il disagio derivante esclusivamente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, laddove la ratio dell' art 9 è quella di compensare il lavoratore per la perdita della giornata festiva infrasettimanale, tanto che la maggiorazione è prevista in alternativa alla fruizione del riposo compensativo, per cui non si vede per quale ragione debba spettare al solo personale non turnista. In realtà, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga
3 erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo. La tesi dell' (come inizialmente sostenuta) porta ad interpretare la CP_1 normativa richiamata nel senso che i lavoratori turnisti, soggetti ad una modalità di prestazione lavorativa considerata più disagevole rispetto agli altri dipendenti della stessa possano essere privati del diritto al riposo compensativo CP_1 della festività lavorata a fronte della erogazione della sola maggiorazione di cui all' art 44, comma 12° (che, invece, come detto, è corrisposta per il diverso titolo della turnazione comportante anche lavoro festivo), mentre tutti gli altri dipendenti dell' usufruirebbero, in base all' art 9 citato, della possibilità CP_1 di ottenere il riposo compensativo ovvero l' indennità prevista dalla disposizione contrattuale per il lavoro straordinario festivo. Non può essere richiamato al riguardo il principio di specialità (con conseguente applicabilità al personale turnista del solo art. 44, comma 12°, del CCNL dello 1/9/1995 nel caso di lavoro festivo infrasettimanale) proprio per la diversità delle funzioni svolte tra la predetta norma pattizia e l' art. 9 del CCNL
20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999. In verità l' espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20, CCNL 1/9/95, e 34, CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”. Fattispecie analoga è stata decisa nel senso sopra indicato dall'ordinanza n. 1505/21 della Cassazione sezione lavoro, che cassando una sentenza emessa proprio dalla Corte di appello di Napoli sezione lavoro, ha invece stabilito il cumulo tra le due indennità rinviando alla Corte di Appello di Napoli. Secondo la Cassazione: "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La Corte di Cassazione, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro,
4 alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Il presente giudice ritiene, anche in considerazione della funzione nomofilattica della Cassazione, di doversi attualmente adeguare a tale orientamento. Infine non è stata fornita in giudizio un'idonea prova, che gravava sull'odierno resistente in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., che la ricorrente abbia goduto di riposi compensativi con specifico riferimento alle festività infrasettimanali in cui si è espletata la prestazione lavorativa. Tanto premesso, come è ben noto, in tema di adempimento delle obbligazioni, l' onere della prova dell' estinzione del debito grava sul debitore. La Cassazione (nn. 7993/2010, 6205/2010 ed altre) ha costantemente affermato che, in tema di prova dell' inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per lo adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Come precisato da altri giudici di merito (pure di questa sezione), deve ritenersi che l'art. 9 della predetta fonte pattizia configuri una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell'art. 1287 c.c., secondo cui - se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché l' art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall' obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. Quindi non appare sussistere nel caso di specie alcuna decadenza. L' assenza di prova di adempimento totale dell'obbligazione, essendo non contestato il mancato pagamento delle somme diverse da quelle di cui sopra, comporta l'accoglimento delle domande nella misura di cui al dispositivo. Per la quantificazione delle somme spettanti possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa della ricorrente, detti conteggi, infatti, appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche ed idonee contestazioni contabili.
Naturalmente occorrerà tenere conto dei pagamenti effettuati in corso di causa. Risulterà quindi dovuta la complessiva somma di euro 667,88 (4.987,86 -4.319,98 = 667,88). Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va Controparte_1 condannata al pagamento delle somme di cui al dispositivo, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. L'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito oscillanti sul tema giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà; per il principio della soccombenza, la deve essere condannata al CP_1
5 pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione per distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti dell così provvede: CP_1
a) accoglie le domande della ricorrente per quanto di ragione e, per l' effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_2 pagamento di euro 667,88 in favore della ricorrente, oltre accessori di legge;
b) dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;
c) condanna la al pagamento di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1050,00 (1/2 di euro 2100,00) dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione, compensando la restante metà delle spese;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 03.10.2024
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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