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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7376 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 26990/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26990/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordi- nanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 22/07/2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.352 c.p.c., causa vertente
TRA
c.f.: elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GAMBARDELLA BARBARA, c.f.: , dal quale è rappresen- C.F._2
tato e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di CP_1
procura alle liti in atti, dall'avv. Silvia Tuccillo, C.F. , con studio in C.F._3
Napoli, alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 15.
- Appellato
E
, elett.te dom.ta presso i propri procuratori costituiti avv.ti Renato CP_2
Polise e Oriana Orzetti con studio in Napoli alla via S. Veniero n. 17.
Appellata contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di tratta-
1
zione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato in data 18.12.2023, il sig. Parte_1
ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott.
Cappiello, n. 29934/23, pubblicata in data 21.06.2023, a conclusione del procedi- mento recante r.g. 35883/21, con cui veniva rigettata la sua domanda risarcitoria per
i danni subiti dal veicolo Fiat Punto tg. DT218CC in occasione del sinistro del
6.10.2018.
Il sig. ha riferito che in tale data, mentre si trovava a bordo della propria vet- Pt_1
tura percorrendo la via Coreolano in Napoli, alle ore 19:20 circa, veniva urtato dall'auto Opel tg. EH100YF, che avrebbe effettuato una repentina manovra di re- tromarcia per riprendere la marcia dopo una sosta, autovettura in titolarità della convenuta che risultava assicurata per la r.c.a. con la CP_2 Controparte_3
[...]
La statuizione di rigetto veniva fondata sul difetto di prova del fatto storico alla luce delle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo antagonista che non aveva rilevato alcun impatto nonché dell'assenza di ulteriori elementi di prova.
In diritto, il sig. ha lamentato la violazione di norme sul procedimento, rile- Pt_1
vando di non aver potuto formulare richieste istruttorie e richiedere anche una CTU tecnica rivolta ad accertare il funzionamento del rilevatore della scatola nera.
Ha poi eccepito la violazione degli obblighi costituzionali di motivazione del provve- dimento ex art. 111 Cost., evidenziando come la motivazione della sentenza impu- gnata risultasse scarna, generica, oltre che illegittima.
Costituitasi in giudizio la ha contestato l'appello segnalando la corret- Controparte_4
tezza della decisione adottata dal Giudice di Pace che aveva valorizzato la prova pre- costituita, rappresentata dal report del dispositivo satellitare Super Easy, installato sulla vettura tg. DT218CC, ritenuto perfettamente attivo e funzionante alla luce della certificazione rilasciata dalla Alfa Evolution Tecnology, prova idonea a dimostrare la mancanza di impatto tra i veicoli.
All'udienza del 7.11.2024, la causa veniva rinviata alla data del 12.05.2025 per la
2
rimessione della causa in decisione a norma degli artt. 189 e 281 quinquies 1° comma c.p.c..
In data 22 luglio 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
********
Preliminarmente alla valutazione dei motivi di appello, appare opportuno ri- chiamare il testo della motivazione adottata dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto: “Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata. (…) il sistema satellitare perfettamente attivo e funzionante come da certificazione prodotta dall' non rileva alcun impatto. Ai sensi dell'art. 145 bis c.d.a. la sud- Controparte_1
detta prova precostituita dimostra appunto la mancanza di impatto tra i veicoli coin- volti nel sinistro denunciato dall'attore (v. Cass. SS.UU. n. 14426 del 2.04.2019). Alcu- na altra prova contraria veniva fornita dall'attore in merito al fondamento della pro- pria pretesa, di talchè va disposto il rigetto della domanda attorea (v. Trib di Napoli sent. n. 6043/2022; Trib. Napoli sent. n. 9357 del 21.10.2022)”.
Al contempo occorre dar conto che, con l'atto introduttivo del giudizio di pri- mo grado, parte attrice ha espressamente contenuto la domanda risarcitoria nei limiti di euro 1.032,00 (cfr. conclusioni dell'atto di citazione).
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i mille- cento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..
Nella specie, per individuare se una sentenza del Giudice di Pace sia stata emessa secondo equità e, pertanto, per stabilire se la stessa debba sottostare ai limiti suddetti, occorre far riferimento al valore oggettivo della controversia, essendo del tutto irrilevante il contenuto della decisione.
Orbene trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità
(alla luce del valore della domanda), ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., la stessa era appellabile, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, soltanto deducendo l'inos- servanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comuni- tarie, o dei principi regolatori della materia.
3
Non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la va- lutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come operata dal Giudice di pace), sic- ché le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia.
Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437).
La valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze rife- rite dai testi escussi nel giudizio di primo grado è del tutto estranea all'ambito della violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offi- ciosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
È, pertanto, inammissibile l'impugnazione supportata dalla sola deduzione del- la pretesa violazione dell'articolo 2697 cc ad opera del giudice di primo grado ovvero dalla contestazione della valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di prime cure.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la pronunzia del 3 aprile 2012 n.
5287, peraltro proprio in relazione ad un ricorso proposto avverso una sentenza di appello del Tribunale nei confronti di una pronuncia secondo equità del giudice di pace;
ivi ha ribadito che l'equità del Giudice di Pace si riferisce alle norme sostanziali e non alle norme processuali, ha rilevato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile in appello, richiamando i precedenti della stessa Corte (Cass.
7581/2007; Cass. S.U. 564/2009; Cass. 22279/2010; Cass. 10620/2010; Cass.
9328/2010).
Ebbene l'odierno appellante. Aldilà delle formule utilizzate, nulla ha dedotto circa la violazione dei principi regolatori della materia, limitandosi a censurare la
4
valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado.
In particolar modo ha censurato la valutazione dell'efficacia probatoria attri- buita dal Giudice alle risultanze del dispositivo satellitare montato sull'autovettura dell'attore; assume un ruolo ancillare rispetto a tale censura la richiesta di ammis- sione di ctu volta ad escludere o ridimensionare il predetto valore probatorio.
Va, infine, segnalato come il Giudice di Pace abbia in ogni caso segnalato la to- tale assenza di elementi di prova a sostegno dei fatti costitutivi della prova; in parti- colare nel corso del giudizio di primo grado non è stata espletata prova testimoniale, né parte appellante ha reiterato, in sede di appello, istanze istruttorie precedente- mente articolate e non ammesse.
Conclusivamente l'appello va dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della spese che si liquidano in dispositivo Controparte_5
di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. n.147 del 2022, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta in sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellata ; CP_2
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 29934/23 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 21.06.2023, a conclusione del procedi- mento recante r.g. 35883/21;
➢ condanna al pagamento in favore delle spese di Parte_1 Controparte_5
lite che si liquidano in complessivi euro 700,00 per compenso, oltre rimborso forfet- tario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
5
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per il presente appello
Così deciso in Napoli, il 22/07/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura )
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26990/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordi- nanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 22/07/2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.352 c.p.c., causa vertente
TRA
c.f.: elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GAMBARDELLA BARBARA, c.f.: , dal quale è rappresen- C.F._2
tato e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di CP_1
procura alle liti in atti, dall'avv. Silvia Tuccillo, C.F. , con studio in C.F._3
Napoli, alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 15.
- Appellato
E
, elett.te dom.ta presso i propri procuratori costituiti avv.ti Renato CP_2
Polise e Oriana Orzetti con studio in Napoli alla via S. Veniero n. 17.
Appellata contumace
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di tratta-
1
zione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato in data 18.12.2023, il sig. Parte_1
ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott.
Cappiello, n. 29934/23, pubblicata in data 21.06.2023, a conclusione del procedi- mento recante r.g. 35883/21, con cui veniva rigettata la sua domanda risarcitoria per
i danni subiti dal veicolo Fiat Punto tg. DT218CC in occasione del sinistro del
6.10.2018.
Il sig. ha riferito che in tale data, mentre si trovava a bordo della propria vet- Pt_1
tura percorrendo la via Coreolano in Napoli, alle ore 19:20 circa, veniva urtato dall'auto Opel tg. EH100YF, che avrebbe effettuato una repentina manovra di re- tromarcia per riprendere la marcia dopo una sosta, autovettura in titolarità della convenuta che risultava assicurata per la r.c.a. con la CP_2 Controparte_3
[...]
La statuizione di rigetto veniva fondata sul difetto di prova del fatto storico alla luce delle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo antagonista che non aveva rilevato alcun impatto nonché dell'assenza di ulteriori elementi di prova.
In diritto, il sig. ha lamentato la violazione di norme sul procedimento, rile- Pt_1
vando di non aver potuto formulare richieste istruttorie e richiedere anche una CTU tecnica rivolta ad accertare il funzionamento del rilevatore della scatola nera.
Ha poi eccepito la violazione degli obblighi costituzionali di motivazione del provve- dimento ex art. 111 Cost., evidenziando come la motivazione della sentenza impu- gnata risultasse scarna, generica, oltre che illegittima.
Costituitasi in giudizio la ha contestato l'appello segnalando la corret- Controparte_4
tezza della decisione adottata dal Giudice di Pace che aveva valorizzato la prova pre- costituita, rappresentata dal report del dispositivo satellitare Super Easy, installato sulla vettura tg. DT218CC, ritenuto perfettamente attivo e funzionante alla luce della certificazione rilasciata dalla Alfa Evolution Tecnology, prova idonea a dimostrare la mancanza di impatto tra i veicoli.
All'udienza del 7.11.2024, la causa veniva rinviata alla data del 12.05.2025 per la
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rimessione della causa in decisione a norma degli artt. 189 e 281 quinquies 1° comma c.p.c..
In data 22 luglio 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
********
Preliminarmente alla valutazione dei motivi di appello, appare opportuno ri- chiamare il testo della motivazione adottata dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto: “Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata. (…) il sistema satellitare perfettamente attivo e funzionante come da certificazione prodotta dall' non rileva alcun impatto. Ai sensi dell'art. 145 bis c.d.a. la sud- Controparte_1
detta prova precostituita dimostra appunto la mancanza di impatto tra i veicoli coin- volti nel sinistro denunciato dall'attore (v. Cass. SS.UU. n. 14426 del 2.04.2019). Alcu- na altra prova contraria veniva fornita dall'attore in merito al fondamento della pro- pria pretesa, di talchè va disposto il rigetto della domanda attorea (v. Trib di Napoli sent. n. 6043/2022; Trib. Napoli sent. n. 9357 del 21.10.2022)”.
Al contempo occorre dar conto che, con l'atto introduttivo del giudizio di pri- mo grado, parte attrice ha espressamente contenuto la domanda risarcitoria nei limiti di euro 1.032,00 (cfr. conclusioni dell'atto di citazione).
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i mille- cento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..
Nella specie, per individuare se una sentenza del Giudice di Pace sia stata emessa secondo equità e, pertanto, per stabilire se la stessa debba sottostare ai limiti suddetti, occorre far riferimento al valore oggettivo della controversia, essendo del tutto irrilevante il contenuto della decisione.
Orbene trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità
(alla luce del valore della domanda), ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., la stessa era appellabile, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, soltanto deducendo l'inos- servanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comuni- tarie, o dei principi regolatori della materia.
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Non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la va- lutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come operata dal Giudice di pace), sic- ché le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia.
Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437).
La valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze rife- rite dai testi escussi nel giudizio di primo grado è del tutto estranea all'ambito della violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offi- ciosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
È, pertanto, inammissibile l'impugnazione supportata dalla sola deduzione del- la pretesa violazione dell'articolo 2697 cc ad opera del giudice di primo grado ovvero dalla contestazione della valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di prime cure.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la pronunzia del 3 aprile 2012 n.
5287, peraltro proprio in relazione ad un ricorso proposto avverso una sentenza di appello del Tribunale nei confronti di una pronuncia secondo equità del giudice di pace;
ivi ha ribadito che l'equità del Giudice di Pace si riferisce alle norme sostanziali e non alle norme processuali, ha rilevato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile in appello, richiamando i precedenti della stessa Corte (Cass.
7581/2007; Cass. S.U. 564/2009; Cass. 22279/2010; Cass. 10620/2010; Cass.
9328/2010).
Ebbene l'odierno appellante. Aldilà delle formule utilizzate, nulla ha dedotto circa la violazione dei principi regolatori della materia, limitandosi a censurare la
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valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado.
In particolar modo ha censurato la valutazione dell'efficacia probatoria attri- buita dal Giudice alle risultanze del dispositivo satellitare montato sull'autovettura dell'attore; assume un ruolo ancillare rispetto a tale censura la richiesta di ammis- sione di ctu volta ad escludere o ridimensionare il predetto valore probatorio.
Va, infine, segnalato come il Giudice di Pace abbia in ogni caso segnalato la to- tale assenza di elementi di prova a sostegno dei fatti costitutivi della prova; in parti- colare nel corso del giudizio di primo grado non è stata espletata prova testimoniale, né parte appellante ha reiterato, in sede di appello, istanze istruttorie precedente- mente articolate e non ammesse.
Conclusivamente l'appello va dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della spese che si liquidano in dispositivo Controparte_5
di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. n.147 del 2022, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta in sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellata ; CP_2
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 29934/23 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 21.06.2023, a conclusione del procedi- mento recante r.g. 35883/21;
➢ condanna al pagamento in favore delle spese di Parte_1 Controparte_5
lite che si liquidano in complessivi euro 700,00 per compenso, oltre rimborso forfet- tario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
5
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per il presente appello
Così deciso in Napoli, il 22/07/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura )
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