Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1620
CASS
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza del reato di corruzione

    La Corte ritiene inammissibili le censure relative alla ricostruzione dei fatti e al ruolo degli imputati, in quanto afferenti alla valutazione degli elementi di prova, già effettuata nelle sentenze di primo e secondo grado. Si conferma la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'operatore obitoriale e si ritiene provato che gli imputati abbiano corrisposto somme non dovute in cambio della vestizione delle salme, come emerso da intercettazioni. L'interesse consisteva nel conseguimento di una vestizione più celere e accurata. Si rigetta l'applicazione dell'art. 4, d.P.R. n. 62/2013, poiché la norma, di natura deontologica, vieta la richiesta di regalie anche di modico valore a titolo di corrispettivo per atti d'ufficio, e non ha efficacia scriminante penale. Il reato di corruzione si integra con l'accordo sinallagmatico, indipendentemente dall'entità della somma, poiché la funzione pubblica non deve avere un prezzo. La modestia della somma rende più difficile la prova del nesso sinallagmatico, ma non esclude il reato.

  • Rigettato
    Sussistenza del reato di corruzione

    La Corte ritiene inammissibili le censure relative alla ricostruzione dei fatti e al ruolo degli imputati, in quanto afferenti alla valutazione degli elementi di prova, già effettuata nelle sentenze di primo e secondo grado. Si conferma la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'operatore obitoriale e si ritiene provato che gli imputati abbiano corrisposto somme non dovute in cambio della vestizione delle salme, come emerso da intercettazioni. L'interesse consisteva nel conseguimento di una vestizione più celere e accurata. Si rigetta l'applicazione dell'art. 4, d.P.R. n. 62/2013, poiché la norma, di natura deontologica, vieta la richiesta di regalie anche di modico valore a titolo di corrispettivo per atti d'ufficio, e non ha efficacia scriminante penale. Il reato di corruzione si integra con l'accordo sinallagmatico, indipendentemente dall'entità della somma, poiché la funzione pubblica non deve avere un prezzo. La modestia della somma rende più difficile la prova del nesso sinallagmatico, ma non esclude il reato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1620
Data del deposito : 14 gennaio 2026

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