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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN AV FO;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 23.10.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4546/2023 R.G. proposta da
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Francesca Di
Cecco, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
. , in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Zingrillo, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 01.02.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 417/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23.10.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 17.03.2023, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della . , CP_1 CP_2 della somma di € 194.181,38, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito che la somma di €
194.141,38, maturata a titolo di utile dalla controparte, era stata accantonata per effetto del decreto, emesso in data 03.01.2023, con il quale il Prefetto della Provincia di Bari aveva disposto, ai sensi dell'art. 32, comma, 8 del D.L. 114/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, la misura del sostegno e del monitoraggio dell'opposta, ha chiesto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
08.09.2023, si è costituita la la quale, dopo CP_1 CP_2 aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
23.10.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi
2 della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
3 danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del contratto, avente ad oggetto la realizzazione di
“Interventi urgenti per la realizzazione di insediamenti per ospitalità migranti lavoratori stagionali in presso il Pt_1
C.A.R.A. di Borgo Mezzanone in agro di Manfredonia” in esecuzione del quale la ha chiesto il pagamento del Controparte_3
corrispettivo, maturato per le opere eseguite, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata in via documentale dalla copia del contratto, prodotta dall'opposta (all.1 alla comparsa di costituzione e risposta).
II.
7-La ha, invece, eccepito che la somma di € Parte_1
194.141,38, era stata accantonata ai sensi dell'art. 32 del D.L.
n.90/2014, come novellato dalla Legge 165/2001, avendo il Prefetto della Provincia di Bari con decreto del 03.01.2023, disposto ai sensi dell'art.32, comma 8, del citato D.L. la misura del sostegno e del
4 monitoraggio della società opposta.
II.
8-L'eccezione della è infondata. Parte_1
II.
9-Orbene, a norma dell'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014
“1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonche' ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell' CP_4
ne informa il procuratore della Repubblica e , in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa [appaltatrice] limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa anche [appaltatrice] limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione (3).
b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti
5 all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo ovvero dell'accordo contrattuale.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma
2, e' adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e' conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
6 societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi. per l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
L'autorita' giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis), e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino
7 componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma, anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di' sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa, ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate, prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo”.
II.10-Da una piana lettura della suddetta disposizione si evince agevolmente che presupposto per gli accantonamenti degli utili d'impresa, previsti dal comma 7, è che il Prefetto abbia disposto l'amministrazione straordinaria e temporanea dell'impresa.
II.11-Analoga misura non è, invece, prevista laddove, come nella specie, il Prefetto abbia disposto ai sensi del comma 8 del
D.L. citato la diversa misura del sostegno e del monitoraggio dell'impresa.
II.12-Rimarcato, pertanto, che nel caso di specie è pacifico ed incontestato che il Prefetto di Bari, con decreto del 03.01.2023 si era limitato a disporre la misura del sostegno e del monitoraggio straordinario della è illegittimo ed inefficace Controparte_3
l'accantonamento dell'utile, richiesto dall'impresa opposta, disposto dalla . Parte_1
8 III.1-È, invece, inammissibile, essendo tardivo, il motivo di opposizione, formulato per la prima volta nelle note di trattazione scritta, depositate in data 27.09.2023, incentrato sull'esistenza di presunti vizi sulle opere appaltate.
III.
2-Rilevato, in particolare, che a norma dell'art. 183, comma V, c.p.c. nella versione applicabile, ratione temporis, “Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate” deve evidenziarsi che l'eccezione, formulata dalla
, per la prima volta nelle note di trattazione scritta, Parte_1
depositate in data 27.09.2023, in relazione all'udienza del
28.09.2023, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.
III.
3-In primis, deve rilevarsi che tale eccezione non è giustificata dalle difese dell'opposta, essendosi quest'ultima limitata ad eccepire l'illegittimità degli accantonamenti degli utili, disposti dalla in sede di collaudo. Parte_1
III.
4-In secundis, si osserva che tale eccezione, fondandosi su un fatto nuovo, ulteriore e distinto rispetto a quelli allegati nell'atto di citazione implicante, in quanto tale, un nuovo e più ampio tema di indagine, costituisce una tardiva ed inammissibile mutatio libelli.
III.
5-Si veda, sul punto, Cass. 28547/2024 La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'articolo 183 Cpc,
9 possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'articolo 1957 del Cc, se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione.
Le eccezioni di non immediata conseguenza delle domande non diano luogo ad una mera emendatio libelli ma ad una vera e propria mutatio come tale non ammissibile. Il quarto comma dell'articolo
183 del Cpc infatti consente all'attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande ed eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che avrebbero potuto essere già proposte con la citazione o la comparsa di risposta;
mentre il quinto comma consente soltanto di precisare o modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte. A tale stregua la parte non può immutare i fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, né introdurre temi di indagine nuovi concernenti presupposti diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo, perché l'introduzione di una nuova pretesa diversa da quella originaria dà luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia e disorienta la difesa predisposta dalla controparte ed altera il regolare svolgimento del processo”.
III.
6-E ancora Cass. 498/2017 “L'art. 183, comma 5, c.p.c. - inserito nell'ambito di un contesto normativo volto a circoscrivere sin dal suo inizio l'oggetto del processo attraverso un rigido
10 sistema di preclusioni - nel consentire all'attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda riconvenzionale, della eccezione proposta dal convento con la comparsa di risposta,
è rivolto unicamente a tutelare la parte attrice a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino, con la sua prima difesa, i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni. La norma, pertanto, ove contempla l'eccezione dell'avversario, deve intendersi riferita all'eccezione in senso stretto, non alla semplice controdeduzione del convenuto che sia rivolta a contestare le condizioni dell'azione.
Rispetto a tale eccezione, inoltre, la nuova domanda o la nuova eccezione dell'attore devono presentarsi come consequenziali e, quindi, configurarsi come una contro iniziativa necessaria per replicare all'eccezione medesima. Deve, conclusivamente, ritenersi che l'art. 183, comma 5, c.p.c. mentre consente all'attore, nella prima udienza di trattazione di proporre le domande e le eccezioni anche nuove che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni in senso stretto del convenuto, non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere proposte con la citazione o con la comparsa di risposta”.
III.
7-Nel caso di specie, deve, peraltro, osservarsi che, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'ammissione di un ulteriore motivo di opposizione, fondato su un fatto costitutivo radicalmente differente rispetto a quelli prospettati nell'atto di opposizione, determinerebbe l'elusione del termine perentorio di quaranta giorni, previsto a pena di decadenza dall'art. 641, comma
1, c.p.c.
III.
8-In definitiva, l'opposizione, essendo infondata, deve
11 essere rigettata.
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M.
10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad € 194.181,38.
IV.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate, la cui semplicità giustifica la riduzione del 20% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50% non essendo stata espletata alcuna istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_2
[...]
Studio 2.552,00 -20% 2.041,60
Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40
Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40
Totale € 9.581,40
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato il 17.03.2023, Parte_1 nei confronti della avverso il decreto CP_1 CP_2 ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data
01.02.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 417/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 01.02.2023, nel
12 procedimento monitorio iscritto al n. 417/2023 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. CONDANNA la al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
. delle spese processuali che liquida in €
[...] CP_2
9.581,40 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 27.10.2025.
Il Giudice
EN AV FO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN AV FO;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 23.10.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4546/2023 R.G. proposta da
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Francesca Di
Cecco, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
. , in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Zingrillo, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 01.02.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 417/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23.10.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 17.03.2023, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della . , CP_1 CP_2 della somma di € 194.181,38, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito che la somma di €
194.141,38, maturata a titolo di utile dalla controparte, era stata accantonata per effetto del decreto, emesso in data 03.01.2023, con il quale il Prefetto della Provincia di Bari aveva disposto, ai sensi dell'art. 32, comma, 8 del D.L. 114/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, la misura del sostegno e del monitoraggio dell'opposta, ha chiesto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
08.09.2023, si è costituita la la quale, dopo CP_1 CP_2 aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
23.10.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi
2 della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
3 danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del contratto, avente ad oggetto la realizzazione di
“Interventi urgenti per la realizzazione di insediamenti per ospitalità migranti lavoratori stagionali in presso il Pt_1
C.A.R.A. di Borgo Mezzanone in agro di Manfredonia” in esecuzione del quale la ha chiesto il pagamento del Controparte_3
corrispettivo, maturato per le opere eseguite, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata in via documentale dalla copia del contratto, prodotta dall'opposta (all.1 alla comparsa di costituzione e risposta).
II.
7-La ha, invece, eccepito che la somma di € Parte_1
194.141,38, era stata accantonata ai sensi dell'art. 32 del D.L.
n.90/2014, come novellato dalla Legge 165/2001, avendo il Prefetto della Provincia di Bari con decreto del 03.01.2023, disposto ai sensi dell'art.32, comma 8, del citato D.L. la misura del sostegno e del
4 monitoraggio della società opposta.
II.
8-L'eccezione della è infondata. Parte_1
II.
9-Orbene, a norma dell'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014
“1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonche' ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell' CP_4
ne informa il procuratore della Repubblica e , in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa [appaltatrice] limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa anche [appaltatrice] limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione (3).
b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti
5 all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo ovvero dell'accordo contrattuale.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma
2, e' adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e' conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
6 societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi. per l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
L'autorita' giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis), e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino
7 componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma, anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di' sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa, ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate, prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo”.
II.10-Da una piana lettura della suddetta disposizione si evince agevolmente che presupposto per gli accantonamenti degli utili d'impresa, previsti dal comma 7, è che il Prefetto abbia disposto l'amministrazione straordinaria e temporanea dell'impresa.
II.11-Analoga misura non è, invece, prevista laddove, come nella specie, il Prefetto abbia disposto ai sensi del comma 8 del
D.L. citato la diversa misura del sostegno e del monitoraggio dell'impresa.
II.12-Rimarcato, pertanto, che nel caso di specie è pacifico ed incontestato che il Prefetto di Bari, con decreto del 03.01.2023 si era limitato a disporre la misura del sostegno e del monitoraggio straordinario della è illegittimo ed inefficace Controparte_3
l'accantonamento dell'utile, richiesto dall'impresa opposta, disposto dalla . Parte_1
8 III.1-È, invece, inammissibile, essendo tardivo, il motivo di opposizione, formulato per la prima volta nelle note di trattazione scritta, depositate in data 27.09.2023, incentrato sull'esistenza di presunti vizi sulle opere appaltate.
III.
2-Rilevato, in particolare, che a norma dell'art. 183, comma V, c.p.c. nella versione applicabile, ratione temporis, “Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate” deve evidenziarsi che l'eccezione, formulata dalla
, per la prima volta nelle note di trattazione scritta, Parte_1
depositate in data 27.09.2023, in relazione all'udienza del
28.09.2023, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.
III.
3-In primis, deve rilevarsi che tale eccezione non è giustificata dalle difese dell'opposta, essendosi quest'ultima limitata ad eccepire l'illegittimità degli accantonamenti degli utili, disposti dalla in sede di collaudo. Parte_1
III.
4-In secundis, si osserva che tale eccezione, fondandosi su un fatto nuovo, ulteriore e distinto rispetto a quelli allegati nell'atto di citazione implicante, in quanto tale, un nuovo e più ampio tema di indagine, costituisce una tardiva ed inammissibile mutatio libelli.
III.
5-Si veda, sul punto, Cass. 28547/2024 La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'articolo 183 Cpc,
9 possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'articolo 1957 del Cc, se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione.
Le eccezioni di non immediata conseguenza delle domande non diano luogo ad una mera emendatio libelli ma ad una vera e propria mutatio come tale non ammissibile. Il quarto comma dell'articolo
183 del Cpc infatti consente all'attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande ed eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che avrebbero potuto essere già proposte con la citazione o la comparsa di risposta;
mentre il quinto comma consente soltanto di precisare o modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte. A tale stregua la parte non può immutare i fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, né introdurre temi di indagine nuovi concernenti presupposti diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo, perché l'introduzione di una nuova pretesa diversa da quella originaria dà luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia e disorienta la difesa predisposta dalla controparte ed altera il regolare svolgimento del processo”.
III.
6-E ancora Cass. 498/2017 “L'art. 183, comma 5, c.p.c. - inserito nell'ambito di un contesto normativo volto a circoscrivere sin dal suo inizio l'oggetto del processo attraverso un rigido
10 sistema di preclusioni - nel consentire all'attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda riconvenzionale, della eccezione proposta dal convento con la comparsa di risposta,
è rivolto unicamente a tutelare la parte attrice a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino, con la sua prima difesa, i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni. La norma, pertanto, ove contempla l'eccezione dell'avversario, deve intendersi riferita all'eccezione in senso stretto, non alla semplice controdeduzione del convenuto che sia rivolta a contestare le condizioni dell'azione.
Rispetto a tale eccezione, inoltre, la nuova domanda o la nuova eccezione dell'attore devono presentarsi come consequenziali e, quindi, configurarsi come una contro iniziativa necessaria per replicare all'eccezione medesima. Deve, conclusivamente, ritenersi che l'art. 183, comma 5, c.p.c. mentre consente all'attore, nella prima udienza di trattazione di proporre le domande e le eccezioni anche nuove che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni in senso stretto del convenuto, non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere proposte con la citazione o con la comparsa di risposta”.
III.
7-Nel caso di specie, deve, peraltro, osservarsi che, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'ammissione di un ulteriore motivo di opposizione, fondato su un fatto costitutivo radicalmente differente rispetto a quelli prospettati nell'atto di opposizione, determinerebbe l'elusione del termine perentorio di quaranta giorni, previsto a pena di decadenza dall'art. 641, comma
1, c.p.c.
III.
8-In definitiva, l'opposizione, essendo infondata, deve
11 essere rigettata.
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M.
10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad € 194.181,38.
IV.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate, la cui semplicità giustifica la riduzione del 20% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50% non essendo stata espletata alcuna istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_2
[...]
Studio 2.552,00 -20% 2.041,60
Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40
Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40
Totale € 9.581,40
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato il 17.03.2023, Parte_1 nei confronti della avverso il decreto CP_1 CP_2 ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data
01.02.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 417/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 01.02.2023, nel
12 procedimento monitorio iscritto al n. 417/2023 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. CONDANNA la al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
. delle spese processuali che liquida in €
[...] CP_2
9.581,40 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 27.10.2025.
Il Giudice
EN AV FO
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