Articolo 15 della Legge 29 settembre 2000, n. 300
Articolo 14Articolo 16
Versione
26 ottobre 2000
Art. 15. (Norma transitoria) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 322-ter del codice penale , introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 26 ottobre 2000