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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8815/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Pomigliano d'Arco alla via Verdi, C.F._2
n. 2, presso lo studio dell'avv. Manolo IENGO, , dal quale sono C.F._3
rappresentati e difesi giusta procura a margine della citazione,
OPPONENTI
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2
, a sua volta mandataria della
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, resasi cessionaria in P.IVA_3 corso di causa della originaria opposta elettivamente domiciliata in Controparte_4
Nola al Corso Tommaso Vitale, n. 46, presso lo studio dell'avv. Carmine MINIERI,
, dal quale, unitamente all'avv. Giovan Battista Santangelo, C.F._4
, è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa C.F._5 di intervento ex art. 111 c.p.c.,
OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 13.03.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2561/2017 emesso dal Tribunale di
Nola in data 15.11.2017 su istanza della opposta e loro notificato in Controparte_4
data 17.11.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della opposta della somma di euro 5.671,33 a causa della mancata restituzione delle rate di un finanziamento erogato da per l'acquisto di un'auto giusta contratto del CP_5
26.09.2007, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: nullità della procura alle liti;
l'inesistenza del credito;
la usurarietà degli interessi applicati;
la mancata notifica della cessione del credito alla opposta;
la inidoneità delle documentazione prodotta nella fase monitoria ad attestare la esistenza del credito ed il suo quantum.
Tanto esposto, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale eccepiva che la procura ad Controparte_4 litem era stata conferita al difensore costituito dalla all'avv. Giovan Controparte_1
Battista Santangelo con scrittura autenticata dal notaio di Roma del Per_1
06.02.2017, in virtù della quale il predetto procuratore veniva anche facultato a sua volta a nominare altri avvocati;
che alla era stata conferita procura Controparte_1
dalla con scrittura privata autenticata dal notaio Controparte_2
di Pordenone del 21.09.2016 (Rep. n. 293287) e che alla Per_2 Controparte_2 era stata conferita procura dalla con scrittura privata
[...] Controparte_4 autenticata dal notaio di Pordenone del 21.09.2016 (Rep. n. 293285); che, Per_2 trattandosi di inadempimento contrattuale l'opposta era tenuta solo a provare la fonte negoziale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre era onere del debitore dimostrare di aver adempiuto la sua obbligazione o di non poterla adempiere per causa a lui non imputabile;
che precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo gli opponenti non avevano mai contestato le risultanze dell'estratto conto prodotto in giudizio;
che essi erano a conoscenza delle condizioni del contratto di finanziamento visto che avevano provveduto al pagamento di parte delle rate;
che la contestazione relativa all'applicazione di tassi usurari appariva generica, oltre che infondata considerato che non era suffragata da alcun tipo di calcolo;
che la cessione del credito dalla Agos Ducato S.p.A. alla oltre che pubblicata in Gazzetta Controparte_4
Ufficiale in data 20.12.2014 era stata pure comunicata ai debitori ceduti tramite le lettere di messa in mora.
Tanto esposto, la opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 2 Con ordinanza del 25.05.2018 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
In data 08.10.2020 si costituiva in giudizio con intervento ex art. 111 c.p.c. la
[...]
che si ere resa cessionaria del credito vantato dalla in data CP_3 Controparte_4
22.11.2019 tramite cessione in blocco pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica Italiana – Parte Seconda – n. 141 del 30.11.2019.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza successiva la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 13.03.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
L'opposizione appare infondata e va rigettata.
Alcuno dei motivi proposti dagli opponenti merita accoglimento.
L'esistenza del credito e la sua entità risulta, infatti, suffragata dalla produzione della copia del contratto di finanziamento sottoscritto dai signori in data 26.09.2007 Pt_1
e dall'estratto conto emesso dall'Agos Ducato S.p.A. al 30.11.2014, da cui risulta che il credito residuo a tale data era di euro 5.671,33.
La contestazione di detta documentazione non appare idonea a farne venir meno la efficacia probatoria, dal momento che gli opponenti non hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulla scrittura, né hanno negato di aver ricevuto le somme oggetto del finanziamento.
Quanto alla asserita usurarietà dei tassi applicati si osserva, invece, che la contestazione appare generica e non suffragata da calcoli o riferimenti a parametri, che possano far ritenere fondata la circostanza allegata.
Quanto, infine, alla mancata notifica della cessione del credito alla si Controparte_4 osserva che l'eventuale sua mancanza, nel caso si specie, non avrebbe alcuna conseguenza sulla obbligazione degli opponenti sia perché la notifica del decreto ingiuntivo rimedierebbe alla stessa e sia perché gli obbligati non hanno dimostrato di aver nel frattempo provveduto al pagamento del debito in favore del cedente liberandosi rispetto al cessionario.
Ad ogni modo la notifica della cessione sembra esservi stata già in precedenza attraverso sia la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sia attraverso le lettere di messa in mora inviate agli . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
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P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da e alla rigettata ogni Parte_1 Parte_2 Controparte_4
contraria istanza, così provvede:
l) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna i convenuti e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 2.540,00, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Nola, il 09/06/2025.
Il Giudice
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