Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Sentenza breve 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 22/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Insinna e Eva Battaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Vicenza, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto di revoca del Questore della provincia di Vicenza Comm.to P.S. Bassano del Grappa prot n. 0043571 del 28.10.2024 notificato il 04.11.2024 ore 14.15, con il quale il Questore della provincia di Vicenza ha revocato la licenza di porto di fucile uso caccia nr. 120662-Q con validità fino al 28.06.2028;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Questore di Vicenza del 28 ottobre 2024 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
L’Autorità questorile ha assunto il suddetto provvedimento – ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.) – ritenendo che il privato “ non offra garanzie di non abusare del titolo di polizia posseduto in quanto non riunisce più i requisiti della buona condotta e dell’affidabilità ”.
L’Amministrazione ha motivato la misura inibitoria mediante il rinvio a due precedenti atti: il “ verbale di ritiro cautelare della licenza in oggetto delle armi e munizioni detenute, effettuato da personale del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa ” del 2 maggio 2024 e la “ nota nr. 36/62-172024 di prot. del 19 settembre 2024 della Stazione Carabinieri di Marostica ” di trasmissione dell’“ annotazione di servizio inerente l’intervento effettuato dai militari in data 2 maggio 2024 ”.
2. Avverso il decreto di revoca, il ricorrente ha proposto le seguenti censure.
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 10- bis e 21- quinquies della legge n. 241/1990, lamentando la lesione del contraddittorio endoprocedimentale determinata dall’omessa produzione della nota “ nr. 36/62-172024 di prot. del 19 settembre 2024 ” dei Carabinieri di Marostica integrante la motivazione per relationem dell’atto impugnato.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha rilevato il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, giacché l’Autorità questorile si sarebbe limitata ad un’acritica ricezione del contenuto del verbale di ritiro cautelare delle armi, senza accertare la dinamica concreta degli eventi occorsi il 2 maggio 2025 (riconducibile, in sostanza, a una chiamata effettuata dall’esponente ai Carabinieri affinché intervenissero ad identificare i soggetti, presentatisi non in uniforme e qualificatisi come agenti di polizia, intervenuti presso la dimora del padre al fine di provvedere al ritiro cautelare delle armi detenute dallo stesso).
Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato il vizio di violazione di legge, con specifico riguardo agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., nonché il vizio di difetto di motivazione, in quanto egli, nell’episodio del 2 maggio 2025 sopra descritto, avrebbe mantenuto una condotta diligente, volta all’accertamento dell’effettiva qualifica rivestita dagli operanti. In generale, lo stesso ricorrente ha rappresentato di condurre uno stile di vita rispettoso della civile convivenza, denotante la sua buona condotta e affidabilità nell’uso delle armi.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Vicenza, chiedendo il rigetto del gravame nel merito.
4. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2025, questa Sezione ha assunto l’ordinanza n. 279 del 27 febbraio 2025 con cui ha chiesto alla Questura di Vicenza di produrre in giudizio una relazione sui fatti di causa, nonché tutti gli atti e i documenti dalla stessa valutati in sede procedimentale, tra cui la nota dei Carabinieri di Marostica del 19 settembre 2024, citata nel provvedimento impugnato.
Adempimento istruttorio poi adempiuto con deposito del 18 marzo 2025.
5. Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e riportato nel relativo verbale.
6. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per motivi di connessione, sono fondati nei termini di seguito precisati.
Per il costante indirizzo della giurisprudenza, che il Collegio non intende scalfire, in materia di detenzione e porto d’armi l’Autorità di pubblica sicurezza gode di un’amplissima discrezionalità nel valutare gli indici sintomatici dell’inaffidabilità del soggetto interessato (tra cui è senz’altro annoverabile l’incapacità di assicurare il pieno controllo di sé di fronte alle forze dell’ordine, assumendo condotte colleriche), al fine di massimizzare la tutela, in via preventiva e cautelare, della sicurezza e della incolumità pubblica.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza è chiara nel ritenere che “ tale discrezionalità, per non trasformarsi in arbitrio, deve esercitarsi sulla scorta di un'attività istruttoria adeguata, svolta nel rispetto delle garanzie partecipative spettanti all'interessato, e deve esplicarsi attraverso provvedimenti la cui motivazione dia conto in modo congruo del giudizio conclusivo formulato dall'Autorità in ordine all'affidabilità (o alla mancanza di affidabilità) del soggetto interessato, ancorando tale giudizio in modo logico e ragionevole agli esiti dell'istruttoria procedimentale e riferendolo ad elementi istruttori attuali e concreti ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 798, già richiamata da T.A.R. Veneto, Sez. I, 16 settembre 2024, n. 2168).
6.1. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato – giustificato sulla scorta di un’unica circostanza di fatto, ossia l’episodio avvenuto il 2 maggio 2024 presso la casa del padre del ricorrente – sia inficiato da una carente istruttoria, che poi si è riflessa in una motivazione incongrua.
Come anticipato, la revoca della licenza risulta motivata per relationem a due atti: il verbale di ritiro cautelare delle armi eseguito il 2 maggio 2024 nei confronti del ricorrente e l’annotazione di polizia giudiziaria redatta dai Carabinieri di Marostica a seguito dell’intervento effettuato in pari data presso la dimora del padre dell’esponente.
Nel primo atto si legge che “ l’esigenza del ritiro cautelare delle armi si rende necessaria in quanto, nella mattinata odierna, in esecuzione di analogo provvedimento inibitorio nei confronti di -OMISSIS- (VI) […] ivi residente in via -OMISSIS-, [l’odierno ricorrente] , presente presso l’abitazione del genitore, risultava autore di condotte di ostacolo all’attività di polizia in essere. La redazione degli atti e la necessaria verifica delle armi possedute dal genitore potevano compiersi solo dopo l’intervento, in ausilio degli scriventi, di un equipaggio di questo Ufficio Controllo del Territorio chiamato a supporto nonché di pattuglia automontata della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- . […] Nel contesto dell'intervento, inoltre, lo stesso appariva in condizioni emotivamente colleriche, indicative di una non completa affidabilità nella permanenza della titolarità della detenzione delle armi attualmente in possesso ”.
Nell’annotazione di polizia redatta dai Carabinieri di Marostica, invece, viene riportato che gli stessi, il giorno 2 maggio 2025, “ raggiungeva [no] -OMISSIS- in quanto era stata richiesta la [loro] presenza per presidiare ad un ritiro cautelativo di armi svolto dalla Polizia di Stato presso un'abitazione privata ”.
Gli operanti, giunti sul posto, constatavano “ la presenza di due uomini in divisa della Polizia di Stato, un uomo e una donna in abiti civili appartenenti al medesimo corpo di polizia ed infine vi era il titolare delle armi identificato in -OMISSIS- unitamente alla moglie convivente. Il motivo della [loro] presenza veniva richiesto dallo stesso -OMISSIS-in quanto affermava che nella stessa mattinata, suonavano alla sua porta di casa i predetti agenti in abiti civili identificandosi come appartenenti al Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa della Polizia di Stato spiegando che avrebbero dovuto ritirare in maniera cautelativa le armi di cui lo stesso […] era proprietario. Incredulo di chi fossero tali signori, e della reale fondatezza di quello che gli era stato appena detto, il sig. -OMISSIS-negava l'accesso presso la propria abitazione agli agenti, contattando successivamente il 112 al fine di chiedere l'intervento dei Carabinieri per fare chiarezza sulla vicenda . […] Una volta che il sig. -OMISSIS-godeva della presenza dei Carabinieri, si tranquillizzava e agevolava le operazioni di polizia senza ostacolare l'operato dei colleghi del Commissariato di P.S. ”.
Ebbene, dalla lettura dei due documenti – che, per quanto risulta dalla motivazione della revoca impugnata, costituiscono gli unici elementi istruttori valutati dal Questore di Vicenza – emerge un contrasto contenutistico che non permette di ricostruire con esattezza il concreto svolgersi dei fatti accaduti il 2 maggio 2025 presso l’abitazione del padre del ricorrente.
In particolare, è dirimente osservare – al fine di evidenziare la sussistenza del vizio di difetto di motivazione dell’atto qui contestato – come l’annotazione di polizia da ultimo citata non contenga alcun riferimento al ricorrente, né tantomeno al fatto che egli apparisse “ in condizioni emotivamente colleriche ” durante l’intervento delle forze dell’ordine.
A fronte di ciò, non è consentito desumere la sussistenza di una condotta aggressiva tenuta dal ricorrente dal solo verbale di ritiro cautelare delle armi: se è infatti vero che quest’ultimo atto, come messo in luce dalla difesa erariale, riveste valenza probatoria di atto pubblico ex art. 2700 cod. civ. in ordine ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, è altrettanto vero che pari valore riveste anche l’annotazione di polizia giudiziaria redatta dai Carabinieri di Marostica ai sensi dell’art. 357 cod. proc. pen. (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. II, 30 agosto 2022, n. 7539; T.A.R. Veneto, Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 1168; cfr., altresì, Cass. pen., Sez. V, 4 novembre 2014, n. 48755).
Nel caso specifico, il difetto di istruttoria e di motivazione è evincibile proprio dalla circostanza che la revoca si fonda su due atti pubblici, riguardanti la descrizione del medesimo evento, aventi un contenuto non coincidente: il verbale di ritiro cautelare delle armi, infatti, evidenzia una condotta di aggressività verbale tenuta dal ricorrente mentre l’annotazione di polizia giudiziaria nulla riferisce in merito a una situazione di tensione, precisando anzi che l’operazione di polizia si sia svolta “ senza ostacolare ” gli agenti della Polizia di Stato.
Deve pertanto ravvisarsi il denunciato difetto di istruttoria alla base dell’atto gravato, con conseguente incongruità e insufficienza della relativa motivazione.
7. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ferma la facoltà della Questura di Vicenza di rivalutare, se del caso, la condizione di affidabilità del ricorrente alla corretta detenzione e al buon uso delle armi, previo un ulteriore approfondimento istruttorio.
8. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità delle questioni oggetto di causa, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ramon | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.