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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 369/2024 RGA avverso la sentenza n. 963/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro emessa e pubblicata il 19/12/2023 nella causa R.G. n. 672/2023, non notificata;
avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/02/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Tiziana Sponga ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna (BO); appellante;
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato e domiciliato ex lege presso gli uffici della stessa siti in Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata ordinanza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << […] 1. Parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del Controparte_1 in qualità di docente, in base a numerosi contratti a tempo determinato, dall'a.s.
1 2005/2006, di essere stata immessa in ruolo nell'a.s. 2019/2020 (con conferma nell'anno successivo) e di non essersi vista riconoscere gli incrementi stipendiali durante il periodo di precariato, nonché la disciplina prevista dall'accordo sindacale 4/8/2011, chiedeva il riconoscimento degli incrementi stipendiali fino alla conferma in ruolo e dell'emolumento ad personam previsto dall'art. 2 dell'accordo sopra indicato, pari al valore della fascia
3-8 anni, accorpata dall'accordo sindacale a quella 0-2 anni e che la ricorrente avrebbe maturato.
Chiedeva poi le differenze retributive dovute dal settembre 2020 per il raggiungimento della fascia stipendiale 9-14 attualmente ancora non riconosciute.
Si costituiva in giudizio il deducendo la correttezza del proprio operato, la non CP_1 applicabilità alla ricorrente della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 dell'accordo sindacale del 2011 ed evidenziando di aver provveduto già al riconoscimento della fascia
9-14 richiesta;
infine eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti. (…) >>.
Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, il Tribunale di
Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 963/2023 R.S., emessa e pubblicata il
19/12/2023, così statuendo: “(…) A) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio fin dalla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo all'a.s. 2006/2007 per intero, anche relativamente all'a.s. 2019/2020, alla luce della contrattazione collettiva di settore temporalmente applicabile;
B) dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nella fascia stipendiale 9-14 anche dal settembre 2020; C) condanna il resistente al pagamento degli importi CP_1 superiori eventualmente spettanti, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 14 ottobre 2022;
D) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.900,00 oltre spese generali, IVA e CPA. (…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, in applicazione diretta del principio comunitario di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE), così come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE e della Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente, salvo che per quanto attiene alla richiesta di applicazione in proprio favore della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, per l'effetto, ha condannato il al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 delle maturate differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dall'Amministrazione scolastica resistente, il tutto con vittoria in favore della lavoratrice delle spese del grado.
2 Con ricorso depositato telematicamente in data 18/06/2024, la sig.ra ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'appellante a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato che avevano maturato il diritto alla fascia stipendiale 3 – 8 anni in data anteriore al primo settembre 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; E PER L'EFFETTO, CONDANNARE il a Controparte_1 pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive spettanti, nei limiti della prescrizione quinquennale dal ricevimento della lettera di messa in mora (e quindi dal
14.10.2017 in avanti), per il riconoscimento dell'assegno ad personam per la fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”. A fondamento delle suesposte conclusioni, la lavoratrice appellante ha formulato un unico motivo di gravame rubricato: “sulla necessaria estensione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti che avevano maturato il diritto alla fascia stipendiale 3 – 8 anni per effetto di contratti a tempo determinato stipulati prima del 1° settembre 2010 - violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'unione europea 28 giugno 1999/70/CEE”. Tale rubricazione risulta sufficientemente esplicativa delle doglianze dell'odierna appellante, senza che sia necessario aggiungere altro in proposito.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, si è rimesso Controparte_1
a giustizia sull'applicabilità della c.d. clausola di salvaguardia in favore dell'odierna appellante alla luce della recente giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto (cfr.
Cass., civ., sez. lav., n. 2924/2020 favorevole alle tesi dell'allora ricorrente); ha riproposto in questa sede “l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., delle somme maturate anteriormente al quinquennio a ritroso rispetto al primo atto interruttivo” ed, infine, ha chiesto la compensazione, quantomeno parziale, delle spese di lite.
3 Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti nel precedente grado del giudizio.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla sig.ra risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Parte_2 indicate.
Al riguardo, occorre ricordare che le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011, ossia nel periodo in cui l'allora ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato, erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi.
Con l'accordo sindacale del 19 luglio 2011, le posizioni stipendiali sono state rimodulate nei seguenti termini: sono state previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, e sono state accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8.
L'accordo sindacale del 4 agosto 2011, tuttavia, ha previsto che: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 3 – 8 anni, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva 7 “9 – 14 anni”.
Tale clausola di favore, in base a quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 1999/70/CEE del 28 giugno 1999, ad avviso di questa Corte, deve essere estesa non già ai dipendenti precari in servizio in data 1° settembre 2010, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Bologna (anche perché notoriamente i contratti a tempo determinato non vengono mai conferiti prima del 10 settembre di ogni anno scolastico), ma ai dipendenti che hanno principiato a lavorare per il con una serie CP_3 di contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre 2010. Inoltre, tale clausola di salvaguardia deve essere applicata, a maggiore ragione, ai dipendenti che, come l'allora ricorrente, avevano già maturato il diritto alla fascia stipendiale 3-8 anni grazie a contratti a tempo determinato stipulati prima del 1° settembre 2010.
Tale conclusione, del resto, è stata autorevolmente confermata dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale in materia ha statuito che: «(…) 16. Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il
4 personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 8 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale» (così, da ultimo, Cass. sez. lav., 07/02/2020, n. 2924).
L'odierna appellante alla data del 1° settembre 2010 aveva già maturato – con contratti a tempo determinato - 4 anni, 2 mesi e 27 giorni di servizio scolastico e, quindi, ha diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3
– 8 anni” fino al conseguimento della fascia stipendiale “9 – 14 anni”. Anche rispetto alle differenze retributive spettanti al riguardo all'odierna appellante va riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal appellato, già accolta rispetto alle già riconosciute differenze retributive dal CP_1
Giudice a quo. Va, peraltro, osservato che l'odierna appellante nell'articolare le proprie conclusioni in questo grado aveva già formulato le proprie rivendicazioni economiche,
5 “nei limiti della prescrizione quinquennale dal ricevimento della lettera di messa in mora
(e quindi dal 14.10.2017 in avanti)”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa,
l'appello va accolto con statuizioni come da dispositivo.
Da ultimo, rileva la Corte, che il appellato, risultato nettamente soccombente, CP_1 va condannato ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità) ed all'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi del giudizio e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierna appellante).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dello spiegato gravame, riformando parzialmente la sentenza impugnata, accerta e dichiara il diritto dell'appellante a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato che avevano maturato il diritto alla fascia stipendiale 3 – 8 anni in data anteriore al primo settembre 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
- per l'effetto, condanna il a pagare, in favore Controparte_1 dell'appellante, le differenze retributive a lei spettanti, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 14 ottobre 2022, per il riconoscimento dell'assegno ad personam per la fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994,
- condanna, altresì, il appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del CP_1 giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nella somma di € 3.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado, nella somma di € 3.473,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore degli Avv.ti Walter Miceli,
Fabio Ganci e Tiziana Sponga, procuratori dell'odierna appellante dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
6 Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.02.2025
Il Consigliere est.
Dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 369/2024 RGA avverso la sentenza n. 963/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro emessa e pubblicata il 19/12/2023 nella causa R.G. n. 672/2023, non notificata;
avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/02/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Tiziana Sponga ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna (BO); appellante;
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato e domiciliato ex lege presso gli uffici della stessa siti in Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata ordinanza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << […] 1. Parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del Controparte_1 in qualità di docente, in base a numerosi contratti a tempo determinato, dall'a.s.
1 2005/2006, di essere stata immessa in ruolo nell'a.s. 2019/2020 (con conferma nell'anno successivo) e di non essersi vista riconoscere gli incrementi stipendiali durante il periodo di precariato, nonché la disciplina prevista dall'accordo sindacale 4/8/2011, chiedeva il riconoscimento degli incrementi stipendiali fino alla conferma in ruolo e dell'emolumento ad personam previsto dall'art. 2 dell'accordo sopra indicato, pari al valore della fascia
3-8 anni, accorpata dall'accordo sindacale a quella 0-2 anni e che la ricorrente avrebbe maturato.
Chiedeva poi le differenze retributive dovute dal settembre 2020 per il raggiungimento della fascia stipendiale 9-14 attualmente ancora non riconosciute.
Si costituiva in giudizio il deducendo la correttezza del proprio operato, la non CP_1 applicabilità alla ricorrente della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 dell'accordo sindacale del 2011 ed evidenziando di aver provveduto già al riconoscimento della fascia
9-14 richiesta;
infine eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti. (…) >>.
Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, il Tribunale di
Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 963/2023 R.S., emessa e pubblicata il
19/12/2023, così statuendo: “(…) A) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio fin dalla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo all'a.s. 2006/2007 per intero, anche relativamente all'a.s. 2019/2020, alla luce della contrattazione collettiva di settore temporalmente applicabile;
B) dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nella fascia stipendiale 9-14 anche dal settembre 2020; C) condanna il resistente al pagamento degli importi CP_1 superiori eventualmente spettanti, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 14 ottobre 2022;
D) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.900,00 oltre spese generali, IVA e CPA. (…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, in applicazione diretta del principio comunitario di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE), così come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE e della Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente, salvo che per quanto attiene alla richiesta di applicazione in proprio favore della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, per l'effetto, ha condannato il al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 delle maturate differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dall'Amministrazione scolastica resistente, il tutto con vittoria in favore della lavoratrice delle spese del grado.
2 Con ricorso depositato telematicamente in data 18/06/2024, la sig.ra ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'appellante a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato che avevano maturato il diritto alla fascia stipendiale 3 – 8 anni in data anteriore al primo settembre 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; E PER L'EFFETTO, CONDANNARE il a Controparte_1 pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive spettanti, nei limiti della prescrizione quinquennale dal ricevimento della lettera di messa in mora (e quindi dal
14.10.2017 in avanti), per il riconoscimento dell'assegno ad personam per la fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”. A fondamento delle suesposte conclusioni, la lavoratrice appellante ha formulato un unico motivo di gravame rubricato: “sulla necessaria estensione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti che avevano maturato il diritto alla fascia stipendiale 3 – 8 anni per effetto di contratti a tempo determinato stipulati prima del 1° settembre 2010 - violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'unione europea 28 giugno 1999/70/CEE”. Tale rubricazione risulta sufficientemente esplicativa delle doglianze dell'odierna appellante, senza che sia necessario aggiungere altro in proposito.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, si è rimesso Controparte_1
a giustizia sull'applicabilità della c.d. clausola di salvaguardia in favore dell'odierna appellante alla luce della recente giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto (cfr.
Cass., civ., sez. lav., n. 2924/2020 favorevole alle tesi dell'allora ricorrente); ha riproposto in questa sede “l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., delle somme maturate anteriormente al quinquennio a ritroso rispetto al primo atto interruttivo” ed, infine, ha chiesto la compensazione, quantomeno parziale, delle spese di lite.
3 Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti nel precedente grado del giudizio.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla sig.ra risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Parte_2 indicate.
Al riguardo, occorre ricordare che le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011, ossia nel periodo in cui l'allora ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato, erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi.
Con l'accordo sindacale del 19 luglio 2011, le posizioni stipendiali sono state rimodulate nei seguenti termini: sono state previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, e sono state accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8.
L'accordo sindacale del 4 agosto 2011, tuttavia, ha previsto che: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 3 – 8 anni, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva 7 “9 – 14 anni”.
Tale clausola di favore, in base a quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 1999/70/CEE del 28 giugno 1999, ad avviso di questa Corte, deve essere estesa non già ai dipendenti precari in servizio in data 1° settembre 2010, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Bologna (anche perché notoriamente i contratti a tempo determinato non vengono mai conferiti prima del 10 settembre di ogni anno scolastico), ma ai dipendenti che hanno principiato a lavorare per il con una serie CP_3 di contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre 2010. Inoltre, tale clausola di salvaguardia deve essere applicata, a maggiore ragione, ai dipendenti che, come l'allora ricorrente, avevano già maturato il diritto alla fascia stipendiale 3-8 anni grazie a contratti a tempo determinato stipulati prima del 1° settembre 2010.
Tale conclusione, del resto, è stata autorevolmente confermata dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale in materia ha statuito che: «(…) 16. Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il
4 personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 8 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale» (così, da ultimo, Cass. sez. lav., 07/02/2020, n. 2924).
L'odierna appellante alla data del 1° settembre 2010 aveva già maturato – con contratti a tempo determinato - 4 anni, 2 mesi e 27 giorni di servizio scolastico e, quindi, ha diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3
– 8 anni” fino al conseguimento della fascia stipendiale “9 – 14 anni”. Anche rispetto alle differenze retributive spettanti al riguardo all'odierna appellante va riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal appellato, già accolta rispetto alle già riconosciute differenze retributive dal CP_1
Giudice a quo. Va, peraltro, osservato che l'odierna appellante nell'articolare le proprie conclusioni in questo grado aveva già formulato le proprie rivendicazioni economiche,
5 “nei limiti della prescrizione quinquennale dal ricevimento della lettera di messa in mora
(e quindi dal 14.10.2017 in avanti)”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa,
l'appello va accolto con statuizioni come da dispositivo.
Da ultimo, rileva la Corte, che il appellato, risultato nettamente soccombente, CP_1 va condannato ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità) ed all'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi del giudizio e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierna appellante).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dello spiegato gravame, riformando parzialmente la sentenza impugnata, accerta e dichiara il diritto dell'appellante a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato che avevano maturato il diritto alla fascia stipendiale 3 – 8 anni in data anteriore al primo settembre 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
- per l'effetto, condanna il a pagare, in favore Controparte_1 dell'appellante, le differenze retributive a lei spettanti, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 14 ottobre 2022, per il riconoscimento dell'assegno ad personam per la fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994,
- condanna, altresì, il appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del CP_1 giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nella somma di € 3.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado, nella somma di € 3.473,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore degli Avv.ti Walter Miceli,
Fabio Ganci e Tiziana Sponga, procuratori dell'odierna appellante dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
6 Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.02.2025
Il Consigliere est.
Dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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