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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7884/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to PROVITERA GIANLUCA . Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. GAETA Controparte_1
UGO; in proprio e quale procuratore della in persona del lrpt, rapp,.to e difeso CP_2 CP_3 dall'avv. VERRENGIA IDA;
Controparte_4 [...]
, rap.to e difeso come in atti Controparte_5
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva impugnazione all'intimazione di pagamento notificata in data 30/05/2024, n. 02820249005710821/000, con cui la società di riscossione intimava il pagamento della somma complessiva di € 90.584,24 a e alle sottostanti cartelle cartella di pagamento n. 02820160012098657000, presuntivamente notificata in data 27.09.2016, per
€ 59.533,07 – Recupero spese procedimentali 689/81 ispettorato del lavoro/sanzioni amministrative
D.P.R. 1124/65 Ispettorato del lavoro, oltre maggiorazioni;
2) avviso di addebito n.
32820180003212359000, presuntivamente notificata in data 26.11.2018, per 7.810,64 - Contributi
CP_ IVS anni 2012/2017, Ente: sede di Aversa;
3) avviso di addebito n. 32820180006640221000, presuntivamente notificata in data 29.01.2019, per 15.528,27 - Contributi IVS anni 2012/2018, Ente: CP_ sede di Aversa;
4) avviso di addebito n. 32820190002345018000, presuntivamente notificata in
CP_ data 25.07.2019, per 7.712,26 - Contributi IVS anni 2012/2018, Ente: sede di Aversa.
Con l'unico motivo di opposizione parte ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti vantati chiedendo quindi l'annullamento dell'intimazione e delle sottostanti cartelle, mai notificate.
Costituitisi in giudizio gli enti impositori e l chiedevano il rigetto del ricorso, infondato in CP_6
fatto ed in diritto
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato
Con l'unico motivo di opposizione parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennali dei crediti vantati.
Va evidenziato che le cartelle e gli avvisi sottostanti l'intimazione impugnata risultano le ultime tre regolarmente comunicate in data 26/07/2018 a mani proprie, in data 29/01/2019 parimenti a mani proprie, ed in 25/07/2019 sempre a mani proprie (cfr documentazione in atti)
La restante cartella, afferente a due diverse OI dell' risulta regolarmente notificata CP_7 CP_5
per compiuta giacenza in data 27.9.2026.
A fronte poi della eccezione di prescrizione successiva alla notificazione va osservato che l' CP_6
ha prodotto in giudizio, quale atto interruttivo la comunicazione della intimazione di pagamento contenente gli avvisi sopra descritti, datatal 15.2.2020.
Nelle note parte ricorrente ha contestato la validità di tale notificazione asserendo che il soggetto ricevente non era riferibile al nucleo familiare e che quindi non ha avuto conoscenza dell'atto.
Va ricordato che la cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 ("tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta") e 39 ("sono abilitati a ricevere gli invii dli posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere") del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Nel caso di specie l'intimazione risulta comunicata a mani della cognata presso il CP_8 domicilio della ricorrente (tra l'altro medesimo soggetto che riceveva le comunicazioni relative ad altre cartelle esattoriali cfr. documentazione in atti).
In materia di notifica di cartella esattoriale eseguita ex art. 26, co. 1 seconda parte DPR
602/1973 direttamente attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, ove la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente col destinatario, si presume che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario stesso, il quale ha l'onere di dimostrare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una differente residenza del consegnatario dell'atto (Cass. 8418/2018).
Provata risulta anche la spedizione della cd CAD(cfr. certificazione in atti).
Il ricorso va quindi rigettato non essendo decorso alla data di notifica della intimazione il termine di prescrizione quinquennale
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate in favore di ciascuna parte costituita in complessivi euro
1340,00 oltre IVA CAP e rimborso come per legge
Aversa 9.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7884/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to PROVITERA GIANLUCA . Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. GAETA Controparte_1
UGO; in proprio e quale procuratore della in persona del lrpt, rapp,.to e difeso CP_2 CP_3 dall'avv. VERRENGIA IDA;
Controparte_4 [...]
, rap.to e difeso come in atti Controparte_5
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva impugnazione all'intimazione di pagamento notificata in data 30/05/2024, n. 02820249005710821/000, con cui la società di riscossione intimava il pagamento della somma complessiva di € 90.584,24 a e alle sottostanti cartelle cartella di pagamento n. 02820160012098657000, presuntivamente notificata in data 27.09.2016, per
€ 59.533,07 – Recupero spese procedimentali 689/81 ispettorato del lavoro/sanzioni amministrative
D.P.R. 1124/65 Ispettorato del lavoro, oltre maggiorazioni;
2) avviso di addebito n.
32820180003212359000, presuntivamente notificata in data 26.11.2018, per 7.810,64 - Contributi
CP_ IVS anni 2012/2017, Ente: sede di Aversa;
3) avviso di addebito n. 32820180006640221000, presuntivamente notificata in data 29.01.2019, per 15.528,27 - Contributi IVS anni 2012/2018, Ente: CP_ sede di Aversa;
4) avviso di addebito n. 32820190002345018000, presuntivamente notificata in
CP_ data 25.07.2019, per 7.712,26 - Contributi IVS anni 2012/2018, Ente: sede di Aversa.
Con l'unico motivo di opposizione parte ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti vantati chiedendo quindi l'annullamento dell'intimazione e delle sottostanti cartelle, mai notificate.
Costituitisi in giudizio gli enti impositori e l chiedevano il rigetto del ricorso, infondato in CP_6
fatto ed in diritto
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato
Con l'unico motivo di opposizione parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennali dei crediti vantati.
Va evidenziato che le cartelle e gli avvisi sottostanti l'intimazione impugnata risultano le ultime tre regolarmente comunicate in data 26/07/2018 a mani proprie, in data 29/01/2019 parimenti a mani proprie, ed in 25/07/2019 sempre a mani proprie (cfr documentazione in atti)
La restante cartella, afferente a due diverse OI dell' risulta regolarmente notificata CP_7 CP_5
per compiuta giacenza in data 27.9.2026.
A fronte poi della eccezione di prescrizione successiva alla notificazione va osservato che l' CP_6
ha prodotto in giudizio, quale atto interruttivo la comunicazione della intimazione di pagamento contenente gli avvisi sopra descritti, datatal 15.2.2020.
Nelle note parte ricorrente ha contestato la validità di tale notificazione asserendo che il soggetto ricevente non era riferibile al nucleo familiare e che quindi non ha avuto conoscenza dell'atto.
Va ricordato che la cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 ("tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta") e 39 ("sono abilitati a ricevere gli invii dli posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere") del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Nel caso di specie l'intimazione risulta comunicata a mani della cognata presso il CP_8 domicilio della ricorrente (tra l'altro medesimo soggetto che riceveva le comunicazioni relative ad altre cartelle esattoriali cfr. documentazione in atti).
In materia di notifica di cartella esattoriale eseguita ex art. 26, co. 1 seconda parte DPR
602/1973 direttamente attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, ove la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente col destinatario, si presume che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario stesso, il quale ha l'onere di dimostrare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una differente residenza del consegnatario dell'atto (Cass. 8418/2018).
Provata risulta anche la spedizione della cd CAD(cfr. certificazione in atti).
Il ricorso va quindi rigettato non essendo decorso alla data di notifica della intimazione il termine di prescrizione quinquennale
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate in favore di ciascuna parte costituita in complessivi euro
1340,00 oltre IVA CAP e rimborso come per legge
Aversa 9.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo