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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14/10/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 555 dell'anno 2025 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Vallefuoco e dall'Avv. Federica Vallefuoco presso lo Studio dei quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Morghen
n. 36.
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo presso il cui Controparte_1
Studio elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla via Roma n. 43
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 20.03.2025, Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1629/2025 notificata in
[...]
data 03.03.2025, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, così statuiva: “- accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e la resistente dal 20.7.2011 al 15.1.2022; CP_2
- Condanna la società resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 71.639,08, a titolo di differenze retributive, di cui € 17.251,31 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze, e sui relativi importi mensili, sino al saldo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 6.000,00, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione”.
Queste le censure dell'appellante: “-Primo motivo: illogica, contraddittoria motivazione della sentenza sul periodo di lavoro;
- Secondo motivo: impugnazione condanna periodo contrattuale 2021-2022. Omesso esame di documentazione prodotta dalla società; - Terzo motivo: autonomia del rapporto di lavoro e mancanza degli elementi della subordinazione (fino al 2021); - Quarto motivo: inattendibilità del teste di controparte sig. ; - Quinto motivo: attendibilità del Tes_1 teste sig.ra ”. Tes_2
Conclude chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di il tutto con vittoria di spese di lite. Controparte_1
L'appellata si è costituita rimarcando l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p., lette le note ritualmente depositate, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018).
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Infondata, invero, si palesa la prima censura proposta dall'appellante con riferimento al periodo lavorativo.
Sul punto non può considerarsi dirimente la visura camerale prodotta sin dal primo grado: indubbiamente dalla lettura della stessa emerge chiaramente che la società ha iniziato l'attività soltanto il 9 maggio del 2012.
Tuttavia, la prova testimoniale ha totalmente smentito che, di fatto, l'attività sia realmente iniziata in tale data e non in precedenza: infatti, l'inizio e la fine dell'attività sono subordinate esclusivamente all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della comunicazione alla Camera di commercio (principio dettato Cassazione civile sez. III, n.4126/24 sia pure con riferimento alla qualità di imprenditore).
Parte appellata, sul punto, deduce anche l'esistenza di un unico centro di interesse
(“Entrambe le società appartengono alla medesima compagine societaria e sono, dunque, riferite ad un medesimo centro di interessi, rappresentato dal Prof.
”): tuttavia, si tratta di circostanza ed eccezione del tutto nuova e, dunque, Per_1
inammissibile. Pertanto, si può ritenere che il rapporto sia iniziato nel luglio 2011 come accertato dal giudice di primo grado.
Appaiono destituite di fondamento anche le altre censure proposte, con riferimento alla attendibilità/inattendibilità dei testi escussi in merito alla effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo antecedente la formalizzazione.
A tal fine, l'analisi delle testimonianze deve essere effettuata senza procedere ad una parcellizzazione delle singole dichiarazioni, cercando di valutare il quadro complessivo che ne emerge.
Fermo restando che l'onere della prova grava sul lavoratore che assume di aver lavorato in regime di subordinazione, nel caso in esame, a parere di questa Corte, la prova è stata raggiunta.
Invero, non sono solo le dichiarazioni del teste che depongono in tal Tes_3
senso: le circostanze riferite trovano, infatti, riscontro nelle deposizioni anche degli altri testimoni.
In particolare, ha riferito “ho contattato la società Testimone_4
promo broker (forse prima era un altro nome) del professor e mi ha Per_1
Con risposto la ricorrente. Io mi occupavo all'epoca, per la mia società di gestire le polizze e per svolgere la mia attività, se ben ricordo, ho avuto la necessità di contattare il professor e quindi mi sono interfacciato con la ricorrente. La Per_1
ricorrente si occupava delle polizze ovvero mi trasmetteva un elenco delle polizze con le quote da versare… Per quanto so la sig.ra doveva osservare un CP_1 orario di lavoro… La sig.ra non era pagata al mese;
so che nel 2020 CP_1
erano indicate delle provvigioni a suo nome;
per redigere il bilancio io valutato se vi erano delle provvigioni o delle spese per i dipendenti ed ho riscontrato che nel
2019 vi era un dipendente a nero e, però, non ho riscontrato l'erogazione alla ricorrente né di provvigioni né di uno stipendio fisso;
evidentemente pagava direttamente il professor ”. Per_1
ha confermato: “Ho visto lavorare la ricorrente e ho visto Testimone_5 anche il “professore”, del quale non ricordo il nome che, talvolta, quando la sig.ra
era impegnata con me, mi diceva “non le far perdere tempo, CP_1 scherzosamente”. Io ero cliente della in quanto conoscevo la Parte_1 ricorrente… Io ero cliente della in quanto conoscevo la ricorrente,… Parte_1
Ho visto impartire direttive alla ricorrente dal titolare che ho definito “professore”. Le dichiarazioni di risultano non dirimenti, posto che le Tes_6
circostanze più rilevanti sono a sua conoscenza solo de relato.
(in relazione al quale è stata soltanto proposta una denuncia in CP_4
merito al reato di falsa testimonianza, ma esclusivamente con riferimento alla sua qualità di socio) può ritenersi attendibile, considerato che egli ha in sostanza confermato e precisato quanto già emergeva dalle dichiarazioni degli altri testi: ha, infatti, affermato che la ricorrente “Ha lavorato tutti i giorni dal lunedì al venerdì, osservando il seguente orario: dalle 9 alle 17, con un intervallo di 15 – 20 minuti.
Io e la ricorrente abbiamo lavorato nello stesso ufficio. Gli ordini erano impartiti per la maggior parte da , attuale legale rappresentate. La Persona_2 ricorrente ha lavorato fino al 2022; è stata inquadrata solo nell'ultimo anno. Ora ricordo che è stata collocata in CIG. La ricorrente si è occupata di contabilità, del rapporto con le compagnie ovvero doveva effettuare pagamenti, bonifici alle compagnie;
effettuava versamenti in banca ed aveva la delega per versare;
si occupava delle pratiche RC auto … Doveva chiedere l'autorizzazione per indicare il periodo di ferie e fruiva di 15 giorni di ferie all'anno”.
Risulta allora chiaro che la aveva un preciso orario di lavoro che era CP_1 tenuta a rispettare e doveva chiedere l'autorizzazione per usufruire delle ferie,
l' (spesso identificato col “professore”) controllava l'attività della Per_1
lavoratrice e le impartiva gli ordini.
Tali elementi inducono a ritenere che effettivamente tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato ben prima della formalizzazione.
D'altro canto, anche la copia delle mail depositata in primo grado dalla ricorrente conferma quanto emerso dalla prova orale.
Invero, il numero delle mail (circa 38) è certamente ridotto considerato il lasso temporale durante il quale si è svolto il rapporto: tuttavia, lascia emergere degli elementi che vanno ulteriormente a supporto della tesi di parte attrice (in primo grado).
La maggior parte delle comunicazioni è indirizzata pacificamente alla CP_1 che ha come indirizzo di posta elettronica “ ” a conferma Email_1 del fatto che la stessa fosse stabilmente inserita nell'organizzazione della società.
Inoltre, tali comunicazioni vengono, in linea di massima, indirizzate non solo alla lavoratrice, ma anche all' (come destinatario o per conoscenza): il che Per_1
contrasta con la asserita natura autonoma della prestazione fornita dalla e, oltre tutto, lascia intuire il potere di controllo esercitato CP_1 dall' . Per_1
D'altronde, neanche può indurre ad una conclusione differente il documento (all. 1 della produzione di parte resistente in primo grado) con il quale la CP_1 dichiara di aver ricevuto una “provvigionale”, in mancanza di qualsivoglia altro riscontro sia documentale che testimoniale.
Parte appellante censura la sentenza anche nella parte in cui la società ha mancato di contestare i conteggi.
La censura è destituita di fondamento.
Sul punto è granitico l'orientamento della Cassazione: “a) nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (così, tra le altre, Cass. n. 5949/2018); b) nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (in tal senso, sempre tra le tante, Cass. n. 29236/2017); c) inoltre, nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e la loro qualificazione giuridica (così, sempre ex plurimis,
Cass. n. 20998/2019; n. 26591/2021)” (Cassazione civile sez. lav., n.22551/2025; nello stesso senso Cassazione civile sez. lav., n. 24978/2025 che ha statuito che “il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi”).
Le contestazioni sollevate dalla resistente in primo grado erano attinenti essenzialmente al merito della pretesa (“Le differenze evidenziate nel conteggio allegato al ricorso derivano: - dalla errata applicazione del livello retributivo spettante;
- dalla errata formazione del monte orario;
- dalla errata applicazione del trattamento normativamente previsto per i due regimi lavorativi diversi”), ma non rimarcavano alcun errore nel computo delle somme.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 5.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Luigi Russo. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro