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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2024, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2454/20120 R.G., avente ad oggetto: “lavoro dipendente da privato” e pendente
TRA
, n.q. di legale rapp.te pt e socia accomandataria della Parte_1
NE sas con sede in Napoli alla via Filippo Illuminato n. 26 (P. IVA indicata:
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, P.IVA_1 dall'avv. Teresa Peluso ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via F.lli Urciuoli
n.4;
OPPONENTE
CONTRO
, C.F. indicato: nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
02.07.1952, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Annarita
Billwiller e Ivana Cervone unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Portici
(NA) al Corso Garibaldi, 73, presso lo studio legale Fontanarosa & Associati.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.09.2020 la parte opponente chiedeva al
Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del Lavoro, di dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. e, in ogni caso, di revocare il decreto ingiuntivo n. 67/2020 con il quale
1 veniva ingiunto alla il pagamento della Parte_2 somma di euro 24.415,27 a titolo di TFR maturato dalla parte opposta al termine del rapporto di lavoro intercorso tra il 06.05.1996 e il 31.08.2014, nonchè di rigettare la domanda della parte opposta.
In via preliminare, l'opponente rilevava la inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto opposto per mancata notifica alla società nel prescritto termine di 60 giorni.
In particolare, l'opponente, dopo aver premesso che, trattandosi di società, la notifica va effettuata presso la sede sociale ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e, solo qualora non vada a buon fine, presso il domicilio dell'amministratore, osservava che nel caso di specie il decreto veniva notificato dapprima ad un indirizzo non corrispondente a quello della sede legale e poi nei confronti di nella sua qualità di socia Parte_1 accomandataria e non nella qualità di amministratrice e legale rappresentante, con la conseguente inesistenza di tale notifica.
Nel merito, l'opponente eccepiva l'infondatezza della domanda per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla parte opposta e la inidoneità del CUD allegato a dimostrare la consistenza dello stesso, in quanto riferita ad un'annualità diversa da quella della cessazione del rapporto.
Con memoria difensiva depositata in data 30.12.2020 si costituiva la parte opposta instando per il rigetto del ricorso.
In via preliminare, la parte opposta eccepiva la tardività dell'opposizione, proposta in data 20.09.2020 ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso perfezionatasi in data 10.07.2020 e, dunque, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, desumibile dalla disciplina dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.
e dalla possibilità ex art. 656 c.p.c. di impugnare il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo soltanto per revocazione straordinaria e con opposizione di terzo revocatoria.
Nel merito, la parte opposta evidenziava la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo mediante consegna a mani proprie alla socia accomandataria Parte_1
in quanto, in tale tipologia di società di persone, il socio accomandatario è per
[...] legge amministratore e legale rappresentante della società, come risultava anche dalla visura camerale in atti e precisava che, in ogni caso, l'eventuale nullità della notifica era stata sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione.
Infine, la parte opposta evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito in ragione della sussistenza di tre atti interruttivi, rispettivamente del
18.11.2014, 31.10.2019 e 14.11.2019, nonché la idoneità del CUD, di provenienza
2 datoriale e munito di timbro e firma del legale rappresentante della società, a provare il credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Mutato il giudicante dal mese di settembre 2022, la causa, istruita documentalmente,
è stata decisa con sentenza all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite.
2. Tanto premesso, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che secondo il disposto di cui all'art. 641 c.p.c., a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, all'ingiunto è concesso un termine di quaranta giorni per effettuare il pagamento delle somme indicate nel provvedimento monitorio ovvero per proporre l'opposizione a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c.
Così come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità, il termine di cui all'art. 641 c.p.c. deve essere inteso come perentorio, circostanza questa che si desume dalla lettura dell'art. 650 c.p.c. che, nell'introdurre la possibilità dell'opposizione tardiva, indica come momento preclusivo quello del termine fissato dal decreto, indipendentemente dalla dichiarazione di esecutorietà.
La mancata tempestiva opposizione comporta, dunque, come conseguenza,
l'inammissibilità del relativo giudizio, mentre il decreto ingiuntivo acquista autorità di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna. L'assunto trova, peraltro, conferma nell'art. 656 c.p.c., che consente l'impugnazione del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., con gli stessi strumenti previsti per le sentenze passate in giudicato, ossia la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo revocatoria.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che l'eccezione sollevata dalla opponente, relativa all'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e alla conseguente domanda di inefficacia ex art. 644 c.p.c., non merita accoglimento.
In punto di fatto, è emerso che il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato notificato a nella qualità di socio accomandatario di Parte_1 [...]
a mani proprie in data 10.07.2020 presso l'indirizzo di Parte_2 residenza della stessa.
Orbene va osservato, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 643, 2° co c.p.c. il ricorso e il decreto devono essere notificati per copia autentica secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
3 Con specifico riferimento alle modalità di notifica nei confronti di una persona giuridica ovvero di una società non avente personalità giuridica, l'art. 145 cod. proc. civ. prevede che gli atti devono essere notificati alla società presso la sede della stessa, ovvero anche alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, potendosi provvedere ai sensi dell'art. 140, cod. proc. civ., se la notificazione non può eseguirsi presso la sede dell'ente ovvero ai sensi dell'art. 138,139 e 141, cod. proc. civ..
In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notificazione ad una società in accomandita semplice è correttamente effettuata direttamente all'accomandatario, poiché egli, ex art. 2313 c.c., è solidalmente responsabile dei debiti sociali senza che rilevi, ad inficiarne la validità, la mancata indicazione di tale qualità, ove la stessa non sia in contestazione tra le parti (Cass. ord. 29915/2018: “La notificazione dell'ingiunzione fiscale ad una società in accomandita semplice, è correttamente effettuata direttamente all'accomandatario, poiché egli, ex art. 2313
c.c., è solidalmente responsabile dei debiti sociali senza che rilevi, ad inficiarne la validità, la mancata indicazione di tale qualità, ove la stessa non sia in contestazione tra le parti”).
Orbene, nel caso di specie, l'asserita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, fondata sul presupposto che la stessa sia stata indirizzata unicamente alla Parte_1 quale socio accomandatario e non nella qualità di amministratore e rappresentante legale della società, è infondata, dal momento che ella era ed è, proprio in quanto pacificamente accomandataria della società, legale rappresentante e solidalmente responsabile ex art. 2313 c.c. dei debiti sociali e pertanto non occorreva a tal fine specificarne la qualità di amministratore e rappresentante legale.
Alla luce di tali principi tutte le censure formulate dalla opponente in ordine alla notifica sono da ritenersi prive di fondamento, dovendosi ritenere che il decreto ingiuntivo sia stato notificato nel rispetto delle formalità di cui all' art. 145 cod. proc. civ..
Pertanto, considerato che la data di emissione del decreto è il 09.03.2020 e che la disciplina emergenziale ha previsto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ed in generale di tutti i termini procedurali, dal 9.3.2020 all'11.5.2020 (art. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 comma
1 D.L. 23/2020), la notifica eseguita in data 10.07.2020 può considerarsi avvenuta nel prescritto termine di 60 giorni.
4 Conseguentemente, siccome il termine per proporre opposizione veniva a scadere il
19.08.2020 (stante inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle controversie di lavoro: cfr. Cass. SS. UU. 156/1999) e siccome l'opposizione risulta depositata il 20.09.2020, la stessa deve ritenersi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di giorni quaranta decorrenti dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo eseguita il 10.07.2020.
3. In conclusione, in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va confermato, con assorbimento di ogni altra questione.
4. Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, sulla base della tabella n. 3 del D.M. Giustizia n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di particolare attività istruttoria nonché della non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1) DICHIARA inammissibile, siccome tardiva, l'opposizione proposta con ricorso depositato il 20.09,2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 67/2020 emesso in data
09.03.2020 e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.109,00 (euroduemilacentonove/00), oltre spese generali forfettarie e oltre c.p.a. e iva come per legge, in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino il 01.07.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
5
Settore lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2454/20120 R.G., avente ad oggetto: “lavoro dipendente da privato” e pendente
TRA
, n.q. di legale rapp.te pt e socia accomandataria della Parte_1
NE sas con sede in Napoli alla via Filippo Illuminato n. 26 (P. IVA indicata:
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, P.IVA_1 dall'avv. Teresa Peluso ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via F.lli Urciuoli
n.4;
OPPONENTE
CONTRO
, C.F. indicato: nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
02.07.1952, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Annarita
Billwiller e Ivana Cervone unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Portici
(NA) al Corso Garibaldi, 73, presso lo studio legale Fontanarosa & Associati.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.09.2020 la parte opponente chiedeva al
Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del Lavoro, di dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. e, in ogni caso, di revocare il decreto ingiuntivo n. 67/2020 con il quale
1 veniva ingiunto alla il pagamento della Parte_2 somma di euro 24.415,27 a titolo di TFR maturato dalla parte opposta al termine del rapporto di lavoro intercorso tra il 06.05.1996 e il 31.08.2014, nonchè di rigettare la domanda della parte opposta.
In via preliminare, l'opponente rilevava la inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto opposto per mancata notifica alla società nel prescritto termine di 60 giorni.
In particolare, l'opponente, dopo aver premesso che, trattandosi di società, la notifica va effettuata presso la sede sociale ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e, solo qualora non vada a buon fine, presso il domicilio dell'amministratore, osservava che nel caso di specie il decreto veniva notificato dapprima ad un indirizzo non corrispondente a quello della sede legale e poi nei confronti di nella sua qualità di socia Parte_1 accomandataria e non nella qualità di amministratrice e legale rappresentante, con la conseguente inesistenza di tale notifica.
Nel merito, l'opponente eccepiva l'infondatezza della domanda per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla parte opposta e la inidoneità del CUD allegato a dimostrare la consistenza dello stesso, in quanto riferita ad un'annualità diversa da quella della cessazione del rapporto.
Con memoria difensiva depositata in data 30.12.2020 si costituiva la parte opposta instando per il rigetto del ricorso.
In via preliminare, la parte opposta eccepiva la tardività dell'opposizione, proposta in data 20.09.2020 ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso perfezionatasi in data 10.07.2020 e, dunque, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, desumibile dalla disciplina dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.
e dalla possibilità ex art. 656 c.p.c. di impugnare il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo soltanto per revocazione straordinaria e con opposizione di terzo revocatoria.
Nel merito, la parte opposta evidenziava la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo mediante consegna a mani proprie alla socia accomandataria Parte_1
in quanto, in tale tipologia di società di persone, il socio accomandatario è per
[...] legge amministratore e legale rappresentante della società, come risultava anche dalla visura camerale in atti e precisava che, in ogni caso, l'eventuale nullità della notifica era stata sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione.
Infine, la parte opposta evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito in ragione della sussistenza di tre atti interruttivi, rispettivamente del
18.11.2014, 31.10.2019 e 14.11.2019, nonché la idoneità del CUD, di provenienza
2 datoriale e munito di timbro e firma del legale rappresentante della società, a provare il credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Mutato il giudicante dal mese di settembre 2022, la causa, istruita documentalmente,
è stata decisa con sentenza all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite.
2. Tanto premesso, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che secondo il disposto di cui all'art. 641 c.p.c., a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, all'ingiunto è concesso un termine di quaranta giorni per effettuare il pagamento delle somme indicate nel provvedimento monitorio ovvero per proporre l'opposizione a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c.
Così come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità, il termine di cui all'art. 641 c.p.c. deve essere inteso come perentorio, circostanza questa che si desume dalla lettura dell'art. 650 c.p.c. che, nell'introdurre la possibilità dell'opposizione tardiva, indica come momento preclusivo quello del termine fissato dal decreto, indipendentemente dalla dichiarazione di esecutorietà.
La mancata tempestiva opposizione comporta, dunque, come conseguenza,
l'inammissibilità del relativo giudizio, mentre il decreto ingiuntivo acquista autorità di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna. L'assunto trova, peraltro, conferma nell'art. 656 c.p.c., che consente l'impugnazione del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., con gli stessi strumenti previsti per le sentenze passate in giudicato, ossia la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo revocatoria.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che l'eccezione sollevata dalla opponente, relativa all'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e alla conseguente domanda di inefficacia ex art. 644 c.p.c., non merita accoglimento.
In punto di fatto, è emerso che il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato notificato a nella qualità di socio accomandatario di Parte_1 [...]
a mani proprie in data 10.07.2020 presso l'indirizzo di Parte_2 residenza della stessa.
Orbene va osservato, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 643, 2° co c.p.c. il ricorso e il decreto devono essere notificati per copia autentica secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
3 Con specifico riferimento alle modalità di notifica nei confronti di una persona giuridica ovvero di una società non avente personalità giuridica, l'art. 145 cod. proc. civ. prevede che gli atti devono essere notificati alla società presso la sede della stessa, ovvero anche alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, potendosi provvedere ai sensi dell'art. 140, cod. proc. civ., se la notificazione non può eseguirsi presso la sede dell'ente ovvero ai sensi dell'art. 138,139 e 141, cod. proc. civ..
In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notificazione ad una società in accomandita semplice è correttamente effettuata direttamente all'accomandatario, poiché egli, ex art. 2313 c.c., è solidalmente responsabile dei debiti sociali senza che rilevi, ad inficiarne la validità, la mancata indicazione di tale qualità, ove la stessa non sia in contestazione tra le parti (Cass. ord. 29915/2018: “La notificazione dell'ingiunzione fiscale ad una società in accomandita semplice, è correttamente effettuata direttamente all'accomandatario, poiché egli, ex art. 2313
c.c., è solidalmente responsabile dei debiti sociali senza che rilevi, ad inficiarne la validità, la mancata indicazione di tale qualità, ove la stessa non sia in contestazione tra le parti”).
Orbene, nel caso di specie, l'asserita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, fondata sul presupposto che la stessa sia stata indirizzata unicamente alla Parte_1 quale socio accomandatario e non nella qualità di amministratore e rappresentante legale della società, è infondata, dal momento che ella era ed è, proprio in quanto pacificamente accomandataria della società, legale rappresentante e solidalmente responsabile ex art. 2313 c.c. dei debiti sociali e pertanto non occorreva a tal fine specificarne la qualità di amministratore e rappresentante legale.
Alla luce di tali principi tutte le censure formulate dalla opponente in ordine alla notifica sono da ritenersi prive di fondamento, dovendosi ritenere che il decreto ingiuntivo sia stato notificato nel rispetto delle formalità di cui all' art. 145 cod. proc. civ..
Pertanto, considerato che la data di emissione del decreto è il 09.03.2020 e che la disciplina emergenziale ha previsto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ed in generale di tutti i termini procedurali, dal 9.3.2020 all'11.5.2020 (art. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 comma
1 D.L. 23/2020), la notifica eseguita in data 10.07.2020 può considerarsi avvenuta nel prescritto termine di 60 giorni.
4 Conseguentemente, siccome il termine per proporre opposizione veniva a scadere il
19.08.2020 (stante inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle controversie di lavoro: cfr. Cass. SS. UU. 156/1999) e siccome l'opposizione risulta depositata il 20.09.2020, la stessa deve ritenersi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di giorni quaranta decorrenti dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo eseguita il 10.07.2020.
3. In conclusione, in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va confermato, con assorbimento di ogni altra questione.
4. Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, sulla base della tabella n. 3 del D.M. Giustizia n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di particolare attività istruttoria nonché della non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1) DICHIARA inammissibile, siccome tardiva, l'opposizione proposta con ricorso depositato il 20.09,2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 67/2020 emesso in data
09.03.2020 e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.109,00 (euroduemilacentonove/00), oltre spese generali forfettarie e oltre c.p.a. e iva come per legge, in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino il 01.07.2024
Il Giudice del lavoro
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