Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2668 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Desolina Farris, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Pistis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/12/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la separazione di e , autorizzando gli Parte_1 CP_1 stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, con annesso arredo e corredo e sita a Decimomannu (SU) in via Coghinas n. 14, sarà assegnata a presso la quale saranno CP_1 collocati i figli e . Per_1 Per_2
3. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4. Entrambi i figli potranno stare con il padre ogni volta che lo vorranno, accordandosi direttamente con il medesimo.
5. Il NO , inoltre, quale genitore non collocatario, potrà stare Parte_1 con i propri figli quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da individuarsi in concreto, previo accordo con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i
Pag. 2 di 3 figli minori ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Ognuno dei genitori ogni anno trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno.
6. Il NO , per il mantenimento ordinario dei figli, corrisponderà Parte_1 alla NOa l'importo mensile pari ad € 600,00 (seicento/00), CP_1 anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
7. Dare atto che le parti hanno stabilito che l'Assegno Unico (o eventuale altro emolumento equipollente) spetterà integralmente alla madre.
8. Entrambi i genitori parteciperanno, ciascuno per il 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e previamente concordate.
Tutte le spese straordinarie, nessuna esclusa ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili e non garantite dal SSN, dovranno essere sempre concordemente e preventivamente stabilite tra i genitori e potranno essere richieste nella misura del 50% al genitore non anticipatario ed essere rimborsate a quello anticipatario entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
9. I NOi e provvederanno al proprio Parte_1 CP_1 mantenimento personale.
10. La NOa sosterrà tutte le spese inerenti l'autovettura MG con CP_1 targa GR666LF già di sua proprietà, compreso il pagamento di tutte le rate del
Finanziamento avente numero PT0000003491455301 acceso presso la Deutsche
Bank per l'acquisto della suindicata vettura, ad eccezione di quelle di ottobre e novembre 2024 che verranno corrisposte dal NO . Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3