Decreto cautelare 24 marzo 2022
Sentenza breve 4 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 24/03/2022, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2022
N. 00315/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pineta Altamarea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento: a) del provvedimento prot. n. 0002121 datato 11.01.2022 a firma del Dirigente della Sezione SUE del Comune di Gallipoli, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto: “Vs nota acquisita al prot. in entrata n. 0066969 del 03.12.2021 avente ad oggetto “Comunicazione mantenimento annuale ex art 1, comma 246, della legge n. 145 del 30.12.2018, in combinato disposto con l'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal D.L: n. 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020, delle strutture presenti su area demaniale marittima in concessione e funzionali all'attività della struttura turistico-ricettiva denominata “Pineta”. Rigetto”; b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale e, in particolare, della nota prot. n. 0071877 del 21.12.2021 contenente preavviso di rigetto della istanza sopra indicata nonché della nota PEC prot. n. 0000564 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce datata 04.01.2022, mai notificata alla ricorrente e indicata nel provvedimento impugnato nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti presenti su area demaniale in concessione sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza susseguente alla pandemia da COVID 19, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pineta Altamarea S.r.l. il 21/3/2022:
annullamento: a) del provvedimento prot. n. 0002121 datato 11.01.2022 a firma del Dirigente della Sezione SUE del Comune di Gallipoli, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto: “Vs nota acquisita al prot. in entrata n. 0066969 del 03.12.2021 avente ad oggetto “Comunicazione mantenimento annuale ex art 1, comma 246, della legge n. 145 del 30.12.2018, in combinato disposto con l'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal D.L: n. 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020, delle strutture presenti su area demaniale marittima in concessione e funzionali all'attività della struttura turistico-ricettiva denominata “Pineta”. Rigetto”; b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale e, in particolare, della nota prot. n. 0071877 del 21.12.2021 contenente preavviso di rigetto della istanza sopra indicata nonché della nota PEC prot. n. 0000564 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce datata 04.01.2022, mai notificata alla ricorrente e indicata nel provvedimento impugnato, nonché dell'Ordinanza n. 82 datata 14.03.2022 a firma del Dirigente del Settore 3 del Comune di Gallipoli – SUE – Urbanistica e Edilizia Pubblica e Privata – avente ad oggetto “ordinanza di sgombero delle strutture stagionali ubicate in area identificata in catasto al fg. 20 p.lla 405”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che le censure dedotte dalla parte ricorrente necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale e che appare pertanto opportuno pervenire re adhuc integra alla decisione sull’istanza cautelare, atteso che l’esecuzione dell’impugnato provvedimento nelle more pregiudicherebbe definitivamente la pretesa azionata.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, sospende interinalmente l’efficacia dell’impugnato provvedimento limitatamente all’ordine di sgombero.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 24 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO