CA
Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/07/2024, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
N. 2176/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott. Alberto Panu Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 22/12/2021 al n. 2176/2021 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BARGHINI CESARINA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._3 sul figlio minore (C.F , elettivamente Persona_1 C.F._4 domiciliati presso lo studio dell'Avv. NAPOLEONI ALESSANDRO, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso AR C.F._5 lo studio dell'avv. ROBERTO NAPOLEONI , che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 63/2021 emessa dal Tribunale di Livorno sez dist Portoferraio e pubblicata in data 18/11/2021; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 27.03.2024 all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14.03.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “conclude per l'accoglimento dell'impugnazione proposta dal
Sig. con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi Parte_1 di giudizio e condanna degli appellati alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado”;
Per la parte appellata + altri: “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Firenze, P_ respinta ogni contraria istanza: -A) Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
B) In via Istruttoria, esclusivamente laddove non ritenuti ultronei, per i motivi dedotti in comparsa, ammettere i mezzi istruttori articolati da parte appellata in memoria 2 dinanzi al Tribunale e, ad oggi, non ammessi;
-C) In via principale nel merito rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza n. 63/2021, emessa dal Tribunale di Livorno – Sez. Dist. di Portoferraio, all'esito del procedimento recante R.G.N. 5/2018, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma di tutte le statuizioni rese dal Giudice di prime cure.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Firenze, respinta CP_3 ogni contraria istanza: In via principale, nel merito rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 63/2021, emessa dal Tribunale di Livorno – Sez. Dist. Parte_1 di Portoferraio, all'esito del procedimento recante R.G.N. 5/2018, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma di tutte le statuizioni rese dal Giudice di prime cure. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze e , in proprio e quali esercenti Controparte_1 Controparte_4 la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore , nonché Persona_1 CP_3
, proponendo appello avverso la sentenza n. 63/2021 con la quale il Tribunale
[...] di Livorno, sez. dist. Portoferraio, lo aveva condannato a cessare le immissioni rumorose sul fondo di proprietà di riducendole entro la normale tollerabilità, con AR previsione di pagamento, a norma dell'art. 614bis c.p.c., di euro 100 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto ordine. In particolare, il primo giudice, premettendo che l'azione era stata spiegata ai sensi dell'art. 844 c.c., norma a tutela della proprietà fondiaria che disciplina i rapporti tra proprietari di fondi vicini, affermava la legittimazione passiva del quale proprietario del fondo in cui si trovava la Parte_1 gelateria all'esterno della quale erano collocati i motori per il funzionamento dei macchinari dell'attività, della cui rumorosità si controvertiva, a nulla rilevando in senso contrario che della suddetta gelateria fosse titolare la di lui figlia, quale comodataria del bene immobile. Quanto alla legittimazione dei originari attori, il Controparte_5
Tribunale aveva rilevato che gli stessi, pur vivendo nell'appartamento collocato vicino alla gelateria del con riferimento al quale erano lamentate le immissioni Parte_1 sonore intollerabili, non erano risultati essere i proprietari del detto appartamento che era invece della madre del la quale era intervenuta in giudizio P_ AR facendo proprie le domande degli attori. Il Tribunale aveva a tale proposito ritenuta
'sanata' la originaria carenza di legittimazione attiva degli attori, rispetto alla spiegata azione reale, sulla base del successivo intervento in giudizio della proprietaria dell'immobile che aveva ribadito la medesima loro domanda. Nel merito il primo giudice evidenziava come, sulla base della CTU, le cui risultanze erano giudicate condivisibili, era emerso che i rumori intrusivi lamentati, provenienti dai motori del gruppo frigo esterno alla gelateria, superavano di oltre 3 decibel il rumore di fondo (variando da 3,1
a 5,5 dBA) e a mezzanotte raggiungevano 2,5 decibel. Il Tribunale concludeva quindi affermando che i suddetti rumori superavano inequivocabilmente la normale tollerabilità, così che il proprietario del fondo doveva essere condannato alla cessazione delle relative immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c. Quanto al richiesto risarcimento dei danni non patrimoniali il giudice di primo grado evidenziava che gli attori non avevano dedotto di aver sviluppato, come conseguenza delle suddette immissioni, una patologia, ma che, avendo gli stessi il domicilio familiare presso l'immobile in questione, doveva ritenersi presuntivamente provato un danno alla qualità della loro vita familiare, quanto meno sotto forma di disturbo del diritto al riposo. Il relativo danno veniva quindi equitativamente quantificato in complessive euro 16.200 (considerando euro 40 per ciascuno degli attori per ogni mese di illecita esposizione alle immissioni dichiarate intollerabili, a far data dal marzo 2015 fino alla cessazione della turbativa). Veniva invece respinta, per mancanza di adeguata prova, la domanda di risarcimento anche di un danno patrimoniale. Il convenuto era quindi condannato a rifondere agli attori le spese di lite e di CTU. Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nell'aver ritenuto che gli attori abitassero nell'immobile di proprietà della e con riferimento al quale erano state fatte dal CTU le misurazioni CP_6 fonometriche;
omesso esame delle dichiarazioni rese dagli attori in atto di citazione e mancato raffronto con le risultanze documentali introdotte dal convenuto;
in particolare errore nel non aver ritenuto che nel medesimo immobile vi erano due appartamenti uno di proprietà di l'altro di proprietà della di lui madre , Controparte_1 AR ma solo quest'ultimo orientato in maniera tale da poter essere potenzialmente interessato dalle immissioni sonore provenienti dal motore collocato nella vetrina della gelateria;
2) errata applicazione del concetto di 'ratifica' dell'operato del falsus procurator; in particolare errore nell'aver ritenuto che l'intervento tardivo della potesse CP_3 avere funzione sanante della carenza di legittimazione attiva degli attori;
ulteriore errore nell'aver tenuto conto delle pretese dei soggetti ritenuti privi di legittimazione stante intervenuta sanatoria del soggetto ritenuto legittimato e delle cui richieste si sarebbero dovuto tener conto;
3) omessa pronuncia sulla tardività dell'intervento della la quale, costituitasi CP_3 in giudizio soltanto in sede di precisazione delle conclusioni in udienza cartolare, ad istruttoria chiusa, ha impedito al di replicare, con conseguente violazione del Parte_1 diritto di difesa;
difetto di prova che la avesse subito alcun danno;
CP_3
4)errata attribuzione della legittimazione passiva al convenuto essendo mero proprietario del fondo in cui si trovava la gelateria di cui era titolare un terzo (la figlia quale comodataria dell'immobile); mancata considerazione che i motori da cui Per_2 si lamentava provenissero i rumori concernevano una attività artigianale produttiva, necessitando dunque di correttivi in punto di valutazione della intollerabilità;
5) irragionevolezza dell'applicazione della penale di euro 100 al giorno ex art 614bis
c.p.c., non essendo stato indicato il parametro da cui scaturiva tale importo;
mancata indicazione della decorrenza dell'obbligo, non essendo stata considerata la stagionalità dell'attività;
6) infondatezza delle affermazioni del CTU in punto di intollerabilità delle immissioni sonore;
erroneo svolgimento delle operazioni peritali da immobile diverso rispetto a quello in cui abitano gli attori, ovvero dal diverso immobile dove abita la sola CP_6
7) violazione del diritto di difesa del convenuto per mancata ammissione dei testi richiesti;
impugnazione dell'ordinanza del 13.04.2021 nella parte in cui ha ritenuto irrilevante ai fini del decidere la prova testimoniale articolata dal convenuto nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. che, in punto di durata delle immissioni, avrebbe confermato la natura stagionale dell'attività;
8) omessa valutazione delle risultanze istruttorie da cui emergeva la stagionalità dell'attività di gelateria;
erroneo conteggio del danno non patrimoniale asseritamente subito dagli attori indicato dal giudice senza considerare alcun parametro oggettivo.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, chiedendo la restituzione di quanto versato per compulsum in data 3.12.2021 in esecuzione della sentenza.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano gli appellati che Controparte_5 contestavano le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma.
Si costituiva altresì contestando le deduzioni dell'appellante e AR chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 13.06.2023 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 9.01.2024 stante le intervenute dimissioni del nominato relatore. Pt_2
La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del
27.03.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato ed è risultato dai rilievi effettuati dal CTU che in via delle Ginestre n°51 in Procchio, comune di
Marciana, Isola d'Elba, nel 2015 era stata aperta l'attività commerciale denominata 'Il
Gelato degli Artisti' collocata in un fondo commerciale di proprietà di , Parte_1 concesso in comodato alla di lui figlia Per_2
Altrettanto incontestato è, per quanto in questa sede di interesse, che oltre a varie tipologie di frigoriferi, per la produzione e la conservazione dei gelati collocati all'interno del locale vendita e del locale laboratorio, era presente un gruppo frigo motocondensante montato esternamente rispetto alla vetrina. In proposito il CTU ha dato atto che 'Il gruppo frigo, costituito da un compressore frigorifero, due motoventilanti, una batteria di scambio, valvole e tubazioni, fu collocato sopra un balcone attiguo all'uscita del locale laboratorio, all'interno di un box realizzato in rete metallica con tetto in lamiera coibentata'. Non è contestato che il suddetto locale gelateria fosse gestito dalla figlia del Parte_1
La controversia riguarda la produzione da parte di tale gruppo frigorifero di immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità all'interno dell'appartamento occupato dagli attori in primo grado, ovvero , la di lui compagna ed Controparte_1 Controparte_2 il figlio , nonché dall'intervenuta , madre di Persona_1 AR P_
e proprietaria dell'appartamento indicato dagli attori in atto di citazione.
[...]
Ulteriore punto controverso inerisce l'esatta collocazione dell'effettiva abitazione degli attori e la proprietà della stessa.
2. Il secondo ed il terzo motivo di appello: la legittimazione attiva – Il secondo e il terzo motivo di gravame, meritano trattazione congiunta in quanto attinenti alle posizioni processuali degli attori e dell'interveniente tra loro connesse AR in relazione alle argomentazioni spiegate in proposito dal Tribunale.
Nell'atto di citazione di primo grado i avevano convenuto in giudizio il Controparte_5 per sentir accertare l'illegittimità delle immissioni acustiche generate dalle Parte_1 apparecchiature poste in prossimità della loro abitazione, indicata in tale atto come di proprietà di e contraddistinta al catasto al foglio 45 mapp 97 sub 2 Controparte_1 piano S1/T del comune di Procchio, via del Mare 6. Detta abitazione era altresì indicata quale domicilio ove il viveva con la compagna ed il figlio ed in relazione al quale P_ era lamentata la percezione di rumori intollerabili provenienti dalla frontistante gelateria sita nell'immobile di proprietà del indicato come contraddistinto al catasto Parte_1 del Comune di Marciana al Foglio 45, mapp. 99, sub 1, sito in Procchio, Via delle Ginestre
n. 21.
Va in primo luogo evidenziato che in base al principio della domanda la questione controversa va presa in considerazione unicamente con riferimento a detti immobili e non ad altri successivamente individuati dalle parti, salvo poi verificare, nel merito, se sussista o meno il fondamento giuridico di quanto richiesto.
In proposito si osserva che gli attori in primo grado hanno svolto un duplice ordine di domande: una azione reale avente contenuto inibitorio ai sensi dell'art. 844 c.c., tendente ad ottenere la condanna alla cessazione delle immissioni intollerabili;
una domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 c.c., avente ad oggetto il ristoro dei danni patrimoniali e non, subiti dagli attori come conseguenza delle dette immissioni.
Va in primo luogo precisato come dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la questione della legittimazione attiva è stata posta officiosamente dal primo giudice unicamente con riferimento alla domanda inibitoria ex art. 844 c.c., avente natura reale, laddove il Tribunale ha rilevato che nel corso delle operazioni peritali era emerso che l'appartamento con riferimento al quale gli attori lamentavano le immissioni non era di loro proprietà, ma della . Quest'ultima con comparsa in data AR
29.06.2021 - di poco precedente alla fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 7.07.2021 – si era costituita spiegando atto di intervento volontario nel quale riferiva di essere la proprietaria dell'immobile sito in Procchio, Via del Mare 6, identificato al
NCEU del Comune di Marciana (LI) al Fg. 45, map. 97, sub. 2, in cui abitava unitamente al figlio alla di lui compagna ed al loro figlio. Con il medesimo atto la Controparte_1 proponeva autonoma domanda di cessazione delle immissioni intollerabili CP_3 generate nel proprio immobile dalle apparecchiature poste in essere nella limitrofa proprietà del e chiedeva a sua volta il risarcimento dei subiti danni Parte_1 patrimoniali e non.
Sulla base di tali presupposti, il primo giudice, ha rilevato che 'La questione relativa alla legittimazione attiva dell'attore, emersa nel corso della CTU, è stata sanata a seguito della costituzione di la quale ha effettuato un intervento adesivo alla AR domanda dell'attore, facendo proprie le sue domande', citando a sostegno di tale ricostruzione Cassazione n° 20913/2005 in punto di sanatoria della legittimazione processuale del soggetto che agisca in rappresentanza di un altro.
Andando ad esaminare il secondo motivo di appello, si osserva che la doglianza è tanto corretta, quanto comunque inidonea a mutare i termini della decisione di merito sul punto, per come di seguito specificato.
Intanto va premesso che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'azione volta all'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e alla richiesta di realizzazione di modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse ha natura reale e deve essere esperita dal proprietario (cfr. Cass. SSUU n. 4848 del 27/02/2013;
Cass. n. 23245 del 15/11/2016). La Suprema Corte ha tuttavia specificato che l'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo. Tuttavia, nel caso in cui gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni nei limiti della normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazioni medesime (cfr. da ultimo Cass. n° 33966/2023). Dunque, nel caso di specie, il primo giudice ha nella sostanza rilevato che gli attori, non risultando proprietari dell'appartamento in relazione al quale lamentavano le immissioni sonore moleste, non erano legittimati a richiedere l'inibitoria, che nella fattispecie non si poteva immaginare disgiunta dalla realizzazione di opere funzionali all'eliminazione dei rumori superiori alla normale tollerabilità. A fronte di ciò, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che il successivo intervento in giudizio della proprietaria dell'immobile (la
) valesse a sanare la originariamente carente legittimazione attiva dei AR
così operando una indebita commistione tra il concetto di legittimazione Controparte_5
e quello di rappresentanza processuale (a quest'ultima riferendosi a ben vedere la sentenza citata nella pronuncia impugnata).
La legittimazione attiva consiste infatti nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale che ha spiegato la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotti in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis
Cass., sez. III, n. 14270/1999). Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass., sez. II,
n. 6894/1999).
Dunque, nel caso di specie, una volta che gli stessi attori, prima nel corso delle operazioni di CTU, quindi con apposita memoria, avevano evidenziato l'errore in cui erano incorsi in sede di redazione dell'atto introduttivo, affermandosi Controparte_1 proprietario dell'appartamento in realtà della madre , dovevano AR ritenersi assenti i presupposti della loro legittimazione a proporre l'azione reale ex art. 844 c.c., spettante alla sola nella sua qualità di proprietaria dell'appartamento CP_3 interessato dalle immissioni.
Ciò detto, il primo giudice ha tuttavia correttamente concesso l'inibitoria delle immissioni rumorose nei confronti del fondo di proprietà di AR
(condannando infatti a cessare le immissioni rumorose sul fondo di Parte_1 proprietà di riducendole entro la normale tollerabilità, senza a tale AR proposito alcun riferimento a , e in Controparte_1 AR Persona_1 relazione all'azione ex art. 844 c.c.).
Venendo quindi ad esaminare il terzo motivo di appello in punto di tardività e dunque inammissibilità dell'intervento della lo stesso deve essere ritenuto del tutto CP_3 infondato. E' infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (cfr., tra le altre, Cass. n. 3186 del 2006 e Cass. n. 25620 del 2016 e da ultimo Cass. n°
23931/2023). La Cassazione ha anche avuto modo di precisare come la preclusione per l'interveniente di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sarebbero più consentiti ad alcuna parte, opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti, in tal mondo dovendosi ritenere tutelato il diritto di difesa di tutte le altre parti processuali (cfr. anche Cass. n° 12463/2023).
Per quanto detto, dunque, seppure con la motivazione parzialmente diversa di cui sopra, non può accogliersi nessuno dei motivi di appello in esame.
3.Il quarto motivo di appello: la legittimazione passiva del – Col Parte_1 quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha statuito che il “giudizio è stato correttamente instaurato dall'attore nei confronti del in quanto proprietario del fondo da cui derivano Parte_1 le immissioni” e che, pertanto, “deve essere condannato a cessare la produzione di immissioni”. Sul punto, ha dedotto che il non può essere ritenuto legittimato Parte_1 passivo posto che, essendo egli mero proprietario del fondo da cui derivano le immissioni, e non anche il proprietario o titolare dell'attività di gelateria che fa uso dei motori, condotta invece dalla figlia quale comodataria dell'immobile, egli non avrebbe
“alcun potere decisionale sulle sorti delle attrezzature dell'azienda alla quale egli è totalmente estraneo”.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimus cfr.
Cass. n. 2951/2016; n. 24188/2021) oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione a contraddire, è la domanda: in essa l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e che al convenuto spetta la titolarità passiva dell'azione, e cioè prospettare che il soggetto evocato è titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.
In presenza di domande, quali quelle proposte nel caso di specie dai e Controparte_5
con le quali, ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c., per ottenere la cessazione CP_3 di intollerabili immissioni ed il risarcimento dei conseguenti danni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste ultime derivino solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo. Anche in tale ipotesi, infatti, è configurabile, sempre in via di prospettazione, una responsabilità del proprietario, ove si deduca che l'eccedenza delle immissioni rispetto ai limiti legali sia imputabile a colpa e fatto del proprietario stesso, per aver concesso in locazione l'immobile con la consapevolezza di una sua destinazione ad attività molesta ai vicini non già di per sé (ovvero in base ad una astratta potenzialità lesiva di essa per generica classificazione), quanto per le concrete modalità dell'attività medesima esercitata dal conduttore senza l'adozione di particolari precauzioni”. (….)
Parimenti va proposta dei confronti del proprietario del fondo da cui provengono le lamentate immissioni l'azione inibitoria ex art. 844 c.c., di natura reale, rientrante nello schema della "negatoria servitutis", con cui l'attore miri ad ottenere non soltanto il divieto del comportamento illecito dell'autore materiale di esse, quanto l'affermazione di un divieto definitivo delle immissioni, operante nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa (cfr. Cass. Sez. 2, 22/10/2019, n.
26882; Cass. Sez. 2, 27/02/1976, n. 647).”
Alla luce di quanto sopra, deve dunque essere ritenuta la legittimazione passiva del che dalla documentazione allegata in atti è risultato non solo il proprietario Parte_1 dell'immobile in cui erano collocati i motori da cui provenivano le immissioni di cui è controversia, ma anche soggetto che, nonostante la cessione in comodato alla figlia del locale gelateria, si occupava direttamente di tutte le relative opere e interventi (come dimostra l'indicazione dello stesso quale committente in tutta la documentazione amministrativa relativa alla ristrutturazione del locale prodotta in atti).
4.Il primo ed il sesto motivo di appello: le immissioni rispetto all'abitazione degli attori – Il primo ed il sesto motivo di gravame affrontano la comune questione della collocazione dell'immobile degli attori, ritenuto dall'appellante diverso ed autonomo rispetto a quello di proprietà della e così desumendone la erronea CP_3 effettuazione delle misurazioni dei rumori in sede di CTU (fatte dall'appartamento indicato in citazione e che i convenuti contestano sia quello abitato effettivamente dagli attori , , ). Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
Si è già detto sopra che ai fini della inibitoria ex art. 844 c.c. è stato correttamente individuato l'immobile di , proprietaria dello stesso e come tale AR legittimata attiva rispetto alla spiegata azione reale.
Con riferimento a detto immobile - oggetto della domanda di inibitoria ex art. 844 c.c. proposta dalla proprietaria , in tal senso legittimata - sono risultate AR immissioni sonore provenienti dal gruppo frigo esterno alla vetrina della Parte_3
tali da superare la normale tollerabilità.
[...]
Alle pagine 90 - 93 degli allegati alla CTU sono chiaramente contraddistinti sia l'immobile con riferimento al quale si chiede di valutare le domande di attori ed intervenuta, sia l'immobile indicato come fonte rumorosa, distanti l'uno dall'altro circa 4 metri.
Il CTU ha infatti dato atto del superamento del limite considerato dalla giurisprudenza come di tollerabilità, pari a 3 dB sul rumore di fondo L95, ovvero sul valore medio dei minimi livelli sonori. In particolare il consulente dell'Ufficio ha rilevato 'che il livello intrusivo L95 immesso dal gruppo frigo nel locale indicato nella citazione, supera il livello di rumore di fondo L95 per un valore che varia da 0,1 dBA all'inizio delle misurazioni a
2,5 dBA alla mezzanotte'. Dalle misurazioni effettuate sono stati quindi ricavati: livelli differenziali misurati con il Livello equivalente LAeq, variabili tra 0,7 e 5,2 dBA, superiori ai limiti dei 3 dBA;
differenze misurate con il Livello percentile L95, tra il rumore intrusivo ed il rumore di fondo, variabili da 5,2 a 8,2 dBA, superiori ai limiti dei 3 dBA.
Il CTU ha quindi evidenziato che 'l'accettabilità si sarebbe superata fino al massimo di
5,2 – 3,0 = 2,2 dBA' e che 'la normale tollerabilità si sarebbe superata per valori compresi tra 5,2 – 3,0 = 2,2 dBA e 8,2 – 3,0 = 5,2 dBA'. Nel caso in esame invece
'l'indagine fonometrica svolta ha permesso di evidenziare che il rumore intrusivo del gruppo frigo, supera il rumore di fondo di oltre 3 dBA, variando da 3,1 a 5,5 dBA'.
Con riferimento dunque all'azione inibitoria ex art. 844 c.c., spiegata dalla con CP_3 riferimento all'immobile di sua proprietà ed abitato dalla stessa, il motivo di appello deve essere ritenuto infondato, sussistendo tutti i presupposti per l'emanazione della pronuncia in termini di interruzione delle immissioni superiori alla normale tollerabilità.
Fermo dunque il corretto esperimento delle operazioni peritali in relazione all'immobile indicato nell'intervento della (che appare coincidere con l'immobile indicato CP_3 dagli attori in citazione e di cui si è detto) l'effettiva collocazione del domicilio dei assume rilievo unicamente con riferimento alla proposta, ulteriore Controparte_5 domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. A tale ultimo proposito deve in primo luogo rilevarsi l'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità della produzione allegata dall'appellante alla seconda comparsa conclusionale depositata in sede di appello (quella depositata il 13.05.2024). Si tratta infatti di una relazione redatta dal Carabinieri di Marciana relativamente allo stato dei luoghi di causa di cui l'appellante ha dato atto essere venuto a conoscenza solo dopo l'avviso della richiesta di archiviazione del relativo procedimento penale, depositata ex art. 408 c.p.c. in data 4.07.2022. La parte ha dunque depositato il suddetto atto circa due anni dopo il momento in cui ha riferito di esserne venuto a conoscenza senza addurre alcuna giustificazione a sostegno di tale posticipata allegazione del nuovo documento in appello. Peraltro lo stesso documento è stato allegato solo all'ultima comparsa conclusionale, atto notoriamente deputato unicamente ad illustrare le già spiegate difese e non a dedurne ed allegarne di nuove.
Tanto premesso, con la memoria di replica in primo grado gli attori hanno prodotto (all
12) certificato contestuale di residenza e stato di famiglia da cui risulta che ER
(minore) risulta risiedere dalla nascita in Procchio, via del Mare n° 6,
[...] unitamente al padre , alla nonna ed a Controparte_1 AR [...]
. Al medesimo indirizzo risulta collocata l'abitazione descritta sia in atto di CP_7 citazione sia nell'atto di intervento volontario (contraddistinta catastalmente al foglio
45 part 97 sub 2), di proprietà della ed oggetto di causa (doc 3 parte AR convenuta). Se l'indirizzo indicato nel certificato di residenza (via del Mare 6 in Procchio) risulta il medesimo dell'abitazione di proprietà della non vi sono tuttavia CP_3 elementi per poter ritenere che l'appartamento sia proprio lo stesso, atteso che nel certificato catastale in atto (doc 3 parte convenuta) la proprietà della è CP_3 indicata come sita al piano T1 della palazzina di via del Mare 6 e che sempre allo stesso indirizzo in via del Mare si trova un diverso appartamento di proprietà anche di P_
, indicato catastalmente al foglio 45 part 97 sub 609 indicato come collocato al
[...] piano S1 – T (doc 4 convenuto).
Tanto premesso, a fronte delle contestazioni di parte convenuta circa l'effettiva dimora di del di lui figlio e della compagna nell'appartamento di proprietà della Controparte_1 madre del e da cui sono state fatte le misurazioni foniche, gli attori non hanno P_ assolto all'onere probatorio sugli stessi gravanti.
Il certificato di residenza anagrafica non è infatti di per sé solo sufficiente a dimostrare l'effettiva domiciliazione della parte, con cui può legalmente anche non coincidere. Nel caso di specie non solo non sono state richieste prove per dimostrare che gli attori effettivamente vivessero nell'appartamento indicato in citazione e di proprietà della ma anche nel corso delle operazioni peritali non sono emersi elementi da cui CP_3 inferire la prova che la vita quotidiana degli attori si svolgesse effettivamente nell'appartamento di proprietà della e che dunque vivessero insieme a CP_3 quest'ultima.
Né in senso contrario è possibile invocare, come vorrebbero le parti appellate, la non tempestiva contestazione della circostanza (fatta solo in corso di CTU), atteso che il principio di non contestazione che solleva la parte che ne è onerata dal dovere di provare, presuppone che si tratti di circostanze che possano considerarsi conosciute dalla parte da cui si pretende la specifica contestazione. Nel caso di specie non è emersa dagli atti una conoscenza tra le parti tale da poter ritenere conosciuti da parte del gli esatti domicili di tutti i componenti della famiglia del Parte_1 P_
Dunque i motivi di appello in esame devono ritenersi parzialmente fondati, con esclusivo riferimento alla domanda proposta ex art. 2043 c.c. dagli originari attori.
Ne consegue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, andrà respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della vita familiare degli attori non avendo questi provato di dimorare stabilmente e di svolgere Controparte_5 la propria vita quotidiana proprio nell'immobile di proprietà della in relazione CP_3 al quale sono state effettuate le misurazioni sonore e che è risultato attinto da immissioni superiori alla normale tollerabilità.
La relativa condanna andrà invece mantenuta per la sola intervenuta , AR che risulta e non è controverso essere la proprietaria dell'appartamento interessato dalle immissioni intollerabili, nonché domiciliata presso lo stesso.
5. Il settimo e l'ottavo motivo di appello: le istanze istruttorie e la quantificazione del danno non patrimoniale – Con il settimo e l'ottavo motivo di gravame l'appellante lamenta la non corretta quantificazione del danno patrimoniale da lesione della qualità della vita familiare.
Per quanto appena detto la suddetta questione - in parte assorbita dal parziale accoglimento dei motivi che precedono - andrà analizzata unicamente nei confronti di
, che è pacifico vivesse nell'appartamento interessato dalle immissioni AR superiori alla normale tollerabilità.
Il primo giudice ha valutato il suddetto danno equitativamente accordando euro 40 per ciascun mese in cui il suddetto rumore è stato subito, dal marzo 2015 fino alla cessazione della turbativa. Rapportando alla sola l'importo complessivamente CP_3 quantificato dal giudice sia per tutti gli attori sia per l'intervenuta in euro 16.200, se ne ricava che il danno accordato a quest'ultima è pari ad euro 4050,00, oltre interessi legali in proporzione, come già riconosciuti dal primo giudice.
Ciò che l'appellante ha contestato in punto di quantificazione è il non essersi tenuto conto che l'attività della gelateria in questione – e dunque il funzionamento del motore
- non superava i cinque mesi l'anno e non andava oltre le otto ore giornaliere. Sul punto ci si doleva della mancata ammissione delle prove testimoniali dal cui espletamento si sarebbe potuto inferire l'effettiva durata dell'attività della e la sua stagionalità. Parte_3
Partendo da tale ultima questione, le prove testimoniali richieste in riferimento alla stagionalità dell'attività sono da ritenersi non ammissibili e non rilevanti ai fini della decisione per due ordini di motivi.
In primo luogo le caratteristiche dell'attività 'Il Gelato degli Artisti' risultano sia dalla
SCIA commerciale presentata al Comune di Marciana il 13.04.2015 ed allegata alla CTU in cui si fa riferimento ad una attività artigianale permanente e non stagionale, sia dai numerosi post e pubblicazioni sui social media prodotte in atti da parte attrice in cui si pubblicizzano attività e produzioni del locale durante tutto l'arco dell'anno, anche al di fuori dei mesi prettamente estivi.
In secondo luogo si osserva che la quantificazione dell'importo dovuto per ogni mese intercorrente dall'avvio dell'attività della gelateria è stato dal primo giudice quantificato equitativamente, ovvero tenendo globalmente conto di una serie di caratteristiche e circostanze non suscettibili di essere con esattezza computate. Dal che la non utilità delle dedotte prove costituende e la correttezza dei parametri equitativi adottati, da ritenere proporzionati all'entità del fenomeno esaminato.
6. Il quinto motivo di appello: la penale – Con il quinto motivo di appello ci si duole dell'applicazione della sanzione di euro 100 per ogni giorni di ritardo nell'adempimento relativo all'eliminazione delle immissioni superiori alla normale tollerabilità. In particolare si lamenta non essere stato indicato il parametro da cui sarebbe scaturito tale importo, nonché la mancata indicazione della decorrenza dell'obbligo, e la non considerazione della stagionalità dell'attività.
Il motivo è da ritenere infondato.
Avendo il primo giudice ordinato al convenuto di porre in essere un obbligo di facere, ha correttamente fatto seguire la suddetta statuizione dalla previsione del pagamento di una somma di denaro dovuta per l'eventuale ritardo nell'esecuzione.
La quantificazione della suddetta somma è commisurata, come vuole la norma di cui all'art 614bis c.p.c., al valore della controversia, al danno quantificato e ad ogni altra circostanza utile, nel caso in esame anche la particolare litigiosità delle parti come chiaramente emerge dagli atti ed in particolare dalle operazioni di CTU.
Quanto alla indicazione del termine iniziale da cui far valere tale misura, in mancanza di specifica previsione, valgono all'evidenza i principi generali secondo i quali l'obbligazione comincia a decorrere con la stessa pubblicazione della sentenza esecutiva.
Con riferimento infine alla 'stagionalità' dell'attività, trattasi di elemento irrilevante ai fini del computo della somma per il mancato adempimento dell'obbligo di fare imposto: si osserva infatti come quest'ultimo riguardi all'evidenza la cessazione non dell'attività di gelateria, ma delle immissioni nella misura superiore alla normale tollerabilità. In tal senso il Tribunale si è limitato ad imporre l'adeguamento delle immissioni entro parametri ritenuti accettabili, senza prescrivere le esatte modalità con cui ciò sarebbe dovuto avvenire, lasciando in tal senso piena libertà alla parte convenuta e odierna appellante di adottare tutti gli accorgimenti adeguati per raggiungere il fine di contenere le immissioni entro la normale tollerabilità, in ogni fase dell'attività di gelateria in questione e dunque a prescindere dalla sua stagionalità o meno.
7.Le restituzioni – Parte appellante ha chiesto la restituzione delle somme versate per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado.
Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr. Cass. n°
7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione.
Nel caso di specie la caducazione è stata parziale, con riferimento alle somme relative al danno non patrimoniale liquidate nei confronti degli originari attori , Controparte_1
, in proprio e quali genitori di . Controparte_2 Persona_1
In allegato all'atto di appello è stato prodotto il bonifico relativo al pagamento della parte capitale ed interessi relativamente alla condanna al pagamento del danno non patrimoniale nei confronti di tutte le parti.
La restituzione dovrà dunque avere ad oggetto la sola parte di danno risarcita nei confronti di comprensivo dei computati interessi legali (euro 15.040,93 Controparte_1 come da bonifico in data 3.12.2021, evidentemente comprensivo anche del danno per il figlio minore), nonché di (euro 7520,45 come da bonifico in data Controparte_2 3.12.2021), non invece il danno nei confronti di che è invece stato in AR questa sede confermato.
Le somme oggetto di restituzione andranno quindi maggiorate degli interessi legali dal pagamento all'effettiva restituzione.
8.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, la modifica della decisione ha interessato oltre all'appellante le sole parti appellate e , anche quali Controparte_1 Controparte_2 genitori di , mentre è stata del tutto confermata la statuizione relativa Persona_1 alla parte . AR
Con riferimento a quest'ultima, non operando l'art 336 c.p.c., dovranno pertanto essere liquidate – in mancanza di motivo di appello sulla regolamentazione delle spese di primo grado – le solo spese del presente grado di appello secondo il principio della piena soccombenza nei suoi confronti dell'appellante, con distrazione nei confronti del procuratore che si è dichiarato antistatario nella comparsa conclusionale di replica.
Quanto alle altre parti e e , anche quali Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 genitori di , per quanto detto sopra andranno liquidate le spese di Persona_1 entrambi i gradi tenendo conto dell'esito finale della controversia. Nei suddetti termini, tenuto conto che la domanda ex art 844 c.c. è stata accolta, ma con riferimento alla legittimazione della proprietaria dell'appartamento in questione e che AR sono state respinte tutte le domande risarcitorie nei loro confronti, si ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Quanto alle spese della CTU esplicata in primo grado le stesse si ritiene debbano essere poste definitivamente a carico del considerato l'esito della stessa da cui è Parte_1 emersa la sussistenza di immissioni superiori alla normale tollerabilità provenienti da immobile di sua proprietà.
Le suddette spese stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto all'appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note ripetitive delle già spiegate difese.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di , sia in proprio sia Controparte_1 Controparte_2 quali genitori di;
Persona_1
2) per l'effetto condanna a restituire a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
15040,93 e a restituire a la somma di euro 7520,45, Controparte_2 Parte_1 per entrambi oltre interessi nella misura legale dal pagamento del 3.12.2021 all'avvenuta restituzione;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata sia pure con la diversa motivazione di cui sopra;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio tra e , anche quali genitori di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ER
;
[...]
5) condanna a rifondere a le spese di lite del grado di Parte_1 AR appello, che vengono liquidate in complessivi € 3966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.07.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali. Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott. Alberto Panu Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 22/12/2021 al n. 2176/2021 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BARGHINI CESARINA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._3 sul figlio minore (C.F , elettivamente Persona_1 C.F._4 domiciliati presso lo studio dell'Avv. NAPOLEONI ALESSANDRO, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso AR C.F._5 lo studio dell'avv. ROBERTO NAPOLEONI , che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 63/2021 emessa dal Tribunale di Livorno sez dist Portoferraio e pubblicata in data 18/11/2021; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 27.03.2024 all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14.03.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “conclude per l'accoglimento dell'impugnazione proposta dal
Sig. con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi Parte_1 di giudizio e condanna degli appellati alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado”;
Per la parte appellata + altri: “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Firenze, P_ respinta ogni contraria istanza: -A) Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
B) In via Istruttoria, esclusivamente laddove non ritenuti ultronei, per i motivi dedotti in comparsa, ammettere i mezzi istruttori articolati da parte appellata in memoria 2 dinanzi al Tribunale e, ad oggi, non ammessi;
-C) In via principale nel merito rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza n. 63/2021, emessa dal Tribunale di Livorno – Sez. Dist. di Portoferraio, all'esito del procedimento recante R.G.N. 5/2018, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma di tutte le statuizioni rese dal Giudice di prime cure.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Firenze, respinta CP_3 ogni contraria istanza: In via principale, nel merito rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 63/2021, emessa dal Tribunale di Livorno – Sez. Dist. Parte_1 di Portoferraio, all'esito del procedimento recante R.G.N. 5/2018, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma di tutte le statuizioni rese dal Giudice di prime cure. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze e , in proprio e quali esercenti Controparte_1 Controparte_4 la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore , nonché Persona_1 CP_3
, proponendo appello avverso la sentenza n. 63/2021 con la quale il Tribunale
[...] di Livorno, sez. dist. Portoferraio, lo aveva condannato a cessare le immissioni rumorose sul fondo di proprietà di riducendole entro la normale tollerabilità, con AR previsione di pagamento, a norma dell'art. 614bis c.p.c., di euro 100 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto ordine. In particolare, il primo giudice, premettendo che l'azione era stata spiegata ai sensi dell'art. 844 c.c., norma a tutela della proprietà fondiaria che disciplina i rapporti tra proprietari di fondi vicini, affermava la legittimazione passiva del quale proprietario del fondo in cui si trovava la Parte_1 gelateria all'esterno della quale erano collocati i motori per il funzionamento dei macchinari dell'attività, della cui rumorosità si controvertiva, a nulla rilevando in senso contrario che della suddetta gelateria fosse titolare la di lui figlia, quale comodataria del bene immobile. Quanto alla legittimazione dei originari attori, il Controparte_5
Tribunale aveva rilevato che gli stessi, pur vivendo nell'appartamento collocato vicino alla gelateria del con riferimento al quale erano lamentate le immissioni Parte_1 sonore intollerabili, non erano risultati essere i proprietari del detto appartamento che era invece della madre del la quale era intervenuta in giudizio P_ AR facendo proprie le domande degli attori. Il Tribunale aveva a tale proposito ritenuta
'sanata' la originaria carenza di legittimazione attiva degli attori, rispetto alla spiegata azione reale, sulla base del successivo intervento in giudizio della proprietaria dell'immobile che aveva ribadito la medesima loro domanda. Nel merito il primo giudice evidenziava come, sulla base della CTU, le cui risultanze erano giudicate condivisibili, era emerso che i rumori intrusivi lamentati, provenienti dai motori del gruppo frigo esterno alla gelateria, superavano di oltre 3 decibel il rumore di fondo (variando da 3,1
a 5,5 dBA) e a mezzanotte raggiungevano 2,5 decibel. Il Tribunale concludeva quindi affermando che i suddetti rumori superavano inequivocabilmente la normale tollerabilità, così che il proprietario del fondo doveva essere condannato alla cessazione delle relative immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c. Quanto al richiesto risarcimento dei danni non patrimoniali il giudice di primo grado evidenziava che gli attori non avevano dedotto di aver sviluppato, come conseguenza delle suddette immissioni, una patologia, ma che, avendo gli stessi il domicilio familiare presso l'immobile in questione, doveva ritenersi presuntivamente provato un danno alla qualità della loro vita familiare, quanto meno sotto forma di disturbo del diritto al riposo. Il relativo danno veniva quindi equitativamente quantificato in complessive euro 16.200 (considerando euro 40 per ciascuno degli attori per ogni mese di illecita esposizione alle immissioni dichiarate intollerabili, a far data dal marzo 2015 fino alla cessazione della turbativa). Veniva invece respinta, per mancanza di adeguata prova, la domanda di risarcimento anche di un danno patrimoniale. Il convenuto era quindi condannato a rifondere agli attori le spese di lite e di CTU. Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nell'aver ritenuto che gli attori abitassero nell'immobile di proprietà della e con riferimento al quale erano state fatte dal CTU le misurazioni CP_6 fonometriche;
omesso esame delle dichiarazioni rese dagli attori in atto di citazione e mancato raffronto con le risultanze documentali introdotte dal convenuto;
in particolare errore nel non aver ritenuto che nel medesimo immobile vi erano due appartamenti uno di proprietà di l'altro di proprietà della di lui madre , Controparte_1 AR ma solo quest'ultimo orientato in maniera tale da poter essere potenzialmente interessato dalle immissioni sonore provenienti dal motore collocato nella vetrina della gelateria;
2) errata applicazione del concetto di 'ratifica' dell'operato del falsus procurator; in particolare errore nell'aver ritenuto che l'intervento tardivo della potesse CP_3 avere funzione sanante della carenza di legittimazione attiva degli attori;
ulteriore errore nell'aver tenuto conto delle pretese dei soggetti ritenuti privi di legittimazione stante intervenuta sanatoria del soggetto ritenuto legittimato e delle cui richieste si sarebbero dovuto tener conto;
3) omessa pronuncia sulla tardività dell'intervento della la quale, costituitasi CP_3 in giudizio soltanto in sede di precisazione delle conclusioni in udienza cartolare, ad istruttoria chiusa, ha impedito al di replicare, con conseguente violazione del Parte_1 diritto di difesa;
difetto di prova che la avesse subito alcun danno;
CP_3
4)errata attribuzione della legittimazione passiva al convenuto essendo mero proprietario del fondo in cui si trovava la gelateria di cui era titolare un terzo (la figlia quale comodataria dell'immobile); mancata considerazione che i motori da cui Per_2 si lamentava provenissero i rumori concernevano una attività artigianale produttiva, necessitando dunque di correttivi in punto di valutazione della intollerabilità;
5) irragionevolezza dell'applicazione della penale di euro 100 al giorno ex art 614bis
c.p.c., non essendo stato indicato il parametro da cui scaturiva tale importo;
mancata indicazione della decorrenza dell'obbligo, non essendo stata considerata la stagionalità dell'attività;
6) infondatezza delle affermazioni del CTU in punto di intollerabilità delle immissioni sonore;
erroneo svolgimento delle operazioni peritali da immobile diverso rispetto a quello in cui abitano gli attori, ovvero dal diverso immobile dove abita la sola CP_6
7) violazione del diritto di difesa del convenuto per mancata ammissione dei testi richiesti;
impugnazione dell'ordinanza del 13.04.2021 nella parte in cui ha ritenuto irrilevante ai fini del decidere la prova testimoniale articolata dal convenuto nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. che, in punto di durata delle immissioni, avrebbe confermato la natura stagionale dell'attività;
8) omessa valutazione delle risultanze istruttorie da cui emergeva la stagionalità dell'attività di gelateria;
erroneo conteggio del danno non patrimoniale asseritamente subito dagli attori indicato dal giudice senza considerare alcun parametro oggettivo.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, chiedendo la restituzione di quanto versato per compulsum in data 3.12.2021 in esecuzione della sentenza.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano gli appellati che Controparte_5 contestavano le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma.
Si costituiva altresì contestando le deduzioni dell'appellante e AR chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 13.06.2023 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 9.01.2024 stante le intervenute dimissioni del nominato relatore. Pt_2
La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del
27.03.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato ed è risultato dai rilievi effettuati dal CTU che in via delle Ginestre n°51 in Procchio, comune di
Marciana, Isola d'Elba, nel 2015 era stata aperta l'attività commerciale denominata 'Il
Gelato degli Artisti' collocata in un fondo commerciale di proprietà di , Parte_1 concesso in comodato alla di lui figlia Per_2
Altrettanto incontestato è, per quanto in questa sede di interesse, che oltre a varie tipologie di frigoriferi, per la produzione e la conservazione dei gelati collocati all'interno del locale vendita e del locale laboratorio, era presente un gruppo frigo motocondensante montato esternamente rispetto alla vetrina. In proposito il CTU ha dato atto che 'Il gruppo frigo, costituito da un compressore frigorifero, due motoventilanti, una batteria di scambio, valvole e tubazioni, fu collocato sopra un balcone attiguo all'uscita del locale laboratorio, all'interno di un box realizzato in rete metallica con tetto in lamiera coibentata'. Non è contestato che il suddetto locale gelateria fosse gestito dalla figlia del Parte_1
La controversia riguarda la produzione da parte di tale gruppo frigorifero di immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità all'interno dell'appartamento occupato dagli attori in primo grado, ovvero , la di lui compagna ed Controparte_1 Controparte_2 il figlio , nonché dall'intervenuta , madre di Persona_1 AR P_
e proprietaria dell'appartamento indicato dagli attori in atto di citazione.
[...]
Ulteriore punto controverso inerisce l'esatta collocazione dell'effettiva abitazione degli attori e la proprietà della stessa.
2. Il secondo ed il terzo motivo di appello: la legittimazione attiva – Il secondo e il terzo motivo di gravame, meritano trattazione congiunta in quanto attinenti alle posizioni processuali degli attori e dell'interveniente tra loro connesse AR in relazione alle argomentazioni spiegate in proposito dal Tribunale.
Nell'atto di citazione di primo grado i avevano convenuto in giudizio il Controparte_5 per sentir accertare l'illegittimità delle immissioni acustiche generate dalle Parte_1 apparecchiature poste in prossimità della loro abitazione, indicata in tale atto come di proprietà di e contraddistinta al catasto al foglio 45 mapp 97 sub 2 Controparte_1 piano S1/T del comune di Procchio, via del Mare 6. Detta abitazione era altresì indicata quale domicilio ove il viveva con la compagna ed il figlio ed in relazione al quale P_ era lamentata la percezione di rumori intollerabili provenienti dalla frontistante gelateria sita nell'immobile di proprietà del indicato come contraddistinto al catasto Parte_1 del Comune di Marciana al Foglio 45, mapp. 99, sub 1, sito in Procchio, Via delle Ginestre
n. 21.
Va in primo luogo evidenziato che in base al principio della domanda la questione controversa va presa in considerazione unicamente con riferimento a detti immobili e non ad altri successivamente individuati dalle parti, salvo poi verificare, nel merito, se sussista o meno il fondamento giuridico di quanto richiesto.
In proposito si osserva che gli attori in primo grado hanno svolto un duplice ordine di domande: una azione reale avente contenuto inibitorio ai sensi dell'art. 844 c.c., tendente ad ottenere la condanna alla cessazione delle immissioni intollerabili;
una domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 c.c., avente ad oggetto il ristoro dei danni patrimoniali e non, subiti dagli attori come conseguenza delle dette immissioni.
Va in primo luogo precisato come dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la questione della legittimazione attiva è stata posta officiosamente dal primo giudice unicamente con riferimento alla domanda inibitoria ex art. 844 c.c., avente natura reale, laddove il Tribunale ha rilevato che nel corso delle operazioni peritali era emerso che l'appartamento con riferimento al quale gli attori lamentavano le immissioni non era di loro proprietà, ma della . Quest'ultima con comparsa in data AR
29.06.2021 - di poco precedente alla fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 7.07.2021 – si era costituita spiegando atto di intervento volontario nel quale riferiva di essere la proprietaria dell'immobile sito in Procchio, Via del Mare 6, identificato al
NCEU del Comune di Marciana (LI) al Fg. 45, map. 97, sub. 2, in cui abitava unitamente al figlio alla di lui compagna ed al loro figlio. Con il medesimo atto la Controparte_1 proponeva autonoma domanda di cessazione delle immissioni intollerabili CP_3 generate nel proprio immobile dalle apparecchiature poste in essere nella limitrofa proprietà del e chiedeva a sua volta il risarcimento dei subiti danni Parte_1 patrimoniali e non.
Sulla base di tali presupposti, il primo giudice, ha rilevato che 'La questione relativa alla legittimazione attiva dell'attore, emersa nel corso della CTU, è stata sanata a seguito della costituzione di la quale ha effettuato un intervento adesivo alla AR domanda dell'attore, facendo proprie le sue domande', citando a sostegno di tale ricostruzione Cassazione n° 20913/2005 in punto di sanatoria della legittimazione processuale del soggetto che agisca in rappresentanza di un altro.
Andando ad esaminare il secondo motivo di appello, si osserva che la doglianza è tanto corretta, quanto comunque inidonea a mutare i termini della decisione di merito sul punto, per come di seguito specificato.
Intanto va premesso che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'azione volta all'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e alla richiesta di realizzazione di modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse ha natura reale e deve essere esperita dal proprietario (cfr. Cass. SSUU n. 4848 del 27/02/2013;
Cass. n. 23245 del 15/11/2016). La Suprema Corte ha tuttavia specificato che l'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo. Tuttavia, nel caso in cui gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni nei limiti della normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazioni medesime (cfr. da ultimo Cass. n° 33966/2023). Dunque, nel caso di specie, il primo giudice ha nella sostanza rilevato che gli attori, non risultando proprietari dell'appartamento in relazione al quale lamentavano le immissioni sonore moleste, non erano legittimati a richiedere l'inibitoria, che nella fattispecie non si poteva immaginare disgiunta dalla realizzazione di opere funzionali all'eliminazione dei rumori superiori alla normale tollerabilità. A fronte di ciò, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che il successivo intervento in giudizio della proprietaria dell'immobile (la
) valesse a sanare la originariamente carente legittimazione attiva dei AR
così operando una indebita commistione tra il concetto di legittimazione Controparte_5
e quello di rappresentanza processuale (a quest'ultima riferendosi a ben vedere la sentenza citata nella pronuncia impugnata).
La legittimazione attiva consiste infatti nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale che ha spiegato la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotti in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis
Cass., sez. III, n. 14270/1999). Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass., sez. II,
n. 6894/1999).
Dunque, nel caso di specie, una volta che gli stessi attori, prima nel corso delle operazioni di CTU, quindi con apposita memoria, avevano evidenziato l'errore in cui erano incorsi in sede di redazione dell'atto introduttivo, affermandosi Controparte_1 proprietario dell'appartamento in realtà della madre , dovevano AR ritenersi assenti i presupposti della loro legittimazione a proporre l'azione reale ex art. 844 c.c., spettante alla sola nella sua qualità di proprietaria dell'appartamento CP_3 interessato dalle immissioni.
Ciò detto, il primo giudice ha tuttavia correttamente concesso l'inibitoria delle immissioni rumorose nei confronti del fondo di proprietà di AR
(condannando infatti a cessare le immissioni rumorose sul fondo di Parte_1 proprietà di riducendole entro la normale tollerabilità, senza a tale AR proposito alcun riferimento a , e in Controparte_1 AR Persona_1 relazione all'azione ex art. 844 c.c.).
Venendo quindi ad esaminare il terzo motivo di appello in punto di tardività e dunque inammissibilità dell'intervento della lo stesso deve essere ritenuto del tutto CP_3 infondato. E' infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (cfr., tra le altre, Cass. n. 3186 del 2006 e Cass. n. 25620 del 2016 e da ultimo Cass. n°
23931/2023). La Cassazione ha anche avuto modo di precisare come la preclusione per l'interveniente di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sarebbero più consentiti ad alcuna parte, opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti, in tal mondo dovendosi ritenere tutelato il diritto di difesa di tutte le altre parti processuali (cfr. anche Cass. n° 12463/2023).
Per quanto detto, dunque, seppure con la motivazione parzialmente diversa di cui sopra, non può accogliersi nessuno dei motivi di appello in esame.
3.Il quarto motivo di appello: la legittimazione passiva del – Col Parte_1 quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha statuito che il “giudizio è stato correttamente instaurato dall'attore nei confronti del in quanto proprietario del fondo da cui derivano Parte_1 le immissioni” e che, pertanto, “deve essere condannato a cessare la produzione di immissioni”. Sul punto, ha dedotto che il non può essere ritenuto legittimato Parte_1 passivo posto che, essendo egli mero proprietario del fondo da cui derivano le immissioni, e non anche il proprietario o titolare dell'attività di gelateria che fa uso dei motori, condotta invece dalla figlia quale comodataria dell'immobile, egli non avrebbe
“alcun potere decisionale sulle sorti delle attrezzature dell'azienda alla quale egli è totalmente estraneo”.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimus cfr.
Cass. n. 2951/2016; n. 24188/2021) oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione a contraddire, è la domanda: in essa l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e che al convenuto spetta la titolarità passiva dell'azione, e cioè prospettare che il soggetto evocato è titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.
In presenza di domande, quali quelle proposte nel caso di specie dai e Controparte_5
con le quali, ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c., per ottenere la cessazione CP_3 di intollerabili immissioni ed il risarcimento dei conseguenti danni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste ultime derivino solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo. Anche in tale ipotesi, infatti, è configurabile, sempre in via di prospettazione, una responsabilità del proprietario, ove si deduca che l'eccedenza delle immissioni rispetto ai limiti legali sia imputabile a colpa e fatto del proprietario stesso, per aver concesso in locazione l'immobile con la consapevolezza di una sua destinazione ad attività molesta ai vicini non già di per sé (ovvero in base ad una astratta potenzialità lesiva di essa per generica classificazione), quanto per le concrete modalità dell'attività medesima esercitata dal conduttore senza l'adozione di particolari precauzioni”. (….)
Parimenti va proposta dei confronti del proprietario del fondo da cui provengono le lamentate immissioni l'azione inibitoria ex art. 844 c.c., di natura reale, rientrante nello schema della "negatoria servitutis", con cui l'attore miri ad ottenere non soltanto il divieto del comportamento illecito dell'autore materiale di esse, quanto l'affermazione di un divieto definitivo delle immissioni, operante nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa (cfr. Cass. Sez. 2, 22/10/2019, n.
26882; Cass. Sez. 2, 27/02/1976, n. 647).”
Alla luce di quanto sopra, deve dunque essere ritenuta la legittimazione passiva del che dalla documentazione allegata in atti è risultato non solo il proprietario Parte_1 dell'immobile in cui erano collocati i motori da cui provenivano le immissioni di cui è controversia, ma anche soggetto che, nonostante la cessione in comodato alla figlia del locale gelateria, si occupava direttamente di tutte le relative opere e interventi (come dimostra l'indicazione dello stesso quale committente in tutta la documentazione amministrativa relativa alla ristrutturazione del locale prodotta in atti).
4.Il primo ed il sesto motivo di appello: le immissioni rispetto all'abitazione degli attori – Il primo ed il sesto motivo di gravame affrontano la comune questione della collocazione dell'immobile degli attori, ritenuto dall'appellante diverso ed autonomo rispetto a quello di proprietà della e così desumendone la erronea CP_3 effettuazione delle misurazioni dei rumori in sede di CTU (fatte dall'appartamento indicato in citazione e che i convenuti contestano sia quello abitato effettivamente dagli attori , , ). Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
Si è già detto sopra che ai fini della inibitoria ex art. 844 c.c. è stato correttamente individuato l'immobile di , proprietaria dello stesso e come tale AR legittimata attiva rispetto alla spiegata azione reale.
Con riferimento a detto immobile - oggetto della domanda di inibitoria ex art. 844 c.c. proposta dalla proprietaria , in tal senso legittimata - sono risultate AR immissioni sonore provenienti dal gruppo frigo esterno alla vetrina della Parte_3
tali da superare la normale tollerabilità.
[...]
Alle pagine 90 - 93 degli allegati alla CTU sono chiaramente contraddistinti sia l'immobile con riferimento al quale si chiede di valutare le domande di attori ed intervenuta, sia l'immobile indicato come fonte rumorosa, distanti l'uno dall'altro circa 4 metri.
Il CTU ha infatti dato atto del superamento del limite considerato dalla giurisprudenza come di tollerabilità, pari a 3 dB sul rumore di fondo L95, ovvero sul valore medio dei minimi livelli sonori. In particolare il consulente dell'Ufficio ha rilevato 'che il livello intrusivo L95 immesso dal gruppo frigo nel locale indicato nella citazione, supera il livello di rumore di fondo L95 per un valore che varia da 0,1 dBA all'inizio delle misurazioni a
2,5 dBA alla mezzanotte'. Dalle misurazioni effettuate sono stati quindi ricavati: livelli differenziali misurati con il Livello equivalente LAeq, variabili tra 0,7 e 5,2 dBA, superiori ai limiti dei 3 dBA;
differenze misurate con il Livello percentile L95, tra il rumore intrusivo ed il rumore di fondo, variabili da 5,2 a 8,2 dBA, superiori ai limiti dei 3 dBA.
Il CTU ha quindi evidenziato che 'l'accettabilità si sarebbe superata fino al massimo di
5,2 – 3,0 = 2,2 dBA' e che 'la normale tollerabilità si sarebbe superata per valori compresi tra 5,2 – 3,0 = 2,2 dBA e 8,2 – 3,0 = 5,2 dBA'. Nel caso in esame invece
'l'indagine fonometrica svolta ha permesso di evidenziare che il rumore intrusivo del gruppo frigo, supera il rumore di fondo di oltre 3 dBA, variando da 3,1 a 5,5 dBA'.
Con riferimento dunque all'azione inibitoria ex art. 844 c.c., spiegata dalla con CP_3 riferimento all'immobile di sua proprietà ed abitato dalla stessa, il motivo di appello deve essere ritenuto infondato, sussistendo tutti i presupposti per l'emanazione della pronuncia in termini di interruzione delle immissioni superiori alla normale tollerabilità.
Fermo dunque il corretto esperimento delle operazioni peritali in relazione all'immobile indicato nell'intervento della (che appare coincidere con l'immobile indicato CP_3 dagli attori in citazione e di cui si è detto) l'effettiva collocazione del domicilio dei assume rilievo unicamente con riferimento alla proposta, ulteriore Controparte_5 domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. A tale ultimo proposito deve in primo luogo rilevarsi l'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità della produzione allegata dall'appellante alla seconda comparsa conclusionale depositata in sede di appello (quella depositata il 13.05.2024). Si tratta infatti di una relazione redatta dal Carabinieri di Marciana relativamente allo stato dei luoghi di causa di cui l'appellante ha dato atto essere venuto a conoscenza solo dopo l'avviso della richiesta di archiviazione del relativo procedimento penale, depositata ex art. 408 c.p.c. in data 4.07.2022. La parte ha dunque depositato il suddetto atto circa due anni dopo il momento in cui ha riferito di esserne venuto a conoscenza senza addurre alcuna giustificazione a sostegno di tale posticipata allegazione del nuovo documento in appello. Peraltro lo stesso documento è stato allegato solo all'ultima comparsa conclusionale, atto notoriamente deputato unicamente ad illustrare le già spiegate difese e non a dedurne ed allegarne di nuove.
Tanto premesso, con la memoria di replica in primo grado gli attori hanno prodotto (all
12) certificato contestuale di residenza e stato di famiglia da cui risulta che ER
(minore) risulta risiedere dalla nascita in Procchio, via del Mare n° 6,
[...] unitamente al padre , alla nonna ed a Controparte_1 AR [...]
. Al medesimo indirizzo risulta collocata l'abitazione descritta sia in atto di CP_7 citazione sia nell'atto di intervento volontario (contraddistinta catastalmente al foglio
45 part 97 sub 2), di proprietà della ed oggetto di causa (doc 3 parte AR convenuta). Se l'indirizzo indicato nel certificato di residenza (via del Mare 6 in Procchio) risulta il medesimo dell'abitazione di proprietà della non vi sono tuttavia CP_3 elementi per poter ritenere che l'appartamento sia proprio lo stesso, atteso che nel certificato catastale in atto (doc 3 parte convenuta) la proprietà della è CP_3 indicata come sita al piano T1 della palazzina di via del Mare 6 e che sempre allo stesso indirizzo in via del Mare si trova un diverso appartamento di proprietà anche di P_
, indicato catastalmente al foglio 45 part 97 sub 609 indicato come collocato al
[...] piano S1 – T (doc 4 convenuto).
Tanto premesso, a fronte delle contestazioni di parte convenuta circa l'effettiva dimora di del di lui figlio e della compagna nell'appartamento di proprietà della Controparte_1 madre del e da cui sono state fatte le misurazioni foniche, gli attori non hanno P_ assolto all'onere probatorio sugli stessi gravanti.
Il certificato di residenza anagrafica non è infatti di per sé solo sufficiente a dimostrare l'effettiva domiciliazione della parte, con cui può legalmente anche non coincidere. Nel caso di specie non solo non sono state richieste prove per dimostrare che gli attori effettivamente vivessero nell'appartamento indicato in citazione e di proprietà della ma anche nel corso delle operazioni peritali non sono emersi elementi da cui CP_3 inferire la prova che la vita quotidiana degli attori si svolgesse effettivamente nell'appartamento di proprietà della e che dunque vivessero insieme a CP_3 quest'ultima.
Né in senso contrario è possibile invocare, come vorrebbero le parti appellate, la non tempestiva contestazione della circostanza (fatta solo in corso di CTU), atteso che il principio di non contestazione che solleva la parte che ne è onerata dal dovere di provare, presuppone che si tratti di circostanze che possano considerarsi conosciute dalla parte da cui si pretende la specifica contestazione. Nel caso di specie non è emersa dagli atti una conoscenza tra le parti tale da poter ritenere conosciuti da parte del gli esatti domicili di tutti i componenti della famiglia del Parte_1 P_
Dunque i motivi di appello in esame devono ritenersi parzialmente fondati, con esclusivo riferimento alla domanda proposta ex art. 2043 c.c. dagli originari attori.
Ne consegue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, andrà respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della vita familiare degli attori non avendo questi provato di dimorare stabilmente e di svolgere Controparte_5 la propria vita quotidiana proprio nell'immobile di proprietà della in relazione CP_3 al quale sono state effettuate le misurazioni sonore e che è risultato attinto da immissioni superiori alla normale tollerabilità.
La relativa condanna andrà invece mantenuta per la sola intervenuta , AR che risulta e non è controverso essere la proprietaria dell'appartamento interessato dalle immissioni intollerabili, nonché domiciliata presso lo stesso.
5. Il settimo e l'ottavo motivo di appello: le istanze istruttorie e la quantificazione del danno non patrimoniale – Con il settimo e l'ottavo motivo di gravame l'appellante lamenta la non corretta quantificazione del danno patrimoniale da lesione della qualità della vita familiare.
Per quanto appena detto la suddetta questione - in parte assorbita dal parziale accoglimento dei motivi che precedono - andrà analizzata unicamente nei confronti di
, che è pacifico vivesse nell'appartamento interessato dalle immissioni AR superiori alla normale tollerabilità.
Il primo giudice ha valutato il suddetto danno equitativamente accordando euro 40 per ciascun mese in cui il suddetto rumore è stato subito, dal marzo 2015 fino alla cessazione della turbativa. Rapportando alla sola l'importo complessivamente CP_3 quantificato dal giudice sia per tutti gli attori sia per l'intervenuta in euro 16.200, se ne ricava che il danno accordato a quest'ultima è pari ad euro 4050,00, oltre interessi legali in proporzione, come già riconosciuti dal primo giudice.
Ciò che l'appellante ha contestato in punto di quantificazione è il non essersi tenuto conto che l'attività della gelateria in questione – e dunque il funzionamento del motore
- non superava i cinque mesi l'anno e non andava oltre le otto ore giornaliere. Sul punto ci si doleva della mancata ammissione delle prove testimoniali dal cui espletamento si sarebbe potuto inferire l'effettiva durata dell'attività della e la sua stagionalità. Parte_3
Partendo da tale ultima questione, le prove testimoniali richieste in riferimento alla stagionalità dell'attività sono da ritenersi non ammissibili e non rilevanti ai fini della decisione per due ordini di motivi.
In primo luogo le caratteristiche dell'attività 'Il Gelato degli Artisti' risultano sia dalla
SCIA commerciale presentata al Comune di Marciana il 13.04.2015 ed allegata alla CTU in cui si fa riferimento ad una attività artigianale permanente e non stagionale, sia dai numerosi post e pubblicazioni sui social media prodotte in atti da parte attrice in cui si pubblicizzano attività e produzioni del locale durante tutto l'arco dell'anno, anche al di fuori dei mesi prettamente estivi.
In secondo luogo si osserva che la quantificazione dell'importo dovuto per ogni mese intercorrente dall'avvio dell'attività della gelateria è stato dal primo giudice quantificato equitativamente, ovvero tenendo globalmente conto di una serie di caratteristiche e circostanze non suscettibili di essere con esattezza computate. Dal che la non utilità delle dedotte prove costituende e la correttezza dei parametri equitativi adottati, da ritenere proporzionati all'entità del fenomeno esaminato.
6. Il quinto motivo di appello: la penale – Con il quinto motivo di appello ci si duole dell'applicazione della sanzione di euro 100 per ogni giorni di ritardo nell'adempimento relativo all'eliminazione delle immissioni superiori alla normale tollerabilità. In particolare si lamenta non essere stato indicato il parametro da cui sarebbe scaturito tale importo, nonché la mancata indicazione della decorrenza dell'obbligo, e la non considerazione della stagionalità dell'attività.
Il motivo è da ritenere infondato.
Avendo il primo giudice ordinato al convenuto di porre in essere un obbligo di facere, ha correttamente fatto seguire la suddetta statuizione dalla previsione del pagamento di una somma di denaro dovuta per l'eventuale ritardo nell'esecuzione.
La quantificazione della suddetta somma è commisurata, come vuole la norma di cui all'art 614bis c.p.c., al valore della controversia, al danno quantificato e ad ogni altra circostanza utile, nel caso in esame anche la particolare litigiosità delle parti come chiaramente emerge dagli atti ed in particolare dalle operazioni di CTU.
Quanto alla indicazione del termine iniziale da cui far valere tale misura, in mancanza di specifica previsione, valgono all'evidenza i principi generali secondo i quali l'obbligazione comincia a decorrere con la stessa pubblicazione della sentenza esecutiva.
Con riferimento infine alla 'stagionalità' dell'attività, trattasi di elemento irrilevante ai fini del computo della somma per il mancato adempimento dell'obbligo di fare imposto: si osserva infatti come quest'ultimo riguardi all'evidenza la cessazione non dell'attività di gelateria, ma delle immissioni nella misura superiore alla normale tollerabilità. In tal senso il Tribunale si è limitato ad imporre l'adeguamento delle immissioni entro parametri ritenuti accettabili, senza prescrivere le esatte modalità con cui ciò sarebbe dovuto avvenire, lasciando in tal senso piena libertà alla parte convenuta e odierna appellante di adottare tutti gli accorgimenti adeguati per raggiungere il fine di contenere le immissioni entro la normale tollerabilità, in ogni fase dell'attività di gelateria in questione e dunque a prescindere dalla sua stagionalità o meno.
7.Le restituzioni – Parte appellante ha chiesto la restituzione delle somme versate per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado.
Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr. Cass. n°
7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione.
Nel caso di specie la caducazione è stata parziale, con riferimento alle somme relative al danno non patrimoniale liquidate nei confronti degli originari attori , Controparte_1
, in proprio e quali genitori di . Controparte_2 Persona_1
In allegato all'atto di appello è stato prodotto il bonifico relativo al pagamento della parte capitale ed interessi relativamente alla condanna al pagamento del danno non patrimoniale nei confronti di tutte le parti.
La restituzione dovrà dunque avere ad oggetto la sola parte di danno risarcita nei confronti di comprensivo dei computati interessi legali (euro 15.040,93 Controparte_1 come da bonifico in data 3.12.2021, evidentemente comprensivo anche del danno per il figlio minore), nonché di (euro 7520,45 come da bonifico in data Controparte_2 3.12.2021), non invece il danno nei confronti di che è invece stato in AR questa sede confermato.
Le somme oggetto di restituzione andranno quindi maggiorate degli interessi legali dal pagamento all'effettiva restituzione.
8.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, la modifica della decisione ha interessato oltre all'appellante le sole parti appellate e , anche quali Controparte_1 Controparte_2 genitori di , mentre è stata del tutto confermata la statuizione relativa Persona_1 alla parte . AR
Con riferimento a quest'ultima, non operando l'art 336 c.p.c., dovranno pertanto essere liquidate – in mancanza di motivo di appello sulla regolamentazione delle spese di primo grado – le solo spese del presente grado di appello secondo il principio della piena soccombenza nei suoi confronti dell'appellante, con distrazione nei confronti del procuratore che si è dichiarato antistatario nella comparsa conclusionale di replica.
Quanto alle altre parti e e , anche quali Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 genitori di , per quanto detto sopra andranno liquidate le spese di Persona_1 entrambi i gradi tenendo conto dell'esito finale della controversia. Nei suddetti termini, tenuto conto che la domanda ex art 844 c.c. è stata accolta, ma con riferimento alla legittimazione della proprietaria dell'appartamento in questione e che AR sono state respinte tutte le domande risarcitorie nei loro confronti, si ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Quanto alle spese della CTU esplicata in primo grado le stesse si ritiene debbano essere poste definitivamente a carico del considerato l'esito della stessa da cui è Parte_1 emersa la sussistenza di immissioni superiori alla normale tollerabilità provenienti da immobile di sua proprietà.
Le suddette spese stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto all'appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note ripetitive delle già spiegate difese.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di , sia in proprio sia Controparte_1 Controparte_2 quali genitori di;
Persona_1
2) per l'effetto condanna a restituire a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
15040,93 e a restituire a la somma di euro 7520,45, Controparte_2 Parte_1 per entrambi oltre interessi nella misura legale dal pagamento del 3.12.2021 all'avvenuta restituzione;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata sia pure con la diversa motivazione di cui sopra;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio tra e , anche quali genitori di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ER
;
[...]
5) condanna a rifondere a le spese di lite del grado di Parte_1 AR appello, che vengono liquidate in complessivi € 3966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.07.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali. Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni