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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 4836/2025 depositato il 30/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250032624303000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: il funzionario di ADE si riporta e chiede il rigetto dell'istanza di sospensione, anzi fa presente che è intervenuto accordo conciliativo nei termini di cui all'atto depositato nel fasciolo in data 09/01/2026.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.
02820250032624303000, recante la richiesta di € 920.633,90 a titolo di IVA relativa all'anno d'imposta 2022, oltre sanzioni ed interessi.
Motivi di ricorso:
1. Illegittimità della cartella e decadenza dal ruolo
La ricorrente deduce l'illegittima formazione del ruolo in data 18 aprile 2025, atteso che alla medesima data la società aveva già provveduto al versamento della gran parte del dovuto (€ 789.406,56) nell'ambito del piano di rateizzazione regolarmente approvato dall'Amministrazione finanziaria. L'emissione della cartella sarebbe pertanto viziata da difetto dei presupposti impositivi.
2. Indeterminatezza dei criteri di calcolo delle sanzioni
La società lamenta la totale assenza di chiarezza in ordine alle modalità di computo delle sanzioni iscritte a ruolo e deduce l'insussistenza di qualsiasi debito residuo per sorte capitale, con conseguente nullità della pretesa per violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000.
3. Sospensione legale della riscossione ex art. 1, comma 537, L. 228/2012
La ricorrente rappresenta di aver presentato domanda di sospensione amministrativa ai sensi della citata norma, poiché il pagamento risultava già effettuato anteriormente alla formazione del ruolo. L'Ufficio avrebbe quindi omesso illegittimamente di considerare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, in violazione dei principi di buona fede, collaborazione e correttezza di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente.
In conclusione, la società chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese di lite.
Agenzia delle Entrate-Riscossione: non si costituisce in giudizio.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta: si costituisce eccependo l'infondatezza delle doglianze della ricorrente, ma rappresenta che, in data 25 novembre 2025, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992, con il quale è stata rimodulata la pretesa impositiva dell'Ufficio.
L'Ufficio rileva, pertanto, l'intervenuta cessazione della materia del contendere e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Dalla documentazione versata in atti risulta provato che, successivamente alla proposizione del ricorso e anteriormente alla celebrazione dell'udienza di trattazione, le parti hanno definito la controversia mediante accordo conciliativo giudiziale sottoscritto ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 546/1992. Tale accordo, pienamente valido ed efficace, ha comportato la rimodulazione della pretesa impositivaoriginariamente azionata, con correlativa adesione della contribuente.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la conciliazione giudiziale perfezionata tra le parti implica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, venendo meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia (Cass., sez. trib., nn. 25141/2019; 21034/2022).
Alla luce di ciò, non residuano questioni sulle quali questa Corte debba pronunciare nel merito, essendo la pretesa oggetto di impugnazione ormai sostituita e assorbita dall'accordo conciliativo intervenuto.
In ordine alle spese, la Corte ritiene di dover aderire alla richiesta congiunta delle parti pubbliche, rilevando come l'intervenuta definizione conciliativa – e, quindi, la cessazione della materia del contendere – sia effetto di un comportamento collaborativo che non consente di individuare univocamente una parte soccombente.
Sussistono pertanto giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 4836/2025 depositato il 30/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250032624303000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: il funzionario di ADE si riporta e chiede il rigetto dell'istanza di sospensione, anzi fa presente che è intervenuto accordo conciliativo nei termini di cui all'atto depositato nel fasciolo in data 09/01/2026.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.
02820250032624303000, recante la richiesta di € 920.633,90 a titolo di IVA relativa all'anno d'imposta 2022, oltre sanzioni ed interessi.
Motivi di ricorso:
1. Illegittimità della cartella e decadenza dal ruolo
La ricorrente deduce l'illegittima formazione del ruolo in data 18 aprile 2025, atteso che alla medesima data la società aveva già provveduto al versamento della gran parte del dovuto (€ 789.406,56) nell'ambito del piano di rateizzazione regolarmente approvato dall'Amministrazione finanziaria. L'emissione della cartella sarebbe pertanto viziata da difetto dei presupposti impositivi.
2. Indeterminatezza dei criteri di calcolo delle sanzioni
La società lamenta la totale assenza di chiarezza in ordine alle modalità di computo delle sanzioni iscritte a ruolo e deduce l'insussistenza di qualsiasi debito residuo per sorte capitale, con conseguente nullità della pretesa per violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000.
3. Sospensione legale della riscossione ex art. 1, comma 537, L. 228/2012
La ricorrente rappresenta di aver presentato domanda di sospensione amministrativa ai sensi della citata norma, poiché il pagamento risultava già effettuato anteriormente alla formazione del ruolo. L'Ufficio avrebbe quindi omesso illegittimamente di considerare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, in violazione dei principi di buona fede, collaborazione e correttezza di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente.
In conclusione, la società chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese di lite.
Agenzia delle Entrate-Riscossione: non si costituisce in giudizio.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta: si costituisce eccependo l'infondatezza delle doglianze della ricorrente, ma rappresenta che, in data 25 novembre 2025, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992, con il quale è stata rimodulata la pretesa impositiva dell'Ufficio.
L'Ufficio rileva, pertanto, l'intervenuta cessazione della materia del contendere e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Dalla documentazione versata in atti risulta provato che, successivamente alla proposizione del ricorso e anteriormente alla celebrazione dell'udienza di trattazione, le parti hanno definito la controversia mediante accordo conciliativo giudiziale sottoscritto ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 546/1992. Tale accordo, pienamente valido ed efficace, ha comportato la rimodulazione della pretesa impositivaoriginariamente azionata, con correlativa adesione della contribuente.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la conciliazione giudiziale perfezionata tra le parti implica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, venendo meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia (Cass., sez. trib., nn. 25141/2019; 21034/2022).
Alla luce di ciò, non residuano questioni sulle quali questa Corte debba pronunciare nel merito, essendo la pretesa oggetto di impugnazione ormai sostituita e assorbita dall'accordo conciliativo intervenuto.
In ordine alle spese, la Corte ritiene di dover aderire alla richiesta congiunta delle parti pubbliche, rilevando come l'intervenuta definizione conciliativa – e, quindi, la cessazione della materia del contendere – sia effetto di un comportamento collaborativo che non consente di individuare univocamente una parte soccombente.
Sussistono pertanto giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Dichiara compensate le spese del giudizio.