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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. AN Basta, all'esito dell'udienza del 01.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.7856/2022 R.G.
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Alcini come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Teresa Petrucci come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.07.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato quale Pt_2 bracciante agricolo alle dipendenze della azienda agricola di SO SO per n.102 giornate nell'anno 2021, esponeva che l' aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno indicato, per CP_1
l'effetto cancellandola dagli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Ritenuta ingiustificata siffatta determinazione, stante la genuinità del rapporto di lavoro in agricoltura intrattenuto nel periodo in considerazione, chiedeva annullarsi il provvedimento di cancellazione e confermarsi la sua iscrizione negli elenchi per il numero di giornate indicato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda richiamando le risultanze del CP_1 verbale di accertamento ispettivo del 27.07.2021.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del R.D. 24 settembre
1940, n.1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogate qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione
1 relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n.
16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo dal CP_1 Per_1
01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs.
11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sulla scorta CP_1 dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 27.07.2021, in atti, nel quale sono state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di SO SO ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni;
l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati;
plurime e significative contraddizioni nelle dichiarazioni rese da buona parte dei lavoratori escussi in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche del lavoro svolto;
significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo compiute tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2021 e quanto risultante, relativamente al numero ed ai nominativi degli operai impiegati nelle relative giornate, dalle denunce trasmesse dal datore di lavoro.
A fronte degli elementi di valutazione raccolti in sede ispettiva - gravi, precisi e concordanti nel supportare il convincimento circa la insussistenza dei rapporti di lavoro per come denunciati dal datore di lavoro – le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio risultano generiche in ordine alla effettiva durata del rapporto di lavoro intrattenuto dal lavoratore nel periodo oggetto del disconoscimento.
2 L'unico testimone escusso ha riferito: “ADR Conosco il ricorrente perché ho lavorato insieme a lui presso l'azienda agricola Sgf Casole di SO SO corrente in Copertino (Le), nella medesima squadra di lavoro, nell'anno 2021 da aprile a settembre per 102 giornate lavorative. Io ho lavorato tutto l'anno e il ricorrente 102 giornate. Ricordo il numero di giornate lavorate dal ricorrente perché sapevo più o meni in quale periodo aveva lavorato il ricorrente. Penso che per 6 mesi di lavoro le giornate lavorate dal ricorrente dovrebbero essere 102”. Come si vede, la dichiarazione è precisa solo con riferimento al periodo di lavoro svolto dal teste ed alle giornate dallo stesso lavorate, mentre con riferimento alla posizione del ricorrente la dichiarazione è generica e si fonda su deduzioni dello stesso teste (“Ricordo il numero di giornate lavorate dal ricorrente perché sapevo più o meni in quale periodo aveva lavorato il ricorrente. Penso che per 6 mesi di lavoro le giornate lavorate dal ricorrente dovrebbero essere 102”).
Inoltre, il testimone escusso ha riferito di essere stato a sua volta destinatario di un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e di aver incardinato analogo giudizio, per cui la sua attendibilità - che pure non può essere per ciò solo esclusa - è fortemente ridimensionata.
Infine, non risultano svolte considerazioni al fine di fornire al Tribunale gli elementi per giungere ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella effettuata dagli ispettori, tanto più che il ricorrente non è mai stato trovato al lavoro dagli ispettori nel corso dei sopralluoghi compiuti tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2021.
Per le ragioni che precedono, facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2967 c.c, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art.152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 01.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to AN Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. AN Basta, all'esito dell'udienza del 01.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.7856/2022 R.G.
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Alcini come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Teresa Petrucci come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.07.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato quale Pt_2 bracciante agricolo alle dipendenze della azienda agricola di SO SO per n.102 giornate nell'anno 2021, esponeva che l' aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno indicato, per CP_1
l'effetto cancellandola dagli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Ritenuta ingiustificata siffatta determinazione, stante la genuinità del rapporto di lavoro in agricoltura intrattenuto nel periodo in considerazione, chiedeva annullarsi il provvedimento di cancellazione e confermarsi la sua iscrizione negli elenchi per il numero di giornate indicato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda richiamando le risultanze del CP_1 verbale di accertamento ispettivo del 27.07.2021.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del R.D. 24 settembre
1940, n.1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogate qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione
1 relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n.
16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo dal CP_1 Per_1
01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs.
11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sulla scorta CP_1 dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 27.07.2021, in atti, nel quale sono state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di SO SO ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni;
l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati;
plurime e significative contraddizioni nelle dichiarazioni rese da buona parte dei lavoratori escussi in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche del lavoro svolto;
significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo compiute tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2021 e quanto risultante, relativamente al numero ed ai nominativi degli operai impiegati nelle relative giornate, dalle denunce trasmesse dal datore di lavoro.
A fronte degli elementi di valutazione raccolti in sede ispettiva - gravi, precisi e concordanti nel supportare il convincimento circa la insussistenza dei rapporti di lavoro per come denunciati dal datore di lavoro – le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio risultano generiche in ordine alla effettiva durata del rapporto di lavoro intrattenuto dal lavoratore nel periodo oggetto del disconoscimento.
2 L'unico testimone escusso ha riferito: “ADR Conosco il ricorrente perché ho lavorato insieme a lui presso l'azienda agricola Sgf Casole di SO SO corrente in Copertino (Le), nella medesima squadra di lavoro, nell'anno 2021 da aprile a settembre per 102 giornate lavorative. Io ho lavorato tutto l'anno e il ricorrente 102 giornate. Ricordo il numero di giornate lavorate dal ricorrente perché sapevo più o meni in quale periodo aveva lavorato il ricorrente. Penso che per 6 mesi di lavoro le giornate lavorate dal ricorrente dovrebbero essere 102”. Come si vede, la dichiarazione è precisa solo con riferimento al periodo di lavoro svolto dal teste ed alle giornate dallo stesso lavorate, mentre con riferimento alla posizione del ricorrente la dichiarazione è generica e si fonda su deduzioni dello stesso teste (“Ricordo il numero di giornate lavorate dal ricorrente perché sapevo più o meni in quale periodo aveva lavorato il ricorrente. Penso che per 6 mesi di lavoro le giornate lavorate dal ricorrente dovrebbero essere 102”).
Inoltre, il testimone escusso ha riferito di essere stato a sua volta destinatario di un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e di aver incardinato analogo giudizio, per cui la sua attendibilità - che pure non può essere per ciò solo esclusa - è fortemente ridimensionata.
Infine, non risultano svolte considerazioni al fine di fornire al Tribunale gli elementi per giungere ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella effettuata dagli ispettori, tanto più che il ricorrente non è mai stato trovato al lavoro dagli ispettori nel corso dei sopralluoghi compiuti tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2021.
Per le ragioni che precedono, facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2967 c.c, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art.152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 01.10.2025
Il Giudice del Lavoro
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