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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14672 /2020 RG
Alla udienza del 23.05.2025 viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate solamente da parte opposta che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Valentina Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
1
Nel procedimento portante il n° 14672 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020
TRA
L' p.iva Parte_1
in persona del legale rapp.te pro-tempore (Avv. P.IVA_1
Giorgio Li Vigni)
OPPONENTE
CONTRO
La Sig.ra , n q. di titolare della impresa CP_1
individuale P.A.U.N.I., (P. I. ) (avv. Francesco P.IVA_2
Rizzo)
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
rigetta integralmente l'opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4748/2020, emesso dal Tribunale Civile di
Palermo;
2 Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore di parte opposta, che liquida nella complessiva somma di 5.500,00 euro, oltre IVA, CPA
rimborso forfettario, nonché le spese del procedimento monitorio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVAZIONE
L'opposizione spiegata dalla Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, all'esito
[...]
della compiuta valutazione delle prove documentali e testimoniali, versate in atti ed assunte in giudizio, si è appalesata del tutto infondata e va respinta.
Ed invero, l' , proponendo opposizione avverso CP_2
il D.I. notificatole ha chiesto di “NON CONCEDERE LA
PROVVISORIA ESECUZIONE AL D.I. OPPOSTO, in quanto trattasi
in specie - di lavori richiesti in pagamento all' di , CP_2 Pt_1
verosimilmente eseguiti dalla ditta opposta, ma non risultanti essere stati preventivamente autorizzati dall'Amministrazione con gara o comunque con altra procedura ad evidenza pubblica, come risulta dalla informativa della Progettazione e Pt_2
Manutenzioni che si produce (all.c) ; lavori vieppiù che non
appaiono essere stati neppure preventivamente segnalati alla
3 Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali competente per territorio e ratione materiae e che si pongono in contrasto con la previsione degli artt.21 e 169 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (codice
Con dei Beni Culturali ed Ambientali). Pertanto, ha insistitito
RITENERE E DICHIARARE il difetto di legittimazione dell' Pt_1
opponente, sussistendo, eventualmente, la legittimazione passiva esclusiva e responsabilità del dipendente che ha autorizzato i lavori non in sintonia con le procedure di legge, per
tutto quanto sopra esposto. REVOCARE in toto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n.4748/2020.
Costituitasi la sig.ra n. q. di titolare della CP_1
impresa individuale P.A.U.N.I., ha fermamente contestato tutte le argomentazioni avversarie ed insistito nella conferma del procedimento monitorio opposto.
Ciò posto, occorre premettere che le argomentazioni addotte
Contr dalla si sono appalesate tutte prive di pregio e vanno respinte.
Ciò posto, occorre premettere che“In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria
obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente,
4 l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di
dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda.(Cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 26/01/2005). Ed ancora:
“A norma dell'art. 2697 cod. civ., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione
o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei
fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando
l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati”. ( V 2901/75, mass n 376948).( Cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 4197 del 17/07/1982).
5 Ed invero, parte opposta ha sottolineato come non risponda al vero la circostanza esposta da controparte circa “l'inesistenza agli atti, di ordini di affidamento lavori...”, laddove si consideri che il computo metrico consuntivo allegato promana da soggetti legittimati dell' di x , con specifica CP_2 Parte_1 Pt_3
indicazione: a) della società contraente alla quale i lavori vengono conferiti;
b) dell'oggetto dell'incarico; c) del corrispettivo dovuto.
E' di tutta evidenza quindi come tali documenti (tutti provenienti dall' e regolarmente protocollati) sono assolutamente CP_2
idonei a fondare i relativi rapporti contrattuali, aventi forma scritta, ricorrendo tutti i presupposti di legge ed in particolare quelli previsti dagli artt. 16 e 17 R. D. 2440/23 (ex plurimis Trib.
Palermo n. 1059/2019, Giudice dott. Illuminati).
Ed ancora, in merito alla asserita violazione della normativa, del
Codice dei Beni Culturali ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. parte opposta ha correttamente argomentato come già in passato precedenti lavorazioni eseguite dalla impresa Parte_4
siano state in passato saldate dall' di ,
[...] CP_2 Pt_1
senza mai alcuna preventiva autorizzazione da parte della soprintendenza.
6 La predetta produzione documentale ha trovato ulteriore conforto anche in sede istruttoria, in particolare, il teste in ordine alle lavorazioni appaltate alla impresa Testimone_1
della sig.ra ha dichiarato: “... posso dire che i CP_1
lavori di cui al padiglione 14 (ringhiera e altro) mi consta siano stati eseguiti in quanto il mio ufficio era accanto agli stessi…
Ed ancora, il teste , n.q. di collaboratore tecnico Testimone_2
Contr per l' fino all'anno 2017, ha chiaramente evidenziato, non lasciando più alcun dubbio :
“Confermo che le prestazioni di cui ai documenti 3 e 4 del fascicolo monitorio mostratimi sono state eseguite regolarmente dalla ditta opposta, e chiarisco anche che i lavori di cui in fattura sono stati regolarmente eseguiti ed anche contabilizzati dalla
Azienda. E confermo esattamente quanto specificato al cap 3,
ovvero l'esatta esecuzione delle opere, constata dall'allora ing.
capo dipartimento, e confermo anche che si è constato Tes_1
che i prezzi applicati corrispondevano a quelli vigenti sul
Prezziario Regionale del tempo. A questo punto il teste precisa che della registrazione della fattura, una volta ricevuto il computo metrico, si occupa il Dipartimento Economico
7 finanziario, quindi se questo passaggio sia stato effettuato a lui non è dato sapere.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni è di tutta evidenza non soltanto come l'opposizione sia del tutto pretestuosa ed infondata, ma deve altresì evidenziarsi che malgrado i reiterati tentativi di transigere la causa, e la manifestata disponibilità di parte opposta, la opponente non ha realmente Pt_1
collaborato.
Pertanto, l'opposizione va respinta, con conferma del DI opposto.
Le spese legali vanno poste a carico di parte opposta soccombente e si rimanda al dispositivo per la liquidazione, cosi pure quelle del procedimento monitorio, e vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
Così deciso.
Pa, lì 23.05.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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