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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 25 del mese di giugno, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca,
viene chiamata la causa iscritta al n. 948/2022 R.G.
tra
, nato l'[...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], rappresentati e Parte_2
difensi dall'avv. Antonio Filippo Spiccia, giusta procura in atti;
-attori
contro
, nato il [...] a [...]; Controparte_1
- convenuto contumace
All'odierna udienza è comparso l'avv. Alessia Paterniti per delega dell'avv. Antonio
Filippo Spiccia per la parte attrice.
Il procuratore discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
e , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., premettendo Parte_1 Parte_2 che con la sentenza n. 314/18, depositata nel procedimento n. 223/17 ed R.G. emessa dal
Tribunale di Patti, era stato dichiarata la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in S. Angelo di Brolo - via Diaz n. 10, stipulato in data 1.4.2016 con
, hanno agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al Controparte_1
rilascio dell'immobile indicato.
I ricorrenti hanno, altresì, chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dell'immobile di loro proprietà.
, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio e, Controparte_1
pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Il Tribunale, con provvedimento del 4.5.2023, ha disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario ed ha concesso alle parti il termine di 15 giorni per incardinare la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Con ordinanza allegata in atti è stata sollevata - ai sensi dell'art 101 comma 2 c.p.c. -
il profilo dell'eventuale inammissibilità della domanda avente ad oggetto il rilascio dell'immobile alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
23819/07 ed è stato concesso il termine per depositare memorie contenenti osservazioni.
Successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione.
Preliminarmente questo Tribunale rileva il difetto di legittimazione ad agire di Parte_2
[...]
La titolarità del diritto ad agire in giudizio spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare;
invero, ai sensi dell'art. 81 c.p.c. "fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui". Per giurisprudenza consolidata, la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda risulta che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in quanto il procedimento incardinato dalla parte non può essere definito con una pronuncia che riconosce il diritto a colui che - alla stregua della sua stessa domanda - non aveva titolo per farlo valere in giudizio (cfr. Cass. n. 2951/2016).
Nella fattispecie in esame, nel ricorso introduttivo si legge che “i germani” -
[...]
e - “con contratto di locazione ad uso non abitativo dell'01 aprile Parte_1 Parte_2
2016, regolarmente registrato in data 29 aprile 20161 concedevano in locazione al sig.
l'immobile sito in S. Angelo di Brolo, alla via Diaz, n° 10 …” (cfr. pag. Controparte_1
1 e 2 ricorso).
Dalla disamina degli atti di causa risulta, tuttavia, che non era parte del Parte_2
suddetto contratto in quanto lo stesso era stato concluso soltanto tra i locatori
[...]
e ed il conduttore (cfr. doc. allegati ricorso). Parte_1 CP_2 Controparte_1
A ciò si aggiunge, inoltre, che non risulta neanche parte del giudizio n. Parte_2
223/2017 R.G. incardinato da e al fine di ottenere la Parte_1 CP_2
risoluzione giudiziale del rapporto di locazione;
si precisa, infine, che dagli atti di causa non si evince neppure che era subentrata nella posizione giuridica attiva di Parte_2 CP_2
[...]
Sulla base di quanto esposto consegue che non ha la legittimazione ad Parte_2
agire sia con riferimento alla domanda avente ad oggetto il rilascio dell'immobile concesso in locazione a , che in relazione alla domanda avente ad oggetto il Controparte_1 risarcimento del danno.
Precisato ciò, la domanda avanzata da , preordinata ad ottenere il Parte_1
rilascio dell'immobile concesso in locazione a con il contratto registrato Controparte_1
il 29.4.2016, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha esposto che con la sentenza n. 314/2018, emessa dal Tribunale di Patti
nel giudizio n. 223/2017 R.G. - passata in giudicato, giusta attestazione del 22.10.2024 - è
stata disposta la risoluzione del contratto di locazione per la morosità del convenuto.
La Corte di Cassazione ha precisato che “Nella domanda di risoluzione, o comunque
di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio
dell'immobile; parimenti, nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione della
locazione deve ritenersi implicito l'ordine di rilascio dell'immobile locato.” (cfr. Cass., n.
23819/2016).
In applicazione del suddetto principio, pertanto, la sentenza n. 314/2018, con cui il
Tribunale di Patti ha disposto la risoluzione del contratto di locazione contiene – sebbene implicitamente – l'ordine al conduttore di rilasciare il bene, conseguentemente la domanda deve essere dichiarata inammissibile stante l'esistenza di un precedente giudicato sul punto.
Meritevole di accoglimento è, invece, la domanda attorea preordinata ad ottenere la condanna di al risarcimento del danno subìto per l'occupazione sine titulo CP_1
dell'immobile precedentemente locato, a seguito della risoluzione del contratto.
Invero, a seguito dell'intervenuta risoluzione giudiziale del contratto di locazione il non ha più il diritto di occupare l'immobile di proprietà della parte attrice;
lo CP_1
stesso, pertanto, deve essere qualificato detentore "sine titulo".
A tal proposito si precisa che la mancata costituzione in giudizio di CP_1
avvalora la ricostruzione dei fatti per come effettuata dalla parte attrice nonché la circostanza che lo stesso occupi ancora - nonostante la risoluzione del contratto di locazione - l'immobile per cui è causa.
Al riguardo, secondo condivisa giurisprudenza di merito, “Se è pur vero che la
contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi
dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del
convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie … in definitiva,
la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.”
(cfr. Tribunale Pavia, sezione terza, sentenza del 24.02.2022).
Ciò precisato, questo Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subìto dal proprietario deve ritenersi in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è
normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché
costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (Cass. n. 20545 del 2018; Cass. n. 1193 del 2018; Cass. n. 16670 del 2016;
Cass. n. 20823 del 2015).
Nella specie, accertato che occupa illegittimamente l'immobile di proprietà CP_3
di parte attrice, tale danno - tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile - può essere liquidato nella misura del canone locatizio convenuto tra le parti nel contratto di locazione,
registrato il 29.4.2016, ossia in € 600,00 mensili;
tale importo è dovuto a decorrere dalla pubblicazione della sentenza n. 314/2018 del Tribunale di Patti e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite tra e seguono il principio della Parte_1 Controparte_1
soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Nulla invece si dispone sulle spese nei confronti di stante il suo difetto Parte_2
di legittimazione ad agire e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 948/2022 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la carenza di legittimazione ad agire di;
Parte_2
3) dichiara inammissibile la domanda attorea avente ad oggetto il rilascio dell'immobile sito in S. Angelo di Brolo (Me), alla Via Diaz n. 10;
4) condanna a corrispondere in favore di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento per occupazione illegittima dell'immobile sito in S. Angelo di
Brolo (Me), alla Via Diaz n. 10, € 600,00 al mese, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a far data dalla pubblicazione della sentenza n. 314/2018 del
Tribunale di Patti e sino all'effettivo rilascio del bene;
5) condanna a corrispondere in favore di € Controparte_1 Parte_1
76,00 a titolo di spese vive ed € 2.000,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre iva,
c.p.a. e spese forfettarie come pe legge;
6) nulla sulle spese in favore di;
Parte_2
Così deciso in Patti il 25 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 25 del mese di giugno, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca,
viene chiamata la causa iscritta al n. 948/2022 R.G.
tra
, nato l'[...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], rappresentati e Parte_2
difensi dall'avv. Antonio Filippo Spiccia, giusta procura in atti;
-attori
contro
, nato il [...] a [...]; Controparte_1
- convenuto contumace
All'odierna udienza è comparso l'avv. Alessia Paterniti per delega dell'avv. Antonio
Filippo Spiccia per la parte attrice.
Il procuratore discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
e , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., premettendo Parte_1 Parte_2 che con la sentenza n. 314/18, depositata nel procedimento n. 223/17 ed R.G. emessa dal
Tribunale di Patti, era stato dichiarata la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in S. Angelo di Brolo - via Diaz n. 10, stipulato in data 1.4.2016 con
, hanno agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al Controparte_1
rilascio dell'immobile indicato.
I ricorrenti hanno, altresì, chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dell'immobile di loro proprietà.
, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio e, Controparte_1
pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Il Tribunale, con provvedimento del 4.5.2023, ha disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario ed ha concesso alle parti il termine di 15 giorni per incardinare la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Con ordinanza allegata in atti è stata sollevata - ai sensi dell'art 101 comma 2 c.p.c. -
il profilo dell'eventuale inammissibilità della domanda avente ad oggetto il rilascio dell'immobile alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
23819/07 ed è stato concesso il termine per depositare memorie contenenti osservazioni.
Successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione.
Preliminarmente questo Tribunale rileva il difetto di legittimazione ad agire di Parte_2
[...]
La titolarità del diritto ad agire in giudizio spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare;
invero, ai sensi dell'art. 81 c.p.c. "fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui". Per giurisprudenza consolidata, la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda risulta che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in quanto il procedimento incardinato dalla parte non può essere definito con una pronuncia che riconosce il diritto a colui che - alla stregua della sua stessa domanda - non aveva titolo per farlo valere in giudizio (cfr. Cass. n. 2951/2016).
Nella fattispecie in esame, nel ricorso introduttivo si legge che “i germani” -
[...]
e - “con contratto di locazione ad uso non abitativo dell'01 aprile Parte_1 Parte_2
2016, regolarmente registrato in data 29 aprile 20161 concedevano in locazione al sig.
l'immobile sito in S. Angelo di Brolo, alla via Diaz, n° 10 …” (cfr. pag. Controparte_1
1 e 2 ricorso).
Dalla disamina degli atti di causa risulta, tuttavia, che non era parte del Parte_2
suddetto contratto in quanto lo stesso era stato concluso soltanto tra i locatori
[...]
e ed il conduttore (cfr. doc. allegati ricorso). Parte_1 CP_2 Controparte_1
A ciò si aggiunge, inoltre, che non risulta neanche parte del giudizio n. Parte_2
223/2017 R.G. incardinato da e al fine di ottenere la Parte_1 CP_2
risoluzione giudiziale del rapporto di locazione;
si precisa, infine, che dagli atti di causa non si evince neppure che era subentrata nella posizione giuridica attiva di Parte_2 CP_2
[...]
Sulla base di quanto esposto consegue che non ha la legittimazione ad Parte_2
agire sia con riferimento alla domanda avente ad oggetto il rilascio dell'immobile concesso in locazione a , che in relazione alla domanda avente ad oggetto il Controparte_1 risarcimento del danno.
Precisato ciò, la domanda avanzata da , preordinata ad ottenere il Parte_1
rilascio dell'immobile concesso in locazione a con il contratto registrato Controparte_1
il 29.4.2016, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha esposto che con la sentenza n. 314/2018, emessa dal Tribunale di Patti
nel giudizio n. 223/2017 R.G. - passata in giudicato, giusta attestazione del 22.10.2024 - è
stata disposta la risoluzione del contratto di locazione per la morosità del convenuto.
La Corte di Cassazione ha precisato che “Nella domanda di risoluzione, o comunque
di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio
dell'immobile; parimenti, nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione della
locazione deve ritenersi implicito l'ordine di rilascio dell'immobile locato.” (cfr. Cass., n.
23819/2016).
In applicazione del suddetto principio, pertanto, la sentenza n. 314/2018, con cui il
Tribunale di Patti ha disposto la risoluzione del contratto di locazione contiene – sebbene implicitamente – l'ordine al conduttore di rilasciare il bene, conseguentemente la domanda deve essere dichiarata inammissibile stante l'esistenza di un precedente giudicato sul punto.
Meritevole di accoglimento è, invece, la domanda attorea preordinata ad ottenere la condanna di al risarcimento del danno subìto per l'occupazione sine titulo CP_1
dell'immobile precedentemente locato, a seguito della risoluzione del contratto.
Invero, a seguito dell'intervenuta risoluzione giudiziale del contratto di locazione il non ha più il diritto di occupare l'immobile di proprietà della parte attrice;
lo CP_1
stesso, pertanto, deve essere qualificato detentore "sine titulo".
A tal proposito si precisa che la mancata costituzione in giudizio di CP_1
avvalora la ricostruzione dei fatti per come effettuata dalla parte attrice nonché la circostanza che lo stesso occupi ancora - nonostante la risoluzione del contratto di locazione - l'immobile per cui è causa.
Al riguardo, secondo condivisa giurisprudenza di merito, “Se è pur vero che la
contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi
dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del
convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie … in definitiva,
la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.”
(cfr. Tribunale Pavia, sezione terza, sentenza del 24.02.2022).
Ciò precisato, questo Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subìto dal proprietario deve ritenersi in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è
normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché
costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (Cass. n. 20545 del 2018; Cass. n. 1193 del 2018; Cass. n. 16670 del 2016;
Cass. n. 20823 del 2015).
Nella specie, accertato che occupa illegittimamente l'immobile di proprietà CP_3
di parte attrice, tale danno - tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile - può essere liquidato nella misura del canone locatizio convenuto tra le parti nel contratto di locazione,
registrato il 29.4.2016, ossia in € 600,00 mensili;
tale importo è dovuto a decorrere dalla pubblicazione della sentenza n. 314/2018 del Tribunale di Patti e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite tra e seguono il principio della Parte_1 Controparte_1
soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Nulla invece si dispone sulle spese nei confronti di stante il suo difetto Parte_2
di legittimazione ad agire e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 948/2022 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la carenza di legittimazione ad agire di;
Parte_2
3) dichiara inammissibile la domanda attorea avente ad oggetto il rilascio dell'immobile sito in S. Angelo di Brolo (Me), alla Via Diaz n. 10;
4) condanna a corrispondere in favore di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento per occupazione illegittima dell'immobile sito in S. Angelo di
Brolo (Me), alla Via Diaz n. 10, € 600,00 al mese, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a far data dalla pubblicazione della sentenza n. 314/2018 del
Tribunale di Patti e sino all'effettivo rilascio del bene;
5) condanna a corrispondere in favore di € Controparte_1 Parte_1
76,00 a titolo di spese vive ed € 2.000,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre iva,
c.p.a. e spese forfettarie come pe legge;
6) nulla sulle spese in favore di;
Parte_2
Così deciso in Patti il 25 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca