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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Maria
Giovanna Cataudo, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 66 del R.G.A.C. dell'anno 2014, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il 18 febbraio Parte_1 C.F._1
1958, ed ivi residente a[...], in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Soverato (CZ) al Corso
Umberto I n. 102, presso lo studio dell'avv. Matteo Caridi, C.F.
, e dell'Avv. Vincenzo Caridi, C.F. C.F._2 C.F._3 che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata in atti
- Ricorrente Opponente-
E
Controparte_1
, in persona del Direttore pro-tempore, sedente e domiciliato in
[...]
alla Via Acri, 81 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, CP_1
dai Funzionari Dott. e Dott.ssa giusta delega Controparte_2 CP_3
territoriale in atti
- Resistente Opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 avverso Ordinanza-Ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2014 , titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 201/2013 notificata in data 17 dicembre 2013 con cui la
[...]
ingiungeva al ricorrente di pagare la somma Controparte_1
complessiva di euro 8.591,50. Tale provvedimento traeva origine dalle risultanze del
RGAC n. 66/2014 - Pagina 1 di 4 verbale unico di accertamento nr. CZ89000/2013-418-01 del 16.05.2013 notificato in data 21 maggio 2013 redatto dai funzionari ispettivi della DTL di , sulla base CP_1
di dichiarazioni rese dal lavoratore e da testimoni (informatori) non menzionati, nei confronti della ditta individuale , svolgente attività di edilizia. Parte_1
A fondamento dell'opposizione il ricorrente invocava l'intervenuta prescrizione/decadenza dell'Amministrazione rispetto al credito sanzionatorio fatto valere;
il difetto di indicazione, nel verbale di contestazione, delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
la contraddizione delle dichiarazioni rese dal Sig. ; la Parte_2
presenza di errore e confusione di dati e date riportati nel verbale di accertamento;
l'inottemperanza della DTL CZ al proprio onere di provare i fatti costitutivi delle infrazioni contestate. Concludeva chiedendone l'annullamento previa sospensiva ex art. 295 c.p.c. poiché davanti al Tribunale di Catanzaro - Giudice del Lavoro pendeva giudizio recante r.g. 2430/2013, intrapreso dal sig. in cui riproponeva le Parte_2
richieste già effettuate dinnanzi alla , dalla cui Controparte_1
definizione dipende la decisione della causa.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, l'Amministrazione convenuta si costituiva contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione versata agli atti e chiedeva, in via preliminare, rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, difettando nella fattispecie i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, nel merito, la reiezione del ricorso.
In corso di causa il Tribunale, con Ordinanza del 13.03.2015 depositata il 16.03.2015,
e con Ordinanza del 16.11.2015 depositata in pari data sul presupposto dell'assenza di fumus boni juris del ricorso introduttivo, non sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'audizione dell'Ispettore del Lavoro
; quindi, disposti alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, veniva rinviata Persona_1 per la discussione all'udienza del 27 maggio 2024 nella quale veniva trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è fondata e va accolta.
In via preliminare si evidenzia che tra il presente procedimento e quello recante r.g. n.
2430/2013 Sezione Lavoro non sussiste alcun nesso di pregiudizialità diretta ex art. 295 c.p.c. in quanto l'odierno giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso
RGAC n. 66/2014 - Pagina 2 di 4 l'ordinanza-ingiunzione dell' mentre il giudizio recante r.g. Controparte_4
2430/2013, proposto dal Sig. nei confronti dell'odierno Parte_3
ricorrente, verte su spettanze patrimoniali reclamate dal nell'ambito del Parte_2
rapporto di lavoro. Dunque la sentenza n. 705/2016 resa nel procedimento recante r.g.
2430/13, con cui il Giudice del Lavoro ha accertato l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la ditta ID RC IO è res inter Parte_2 alios acta rispetto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro non essendo, quest'ultimo, parte nel giudizio r.g. 2430/13
Tuttavia il giudicato può spiegare efficacia riflessa su un altro giudizio anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale.
Con la suddetta sentenza n. 705/2016 il Tribunale di Catanzaro Sezione Lavoro ha acclarato l'insussistenza, per difetto di prova, dell'illecito in capo all'opponente avendo ritenuto che gli informatori - le cui dichiarazioni sono alla base del verbale di accertamento da cui trae origine l'odierno giudizio -, ascoltati in qualità di testi, fossero
“inattendibili e confusi”.
Tale affermazione obiettiva di verità, che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, spiega un'efficacia riflessa nel giudizio odiernamente pendente, in cui si controverte della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa a carico del datore di lavoro. Tale affermazione obiettiva di verità ha, dunque, efficacia riflessa nei confronti dell' , soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, in quanto CP_4
titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa.
La Suprema Corte ha affermato che “il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare ” efficacia riflessa” nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto
l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (cfr. Cass. 23/04/2020 n. 8101” (cfr. Cass. n. 32717/2023, Cass.
8101/2020).
Resta assorbita ogni ulteriore questione, essendo i rilievi che precedono non idonei a legittimare la pretesa dell'amministrazione ingiungente.
RGAC n. 66/2014 - Pagina 3 di 4 Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione va, dunque, accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto illegittima.
3. Atteso l'esito del giudizio, anche in considerazione della particolarità della questione giuridica trattata, esistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
201/2013 notificata in data 17 dicembre 2013 emessa dalla Controparte_1
;
[...]
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 23 giugno 2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 66/2014 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Maria
Giovanna Cataudo, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 66 del R.G.A.C. dell'anno 2014, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il 18 febbraio Parte_1 C.F._1
1958, ed ivi residente a[...], in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Soverato (CZ) al Corso
Umberto I n. 102, presso lo studio dell'avv. Matteo Caridi, C.F.
, e dell'Avv. Vincenzo Caridi, C.F. C.F._2 C.F._3 che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata in atti
- Ricorrente Opponente-
E
Controparte_1
, in persona del Direttore pro-tempore, sedente e domiciliato in
[...]
alla Via Acri, 81 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, CP_1
dai Funzionari Dott. e Dott.ssa giusta delega Controparte_2 CP_3
territoriale in atti
- Resistente Opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 avverso Ordinanza-Ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2014 , titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 201/2013 notificata in data 17 dicembre 2013 con cui la
[...]
ingiungeva al ricorrente di pagare la somma Controparte_1
complessiva di euro 8.591,50. Tale provvedimento traeva origine dalle risultanze del
RGAC n. 66/2014 - Pagina 1 di 4 verbale unico di accertamento nr. CZ89000/2013-418-01 del 16.05.2013 notificato in data 21 maggio 2013 redatto dai funzionari ispettivi della DTL di , sulla base CP_1
di dichiarazioni rese dal lavoratore e da testimoni (informatori) non menzionati, nei confronti della ditta individuale , svolgente attività di edilizia. Parte_1
A fondamento dell'opposizione il ricorrente invocava l'intervenuta prescrizione/decadenza dell'Amministrazione rispetto al credito sanzionatorio fatto valere;
il difetto di indicazione, nel verbale di contestazione, delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
la contraddizione delle dichiarazioni rese dal Sig. ; la Parte_2
presenza di errore e confusione di dati e date riportati nel verbale di accertamento;
l'inottemperanza della DTL CZ al proprio onere di provare i fatti costitutivi delle infrazioni contestate. Concludeva chiedendone l'annullamento previa sospensiva ex art. 295 c.p.c. poiché davanti al Tribunale di Catanzaro - Giudice del Lavoro pendeva giudizio recante r.g. 2430/2013, intrapreso dal sig. in cui riproponeva le Parte_2
richieste già effettuate dinnanzi alla , dalla cui Controparte_1
definizione dipende la decisione della causa.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, l'Amministrazione convenuta si costituiva contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione versata agli atti e chiedeva, in via preliminare, rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, difettando nella fattispecie i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, nel merito, la reiezione del ricorso.
In corso di causa il Tribunale, con Ordinanza del 13.03.2015 depositata il 16.03.2015,
e con Ordinanza del 16.11.2015 depositata in pari data sul presupposto dell'assenza di fumus boni juris del ricorso introduttivo, non sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'audizione dell'Ispettore del Lavoro
; quindi, disposti alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, veniva rinviata Persona_1 per la discussione all'udienza del 27 maggio 2024 nella quale veniva trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è fondata e va accolta.
In via preliminare si evidenzia che tra il presente procedimento e quello recante r.g. n.
2430/2013 Sezione Lavoro non sussiste alcun nesso di pregiudizialità diretta ex art. 295 c.p.c. in quanto l'odierno giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso
RGAC n. 66/2014 - Pagina 2 di 4 l'ordinanza-ingiunzione dell' mentre il giudizio recante r.g. Controparte_4
2430/2013, proposto dal Sig. nei confronti dell'odierno Parte_3
ricorrente, verte su spettanze patrimoniali reclamate dal nell'ambito del Parte_2
rapporto di lavoro. Dunque la sentenza n. 705/2016 resa nel procedimento recante r.g.
2430/13, con cui il Giudice del Lavoro ha accertato l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la ditta ID RC IO è res inter Parte_2 alios acta rispetto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro non essendo, quest'ultimo, parte nel giudizio r.g. 2430/13
Tuttavia il giudicato può spiegare efficacia riflessa su un altro giudizio anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale.
Con la suddetta sentenza n. 705/2016 il Tribunale di Catanzaro Sezione Lavoro ha acclarato l'insussistenza, per difetto di prova, dell'illecito in capo all'opponente avendo ritenuto che gli informatori - le cui dichiarazioni sono alla base del verbale di accertamento da cui trae origine l'odierno giudizio -, ascoltati in qualità di testi, fossero
“inattendibili e confusi”.
Tale affermazione obiettiva di verità, che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, spiega un'efficacia riflessa nel giudizio odiernamente pendente, in cui si controverte della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa a carico del datore di lavoro. Tale affermazione obiettiva di verità ha, dunque, efficacia riflessa nei confronti dell' , soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, in quanto CP_4
titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa.
La Suprema Corte ha affermato che “il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare ” efficacia riflessa” nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto
l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (cfr. Cass. 23/04/2020 n. 8101” (cfr. Cass. n. 32717/2023, Cass.
8101/2020).
Resta assorbita ogni ulteriore questione, essendo i rilievi che precedono non idonei a legittimare la pretesa dell'amministrazione ingiungente.
RGAC n. 66/2014 - Pagina 3 di 4 Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione va, dunque, accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto illegittima.
3. Atteso l'esito del giudizio, anche in considerazione della particolarità della questione giuridica trattata, esistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
201/2013 notificata in data 17 dicembre 2013 emessa dalla Controparte_1
;
[...]
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 23 giugno 2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 66/2014 - Pagina 4 di 4