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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 315/2020 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2025, vertente
TRA
. on sede in SC (Cs) in persona dell'Amministratore Unico, Pt_1 Controparte_1 legale rappresentante “pro-tempore”, Sig. , C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgio Cozzolino, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A, Panella n.1, presso lo studio dell'avv. Brunella Candreva;
Appellante
E
(Cod. Fisc. e P.IVA ) con sede in ER Controparte_3 P.IVA_2
IM (CS), via G. Fiorillo n.127, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_4
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in ER IM
[...]
(CS) C.da Vetticello n.72, presso lo studio dell'avvocato Endrio Lapuista, del foro di Paola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto appello, ogni altra istanza, ragione e difesa respinta e disattesa, impugnata e contestata: nel merito, in riforma della sentenza impugnata: 2.1.
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
Voglia revocare il decreto ingiuntivo n. 467/2017 emesso dal Tribunale di Paola in data 17.10.2017, dichiarando l'inesistenza di alcun diritto di credito dell'appellata nei confronti della 2.2. Voglia Controparte_5 revocare e/o annullare ogni altra statuizione di condanna portata dalla sentenza impugnata, dichiarando l'inesistenza di alcun diritto di credito della nei confronti della 3) Voglia Controparte_3 Controparte_5 condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio".
per l'appellato: “che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Voglia: Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla perché del tutto infondato in fatto e Controparte_5 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Paola n.565/2019. - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle eccezioni di controparte, condannare la al Controparte_5 pagamento, in favore della dell'importo di euro 17.282,00 o nel diverso importo che Controparte_3 risulterà nel corso del giudizio, spettante per la realizzazione dei lavori e lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'appellata. - In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che l'appellante a seguito della realizzazione dei lavori di cui al presente giudizio, ha ottenuto un ingiustificato arricchimento in danno della società Controparte_3
s.r.l. e, per l'effetto, condannare ex art. 2041 c.c. la società al pagamento di un
[...] Controparte_5 indennizzo nella somma di euro 17.282,00 o comunque nella misura maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, o che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali.- In ogni caso condannare la società al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori Controparte_5 come per legge da distrarsi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado.
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società richiedeva ed otteneva la Controparte_3 condanna al pagamento, ai danni della dell'importo di euro 17.282,00, Controparte_5 oltre interessi legali, quale ammontare insoluto della fattura 1 del 01.04.2017 relativi a lavori di giardinaggio eseguiti tra il 2013 ed il 2015, presso le strutture “Caletta del Porto”, “Sol Palace”,
“NV” e “CO MA”, meglio e dettagliatamente indicate nel ricorso
1.2. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_5 dinanzi al Tribunale di Paola, la società proponendo opposizione avverso Controparte_3 il decreto ingiuntivo nr. 467/2017 emesso dal Tribunale di Paola in data 17.10.2017, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite del giudizio.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la “inesistenza del credito ingiunto” contestando:
i) la stessa effettuazione dei lavori, «posto che non risulta che la abbia eseguito i lavori CP_6 di cui pretende il pagamento»; Parte ii) che «la non ha mai incaricato la società opposta di effettuare i lavori». Controparte_1
Si costituiva in giudizio la società eccependo l'infondatezza Controparte_3 dell'opposizione per le ragioni dettagliatamente esplicate nella comparsa, chiedendone l'integrale rigetto.
1.3. Il Tribunale di Paola, con sentenza nr. 565/2019, rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto, con integrale compensazione delle spese di lite del giudizio.
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
Il Tribunale, in via di estrema sintesi ha ritenuto adeguatamente provato il credito ingiunto e, di contro, non allegata agli atti di causa alcuna circostanza idonea a provare gli assunti dedotti dall'opponente. Parte 1.4. Avverso questa sentenza, pubblicata il 17.7.2019, la con atto di citazione Controparte_1 ritualmente notificato, ha proposto appello, articolando i motivi di gravame di cui meglio e diffusamente si dirà infra.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistendo Controparte_3 all'appello e chiedendone il rigetto.
1.5. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile, dopo due rinvii per l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 26.05.2021, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2023.
Dopo un ulteriore rinvio, con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 08.10.2025.
Le parti costituite in giudizio depositavano note di trattazione e la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ridotti di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Appellato e appellante hanno depositato le comparse conclusionali.
Entrambe le parti hanno depositato memoria di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte.
2.1. Preliminarmente va analizzata l'eccezione articolata nella comparsa di costituzione dell'appellata relativa alla tardività dei mezzi istruttori richiesti dalla Controparte_3 Controparte_5 nella memoria 183 comma 6 n.3 c.p.c.
L'eccezione -tempestivamente sollevata all'udienza del 09.01.2019 e reiterata nella comparsa conclusionale di primo grado e nella comparsa di costituzione nel presente giudizio- è, in parte, fondata.
Il tenore letterale dell'art. 183 comma 6 c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca del giudizio di primo grado, è inequivoco e non lascia margini a dubbi interpretativi.
Entro il termine di cui al comma 6 n. 2, con apposita memoria, dovevano essere formulate le richieste istruttorie e effettuate le produzioni documentali.
La memoria di cui al comma 6 numero n. 3, invece, era riservata alle “sole indicazioni di prova contraria”.
Nel caso di specie, la non ha depositato memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 Controparte_5 ed ha, invece, depositato la successiva memoria 183 comma 6 n. 3 articolando prova contraria per testi e producendo nr. 4 (quattro) documenti.
Ebbene, quanto a questi ultimi, la produzione deve ritenersi tardiva.
Nonostante si legga nella memoria che sono documenti “a prova contraria, al fine di dimostrare la insussistenza di alcun rapporto tra la opponente e la opposta”, in realtà, si tratta di documenti volti a
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________ comprovare circostanze di fatto e di diritto (difetto di legittimazione passiva per mancanza di titolarità sugli immobili di “Caletta del Porto” e “NV”) mai rilevate prima, che avrebbe dovuto rilevare e contestare con il proprio atto introduttivo del giudizio1 o, al più con la memoria ex art. 183 comma
6 n1 c.p.c. e che in ogni caso avrebbe dovuto produrre entro il termine di cui al nr. 2.
In altre parole, trattasi di documenti che più che finalizzati a contrastare la prova per testi articolata da parte opposta, appaiono volti a dimostrare una circostanza -nemmeno dedotta con l'atto introduttivo- ossia l'assenza di una titolarità formale su due villaggi e che, dunque, stictu sensu, non possono essere considerate produzioni documentali “a prova contraria” rese necessarie a seguito della prova per testi richiesta nella memoria 183 comma 6 n.2 c.p.c. presentata da controparte.
Ergo, essendo la produzione tardiva, sono atti di cui non può tenersi conto e che non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del merito del giudizio.
Quanto alle prove testimoniali, invece, corretta appare la valutazione del Tribunale che ha ammesso i relativi mezzi istruttori: il tenore delle richieste articolate nella memoria in esame, quanto alle prove orali, appare tale da essere correttamente qualificate le stesse come “prove contrarie” e, in quanto tali, tempestive e legittime. Trattasi, infatti, di mezzi istruttori che appaiono finalizzati a resistere e controdedurre alle richieste istruttorie di controparte che, con la propria memoria 183 comma 6 n. 2
c.p.p., ha articolato richieste volte a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori.
2.2. Con un primo articolato motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata contestando la non corretta applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e la erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Quanto al primo profilo deduce, nello specifico:
-- che, a fronte della specifica contestazione svolta dall'opponente, era onere dell'opposto, quale attore in senso sostanziale, dimostrare: 1) la stipulazione del contratto;
2) l'accordo sui prezzi;
3) la quantità di opere eseguite;
4) l'accettazione delle opere da parte del committente;
-- che tale onere probatorio non è stato soddisfatto e che nella fattispecie difetta la prova "della fonte del diritto del creditore".
Quanto al secondo profilo di censura, deduce:
-- che la sentenza impugnata si fonda esclusivamente sulle laconiche deposizioni dei testi e CP_3
, ritenendo, erroneamente, privo di utilità quanto dichiarato dai testi residui e non Tes_1 considerando la documentazione prodotta dall'opponente;
-- che le dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi sono tutt'altro che prive di utilità ai fini decisionali;
-- che la ha dichiarato espressamente di non ha mai avuto alcun rapporto Controparte_5 con la mai alcun incarico era stato conferito alla stessa, né la medesima Controparte_3 1 Nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a ben vedere, la Controparte_5 non deduce affatto di non avere titolarità formale sui villaggi nei quali sono stati effettuati alcuni dei lavori di giardinaggio riportati in fattura e deduce la circostanza solo con la memoria 183 comma 6 n. 3 c.p.c. 4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________ aveva mai svolto lavori per l'opponente e che tali circostanze sono riscontrate sia dalla documentazione prodotta sia dalle dichiarazioni dei testi e . Testimone_2 Testimone_3
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, immune da censure è la valutazione del Tribunale che ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, l'opposta ha adempiuto all'onere della prova su di lei gravante Controparte_3
e, attraverso le deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio (in particolare, cl. Controparte_3
62; e ) ha dimostrato sia il conferimento dell'incarico per i lavori Testimone_4 Testimone_5 di giardinaggio da parte di sia la materiale effettiva esecuzione degli stessi. Controparte_2
Dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado emerge quanto segue:
1) cl. 62 (fornitore del materiale utilizzato nei lavori) ha riferito: Controparte_3
-- che , in qualità di amministratore della società nel Controparte_2 Controparte_5 corso degli anni 2013-2015 in diverse occasioni ingaggiava la società per Controparte_3 svolgere lavori di giardinaggio e piccola manutenzione presso alcuni immobili di proprietà della società incaricante e precisamente presso Caletta del Porto in Diamante (CS), Sol Palace in Sangineto
(CS), NV in ER IM (CS) e CO MA in SC (CS) [capitolo 1 di prova di parte opposta];
-- di aver visto la che nel febbraio 2015 effettuava lavori in Sangineto (CS), presso la CP_6 CP_3 struttura "Sol Palace", consistenti in sistemazione di massetto esterno con cemento e rete elettrosaldata nella parte retrostante la struttura (mq 10 circa), servizio di pulizia terreno nonché realizzazione di massetto in cemento con rete elettrosaldata lato sud (mq 30 circa) e realizzava, inoltre, lavori di pulizia della strada di ingresso da erba e sterpaglia sino al raggiungimento del cemento e successivo livellamento con misto di cava [capitolo 3 di prova di parte opposta];
-- di avergli fornito i materiali per l'esecuzione di tali lavori [capitolo 3 di prova di parte opposta];
-- che nel mese di aprile 2015, la società effettuava lavori in ER Controparte_3
IM (CS) presso la struttura "NV", consistenti in rasatura prato, potatura piante, palme, ficus e siepi, pulizia esterna generale con decespugliatore e di essere a conoscenza della circostanza perché a fine giornata lavorativa provvedeva lui a ritirare il materiale di risulta [capitolo 4 di prova di parte opposta];
-- che nei mesi di febbraio 2013 e aprile 2014 la società realizzava ex novo Controparte_3 quattro giardini presso la struttura "CO MA" sita in SC (CS), con livellamento superficiale, riempimento, messa a dimora di piante da frutto, siepi, prato pronto ed impianto di irrigazione, precisando di essere a conoscenza della circostanza per aver fornito i materiali utilizzati per l'esecuzione del lavoro [capitolo 5 di prova di parte opposta];
-- di aver visto in più occasioni i signori e che si recavano sui Controparte_2 Controparte_7 luoghi interessati dai lavori della società [capitolo 6 di prova di parte Controparte_3 opposta].
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
2) (lavoratore della società opposta che ha preso materialmente parte alla Testimone_4 esecuzione dei lavori) ha riferito:
-- che , in qualità di amministratore della società nel Controparte_2 Controparte_5 corso degli anni 2013-2015 in diverse occasioni ingaggiava la società per Controparte_3 svolgere lavori di giardinaggio e piccola manutenzione presso alcuni immobili di proprietà della società incaricante e precisamente presso Caletta del Porto in Diamante (CS), Sol Palace in Sangineto
(CS), NV in ER IM (CS) e CO MA in SC (CS) [capitolo 1 di prova di parte opposta];
-- che nel febbraio 2015 la società effettuava lavori in Sangineto (CS), presso la struttura "Sol Palace", consistenti in sistemazione di massetto esterno con cemento e rete elettrosaldata nella parte retrostante la struttura (mq 10 circa), servizio di pulizia terreno nonché realizzazione di massetto in cemento con rete elettrosaldata lato sud (mq 30 circa) e realizzava, inoltre, lavori di pulizia della strada di ingresso da erba e sterpaglia sino al raggiungimento del cemento e successivo livellamento con misto di cava;
precisando di essere a conoscenza della circostanza per aver preso parte lui stesso alla esecuzione dei suddetti lavori [capitolo 3 di prova di parte opposta];
-- che nel mese di giugno 2013, la società effettuava lavori in Diamante Controparte_3
(CS), presso la struttura "Caletta del Porto", consistenti in pulizia palme, recinzioni con fornitura di vasellame e fiori.; precisando di essere a conoscenza della circostanza per aver preso parte lui stesso alla esecuzione dei suddetti lavori [capitolo 2 di prova di parte opposta];
-- che nel mese di aprile 2015, la società effettuava lavori in ER Controparte_3
IM (CS) presso la struttura "NV", consistenti in rasatura prato, potatura piante, palme, ficus e siepi, pulizia esterna generale con decespugliatore;
precisando di essere a conoscenza della circostanza per aver preso parte lui stesso alla esecuzione dei suddetti lavori [capitolo 4 di prova di parte opposta];
-- che nei mesi di febbraio 2013 e aprile 2014 la società realizzava ex novo Controparte_3 quattro giardini presso la struttura "CO MA" sita in SC (CS), con livellamento superficiale, riempimento, messa a dimora di piante da frutto, siepi, prato pronto ed impianto di irrigazione, precisando di essere a conoscenza della circostanza per aver preso parte lui stesso alla esecuzione dei suddetti lavori [capitolo 5 di prova di parte opposta];
-- di aver visto in più occasioni i signori e che si recavano sui Controparte_2 Controparte_7 luoghi interessati dai lavori della società [capitolo 6 di prova di parte Controparte_3 opposta].
Ulteriore riscontro si ricava, ancora, dalle dichiarazioni del teste cl. 66 il quale, sentito Controparte_3 all'udienza del 08.03.2019, ha confermato le circostanze riferite dai due testi citati, precisando di aver preso parte in prima persona alla esecuzione dei lavori (cfr. verbale in atti).
Il dato dichiarativo è univoco e concludente e offre la prova certa che i lavori oggetto della fattura a base del decreto ingiuntivo sono stati effettivamente eseguiti nell'arco temporale tra il 2013 ed il 2015 dalla Controparte_3
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
Tali conclusioni non sono minimante inficiate dalle deposizioni rese dai testi di parte opponente che correttamente e condivisibilmente il giudice di prime cure ha ritenuto non attendibili.
Quanto dichiarato dai testi e che i lavori di cui si Testimone_2 Testimone_6 controverte presso la struttura “Sol Palace” sono stati eseguiti dalla ditta di è stato Testimone_5 clamorosamente smentito dal titolare della stessa ditta.
Escusso all'udienza del 08.03.2019, infatti, il , non solo ha riferito di aver visto la Testimone_5 società impegnata nella esecuzione di lavori presso “Caletta del Porto”, CP_3 Controparte_3
“Sol Palace” e presso “NV”, quanto ha dichiarato di aver svolto lavori con la sua società presso il “Sol Palace” prima dell'anno 2013 e di non aver realizzato lavori di cui al capitolo 3 di prova di parte opposta.
La smentita al loro dichiarato, evidente alla luce del tenore delle dichiarazioni dello stesso Tes_5
, scredita, ictu oculi, la genuinità ed attendibilità del loro narrato che, dunque, correttamente il
[...]
Tribunale ha qualificato come inattendibile nella sua totalità.
Né, di contro, può pensarsi di recuperare una sorta di credibilità frazionata (quantomeno per la che ha riferito anche dei lavori al CO MA): anche gli altri profili del dichiarato appaiono Tes_3 lacunosi e contraddittori.
Ed invero, non può obliterarsi, a riprova della complessiva inattendibilità, che la teste nel Tes_3 riferire sul capitolo n. 5 della memoria istruttoria di parte opposta (“Nei mesi di febbraio 2013 e aprile
2014 la società realizzava ex novo quattro giardini presso la struttura "CO MA" Controparte_3 sita in SC (CS), con livellamento superficiale, riempimento, messa a dimora di piante da frutto, siepi, prato pronto ed impianto di irrigazione”) riferisce di non sapere nulla, mentre, invece, nella stessa escussione, alla lettura del capitolo n.1 delle terze memorie di parte opponente (“Vero che la opposta veniva CP_8 incaricata dell'effettuazione dei lavori nei giardini presso la struttura CO sita in SC direttamente dai CP_5 promissari acquirenti delle singole unità immobiliari”) conferma il capitolo, di fatto contraddicendosi con quanto poco prima dichiarato.
Infine, deve evidenziarsi che, a fronte dell'univoco contenuto delle testimonianze acquisite in ordine ai capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria di parte opposta, il dichiarato dei tesi di parte opponente quanto all'affidamento diretto dell'incarico di sistemazione dei giardini presso il “CO
MA” su mandato dei promissari acquirenti, oltre che estremamente generica, è sostanzialmente priva di consistenza oggettiva e di fondatezza probatoria.
Ed invero: i) non vi è alcun dato oggettivo che conforti l'assunto laddove la circostanza sarebbe stata facilmente dimostrabile attraverso la produzione dei contratti definitivi o preliminari di compravendita e attraverso l'escussione dei promissari acquirenti;
ii) nelle testimonianze si fa genericamente riferimento a promissari acquirenti senza che ne venga indicato un solo nominativo
(il che costituisce un ulteriore vulnus che svuota di consistenza il dato dichiarativo relegandolo nell'alveo dell'asserzione); iii) è logicamente improbabile -e pressoché impossibile nella prassi commerciale- che un soggetto, mero promissario acquirente (la cui identità, come detto, è
7 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________ sconosciuta), assegni l'incarico per la rifinitura di un giardino per un immobile non di cui non ha ancora acquisito la proprietà formale.
Deve essere, pertanto, rigettato il motivo di appello e confermata, sul punto, la sentenza gravata.
2.3. Con un secondo motivo di appello contesta la illegittima duplicazione del titolo.
A sostegno del motivo deduce che -difformemente ai principi di diritto pacifici in giurisprudenza, e in palese violazione dell'art. 653, comma 1, c.p.c.- il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo e poi ha pronunciato una ulteriore ed ultronea condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta di un importo corrispondente alla medesima somma portata dal decreto ingiuntivo, così pervenendo ad una duplicazione della medesima condanna della nei Controparte_5 confronti della Controparte_3
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che la statuizione del giudice di primo grado di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo non determina la duplicazione del titolo esecutivo, posto che in caso di rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo è comunque costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, se non limitatamente alle spese del giudizio di opposizione con essa liquidate (Cass., Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4071).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha precisato che, qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021).
L'applicazione di tali principi ermeneutici al caso di specie induce ad escludere che in concreto sussista la eccepita duplicazione del titolo essendo il titolo fondante l'esecuzione non la sentenza ma, bensì, appunto, il decreto stesso.
§ 3. Le spese di lite.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (valore euro 17.282,00), avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
3.2. Non vi sono ragioni idonee a giustificare una modifica del regime delle spese di lite di primo grado non essendo stato il profilo oggetto di specifica censura o appello incidentale.
3.3. Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per entrambe le impugnazioni.
8 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 505/2019 del Tribunale di Paola, Controparte_5 pubblicata in data 17.07.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_5 della società che si liquidano in complessivi € 5.809,00 per Controparte_3 compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in data 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 315/2020 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2025, vertente
TRA
. on sede in SC (Cs) in persona dell'Amministratore Unico, Pt_1 Controparte_1 legale rappresentante “pro-tempore”, Sig. , C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgio Cozzolino, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A, Panella n.1, presso lo studio dell'avv. Brunella Candreva;
Appellante
E
(Cod. Fisc. e P.IVA ) con sede in ER Controparte_3 P.IVA_2
IM (CS), via G. Fiorillo n.127, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_4
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in ER IM
[...]
(CS) C.da Vetticello n.72, presso lo studio dell'avvocato Endrio Lapuista, del foro di Paola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto appello, ogni altra istanza, ragione e difesa respinta e disattesa, impugnata e contestata: nel merito, in riforma della sentenza impugnata: 2.1.
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
Voglia revocare il decreto ingiuntivo n. 467/2017 emesso dal Tribunale di Paola in data 17.10.2017, dichiarando l'inesistenza di alcun diritto di credito dell'appellata nei confronti della 2.2. Voglia Controparte_5 revocare e/o annullare ogni altra statuizione di condanna portata dalla sentenza impugnata, dichiarando l'inesistenza di alcun diritto di credito della nei confronti della 3) Voglia Controparte_3 Controparte_5 condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio".
per l'appellato: “che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Voglia: Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla perché del tutto infondato in fatto e Controparte_5 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Paola n.565/2019. - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle eccezioni di controparte, condannare la al Controparte_5 pagamento, in favore della dell'importo di euro 17.282,00 o nel diverso importo che Controparte_3 risulterà nel corso del giudizio, spettante per la realizzazione dei lavori e lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'appellata. - In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che l'appellante a seguito della realizzazione dei lavori di cui al presente giudizio, ha ottenuto un ingiustificato arricchimento in danno della società Controparte_3
s.r.l. e, per l'effetto, condannare ex art. 2041 c.c. la società al pagamento di un
[...] Controparte_5 indennizzo nella somma di euro 17.282,00 o comunque nella misura maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, o che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali.- In ogni caso condannare la società al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori Controparte_5 come per legge da distrarsi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado.
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società richiedeva ed otteneva la Controparte_3 condanna al pagamento, ai danni della dell'importo di euro 17.282,00, Controparte_5 oltre interessi legali, quale ammontare insoluto della fattura 1 del 01.04.2017 relativi a lavori di giardinaggio eseguiti tra il 2013 ed il 2015, presso le strutture “Caletta del Porto”, “Sol Palace”,
“NV” e “CO MA”, meglio e dettagliatamente indicate nel ricorso
1.2. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_5 dinanzi al Tribunale di Paola, la società proponendo opposizione avverso Controparte_3 il decreto ingiuntivo nr. 467/2017 emesso dal Tribunale di Paola in data 17.10.2017, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite del giudizio.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la “inesistenza del credito ingiunto” contestando:
i) la stessa effettuazione dei lavori, «posto che non risulta che la abbia eseguito i lavori CP_6 di cui pretende il pagamento»; Parte ii) che «la non ha mai incaricato la società opposta di effettuare i lavori». Controparte_1
Si costituiva in giudizio la società eccependo l'infondatezza Controparte_3 dell'opposizione per le ragioni dettagliatamente esplicate nella comparsa, chiedendone l'integrale rigetto.
1.3. Il Tribunale di Paola, con sentenza nr. 565/2019, rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto, con integrale compensazione delle spese di lite del giudizio.
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
Il Tribunale, in via di estrema sintesi ha ritenuto adeguatamente provato il credito ingiunto e, di contro, non allegata agli atti di causa alcuna circostanza idonea a provare gli assunti dedotti dall'opponente. Parte 1.4. Avverso questa sentenza, pubblicata il 17.7.2019, la con atto di citazione Controparte_1 ritualmente notificato, ha proposto appello, articolando i motivi di gravame di cui meglio e diffusamente si dirà infra.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistendo Controparte_3 all'appello e chiedendone il rigetto.
1.5. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile, dopo due rinvii per l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 26.05.2021, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2023.
Dopo un ulteriore rinvio, con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 08.10.2025.
Le parti costituite in giudizio depositavano note di trattazione e la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ridotti di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Appellato e appellante hanno depositato le comparse conclusionali.
Entrambe le parti hanno depositato memoria di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte.
2.1. Preliminarmente va analizzata l'eccezione articolata nella comparsa di costituzione dell'appellata relativa alla tardività dei mezzi istruttori richiesti dalla Controparte_3 Controparte_5 nella memoria 183 comma 6 n.3 c.p.c.
L'eccezione -tempestivamente sollevata all'udienza del 09.01.2019 e reiterata nella comparsa conclusionale di primo grado e nella comparsa di costituzione nel presente giudizio- è, in parte, fondata.
Il tenore letterale dell'art. 183 comma 6 c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca del giudizio di primo grado, è inequivoco e non lascia margini a dubbi interpretativi.
Entro il termine di cui al comma 6 n. 2, con apposita memoria, dovevano essere formulate le richieste istruttorie e effettuate le produzioni documentali.
La memoria di cui al comma 6 numero n. 3, invece, era riservata alle “sole indicazioni di prova contraria”.
Nel caso di specie, la non ha depositato memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 Controparte_5 ed ha, invece, depositato la successiva memoria 183 comma 6 n. 3 articolando prova contraria per testi e producendo nr. 4 (quattro) documenti.
Ebbene, quanto a questi ultimi, la produzione deve ritenersi tardiva.
Nonostante si legga nella memoria che sono documenti “a prova contraria, al fine di dimostrare la insussistenza di alcun rapporto tra la opponente e la opposta”, in realtà, si tratta di documenti volti a
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________ comprovare circostanze di fatto e di diritto (difetto di legittimazione passiva per mancanza di titolarità sugli immobili di “Caletta del Porto” e “NV”) mai rilevate prima, che avrebbe dovuto rilevare e contestare con il proprio atto introduttivo del giudizio1 o, al più con la memoria ex art. 183 comma
6 n1 c.p.c. e che in ogni caso avrebbe dovuto produrre entro il termine di cui al nr. 2.
In altre parole, trattasi di documenti che più che finalizzati a contrastare la prova per testi articolata da parte opposta, appaiono volti a dimostrare una circostanza -nemmeno dedotta con l'atto introduttivo- ossia l'assenza di una titolarità formale su due villaggi e che, dunque, stictu sensu, non possono essere considerate produzioni documentali “a prova contraria” rese necessarie a seguito della prova per testi richiesta nella memoria 183 comma 6 n.2 c.p.c. presentata da controparte.
Ergo, essendo la produzione tardiva, sono atti di cui non può tenersi conto e che non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del merito del giudizio.
Quanto alle prove testimoniali, invece, corretta appare la valutazione del Tribunale che ha ammesso i relativi mezzi istruttori: il tenore delle richieste articolate nella memoria in esame, quanto alle prove orali, appare tale da essere correttamente qualificate le stesse come “prove contrarie” e, in quanto tali, tempestive e legittime. Trattasi, infatti, di mezzi istruttori che appaiono finalizzati a resistere e controdedurre alle richieste istruttorie di controparte che, con la propria memoria 183 comma 6 n. 2
c.p.p., ha articolato richieste volte a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori.
2.2. Con un primo articolato motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata contestando la non corretta applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e la erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Quanto al primo profilo deduce, nello specifico:
-- che, a fronte della specifica contestazione svolta dall'opponente, era onere dell'opposto, quale attore in senso sostanziale, dimostrare: 1) la stipulazione del contratto;
2) l'accordo sui prezzi;
3) la quantità di opere eseguite;
4) l'accettazione delle opere da parte del committente;
-- che tale onere probatorio non è stato soddisfatto e che nella fattispecie difetta la prova "della fonte del diritto del creditore".
Quanto al secondo profilo di censura, deduce:
-- che la sentenza impugnata si fonda esclusivamente sulle laconiche deposizioni dei testi e CP_3
, ritenendo, erroneamente, privo di utilità quanto dichiarato dai testi residui e non Tes_1 considerando la documentazione prodotta dall'opponente;
-- che le dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi sono tutt'altro che prive di utilità ai fini decisionali;
-- che la ha dichiarato espressamente di non ha mai avuto alcun rapporto Controparte_5 con la mai alcun incarico era stato conferito alla stessa, né la medesima Controparte_3 1 Nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a ben vedere, la Controparte_5 non deduce affatto di non avere titolarità formale sui villaggi nei quali sono stati effettuati alcuni dei lavori di giardinaggio riportati in fattura e deduce la circostanza solo con la memoria 183 comma 6 n. 3 c.p.c. 4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________ aveva mai svolto lavori per l'opponente e che tali circostanze sono riscontrate sia dalla documentazione prodotta sia dalle dichiarazioni dei testi e . Testimone_2 Testimone_3
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, immune da censure è la valutazione del Tribunale che ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, l'opposta ha adempiuto all'onere della prova su di lei gravante Controparte_3
e, attraverso le deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio (in particolare, cl. Controparte_3
62; e ) ha dimostrato sia il conferimento dell'incarico per i lavori Testimone_4 Testimone_5 di giardinaggio da parte di sia la materiale effettiva esecuzione degli stessi. Controparte_2
Dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado emerge quanto segue:
1) cl. 62 (fornitore del materiale utilizzato nei lavori) ha riferito: Controparte_3
-- che , in qualità di amministratore della società nel Controparte_2 Controparte_5 corso degli anni 2013-2015 in diverse occasioni ingaggiava la società per Controparte_3 svolgere lavori di giardinaggio e piccola manutenzione presso alcuni immobili di proprietà della società incaricante e precisamente presso Caletta del Porto in Diamante (CS), Sol Palace in Sangineto
(CS), NV in ER IM (CS) e CO MA in SC (CS) [capitolo 1 di prova di parte opposta];
-- di aver visto la che nel febbraio 2015 effettuava lavori in Sangineto (CS), presso la CP_6 CP_3 struttura "Sol Palace", consistenti in sistemazione di massetto esterno con cemento e rete elettrosaldata nella parte retrostante la struttura (mq 10 circa), servizio di pulizia terreno nonché realizzazione di massetto in cemento con rete elettrosaldata lato sud (mq 30 circa) e realizzava, inoltre, lavori di pulizia della strada di ingresso da erba e sterpaglia sino al raggiungimento del cemento e successivo livellamento con misto di cava [capitolo 3 di prova di parte opposta];
-- di avergli fornito i materiali per l'esecuzione di tali lavori [capitolo 3 di prova di parte opposta];
-- che nel mese di aprile 2015, la società effettuava lavori in ER Controparte_3
IM (CS) presso la struttura "NV", consistenti in rasatura prato, potatura piante, palme, ficus e siepi, pulizia esterna generale con decespugliatore e di essere a conoscenza della circostanza perché a fine giornata lavorativa provvedeva lui a ritirare il materiale di risulta [capitolo 4 di prova di parte opposta];
-- che nei mesi di febbraio 2013 e aprile 2014 la società realizzava ex novo Controparte_3 quattro giardini presso la struttura "CO MA" sita in SC (CS), con livellamento superficiale, riempimento, messa a dimora di piante da frutto, siepi, prato pronto ed impianto di irrigazione, precisando di essere a conoscenza della circostanza per aver fornito i materiali utilizzati per l'esecuzione del lavoro [capitolo 5 di prova di parte opposta];
-- di aver visto in più occasioni i signori e che si recavano sui Controparte_2 Controparte_7 luoghi interessati dai lavori della società [capitolo 6 di prova di parte Controparte_3 opposta].
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
2) (lavoratore della società opposta che ha preso materialmente parte alla Testimone_4 esecuzione dei lavori) ha riferito:
-- che , in qualità di amministratore della società nel Controparte_2 Controparte_5 corso degli anni 2013-2015 in diverse occasioni ingaggiava la società per Controparte_3 svolgere lavori di giardinaggio e piccola manutenzione presso alcuni immobili di proprietà della società incaricante e precisamente presso Caletta del Porto in Diamante (CS), Sol Palace in Sangineto
(CS), NV in ER IM (CS) e CO MA in SC (CS) [capitolo 1 di prova di parte opposta];
-- che nel febbraio 2015 la società effettuava lavori in Sangineto (CS), presso la struttura "Sol Palace", consistenti in sistemazione di massetto esterno con cemento e rete elettrosaldata nella parte retrostante la struttura (mq 10 circa), servizio di pulizia terreno nonché realizzazione di massetto in cemento con rete elettrosaldata lato sud (mq 30 circa) e realizzava, inoltre, lavori di pulizia della strada di ingresso da erba e sterpaglia sino al raggiungimento del cemento e successivo livellamento con misto di cava;
precisando di essere a conoscenza della circostanza per aver preso parte lui stesso alla esecuzione dei suddetti lavori [capitolo 3 di prova di parte opposta];
-- che nel mese di giugno 2013, la società effettuava lavori in Diamante Controparte_3
(CS), presso la struttura "Caletta del Porto", consistenti in pulizia palme, recinzioni con fornitura di vasellame e fiori.; precisando di essere a conoscenza della circostanza per aver preso parte lui stesso alla esecuzione dei suddetti lavori [capitolo 2 di prova di parte opposta];
-- che nel mese di aprile 2015, la società effettuava lavori in ER Controparte_3
IM (CS) presso la struttura "NV", consistenti in rasatura prato, potatura piante, palme, ficus e siepi, pulizia esterna generale con decespugliatore;
precisando di essere a conoscenza della circostanza per aver preso parte lui stesso alla esecuzione dei suddetti lavori [capitolo 4 di prova di parte opposta];
-- che nei mesi di febbraio 2013 e aprile 2014 la società realizzava ex novo Controparte_3 quattro giardini presso la struttura "CO MA" sita in SC (CS), con livellamento superficiale, riempimento, messa a dimora di piante da frutto, siepi, prato pronto ed impianto di irrigazione, precisando di essere a conoscenza della circostanza per aver preso parte lui stesso alla esecuzione dei suddetti lavori [capitolo 5 di prova di parte opposta];
-- di aver visto in più occasioni i signori e che si recavano sui Controparte_2 Controparte_7 luoghi interessati dai lavori della società [capitolo 6 di prova di parte Controparte_3 opposta].
Ulteriore riscontro si ricava, ancora, dalle dichiarazioni del teste cl. 66 il quale, sentito Controparte_3 all'udienza del 08.03.2019, ha confermato le circostanze riferite dai due testi citati, precisando di aver preso parte in prima persona alla esecuzione dei lavori (cfr. verbale in atti).
Il dato dichiarativo è univoco e concludente e offre la prova certa che i lavori oggetto della fattura a base del decreto ingiuntivo sono stati effettivamente eseguiti nell'arco temporale tra il 2013 ed il 2015 dalla Controparte_3
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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Tali conclusioni non sono minimante inficiate dalle deposizioni rese dai testi di parte opponente che correttamente e condivisibilmente il giudice di prime cure ha ritenuto non attendibili.
Quanto dichiarato dai testi e che i lavori di cui si Testimone_2 Testimone_6 controverte presso la struttura “Sol Palace” sono stati eseguiti dalla ditta di è stato Testimone_5 clamorosamente smentito dal titolare della stessa ditta.
Escusso all'udienza del 08.03.2019, infatti, il , non solo ha riferito di aver visto la Testimone_5 società impegnata nella esecuzione di lavori presso “Caletta del Porto”, CP_3 Controparte_3
“Sol Palace” e presso “NV”, quanto ha dichiarato di aver svolto lavori con la sua società presso il “Sol Palace” prima dell'anno 2013 e di non aver realizzato lavori di cui al capitolo 3 di prova di parte opposta.
La smentita al loro dichiarato, evidente alla luce del tenore delle dichiarazioni dello stesso Tes_5
, scredita, ictu oculi, la genuinità ed attendibilità del loro narrato che, dunque, correttamente il
[...]
Tribunale ha qualificato come inattendibile nella sua totalità.
Né, di contro, può pensarsi di recuperare una sorta di credibilità frazionata (quantomeno per la che ha riferito anche dei lavori al CO MA): anche gli altri profili del dichiarato appaiono Tes_3 lacunosi e contraddittori.
Ed invero, non può obliterarsi, a riprova della complessiva inattendibilità, che la teste nel Tes_3 riferire sul capitolo n. 5 della memoria istruttoria di parte opposta (“Nei mesi di febbraio 2013 e aprile
2014 la società realizzava ex novo quattro giardini presso la struttura "CO MA" Controparte_3 sita in SC (CS), con livellamento superficiale, riempimento, messa a dimora di piante da frutto, siepi, prato pronto ed impianto di irrigazione”) riferisce di non sapere nulla, mentre, invece, nella stessa escussione, alla lettura del capitolo n.1 delle terze memorie di parte opponente (“Vero che la opposta veniva CP_8 incaricata dell'effettuazione dei lavori nei giardini presso la struttura CO sita in SC direttamente dai CP_5 promissari acquirenti delle singole unità immobiliari”) conferma il capitolo, di fatto contraddicendosi con quanto poco prima dichiarato.
Infine, deve evidenziarsi che, a fronte dell'univoco contenuto delle testimonianze acquisite in ordine ai capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria di parte opposta, il dichiarato dei tesi di parte opponente quanto all'affidamento diretto dell'incarico di sistemazione dei giardini presso il “CO
MA” su mandato dei promissari acquirenti, oltre che estremamente generica, è sostanzialmente priva di consistenza oggettiva e di fondatezza probatoria.
Ed invero: i) non vi è alcun dato oggettivo che conforti l'assunto laddove la circostanza sarebbe stata facilmente dimostrabile attraverso la produzione dei contratti definitivi o preliminari di compravendita e attraverso l'escussione dei promissari acquirenti;
ii) nelle testimonianze si fa genericamente riferimento a promissari acquirenti senza che ne venga indicato un solo nominativo
(il che costituisce un ulteriore vulnus che svuota di consistenza il dato dichiarativo relegandolo nell'alveo dell'asserzione); iii) è logicamente improbabile -e pressoché impossibile nella prassi commerciale- che un soggetto, mero promissario acquirente (la cui identità, come detto, è
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____________________________________________________________ sconosciuta), assegni l'incarico per la rifinitura di un giardino per un immobile non di cui non ha ancora acquisito la proprietà formale.
Deve essere, pertanto, rigettato il motivo di appello e confermata, sul punto, la sentenza gravata.
2.3. Con un secondo motivo di appello contesta la illegittima duplicazione del titolo.
A sostegno del motivo deduce che -difformemente ai principi di diritto pacifici in giurisprudenza, e in palese violazione dell'art. 653, comma 1, c.p.c.- il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo e poi ha pronunciato una ulteriore ed ultronea condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta di un importo corrispondente alla medesima somma portata dal decreto ingiuntivo, così pervenendo ad una duplicazione della medesima condanna della nei Controparte_5 confronti della Controparte_3
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che la statuizione del giudice di primo grado di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo non determina la duplicazione del titolo esecutivo, posto che in caso di rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo è comunque costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, se non limitatamente alle spese del giudizio di opposizione con essa liquidate (Cass., Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4071).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha precisato che, qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021).
L'applicazione di tali principi ermeneutici al caso di specie induce ad escludere che in concreto sussista la eccepita duplicazione del titolo essendo il titolo fondante l'esecuzione non la sentenza ma, bensì, appunto, il decreto stesso.
§ 3. Le spese di lite.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (valore euro 17.282,00), avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
3.2. Non vi sono ragioni idonee a giustificare una modifica del regime delle spese di lite di primo grado non essendo stato il profilo oggetto di specifica censura o appello incidentale.
3.3. Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per entrambe le impugnazioni.
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____________________________________________________________
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 505/2019 del Tribunale di Paola, Controparte_5 pubblicata in data 17.07.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_5 della società che si liquidano in complessivi € 5.809,00 per Controparte_3 compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in data 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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