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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/11/2024, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.135/2024 promossa da:
con Avv. Federica Malvezzi Parte_1
- RICORRENTE -
c o n t r o
- in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv.
Valeria Giroldi
- CONVENUTO –
e contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bassoli
-CONVENUTA –
E contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
- TERZO CONTUMACE- CP_4
in punto a: opposizione all'esecuzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed proponendo opposizione al CP_1 Controparte_5
pignoramento presso terzi esperito da a seguito di Controparte_6 intimazione di pagamento basata a sua volta su avvisi di addebito dell' CP_1 regolarmente notificati e mai impugnati in termine dall'interessato.
Con ordinanza del 17.10.2023, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione e fissato al 13.12.2023 l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento, con assegnazione al 6.11.2023, del termine per la notifica del provvedimento de quo.
Si sono costituiti ed chiedendo la reiezione del ricorso Controparte_6 CP_1
mentre il terzo pignorato è rimasto contumace.
Con ordinanza del 29.12.2023, notificata in data 2.01.2024, il Giudice dell'Esecuzione ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte il 17.10.2023 e, per l'effetto, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, rilevando che con l'opposizione all'esecuzione erano stati sanati i vizi relativi alla notifica del titolo esecutivo, notificato a mezzo posta, per compiuta giacenza, e che, in ogni caso la proposizione dell'opposizione nei confronti del solo concessionario, non rendeva meritevole di accoglimento il proposto ricorso, con fissazione del termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito
Parte ricorrente ha riassunto il Giudizio innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo “…previa sospensione
-Dichiarare la nullità e/o l'annullamento o comunque l'inefficacia dell'esecuzione mobiliare presso terzi, promossa dall' , nei confronti Controparte_6
del signor a mezzo di atto pignoramento presso terzi n. Parte_1
, notificato in data 27.09.2023 e, per l'effetto provvedere alla PartitaIVA_1 restituzione, in favore del signor della somma di € Parte_1
15.452,60, unitamente agli interessi dal dì del dovuto al saldo” e allegando l'inesistenza
– nullità della notifica degli avvisi di addebito e la mancata sanabilità del vizio attraverso la proposizione della opposizione ex art 617 cpc.
Pag. 2 di 7 CP_ Si costituisce nei termini l' eccependo la corretta notifica degli avvisi d'addebito per compiuta giacenza come da produzioni allegate. Contr Si costituisce del pari affermando la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla notifica degli atti presupposti, e in merito alla pignorabilità delle somme, evidenziando la piana legittimità dell'atto esecutivo.
Il terzo pignorato non si è costituito e è Controparte_3
stata dichiarata -a fronte della regolare notifica del ricorso- la contumacia.
A seguito del deposito di note scritte, all' odierna udienza la causa viene discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Gli avvisi di addebito qui in discussione sono stati rispettivamente notificati tramite raccomandata RR:
1) AVA n. 39520220001698501000 intimante il pagamento della contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale annualità 2014 in esecuzione accertamento operato da è stato notificato per compiuta giacenza Controparte_6
il 17/01/2023 presso la residenza del ricorrente
2) AVA 39520220001698602000, intimante il pagamento della contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale annualità 2015 in esecuzione accertamento operato da è stato notificato il 27/01/2023 Controparte_6
3) AVA n. 9520220001698703000 intimante il pagamento della contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale annualità 2014 in esecuzione accertamento operato da è stato notificato per compita giacenza il Controparte_6
17/01/2023
Gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati nelle forme previste dalla legge presso la residenza del ricorrente come da costui indicata anche nel ricorso introduttivo: in Reggio Emilia via Amstrong n 6, come da documentazione depositata da nel procedimento. CP_1
Quanto alla legittimità della notifica, l'art 30 DL 78/2010, comma 4 prevede che
“4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa
Pag. 3 di 7 eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_1
polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Con riferimento alla notificazione degli atti per compiuta giacenza, la Suprema
Corte con ordinanza n. 2339/2021, nel respingere il ricorso, ha evidenziato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non l'art 140 cpc o quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018,
Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio LE (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
In proposito vedasi, ex pluribus Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, n.10131 secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio LE (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di
Pag. 4 di 7 idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)”.
In termini anche Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep.
02/02/2021), n.2339 secondo cui “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982
(ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).
Da ultimo, questa Corte ha ribadito che "In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio LE (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (Cass. n. 10131 del 2020)”.
Non colgono nel segno dunque le censure mosse dal ricorrente che fa riferimento alla notifica ex art. 140 c.p.c..
Ed invero norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché
Pag. 5 di 7 sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ex pluribus ( Cass. civ. Sez. V, Sent.,
27-05-2011, n. 11708):
Essendo corretta ed ex lege la notifica, né deriva l'infondatezza del presente ricorso.
In poche e assi sintetiche righe finali parte ricorrente contesta poi l'ammontare delle somme pignorate affermando “…che, peraltro, l'esecuzione appare illegittima, considerando che è stata oggetto di espropriazione l'intera quota di proprietà del signor , delle somme presenti sul conto corrente, pari a ½ di € Parte_1
30.905,20, ovvero € 15.452,60, coinstestato con la moglie, sig.ra , Persona_1 nonostante le stesse derivassero da pensione, in violazione dell'art. 545, comma 8, cpc;
- che, ai sensi della norma de qua, infatti, le somme dovute a titolo di pensione, nel caso di accredito sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale;
- che, considerando che l'assegno sociale ammonta attualmente a € 534,41 mensili, potevano essere pignorate esclusivamente le somme eccedenti l'importo di €
1.603,23”.
Il Terzo pignorato, Banca Monte dei Paschi di Siena, in data 10 novembre aveva inviato la seguente comunicazione : “In merito all'ordine di pagamento da VV.SS. notificato relativo alla procedura esecutiva promossa ex art. 72/bis D.P.R. 602/1973 i cui riferimenti risultano sopra richiamati, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
COMUNICA che è stato eseguito il pagamento dell'importo di Euro 15.452,60 in data
07-11-2023 a Vostro favore mediante bonifico bancario sul conto da Voi indicato a totale definizione della procedura esecutiva in oggetto, per quanto attiene gli obblighi di questo Istituto di Credito” (cfr. doc. 5).
Ne consegue, quindi, che il terzo pignorato, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 72 bis DPR 602/73, aveva eseguito l'ordine di pagamento e non aveva peraltro indicato alcuna limitazione o impignorabilità circa le somme pignorate.
Sul punto, si osserva che il Tribunale adito, in fase cautelare, non ha ritenuto raggiunta la prova avendo così motivato: “Rilevato che l'ordine di pagamento riporta compiutamente la disciplina di cui al comma 8 dell'art. 545 c.p.c. e all'art. 72ter D.P.R.
Pag. 6 di 7 n. 602/73, della quale il terzo pignorato è venuto a conoscenza;
considerato che
è obbligo del terzo pignorato – a fortiori qualora si tratti di Istituto bancario – verificare la natura e la provenienza delle somme pignorate, al fine di comunicare ex art. 547 c.p.c. eventuali vincoli di impignorabilità; rilevato che, nella comparsa depositata il 28.11.23,
ha riferito che il terzo pignorato Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato CP_8 di avere eseguito in data 7.11.23 il pagamento in favore dell' dell'importo di euro Pt_2
15.452,60, senza fornire ulteriori precisazioni;
tenuto conto che il contraddittorio è stato integrato anche rispetto al terzo pignorato;
ritenuto, tutto considerato, che neanche tale censura appaia fondata”.
In ogni caso, l'onere della prova grava sull'attuale ricorrente, che non è stato minimamente assolto in questo giudizio.
Infatti, il sig. ha depositato una pagina dell' estratto conto, dalla quale Pt_1 risulta l'accredito mensile (che non si capisce a quali dei due cointestatari si riferisce), ma risultano anche risparmi in giacenza per Euro 30.000,00 in merito ai quali nulla ha dedotto o documentato risultando quindi infondata la domanda.
Tanto basta per respingere il ricorso e confermare il pignoramento oggetto di opposizione ed il credito in esso fatto valere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle due convenute, come in dispositivo.
PQM
definit ivament e pronunciando di sat tesa ogni cont rari a o diversa ist anza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Rigett a il ri corso e pert anto conferm a l' atto di pi gnorament o oggetto dell a pres ent e opposi zione;
2. Condanna part e ri corrente a ri fondere i ntegralm ente alle due convenut e l e spes e di lit e dall e stesse sost enute, che li quida in €
2800,00 per ciascuna part e, olt re ad IVA e CP A se dovute.
REGGIO EM ILIA, 13/11/ 2024
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.135/2024 promossa da:
con Avv. Federica Malvezzi Parte_1
- RICORRENTE -
c o n t r o
- in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv.
Valeria Giroldi
- CONVENUTO –
e contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bassoli
-CONVENUTA –
E contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
- TERZO CONTUMACE- CP_4
in punto a: opposizione all'esecuzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed proponendo opposizione al CP_1 Controparte_5
pignoramento presso terzi esperito da a seguito di Controparte_6 intimazione di pagamento basata a sua volta su avvisi di addebito dell' CP_1 regolarmente notificati e mai impugnati in termine dall'interessato.
Con ordinanza del 17.10.2023, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione e fissato al 13.12.2023 l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento, con assegnazione al 6.11.2023, del termine per la notifica del provvedimento de quo.
Si sono costituiti ed chiedendo la reiezione del ricorso Controparte_6 CP_1
mentre il terzo pignorato è rimasto contumace.
Con ordinanza del 29.12.2023, notificata in data 2.01.2024, il Giudice dell'Esecuzione ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte il 17.10.2023 e, per l'effetto, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, rilevando che con l'opposizione all'esecuzione erano stati sanati i vizi relativi alla notifica del titolo esecutivo, notificato a mezzo posta, per compiuta giacenza, e che, in ogni caso la proposizione dell'opposizione nei confronti del solo concessionario, non rendeva meritevole di accoglimento il proposto ricorso, con fissazione del termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito
Parte ricorrente ha riassunto il Giudizio innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo “…previa sospensione
-Dichiarare la nullità e/o l'annullamento o comunque l'inefficacia dell'esecuzione mobiliare presso terzi, promossa dall' , nei confronti Controparte_6
del signor a mezzo di atto pignoramento presso terzi n. Parte_1
, notificato in data 27.09.2023 e, per l'effetto provvedere alla PartitaIVA_1 restituzione, in favore del signor della somma di € Parte_1
15.452,60, unitamente agli interessi dal dì del dovuto al saldo” e allegando l'inesistenza
– nullità della notifica degli avvisi di addebito e la mancata sanabilità del vizio attraverso la proposizione della opposizione ex art 617 cpc.
Pag. 2 di 7 CP_ Si costituisce nei termini l' eccependo la corretta notifica degli avvisi d'addebito per compiuta giacenza come da produzioni allegate. Contr Si costituisce del pari affermando la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla notifica degli atti presupposti, e in merito alla pignorabilità delle somme, evidenziando la piana legittimità dell'atto esecutivo.
Il terzo pignorato non si è costituito e è Controparte_3
stata dichiarata -a fronte della regolare notifica del ricorso- la contumacia.
A seguito del deposito di note scritte, all' odierna udienza la causa viene discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Gli avvisi di addebito qui in discussione sono stati rispettivamente notificati tramite raccomandata RR:
1) AVA n. 39520220001698501000 intimante il pagamento della contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale annualità 2014 in esecuzione accertamento operato da è stato notificato per compiuta giacenza Controparte_6
il 17/01/2023 presso la residenza del ricorrente
2) AVA 39520220001698602000, intimante il pagamento della contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale annualità 2015 in esecuzione accertamento operato da è stato notificato il 27/01/2023 Controparte_6
3) AVA n. 9520220001698703000 intimante il pagamento della contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale annualità 2014 in esecuzione accertamento operato da è stato notificato per compita giacenza il Controparte_6
17/01/2023
Gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati nelle forme previste dalla legge presso la residenza del ricorrente come da costui indicata anche nel ricorso introduttivo: in Reggio Emilia via Amstrong n 6, come da documentazione depositata da nel procedimento. CP_1
Quanto alla legittimità della notifica, l'art 30 DL 78/2010, comma 4 prevede che
“4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa
Pag. 3 di 7 eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_1
polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Con riferimento alla notificazione degli atti per compiuta giacenza, la Suprema
Corte con ordinanza n. 2339/2021, nel respingere il ricorso, ha evidenziato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non l'art 140 cpc o quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018,
Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio LE (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
In proposito vedasi, ex pluribus Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, n.10131 secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio LE (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di
Pag. 4 di 7 idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)”.
In termini anche Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep.
02/02/2021), n.2339 secondo cui “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982
(ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).
Da ultimo, questa Corte ha ribadito che "In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio LE (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (Cass. n. 10131 del 2020)”.
Non colgono nel segno dunque le censure mosse dal ricorrente che fa riferimento alla notifica ex art. 140 c.p.c..
Ed invero norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché
Pag. 5 di 7 sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ex pluribus ( Cass. civ. Sez. V, Sent.,
27-05-2011, n. 11708):
Essendo corretta ed ex lege la notifica, né deriva l'infondatezza del presente ricorso.
In poche e assi sintetiche righe finali parte ricorrente contesta poi l'ammontare delle somme pignorate affermando “…che, peraltro, l'esecuzione appare illegittima, considerando che è stata oggetto di espropriazione l'intera quota di proprietà del signor , delle somme presenti sul conto corrente, pari a ½ di € Parte_1
30.905,20, ovvero € 15.452,60, coinstestato con la moglie, sig.ra , Persona_1 nonostante le stesse derivassero da pensione, in violazione dell'art. 545, comma 8, cpc;
- che, ai sensi della norma de qua, infatti, le somme dovute a titolo di pensione, nel caso di accredito sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale;
- che, considerando che l'assegno sociale ammonta attualmente a € 534,41 mensili, potevano essere pignorate esclusivamente le somme eccedenti l'importo di €
1.603,23”.
Il Terzo pignorato, Banca Monte dei Paschi di Siena, in data 10 novembre aveva inviato la seguente comunicazione : “In merito all'ordine di pagamento da VV.SS. notificato relativo alla procedura esecutiva promossa ex art. 72/bis D.P.R. 602/1973 i cui riferimenti risultano sopra richiamati, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
COMUNICA che è stato eseguito il pagamento dell'importo di Euro 15.452,60 in data
07-11-2023 a Vostro favore mediante bonifico bancario sul conto da Voi indicato a totale definizione della procedura esecutiva in oggetto, per quanto attiene gli obblighi di questo Istituto di Credito” (cfr. doc. 5).
Ne consegue, quindi, che il terzo pignorato, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 72 bis DPR 602/73, aveva eseguito l'ordine di pagamento e non aveva peraltro indicato alcuna limitazione o impignorabilità circa le somme pignorate.
Sul punto, si osserva che il Tribunale adito, in fase cautelare, non ha ritenuto raggiunta la prova avendo così motivato: “Rilevato che l'ordine di pagamento riporta compiutamente la disciplina di cui al comma 8 dell'art. 545 c.p.c. e all'art. 72ter D.P.R.
Pag. 6 di 7 n. 602/73, della quale il terzo pignorato è venuto a conoscenza;
considerato che
è obbligo del terzo pignorato – a fortiori qualora si tratti di Istituto bancario – verificare la natura e la provenienza delle somme pignorate, al fine di comunicare ex art. 547 c.p.c. eventuali vincoli di impignorabilità; rilevato che, nella comparsa depositata il 28.11.23,
ha riferito che il terzo pignorato Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato CP_8 di avere eseguito in data 7.11.23 il pagamento in favore dell' dell'importo di euro Pt_2
15.452,60, senza fornire ulteriori precisazioni;
tenuto conto che il contraddittorio è stato integrato anche rispetto al terzo pignorato;
ritenuto, tutto considerato, che neanche tale censura appaia fondata”.
In ogni caso, l'onere della prova grava sull'attuale ricorrente, che non è stato minimamente assolto in questo giudizio.
Infatti, il sig. ha depositato una pagina dell' estratto conto, dalla quale Pt_1 risulta l'accredito mensile (che non si capisce a quali dei due cointestatari si riferisce), ma risultano anche risparmi in giacenza per Euro 30.000,00 in merito ai quali nulla ha dedotto o documentato risultando quindi infondata la domanda.
Tanto basta per respingere il ricorso e confermare il pignoramento oggetto di opposizione ed il credito in esso fatto valere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle due convenute, come in dispositivo.
PQM
definit ivament e pronunciando di sat tesa ogni cont rari a o diversa ist anza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Rigett a il ri corso e pert anto conferm a l' atto di pi gnorament o oggetto dell a pres ent e opposi zione;
2. Condanna part e ri corrente a ri fondere i ntegralm ente alle due convenut e l e spes e di lit e dall e stesse sost enute, che li quida in €
2800,00 per ciascuna part e, olt re ad IVA e CP A se dovute.
REGGIO EM ILIA, 13/11/ 2024
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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