Cass. civ., sez. II, sentenza 07/04/1986, n. 2392
CASS
Sentenza 7 aprile 1986

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito della urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella d'impugnazione, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini. ( Conf 5133/85, mass n 442454; ( Conf 2758/84, mass n 434797; ( Conf 2102/84, mass n 434145; ( Conf 280/84, mass n 432550; ( Conf 2635/83, mass n 427521; ( Conf 1527/83, mass n 426366).*

Poiché l'Azione di manutenzione di cui all'art. 1170 cod. civ. presuppone il possesso del soggetto passivo della turbativa o molestia, non è legittimato a proporre tale Azione l'affittuario del fondo rustico, che è un mero detentore. ( V 3123/75, mass n 377230; ( V 3567/71, mass n 355254; ( V 3333/62, mass n 254895; ( V 1113/58).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/04/1986, n. 2392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2392
    Data del deposito : 7 aprile 1986

    Testo completo