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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/07/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2057/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Di Bernardi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Caldonazzo (TN), via D. Chiesa n. 11, C.F. CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
via D. Chiesa n. 11, C.F. , cittadino italiano CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Elisabetta Fronza (C.F. C.F._3
– PEC: e Tommaso Fronza (C.F.
[...] Email_1 [...]
– e domiciliati presso il loro studio in C.F._4 Email_2
Trento, Via Paradisi n. 15/4, come da procura su atto separato inviata telematicamente in copia autenticata con firma digitale ex art. 83 comma 3° cpc. ed allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 18 giugno
2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 24 agosto 2017 a Trento, come da estratto di matrimonio nr. 47, p. 1, anno 2017, che, dalla loro unione, non erano nati figli, di essersi separati con sentenza n. 180/2024, emessa dal Tribunale di Trento, e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo lo scioglimento del matrimonio e formulando le seguenti conclusioni: “1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, con rinuncia ad ogni reciproca domanda di mantenimento;
3) la casa familiare, sita in
Caldonazzo, Via Damiano Chiesa n. 11, tavolarmente identificata nelle pp.mm. 12, 22 e 47 della p.ed. 1842 in PT 4545 C.C. Caldonazzo, in comunione tra i coniugi, viene assegnata alla signora il signor ha già prelevato dalla casa Parte_1 Parte_2
familiare i propri effetti personali;
4) Il sig. si impegna a trasferire la Parte_2 propria metà del predetto immobile unitamente ad arredi e corredi (ad eccezione di quanto oltre specificato) alla signora senza corresponsione di denaro, Parte_1 entro il 30 settembre 2025. Fino a tale data sarà mantenuto il conto corrente cointestato ai coniugi e quindi, a trasferimento immobiliare avvenuto, sarà estinto, con divisione a metà della provvista;
5) La signora sosterrà in via esclusiva il mutuo per Parte_1
l'acquisto della casa, eventualmente provvedendo ad intestare il mutuo stesso a lei sola, con liberazione del sig. da ogni obbligazione ad esso collegato (compresa la Parte_2 cancellazione dell'ipoteca sugli altri immobili del sig. entro la data del Parte_2
trasferimento immobiliare di cui al precedente punto); 6) Le utenze e le spese condominiali relative all'immobile coniugale restano a carico esclusivo della signora Parte_1
7) La signora dichiara di rinunciare ad ogni credito,
[...] Parte_1
derivante dalla sottoscrizione della Mut'a da parte del sig. 8) Il signor Parte_2 otrà prelevare dalla casa coniugale, previo congruo preavviso, i seguenti Parte_2
beni mobili: TV 65 pollici, mobili del garage e gomme dell'auto; 9) Il finanziamento acceso per il pagamento della vettura di proprietà della signora rimarrà a Parte_1
nome del signor ma il relativo importo sarà dalla signora pagato, versando Parte_2 mensilmente la rata sul conto corrente del signor 10) Con l'adempimento di Parte_2
quanto previsto, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per i rapporti, patrimoniali e non, tra loro intercorsi sinora;
11) Le parti si impegnano a dare esecuzione al presente accordo sin dalla data di deposito del ricorso”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2024 con sentenza di separazione nr.
180/2024, di data 26-06-2024, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del
07-07-2025, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 07-05-
2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità tenuto conto della corrispondenza dello stesso all'ordine pubblico e al buon costume.
Nulla sulle spese tenuto conto della natura consensuale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 07-05-2025, così provvede: - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trento in data 24.08.2017 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 92, parte I, dell'anno 2017), da Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Parte_2
Trento il 4 marzo 1983, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 11 luglio 2025
Il Presidente rel.
Laura Di Bernardi