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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3735/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3735/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 marzo 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. VILLINO ANDREA e l'avv. FORELLO SALVATORE Parte_1 ( ) ; , oggi sostituito dall'avv. Andrea Villino C.F._1
Per l'avv. GAROFANO ALDO Controparte_1
L'avv. Villino eccepisce l'irritualità delle note conclusive non autorizzate. L'avv. Garofano contesta l'eccezione di controparte ed eventualmente si riporta alle prime note conclusive depositate alla scorsa udienza. Entrambi i procuratori discutono come in atti introduttivi e successive note e chiedono che la causa venga decisa.
Insiste nelle circostanze dedotte nelle note conclusive e nei fatti non contestati. L'avv. Garofano contesta che ci siano fatti pacifici ed insiste nelle proprie difese. Il G.I. alle ore 15,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al verbale di udienza unitamente alla sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
VILLINO ANDREA e dell'avv. FORELLO SALVATORE ( ) ; , C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LIBERTÀ, 197 90143 PALERMO presso il difensore avv. VILLINO ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
GAROFANO ALDO , elettivamente domiciliato in via Filippo Cordova 9 PALERMO
presso il difensore avv. GAROFANO ALDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
pagina 2 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare al procuratore di parte resistente, che ne ha chiesto la distrazione, le spese di lite, che si liquidano in € 2127,00 per compensi,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 adiva il Tribunale di Palermo Parte_1
e, premesso di aver concesso in locazione per uso abitativo a Controparte_1
l'immobile sito in sito a Palermo, via Mariano D'Amelio 68, sito al 4° piano, per il canone mensile di €.450,00, giusta contratto del 31.10.2018, di averlo consegnato al conduttore in buono stato manutentivo e appena tinteggiato interamente di bianco, dedotto che il conduttore nel corso della locazione in violazione dell'art. 12 del contratto di locazione aveva tinteggiato la cameretta di rosa e di giallo il soggiorno ed il disimpegno, che, nonostante si fosse obbligato a restituire Controparte_1
l'immobile tinteggiato con i colori originari, non aveva provveduto a ripristinare il colore originario delle pareti, così come risultava dal verbale di consegna del
31.08.2022, deduceva di aver provveduto alla tinteggiatura in luogo del conduttore, anticipando la somma di € 1600,12, che ciò aveva provocato un ritardo nella stipula del nuovo contratto di locazione, poiché l'immobile veniva nuovamente locato soltanto in data 24.09.2022, invece che in data 1.09.2022, e un danno da mancato guadagno, chiedeva che, accertato l'inadempimento del sig. alle obbligazioni Controparte_1
assunte con il contratto di locazione del 1.11.2018, questi fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal sig. nella specie del danno Pt_1 patrimoniale, per l'ammontare di €.1.600,12, quale danno emergente, nonché €.392,00 quale mancato guadagno, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva contestando le domande di parte ricorrente. Controparte_1
Allegava che il verbale di rilascio era stato integrato dal ricorrente senza il consenso del con l'aggiunta a penna della clausola che prevedeva l'obbligo del conduttore CP_1 pagina 3 di 7 di rimborsare le spese di tinteggiatura delle camere oggetto di causa, proponeva querela di falso, producendo il verbale originale senza le aggiunzioni non autorizzate, disconoscendo il documento prodotto dal ricorrente.
Allegava che le pareti delle camere erano gravemente danneggiate da fenomeni di umidità, già segnalate al locatore e che con il consenso del proprietario aveva apportato numerose migliore all'immobile locato, quali l'installazione del contatore del Gas, di cui l'immobile era privo, l'apposizione dell'antenna TV con installazione dei relativi collegamenti, l'installazione di una serratura aggiuntiva alla porta di ingresso,
l'apposizione di una grata in corrispondenza della finestra del bagno che erano stati compensati con gli oneri di tinteggiatura.
Contestava la somma anticipata per gli oneri di tinteggiatura, preventivati per un costo complessivo di € 900,00 e richiesti in misura maggiore.
Chiedeva di dare atto della dichiarazione a firma del Sig. Controparte_1
contenente la querela di falso ai sensi e per gli effetti degli artt.221 e segg. c.p.c.., in attesa del deposito in via incidentale all'udienza di prima comparizione, in riferimento al documento n.3 prodotto ex adverso e denominato “risoluzione consensuale del contratto”, datato 31.8.2022,poichè oggetto di successiva, non autorizzata né concordata, alterazione mediante riempimento a penna in stampatello da parte di terzi nello spazio libero fra il contenuto degli accordi redatti a mezzo stampa e le firme delle odierne parti e, nel merito, di rigettare le domande di parte ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 19.09.2023 parte ricorrente ha rinunciato ad avvalersi del verbale di rilascio, allegando che la contestazione circa la tinteggiatura dell'immobile era avvenuta verbalmente, contestava la realizzazione dei lavori di cui il conduttore chiedeva la compensazione e, qualora accertati, eccepiva che non erano mai stati autorizzati dal locatore.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
La domanda di parte ricorrente è volta ad ottenere il risarcimento del danno causato dall'inadempimento del conduttore dell'obbligo di consegnare l'immobile tinteggiato pagina 4 di 7 con l'originario colore bianco della cameretta e dell'ingresso.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento sia del danno emergente che ha quantificato in € 1600,12, a titolo di spese sostenute per il ripristino della tinteggiatura originaria dei due vani, sia del lucro cessante, quantificato in € 392,00, quale mancato guadagno per aver locato l'immobile con diciannove giorni di ritardo rispetto alla data pattuita dell'1.09.2022 a causa delle opere di tinteggiatura realizzate.
A tal fine ha allegato che parte conduttrice ha violato il contratto di locazione, laddove,
senza il consenso del locatore, ha provveduto a tinteggiare la camera da letto e l'ingresso rispettivamente di rosa e di giallo.
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
Giova ricordare che in materia di inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento: è
anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto,
attuale e, soprattutto, certo. (cfr ex multis Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015)
In particolare, a fronte della contestazione circa l'importo della fattura prodotta allegata in memoria di costituzione, parte ricorrente non ha fornito la prova del danno emergente, consistente nella dimostrazione delle spese con i relativi pagamenti effettuati.
Invero, il ricorrente non ha dimostrato di aver sostenuto la spesa, poiché ha prodotto fattura diversa da quella preventivata pari ad € 900,00 e richiesta nella diffida a titolo di rimborso delle spese di tinteggiatura sostenute e successiva fattura di importo superiore pari ad € 1600,12, senza produrre la ricevuta di pagamento delle spese fatturate, necessaria ai fini della prova relativa all'avvenuto effettivo pagamento.
Infine, non vi è prova neanche del fatto che il ritardo nella consegna dell'immobile sia dipeso dalle opere di tinteggiatura.
La domanda di risarcimento del danno va disattesa.
Le ulteriori questioni sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di pagina 5 di 7 cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 5.200,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, minimi per la fase istruttoria in ragione dell'attività concretamente espletata) in €2127,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di parte ricorrente.
Palermo, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3735/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 marzo 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. VILLINO ANDREA e l'avv. FORELLO SALVATORE Parte_1 ( ) ; , oggi sostituito dall'avv. Andrea Villino C.F._1
Per l'avv. GAROFANO ALDO Controparte_1
L'avv. Villino eccepisce l'irritualità delle note conclusive non autorizzate. L'avv. Garofano contesta l'eccezione di controparte ed eventualmente si riporta alle prime note conclusive depositate alla scorsa udienza. Entrambi i procuratori discutono come in atti introduttivi e successive note e chiedono che la causa venga decisa.
Insiste nelle circostanze dedotte nelle note conclusive e nei fatti non contestati. L'avv. Garofano contesta che ci siano fatti pacifici ed insiste nelle proprie difese. Il G.I. alle ore 15,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al verbale di udienza unitamente alla sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
VILLINO ANDREA e dell'avv. FORELLO SALVATORE ( ) ; , C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LIBERTÀ, 197 90143 PALERMO presso il difensore avv. VILLINO ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
GAROFANO ALDO , elettivamente domiciliato in via Filippo Cordova 9 PALERMO
presso il difensore avv. GAROFANO ALDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
pagina 2 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare al procuratore di parte resistente, che ne ha chiesto la distrazione, le spese di lite, che si liquidano in € 2127,00 per compensi,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 adiva il Tribunale di Palermo Parte_1
e, premesso di aver concesso in locazione per uso abitativo a Controparte_1
l'immobile sito in sito a Palermo, via Mariano D'Amelio 68, sito al 4° piano, per il canone mensile di €.450,00, giusta contratto del 31.10.2018, di averlo consegnato al conduttore in buono stato manutentivo e appena tinteggiato interamente di bianco, dedotto che il conduttore nel corso della locazione in violazione dell'art. 12 del contratto di locazione aveva tinteggiato la cameretta di rosa e di giallo il soggiorno ed il disimpegno, che, nonostante si fosse obbligato a restituire Controparte_1
l'immobile tinteggiato con i colori originari, non aveva provveduto a ripristinare il colore originario delle pareti, così come risultava dal verbale di consegna del
31.08.2022, deduceva di aver provveduto alla tinteggiatura in luogo del conduttore, anticipando la somma di € 1600,12, che ciò aveva provocato un ritardo nella stipula del nuovo contratto di locazione, poiché l'immobile veniva nuovamente locato soltanto in data 24.09.2022, invece che in data 1.09.2022, e un danno da mancato guadagno, chiedeva che, accertato l'inadempimento del sig. alle obbligazioni Controparte_1
assunte con il contratto di locazione del 1.11.2018, questi fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal sig. nella specie del danno Pt_1 patrimoniale, per l'ammontare di €.1.600,12, quale danno emergente, nonché €.392,00 quale mancato guadagno, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva contestando le domande di parte ricorrente. Controparte_1
Allegava che il verbale di rilascio era stato integrato dal ricorrente senza il consenso del con l'aggiunta a penna della clausola che prevedeva l'obbligo del conduttore CP_1 pagina 3 di 7 di rimborsare le spese di tinteggiatura delle camere oggetto di causa, proponeva querela di falso, producendo il verbale originale senza le aggiunzioni non autorizzate, disconoscendo il documento prodotto dal ricorrente.
Allegava che le pareti delle camere erano gravemente danneggiate da fenomeni di umidità, già segnalate al locatore e che con il consenso del proprietario aveva apportato numerose migliore all'immobile locato, quali l'installazione del contatore del Gas, di cui l'immobile era privo, l'apposizione dell'antenna TV con installazione dei relativi collegamenti, l'installazione di una serratura aggiuntiva alla porta di ingresso,
l'apposizione di una grata in corrispondenza della finestra del bagno che erano stati compensati con gli oneri di tinteggiatura.
Contestava la somma anticipata per gli oneri di tinteggiatura, preventivati per un costo complessivo di € 900,00 e richiesti in misura maggiore.
Chiedeva di dare atto della dichiarazione a firma del Sig. Controparte_1
contenente la querela di falso ai sensi e per gli effetti degli artt.221 e segg. c.p.c.., in attesa del deposito in via incidentale all'udienza di prima comparizione, in riferimento al documento n.3 prodotto ex adverso e denominato “risoluzione consensuale del contratto”, datato 31.8.2022,poichè oggetto di successiva, non autorizzata né concordata, alterazione mediante riempimento a penna in stampatello da parte di terzi nello spazio libero fra il contenuto degli accordi redatti a mezzo stampa e le firme delle odierne parti e, nel merito, di rigettare le domande di parte ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 19.09.2023 parte ricorrente ha rinunciato ad avvalersi del verbale di rilascio, allegando che la contestazione circa la tinteggiatura dell'immobile era avvenuta verbalmente, contestava la realizzazione dei lavori di cui il conduttore chiedeva la compensazione e, qualora accertati, eccepiva che non erano mai stati autorizzati dal locatore.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
La domanda di parte ricorrente è volta ad ottenere il risarcimento del danno causato dall'inadempimento del conduttore dell'obbligo di consegnare l'immobile tinteggiato pagina 4 di 7 con l'originario colore bianco della cameretta e dell'ingresso.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento sia del danno emergente che ha quantificato in € 1600,12, a titolo di spese sostenute per il ripristino della tinteggiatura originaria dei due vani, sia del lucro cessante, quantificato in € 392,00, quale mancato guadagno per aver locato l'immobile con diciannove giorni di ritardo rispetto alla data pattuita dell'1.09.2022 a causa delle opere di tinteggiatura realizzate.
A tal fine ha allegato che parte conduttrice ha violato il contratto di locazione, laddove,
senza il consenso del locatore, ha provveduto a tinteggiare la camera da letto e l'ingresso rispettivamente di rosa e di giallo.
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
Giova ricordare che in materia di inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento: è
anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto,
attuale e, soprattutto, certo. (cfr ex multis Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015)
In particolare, a fronte della contestazione circa l'importo della fattura prodotta allegata in memoria di costituzione, parte ricorrente non ha fornito la prova del danno emergente, consistente nella dimostrazione delle spese con i relativi pagamenti effettuati.
Invero, il ricorrente non ha dimostrato di aver sostenuto la spesa, poiché ha prodotto fattura diversa da quella preventivata pari ad € 900,00 e richiesta nella diffida a titolo di rimborso delle spese di tinteggiatura sostenute e successiva fattura di importo superiore pari ad € 1600,12, senza produrre la ricevuta di pagamento delle spese fatturate, necessaria ai fini della prova relativa all'avvenuto effettivo pagamento.
Infine, non vi è prova neanche del fatto che il ritardo nella consegna dell'immobile sia dipeso dalle opere di tinteggiatura.
La domanda di risarcimento del danno va disattesa.
Le ulteriori questioni sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di pagina 5 di 7 cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 5.200,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, minimi per la fase istruttoria in ragione dell'attività concretamente espletata) in €2127,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di parte ricorrente.
Palermo, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7