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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1
GIORDANO BALOSSI del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
MARIA VITTORIA MORETTI in Firenze (FI), Viale Spartaco Lavagnini n. 20;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI per parte ricorrente: nel merito -accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'occupazione senza titolo da parte dell' (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Pontassieve (FI) – Via Rossini n. 8, del fondo ad uso negozio sito nel Comune di Pontassieve (FI) Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 94, part. 229 sub 4, piano T, cat. C/2, come meglio descritto nel relativo atto di compravendita (cfr. doc. 7) e, per l'effetto, ordinare all' (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Pontassieve (FI) – Via Rossini n. 8, la riconsegna immediata nei confronti della ricorrente, libero e sgombero da persone e cose, del fondo ad uso negozio sito nel
Comune di Pontassieve (FI) Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 94, part. 229 sub 4, piano T, cat. C/2, come meglio descritto nel
pagina 1 di 5 relativo atto di compravendita (cfr. doc. 7), libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
- condannare l'
[...]
(P.IVA ), in persona del legale rappresentate pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Pontassieve (FI) – Via Rossini n. 8, per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente per la perdurante occupazione dell'immobile de quo, versando in favore di
a titolo di indennità di occupazione la somma mensile di Euro Parte_1
935,61 oltre IVA, pari all'ammontare del canone contrattualmente dovuto (cfr. doc. 5), da calcolarsi a partire da luglio 2018 (data della risoluzione del contratto di leasing, cfr. doc. 8) sino all'effettivo rilascio del bene o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., premesso di Parte_1 essere proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Pontassieve (FI), Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, destinato ad uso negozio, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, al Foglio 94,
Part. 229, Sub 4, piano T, Cat. C/2 e che l' Controparte_1
occupava detto immobile senza titolo, quantomeno dal 12 giugno 2024, adiva il Tribunale
[...] di Firenze al fine di sentire condannare la resistente all'immediato rilascio del bene e al risarcimento dei danni patiti in dipendenza dell'abusiva occupazione dell'immobile, che indicava nella misura di €
935,61 al mese, dall'inizio dell'occupazione alla data dell'effettivo rilascio.
2.A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che il 28.7.2008, Controparte_2
– poi fusa per incorporazione in Controparte_3 Controparte_4
– stipulava con (C.F. il contratto di leasing n.
[...] Controparte_5 P.IVA_3
7646 (post fusione 707646) avente ad oggetto il fondo ad uso negozio di cui è causa, il quale veniva acquistato dalla società e poi consegnato all'utilizzatrice.
Il 3.7.2018 la società concedente inviava all'impresa utilizzatrice una comunicazione nella quale rendeva nota la propria volontà risolutiva, alla luce del grave inadempimento riscontrato rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni convenuti, dopodiché, la stessa veniva a conoscenza della morte di e della rinuncia alla sua eredità da parte da parte dei chiamati. Controparte_5
Quindi la ricorrente, avendo necessità di rientrare in possesso dell'immobile oggetto di leasing, adiva il
Tribunale di Firenze, ex artt. 528 e ss. c.c., che provvedeva a nominare un curatore dell'eredità giacente.
Nelle more, veniva incorporata da e Controparte_3 Parte_1 quest'ultima, a seguito di un contatto con il curatore, veniva a conoscenza che il fondo, che era stato pagina 2 di 5 concesso in locazione finanziaria, era stato occupato dall' Controparte_1
odierna resistente, che ivi svolgeva la propria attività commerciale -a detta del titolare- in
[...]
base ad un contratto di locazione stipulato con del quale, però, non forniva alcuna Controparte_5
prova.
3.Il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti e, nel corso della stessa, dichiarata la contumacia di parte resistente, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa per poi trattenerla in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. sulle conclusioni sopra riportate.
********** 4.Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
5. La ha infatti dato prova di essere proprietaria dell'immobile Parte_1
sito nel Comune di Pontassieve (FI), Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, e di averlo concesso in locazione finanziaria alla , che -per quanto riferito al Curatore Controparte_5 dell'eredità giacente di dal titolare della ditta che ivi Persona_1 Controparte_1
svolge attività di parrucchiere (vedi doc. 13)- lo avrebbe poi concesso in locazione alla ditta
[...]
Controparte_1
6. Quest'ultima, che era presente nel fondo sia in occasione del sopralluogo effettuato il 12.6.2024
(doc. 13) che in data 8.7.2024 (doc. 14) che il 25.9.2024 (doc. 15), non ha tuttavia mai fornito alla
Curatela copia del suddetto contratto e il Curatore ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna somma a titolo di canone di locazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del contratto di leasing, l'utilizzatore avrebbe potuto concedere il bene immobile in locazione a terzi solo previa autorizzazione della concedente, che non vi è mai stata.
7. In assenza di un titolo idoneo a legittimare l'occupazione dell'immobile, l'impresa Controparte_1
deve essere condannata a rilasciare immediatamente lo stesso in favore della
[...] [...]
uoto e libero da persone e cose di proprietà dell'occupante. Parte_1
8. Anche la domanda di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo merita accoglimento.
9. Il danno da occupazione abusiva discende dalla perdita della disponibilità del bene, da parte del
"dominus", e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
Nel caso in esame, la ricorrente adduce che il danno è insito nel fatto che dall'occupazione della res deriva l'impossibilità per la banca di conseguire il reddito normalmente ricavabile dallo stesso bene e che la determinazione del risarcimento del danno può essere effettuata con riferimento all'ammontare del canone contrattuale, dovuto mensilmente, per la locazione dell'immobile.
pagina 3 di 5 Sul punto, occorre dare atto dell'intervento delle SS.UU. della Cassazione che, con la sentenza n.
33645 del 2022, hanno posto fine al dibattito giurisprudenziale esistente, enunciando i seguenti principi di diritto:
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
Nel caso in esame, l'occupazione abusiva della ditta resistente ha privato Banca MPS S.p.A. della disponibilità di un bene immobile che sarebbe stato concesso in locazione ad uso negozio, rendendo così impossibile conseguire il canone mensile, pattuito nel contratto di leasing, pari ad € 953,61 al mese (doc. 6).
Pertanto, tenuto conto che l'occupazione senza titolo risulta provata quantomeno dal giugno 2024 (alla luce del primo sopralluogo, effettuato da parte del curatore dell'eredità giacente il 12 giugno 2024, data in cui la resistente vi svolgeva già l'attività di parrucchiere), alla ricorrente spetta un risarcimento del danno, da parte dell' pari ad € Controparte_1
6.675,27 fino al 31.12.2024 (7 mesi per € 953,61), oltre ad € 953,61 per ciascun mese di perdurante occupazione dal gennaio 2025 all'effettivo rilascio.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori del paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto della semplicità della causa nella quale non sono stati depositati altri atti oltre a quello introduttivo e che è stata definita in un'unica udienza, senza istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita,
AN l' in persona del suo Controparte_1
titolare, al rilascio immediato in favore di Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Pontassieve (FI), Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 94, part. 229, sub 4, piano T, Cat. C/2, libero da persone e cose;
pagina 4 di 5 AN l' in persona del suo Controparte_1 titolare, a pagare a la somma di € 6.675,27, oltre ad Parte_1
€ 953,61 per ciascun mese di perdurante occupazione dal gennaio 2025 all'effettivo rilascio;
AN l' a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di lite che liquida in complessivi € 545,00 per Parte_1 esborsi ed € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Dott.ssa Elisa Biancucci.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1
GIORDANO BALOSSI del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
MARIA VITTORIA MORETTI in Firenze (FI), Viale Spartaco Lavagnini n. 20;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI per parte ricorrente: nel merito -accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'occupazione senza titolo da parte dell' (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Pontassieve (FI) – Via Rossini n. 8, del fondo ad uso negozio sito nel Comune di Pontassieve (FI) Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 94, part. 229 sub 4, piano T, cat. C/2, come meglio descritto nel relativo atto di compravendita (cfr. doc. 7) e, per l'effetto, ordinare all' (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Pontassieve (FI) – Via Rossini n. 8, la riconsegna immediata nei confronti della ricorrente, libero e sgombero da persone e cose, del fondo ad uso negozio sito nel
Comune di Pontassieve (FI) Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 94, part. 229 sub 4, piano T, cat. C/2, come meglio descritto nel
pagina 1 di 5 relativo atto di compravendita (cfr. doc. 7), libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
- condannare l'
[...]
(P.IVA ), in persona del legale rappresentate pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Pontassieve (FI) – Via Rossini n. 8, per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente per la perdurante occupazione dell'immobile de quo, versando in favore di
a titolo di indennità di occupazione la somma mensile di Euro Parte_1
935,61 oltre IVA, pari all'ammontare del canone contrattualmente dovuto (cfr. doc. 5), da calcolarsi a partire da luglio 2018 (data della risoluzione del contratto di leasing, cfr. doc. 8) sino all'effettivo rilascio del bene o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., premesso di Parte_1 essere proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Pontassieve (FI), Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, destinato ad uso negozio, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, al Foglio 94,
Part. 229, Sub 4, piano T, Cat. C/2 e che l' Controparte_1
occupava detto immobile senza titolo, quantomeno dal 12 giugno 2024, adiva il Tribunale
[...] di Firenze al fine di sentire condannare la resistente all'immediato rilascio del bene e al risarcimento dei danni patiti in dipendenza dell'abusiva occupazione dell'immobile, che indicava nella misura di €
935,61 al mese, dall'inizio dell'occupazione alla data dell'effettivo rilascio.
2.A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che il 28.7.2008, Controparte_2
– poi fusa per incorporazione in Controparte_3 Controparte_4
– stipulava con (C.F. il contratto di leasing n.
[...] Controparte_5 P.IVA_3
7646 (post fusione 707646) avente ad oggetto il fondo ad uso negozio di cui è causa, il quale veniva acquistato dalla società e poi consegnato all'utilizzatrice.
Il 3.7.2018 la società concedente inviava all'impresa utilizzatrice una comunicazione nella quale rendeva nota la propria volontà risolutiva, alla luce del grave inadempimento riscontrato rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni convenuti, dopodiché, la stessa veniva a conoscenza della morte di e della rinuncia alla sua eredità da parte da parte dei chiamati. Controparte_5
Quindi la ricorrente, avendo necessità di rientrare in possesso dell'immobile oggetto di leasing, adiva il
Tribunale di Firenze, ex artt. 528 e ss. c.c., che provvedeva a nominare un curatore dell'eredità giacente.
Nelle more, veniva incorporata da e Controparte_3 Parte_1 quest'ultima, a seguito di un contatto con il curatore, veniva a conoscenza che il fondo, che era stato pagina 2 di 5 concesso in locazione finanziaria, era stato occupato dall' Controparte_1
odierna resistente, che ivi svolgeva la propria attività commerciale -a detta del titolare- in
[...]
base ad un contratto di locazione stipulato con del quale, però, non forniva alcuna Controparte_5
prova.
3.Il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti e, nel corso della stessa, dichiarata la contumacia di parte resistente, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa per poi trattenerla in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. sulle conclusioni sopra riportate.
********** 4.Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
5. La ha infatti dato prova di essere proprietaria dell'immobile Parte_1
sito nel Comune di Pontassieve (FI), Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, piano terreno, e di averlo concesso in locazione finanziaria alla , che -per quanto riferito al Curatore Controparte_5 dell'eredità giacente di dal titolare della ditta che ivi Persona_1 Controparte_1
svolge attività di parrucchiere (vedi doc. 13)- lo avrebbe poi concesso in locazione alla ditta
[...]
Controparte_1
6. Quest'ultima, che era presente nel fondo sia in occasione del sopralluogo effettuato il 12.6.2024
(doc. 13) che in data 8.7.2024 (doc. 14) che il 25.9.2024 (doc. 15), non ha tuttavia mai fornito alla
Curatela copia del suddetto contratto e il Curatore ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna somma a titolo di canone di locazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del contratto di leasing, l'utilizzatore avrebbe potuto concedere il bene immobile in locazione a terzi solo previa autorizzazione della concedente, che non vi è mai stata.
7. In assenza di un titolo idoneo a legittimare l'occupazione dell'immobile, l'impresa Controparte_1
deve essere condannata a rilasciare immediatamente lo stesso in favore della
[...] [...]
uoto e libero da persone e cose di proprietà dell'occupante. Parte_1
8. Anche la domanda di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo merita accoglimento.
9. Il danno da occupazione abusiva discende dalla perdita della disponibilità del bene, da parte del
"dominus", e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
Nel caso in esame, la ricorrente adduce che il danno è insito nel fatto che dall'occupazione della res deriva l'impossibilità per la banca di conseguire il reddito normalmente ricavabile dallo stesso bene e che la determinazione del risarcimento del danno può essere effettuata con riferimento all'ammontare del canone contrattuale, dovuto mensilmente, per la locazione dell'immobile.
pagina 3 di 5 Sul punto, occorre dare atto dell'intervento delle SS.UU. della Cassazione che, con la sentenza n.
33645 del 2022, hanno posto fine al dibattito giurisprudenziale esistente, enunciando i seguenti principi di diritto:
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
Nel caso in esame, l'occupazione abusiva della ditta resistente ha privato Banca MPS S.p.A. della disponibilità di un bene immobile che sarebbe stato concesso in locazione ad uso negozio, rendendo così impossibile conseguire il canone mensile, pattuito nel contratto di leasing, pari ad € 953,61 al mese (doc. 6).
Pertanto, tenuto conto che l'occupazione senza titolo risulta provata quantomeno dal giugno 2024 (alla luce del primo sopralluogo, effettuato da parte del curatore dell'eredità giacente il 12 giugno 2024, data in cui la resistente vi svolgeva già l'attività di parrucchiere), alla ricorrente spetta un risarcimento del danno, da parte dell' pari ad € Controparte_1
6.675,27 fino al 31.12.2024 (7 mesi per € 953,61), oltre ad € 953,61 per ciascun mese di perdurante occupazione dal gennaio 2025 all'effettivo rilascio.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori del paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto della semplicità della causa nella quale non sono stati depositati altri atti oltre a quello introduttivo e che è stata definita in un'unica udienza, senza istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita,
AN l' in persona del suo Controparte_1
titolare, al rilascio immediato in favore di Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Pontassieve (FI), Loc. Sieci, Via Rossini n. 8, censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 94, part. 229, sub 4, piano T, Cat. C/2, libero da persone e cose;
pagina 4 di 5 AN l' in persona del suo Controparte_1 titolare, a pagare a la somma di € 6.675,27, oltre ad Parte_1
€ 953,61 per ciascun mese di perdurante occupazione dal gennaio 2025 all'effettivo rilascio;
AN l' a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di lite che liquida in complessivi € 545,00 per Parte_1 esborsi ed € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Dott.ssa Elisa Biancucci.
pagina 5 di 5