Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 19242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19242 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
( nato a [...] l'[...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( nata a [...] il [...] ) entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LAURO GIOVANNI presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Alessandro Manzoni n.246
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 e Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Napoli il 20.12.2008; che dalla loro unione
[...]
pag. 1 di 5
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 4.02.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando le condizioni da loro pattuite.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininter- rotta. La sentenza di separazione è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria allegata al fascicolo telematico.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto;
I figli minori e , secondo quanto disposto dall'art. 337 ter c.c. (richiamato Per_1 Per_2 dall' art. 155 c.c.) verranno affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di ciascun figlio. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi del terzo comma del citato articolo 337 ter c.c., potranno essere assunte separatamente da entrambi i genitori ed in particolare dalla madre, alla quale viene lasciata la residenza privilegiata degli stessi;
La regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso il padre è così concordata: infrasettimanalmente, il padre potrà tenere e con la regolarità di due volte a Per_1 Per_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 settimana, previo accordo con la madre da comunicare almeno la mattina. Li preleverà all'uscita di scuola e li riaccompagnerà alle ore 19:00 .
Nei weekend, i coniugi si alterneranno una settimana ciascuno, il padre, nei week end di sua pertinenza li preleverà il venerdì fuori scuola a e li riaccompagnerà la domenica.
Le festività pasquali, natalizie e similari sono regolate con il criterio dell'alternanza annuale: nell'anno in cui i minori trascorreranno la vigilia delle festività natalizia con la madre trascorreranno il giorno di Natale con l'altro, nello stesso anno trascorreranno invece la vigilia di
Capodanno con il padre ed il capodanno con la madre e ciò con il principio dell'alternanza per l'anno successivo.
Lo stesso valga per le festività Pasquali, si alterneranno annualmente la giornata della Pasqua e del lunedì in albis.
Eventuali modificazioni della predetta regolamentazione ordinaria che dovessero rendersi necessarie per esigenze dei genitori, necessità dei figli o altre evenienze, dovranno essere concordate per le vie brevi tra i coniugi o tempestivamente comunicate;
Per le ferie estive, i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni con ciascun genitore, il quale sarà libero di poter trascorrere un periodo al mare in compagnia dei piccoli.
Il periodo ed il luogo scelto per il godimento della vacanza dovrà essere puntualmente comunicato all'altro genitore entro e non oltre il mese di giugno.
Per il compleanno dei bambini si prevede che gli stessi lo trascorreranno sempre con entrambi i genitori, ove ciò non fosse possibile, gli stessi faranno in modo di ritagliarsi una parte di quella ricorrenza da trascorrere con il minore, comunicando all'altro anticipatamente le modalità.
La festa del papà e della mamma i minori la trascorreranno con il genitore di cui è la ricorrenza, ciò anche ove la turnazione non lo consenta.
I minori continueranno ad abitare con la madre in Napoli al Vico Santi Filippo e Giacomo
n. 29
La coniuge attualmente ha un'occupazione e pertanto rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento da parte del coniuge;
il signor dichiara di svolgere la professione di architetto mentre la sig.ra Parte_1 [...]
dichiara di svolgere la professione di impiegata, i loro redditi netti negli ultimi anni sono Pt_2
pari a quelli di cui alle allegate dichiarazioni dei redditi.
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento, nel rispetto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 somma mensile di € 800,00 rivalutata ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT-FOI, oltre a concorrere nella misura del 50% delle spese straordinarie, extrascolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN, concordate e debitamente documentate. Stante la minore età dei figli, le somme predette saranno versate mediante bonifico bancario o altra modalità tracciabile entro il giorno 10 di ciascun mese alla madre, che le gestirà nell'esclusivo interesse dei figli.
Considerato che
il padre svolge la libera professione, al fine di garantire il versamento degli importi di cui innanzi, quest'ultimo si impegna ed obbliga a corrispondere eventuali importi arretrati ( anche in riferimento a sanzioni amministrative a carico del veicolo tipo LANCIA Y tg GC 499SK intestato alla sig.ra sino al 03.06.2024), all'atto della vendita dell'immobile allo stesso intestato Parte_2 sito in Pomigliano D'arco (NA) alla Via Nilde Iotti n.
8. Detti importi saranno quantificati e comunicati dalla sig.ra ed alla stessa versati sul proprio conto corrente, in Parte_2
favore dei minori, a semplice richiesta.
Le parti si lasciano l'autorizzazione al rilascio del passaporto per ciascun minore”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a NAPOLI il
20.12. 2008 (atto n. 99, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5