Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6684 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 06684 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 10897/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron..19032 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 26/02/02 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA 1 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti €1.55 9 MAG. 2002 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE CA ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA LL GI, ER LF, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentati e 2002 difesi dagli avvocati ISIDE B. STORACE, RITA LASAGNA, 824 -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 91/01 della Corte d'Appello di -GENOVA, depositata il 13/02/01 R.G.N. 1058/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito l'Avvocato STORACE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione con la quale il Tribunale di Savona aveva riconosciuto agli odierni intimati il diritto alla rivalutazione ai sensi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 169, convertito, con 5 giugno 1993 modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271 - dei contributi previdenziali, ai fini pensionistici, per il periodo ultradecennale in cui gli stessi alle dipendenze della società Fiat Auto, stabilimento di Vado Ligure, prima, e poi della AP Lockeed, stabilimento di Cairo Montenotte, erano stati addetti ad attività lavorative comportanti esposizione al rischio amianto. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha interpretato il comma ottavo del 13, nel senso che ai finicitato art. dell'invocato beneficio è sufficiente l'esposizione ultradecennale del lavoratore al rischio amianto, senza che sia necessario per la sussistenza di tale requisito il superamento dei livelli massimi di concentrazione delle fibre di amianto stabiliti dal 3 decreto legislativo n. 277 del 1991. Questi livelli, ha specificato il giudice del gravame, costituiscono la misura oltre la quale sussiste la presunzione legale di causazione di patologie ad opera dell'a'amianto, e se non superati viene meno solo detta presunzione legale, ma non la possibilità di accertare in concreto la esposizione dei lavoratori all'amianto con modalità tali da integrare rischio morbigeno, al pari di qualunque altra lavorazione potenzialmente dannosa;
accertamento nella specie compiuto dal giudice di primo grado, valorizzando la dichiarazione rilasciata dall'INAIL, attestante la esposizione degli intimati durante la loro prestazione lavorativa al rischio di inalazione di fibre di amianto. Per la cassazione della sentenza di appello l'INPS ricorre a questa Corte, formulando un solo motivo. I lavoratori resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa 4 applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto- legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271. Assume che la norma denunciata è di natura eccezionale, in quanto diretta ad agevolare il pensionamento anticipato di un numero limitato di lavoratori interessati, esposti ad un rischio effettivo per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto e che esula dalla previsione di quella disposizione una concessione del beneficio allargata a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorino in luoghi comportanti esposizione all'amianto. Deduce che ai fini in questione è necessaria una esposizione all'amianto tale da comportare effettivo rischio per la salute del singolo lavoratore e da essere perciò soggetto ad assicurazione INAIL, sussistente quando la concentrazione media sia superiore ai valori indicati nel terzo comma dell'art. 24 decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, qui non raggiunti risultando dalla sentenza di primo grado, e la circostanza era comune a tutti i lavoratori, che per quanto riguardava gli addetti alla rettifica, al montaggio freni e all'accoppiamento 5 suola ganascia, le concentrazioni misurate erano la metà del limite fissato dal predetto dereto legislativo in 0,1 fibre per centimetro cubo. Quel che rileva ai fini dell'invocato beneficio, sottolinea l'INPS, è il rischio specifico individuale e non quello di area o potenziale o ambientale. Il ricorso è fondato. Con riferimento ad analoga fattispecie, questa Corte (v. sentenza 3 aprile 2001 n. 4913) ha ritenuto che il beneficio della rivalutazione dei contributi previdenziali ai fini pensionistici, previsto dal citato art. 13, comma ottavo, possa essere attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni con valori di rischio, per esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti indicati dagli artt. 24 e 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, ed ha precisato che il giudice del merito, nel rispetto dei criteri ripartizione dell'onere probatorio di cui di all'art. 2697 cod. civ., deve accertare la specifica lavorazione alla quale è stato addetto il lavoratore che richiede il beneficio in esame, l'ambiente in cui detta lavorazione è stata svolta per più di dieci anni - valutando in tale periodo le pause fisiologiche proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività - e la sussistenza delle condizioni di esposizione del lavoratore al rischio amianto indicate nei citati artt. 24 e 31. Questo orientamento, confermato da altre decisioni (Cass. 22 maggio 2001 n. 6980, Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, Cass. 27 febbraio 2002 n. 2919, Cass. 5 marzo 2002 n. 3151, Cass. 5 marzo 2002 n. 3165), deve essere qui ribadito. La sentenza impugnata si fonda, in via esclusiva, su una lettura non condivisibile della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 10 gennaio 2000. Il Giudice delle leggi ha escluso l'illegittimità costituzionale del più volte richiamato art. 13, comma ottavo, denunciata sotto il profilo del riconoscimento del beneficio previdenziale da esso previsto ad una serie indeterminata di destinatari, con possibilità di uguali decisioni per casi di diversa pericolosità e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali, osservando come la norma censurata, nel richiamare il dato ben determinato di riferimento temporale e la nozione di rischio che caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali, e che già aveva indotto il legislatore a 7 fissare, sia pure a fini di prevenzione, con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 valori di concentrazione delle polveri che segnano la soglia limite del rischio di esposizione, esprima invece, nella sua effettiva portata, un precetto adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso. Il ricorso va dunque accolto e la causa va rimessa ad altro giudice di appello. Non è possibile infatti la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata e la decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in ordine, in particolare, ai livelli di concentrazione delle fibre di amianto cui furono esposti i lavoratori intimati: non possono essere utilizzati gli elementi risultanti in proposito nella sentenza di primo grado e richiamati in quella di appello, essendo la prima pronuncia irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio di quella di appello e non ripristinata dalla cassazione di quest'ultima (come può desumersi dall'art. 393 cod. proc. civ. per 8 l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Il giudice di rinvio, designato come in dispositivo, si atterrà al principio di diritto innanzi trascritto (come elaborato da Cass. 4913/2001), e procederà all'accertamento delle condizioni, in cui versavano i lavoratori, di esposizione al rischio amianto, oltre che in base agli elementi offerti dagli stessi, anche con i mezzi prova che riterrà opportuni, avvalendosi dei suoi poteri istruttori di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. Al giudice di rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Антон Салиоуси lobl И мсокоIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -9 MAG. 2002 D E IL CANCELLIERE R P CANO висо