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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/10/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 362/2025 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO CAIONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI FIRENZE adita, in composizione collegiale, reiectis contrariis, così provvedere:
-Accertata la attività svolta dal professionista nell'interesse del dott. , nel Controparte_1 giudizio innanzi a codesta Corte di Appello di Firenze, recante R.G. n. 2552/2018 e definito con sentenza n.2438/2022 pubblicata in data 02/11/2022, nonché accertata la rispondenza della somma liquidata per tale prestazione resa, secondo la tariffa professionale forense , condannare il dott. nato a [...] in data [...], residente in Controparte_1
1 SE (CE) alla Via Monte Somma n.38, C.F. al pagamento della C.F._2 predetta somma di E. 9.515,00 a titolo di onorario - di cui euro 2.835,00 per la fase di studio,
e.1.820,00 per la fase introduttiva, e.4.860,00 per la fase decisoria, oltre al 15% su detto importo per rimborso forfettario ed alla cpa al 4% ed oltre agli interessi legali dal dì della domanda al dì del pagamento
-Condannare il dott. altresì al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente giudizio in favore degli avvocati costituiti.”
OGGETTO: ricorso ex art. 14 d. lvo 150/11 per compenso giudiziale d'avvocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs 150/2011 depositato il 24.2.2025, l'avvocato ha Parte_1 chiesto che fosse accertato il suo diritto al compenso professionale ex art. 2233 c.c. per le prestazioni rese in favore dal dott. , nel giudizio d'appello innanzi a questa Controparte_1
Corte R.G. 2552/18.
In particolare, ha esposto di aver assistito e difeso il suddetto professionista:
a) nel giudizio di primo grado pendente innanzi al Tribunale di Lucca R.G. 7002/2014, in seguito ad atto di citazione ex artt.106 e 269 c. p.c. notificatogli dalla Controparte_2
- a sua volta evocata in giudizio dal sig. per responsabilità
[...] Controparte_3 medica - affinché in caso di accoglimento della domanda di parte attrice la clinica chiamante venisse manlevata e tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria dal medico terzo chiamato;
giudizio conclusosi con sentenza 1178/2018 emessa in data
20.07.2018, che aveva condannato la al risarcimento dei Controparte_2 danni in favore dell'attore , liquidati in complessivi euro 57.018,00, e respinto CP_3 la domanda di manleva contro , condannando altresì la clinica a rifondere al CP_1 medesimo le spese di lite, per euro 8.000,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
la ricorrente, ha chiarito di aver percepito il compenso per il primo grado dalla come liquidato in sentenza, mentre il dott. CP_2 Controparte_1 non aveva provveduto a rimborsarle le spese vive affrontate per recarsi ad ogni udienza, consistenti nei biglietti ferroviari Napoli-Firenze e Firenze Lucca A/R, nelle spese di albergo ecc. (spese vive tuttavia non domandate in questa sede);
a) nel giudizio d'appello avverso detta sentenza proposto dalla , Controparte_2
R.G. 2552/2018, nel cui ambito il dott. aveva altresì proposto appello CP_1 incidentale, conclusosi con sentenza di rigetto dell'appello principale, accoglimento dell'appello incidentale e condanna di a corrispondere al dott. Controparte_3
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per il primo CP_1 grado in complessivi euro 13.430,00 per compenso oltre r.f. ed accessori e, per il secondo grado, in complessivi euro 9.515,00 per compenso, di cui euro 2.835,00 per la
2 fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisoria, da maggiorarsi del 15% per rimborso forfettario spese ed oltre va e cpa come per legge
La ricorrente ha dunque lamentato che il dott. , che aveva preferito non agire in via CP_1 esecutiva contro il sig. , non le aveva mai pagato i compensi liquidati dalla Corte CP_3
d'Appello, e per questo ha domandato a questa Corte la condanna del cliente al pagamento in suo favore della predetta somma di euro 9.515,00 a titolo di onorario (di cui euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisoria), oltre al 15% su detto importo per rimborso forfettario ed alla cpa al 4% ed oltre agli interessi legali dal dì della domanda al dì del pagamento
***
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è stata regolarmente effettuata al resistente, che non si è costituito e di cui è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo dopo l'entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia” (dec.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149) che ha abrogato il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e seguenti cpc (normativa richiamata dall'art. 14 dec. lgs 150/11) ed ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc;
conseguentemente con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stato modificato l'art. 14 dec. lgs
150/11 nel senso che il “rito sommario di cognizione” ivi indicato è stato sostituito con “il rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc, il quale si conclude con una sentenza che deve essere emessa all'esito di discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc.
La causa viene dunque decisa con sentenza emessa dalla Corte all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, anziché in presenza, non essendovi stata opposizione alla trattazione scritta, ex art. 128 c.p.c.
***
La domanda è fondata.
Dagli atti depositati in giudizio emerge la prova che l'avv.to per conto del cliente ha Pt_1 redatto la comparsa di costituzione in appello, nel cui ambito ha proposto appello incidentale, presenziato alle udienze e redatto tutti i successivi scritti, anche conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Emerge poi dalla sentenza di secondo grado che il compenso qui richiesto è il medesimo ivi liquidato a carico del soccombente, sig. ; peraltro, si tratta di importo assolutamente CP_3 conforme a quanto disposto dal D.M. 55/14 e successive modifiche, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del petitum, stante la reiezione della domanda), secondo i valori medi stante la complessità media della controversia, e senza alcuna liquidazione per la fase istruttoria, non espletata.
3 Dunque, va accolta integralmente la domanda della ricorrente di pagamento dei compensi richiesti per la complessiva somma di € 9.515,00 oltre accessori di legge (ovvero da maggiorare di rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa).
Come chiesto dalla ricorrente, su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora, avvenuta in data 10.3.2025, con la notifica del ricorso (non essendo ravvisabile la mora ex re, in difetto della pattuizione di un termine per l'adempimento).
Benvero, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 (cfr. Cass. 19/08/2022 n.
24973; 18/12/2024 n. 33198).
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, e ridotta nel minimo quella decisoria perché consistita nel deposito di note scritte, avendo la contumacia del resistente non ostacolato e quindi reso più facile la difesa della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
• in accoglimento della domanda, accerta il diritto dell'avvocato
[...]
al compenso per le prestazioni professionali rese in favore di parte Pt_1 resistente e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 9.515,00, oltre accessori di legge ed interessi come meglio specificato in parte motiva;
• condanna il resistente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti
4 ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 362/2025 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO CAIONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI FIRENZE adita, in composizione collegiale, reiectis contrariis, così provvedere:
-Accertata la attività svolta dal professionista nell'interesse del dott. , nel Controparte_1 giudizio innanzi a codesta Corte di Appello di Firenze, recante R.G. n. 2552/2018 e definito con sentenza n.2438/2022 pubblicata in data 02/11/2022, nonché accertata la rispondenza della somma liquidata per tale prestazione resa, secondo la tariffa professionale forense , condannare il dott. nato a [...] in data [...], residente in Controparte_1
1 SE (CE) alla Via Monte Somma n.38, C.F. al pagamento della C.F._2 predetta somma di E. 9.515,00 a titolo di onorario - di cui euro 2.835,00 per la fase di studio,
e.1.820,00 per la fase introduttiva, e.4.860,00 per la fase decisoria, oltre al 15% su detto importo per rimborso forfettario ed alla cpa al 4% ed oltre agli interessi legali dal dì della domanda al dì del pagamento
-Condannare il dott. altresì al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente giudizio in favore degli avvocati costituiti.”
OGGETTO: ricorso ex art. 14 d. lvo 150/11 per compenso giudiziale d'avvocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs 150/2011 depositato il 24.2.2025, l'avvocato ha Parte_1 chiesto che fosse accertato il suo diritto al compenso professionale ex art. 2233 c.c. per le prestazioni rese in favore dal dott. , nel giudizio d'appello innanzi a questa Controparte_1
Corte R.G. 2552/18.
In particolare, ha esposto di aver assistito e difeso il suddetto professionista:
a) nel giudizio di primo grado pendente innanzi al Tribunale di Lucca R.G. 7002/2014, in seguito ad atto di citazione ex artt.106 e 269 c. p.c. notificatogli dalla Controparte_2
- a sua volta evocata in giudizio dal sig. per responsabilità
[...] Controparte_3 medica - affinché in caso di accoglimento della domanda di parte attrice la clinica chiamante venisse manlevata e tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria dal medico terzo chiamato;
giudizio conclusosi con sentenza 1178/2018 emessa in data
20.07.2018, che aveva condannato la al risarcimento dei Controparte_2 danni in favore dell'attore , liquidati in complessivi euro 57.018,00, e respinto CP_3 la domanda di manleva contro , condannando altresì la clinica a rifondere al CP_1 medesimo le spese di lite, per euro 8.000,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
la ricorrente, ha chiarito di aver percepito il compenso per il primo grado dalla come liquidato in sentenza, mentre il dott. CP_2 Controparte_1 non aveva provveduto a rimborsarle le spese vive affrontate per recarsi ad ogni udienza, consistenti nei biglietti ferroviari Napoli-Firenze e Firenze Lucca A/R, nelle spese di albergo ecc. (spese vive tuttavia non domandate in questa sede);
a) nel giudizio d'appello avverso detta sentenza proposto dalla , Controparte_2
R.G. 2552/2018, nel cui ambito il dott. aveva altresì proposto appello CP_1 incidentale, conclusosi con sentenza di rigetto dell'appello principale, accoglimento dell'appello incidentale e condanna di a corrispondere al dott. Controparte_3
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per il primo CP_1 grado in complessivi euro 13.430,00 per compenso oltre r.f. ed accessori e, per il secondo grado, in complessivi euro 9.515,00 per compenso, di cui euro 2.835,00 per la
2 fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisoria, da maggiorarsi del 15% per rimborso forfettario spese ed oltre va e cpa come per legge
La ricorrente ha dunque lamentato che il dott. , che aveva preferito non agire in via CP_1 esecutiva contro il sig. , non le aveva mai pagato i compensi liquidati dalla Corte CP_3
d'Appello, e per questo ha domandato a questa Corte la condanna del cliente al pagamento in suo favore della predetta somma di euro 9.515,00 a titolo di onorario (di cui euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisoria), oltre al 15% su detto importo per rimborso forfettario ed alla cpa al 4% ed oltre agli interessi legali dal dì della domanda al dì del pagamento
***
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è stata regolarmente effettuata al resistente, che non si è costituito e di cui è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo dopo l'entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia” (dec.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149) che ha abrogato il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e seguenti cpc (normativa richiamata dall'art. 14 dec. lgs 150/11) ed ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc;
conseguentemente con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stato modificato l'art. 14 dec. lgs
150/11 nel senso che il “rito sommario di cognizione” ivi indicato è stato sostituito con “il rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc, il quale si conclude con una sentenza che deve essere emessa all'esito di discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc.
La causa viene dunque decisa con sentenza emessa dalla Corte all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, anziché in presenza, non essendovi stata opposizione alla trattazione scritta, ex art. 128 c.p.c.
***
La domanda è fondata.
Dagli atti depositati in giudizio emerge la prova che l'avv.to per conto del cliente ha Pt_1 redatto la comparsa di costituzione in appello, nel cui ambito ha proposto appello incidentale, presenziato alle udienze e redatto tutti i successivi scritti, anche conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Emerge poi dalla sentenza di secondo grado che il compenso qui richiesto è il medesimo ivi liquidato a carico del soccombente, sig. ; peraltro, si tratta di importo assolutamente CP_3 conforme a quanto disposto dal D.M. 55/14 e successive modifiche, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del petitum, stante la reiezione della domanda), secondo i valori medi stante la complessità media della controversia, e senza alcuna liquidazione per la fase istruttoria, non espletata.
3 Dunque, va accolta integralmente la domanda della ricorrente di pagamento dei compensi richiesti per la complessiva somma di € 9.515,00 oltre accessori di legge (ovvero da maggiorare di rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa).
Come chiesto dalla ricorrente, su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora, avvenuta in data 10.3.2025, con la notifica del ricorso (non essendo ravvisabile la mora ex re, in difetto della pattuizione di un termine per l'adempimento).
Benvero, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 (cfr. Cass. 19/08/2022 n.
24973; 18/12/2024 n. 33198).
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, e ridotta nel minimo quella decisoria perché consistita nel deposito di note scritte, avendo la contumacia del resistente non ostacolato e quindi reso più facile la difesa della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
• in accoglimento della domanda, accerta il diritto dell'avvocato
[...]
al compenso per le prestazioni professionali rese in favore di parte Pt_1 resistente e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 9.515,00, oltre accessori di legge ed interessi come meglio specificato in parte motiva;
• condanna il resistente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti
4 ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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