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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/10/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 213 /2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli per procura allegata al ricorso. appellante
CONTRO
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. in qualità di procuratore speciale, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Giulia Salami per procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado. appellata
SIGLA s.r.l., c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Arrigo e Claudia De Pellegrini per procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado.
appellata
Controparte_3
appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note in data 16.9.2025
Per come da note in data 16.9.2025 Controparte_4
Per LA s.r.l.: come da note in data 15.9.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale della Spezia, depositato in data 6.10.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e LA s.r.l. esponendo: Controparte_3
- di essere dipendente della società e di Parte_2 avere aderito, in data 1.2.2017, al Fondo Pensione “Alleata Previdenza” di disponendo il versamento al predetto fondo delle Controparte_1 quote di TFR;
- di avere vincolato successivamente tale piano individuale pensionistico a due contratti di finanziamento decennali con cessione del quinto dello stipendio (quota rispettivamente pari a euro 297,00 ed euro 310,00), stipulati il 14.3.2017 con e il 18.2.2019 con LA;
CP_3
- di avere ricevuto informativa di Alleata Previdenza del 9.3.2021 in cui si attestava che il TFR fino a quel momento maturato nel Fondo era pari a
47.803,22 mentre, al 22.3.2021, il debito residuo con le due finanziarie ammontava a euro 29.760,00 per LA ed euro 15.147,00 per CP_3
- di avere richiesto alle due società cessionarie l'autorizzazione allo svincolo del TFR, per complessivi euro 20.000,00, al fine di ottenerne l'anticipazione dal Fondo Pensione per fare fronte a urgenti spese per terapie odontoiatriche a suo favore e del coniuge;
- di avere ottenuto solo da LA l'assenso all'anticipazione di euro 7.350,00.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la condanna di
[...]
ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla corresponsione di euro CP_1
20.000,00 a titolo di anticipazione del TFR.
e LA si sono costituite contestando la fondatezza della CP_1 pretesa;
in subordine LA ha chiesto l'accoglimento della domanda solo
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per la parte eccedente quanto necessario per l'estinzione delle posizioni creditorie pendenti. è rimasta contumace. CP_3
Il Tribunale, disattese le richieste di CTU e di integrazione del contraddittorio nei confronti di altra società finanziaria (Vivi Banca s.p.a.) - con la quale il ricorrente aveva nelle more stipulato nuovo finanziamento con cessione del quinto a seguito dell'estinzione anticipata di quello con
LA - ha respinto il ricorso con sentenza n. 167 del 22.5.2023.
Avverso la decisione ha proposto appello e resiste. Pt_1 CP_1
LA eccepisce il giudicato sui capi della decisione che la riguardano, ossia l'accertamento del venir meno della legittimazione passiva e la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite, non essendo gli stessi oggetto di impugnazione.
è rimasta contumace anche nel presente grado. CP_3
La Corte, dopo la formulazione di proposta conciliativa e due rinvii disposti su richiesta dell'appellante (al fine di prendere posizione su detta proposta), ha disposto lo svolgimento della discussione mediante deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che sono state ritualmente depositate dalle parti.
La causa, dato atto della genericità dell'ulteriore istanza di rinvio contenuta nelle note dell'appellante per asserite ragioni di salute non documentate, è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il ricorrente non ha allegato documentazione medica di pubblica provenienza, quale quella richiesta ai fini dell'anticipazione del TFR dagli artt. 2120, comma 8 lett. a), c.c. e art. 11, comma 7 lett. a), d.lgs. 252/2005, ma solo due preventivi provenienti da studi professionali privati;
- inoltre, i due preventivi, per giunta datati rispetto alla richiesta del marzo
2021 (risalendo al giugno 2020 e al novembre 2021), non sono corroborati da diagnosi di patologia e un accertamento tecnico medico-legale sarebbe
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esplorativo, privo di adeguati presupposti e, come tale, inammissibile;
- ulteriori ragioni ostative all'accoglimento della domanda si rinvengono nell'assenza di autorizzazione delle due finanziarie, LA e per CP_3 lo svincolo delle somme richieste, se non una parziale autorizzazione della società LA, la cui legittimazione passiva era peraltro venuta meno nel corso del giudizio per effetto dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento da parte del ricorrente;
- l'autorizzazione delle due finanziarie era indispensabile atteso che il TFR maturato al 31.12.2021 era pari a euro 50.319,51 presso il Fondo ed euro
4.143,19 presso il datore di lavoro, mentre la situazione debitoria complessiva era di euro 43,693,00, con la conseguenza che l'anticipazione di euro 20.000,00 al lavoratore avrebbe determinato la perdita della garanzia di restituzione del loro finanziamento;
- l'accensione di nuovo finanziamento, dopo il deposito del ricorso, con una diversa società cessionaria del quinto (Vivi Banca s.p.a.) non comportava la necessità di integrazione del contraddittorio.
2. Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione per avere ritenuto non provata la necessità delle cure odontoiatriche, nonostante i due certificati medici prodotti, e avere respinto sul punto la richiesta di CTU medica, in quanto “esplorativa”.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere ritenuto necessario, per lo svincolo del TFR, il consenso delle società cessionarie del quinto, poiché tale consenso (peraltro in parte rilasciato da LA prima dell'estinzione del relativo rapporto) non sarebbe richiesto qualora il TFR accantonato sia comunque superiore al debito verso le finanziarie, evidenziando a tal fine che al 22.3.21 l'ammontare del debito del nei confronti di LA era di euro 15,147,00 rispetto ad un TFR Pt_1 complessivo maturato al 9.3.21 di euro 51.946,00.
3. L'appello non merita accoglimento.
3.1 Il Tribunale ha in primo luogo rilevato il difetto di un presupposto espressamente previsto da entrambe le disposizioni - l'art. 2120 c.c. e l'art.
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11 d. lgs. 252/2005 - che consentono l'erogazione anticipata del TFR per motivi di salute a condizione che la necessità delle cure sia riconosciuta dalle “competenti strutture pubbliche”. E' sulla scorta di tale elemento letterale che il giudice di primo grado ha affermato che i due preventivi di spesa per prodotti dal in quanto provenienti da studi professionali Pt_1 privati, sono inidonei a integrare la fattispecie costitutiva del diritto azionato, secondo criteri di stretta interpretazione della normativa richiamata coerenti con la natura derogatoria ed eccezionale dell'anticipazione del TFR (di recente ribadita anche dalla S.C. nella sentenza n. 13525 del 2025).
Il capo della decisione non è stato oggetto di specifica impugnazione, posto che con il primo motivo, l'unico inerente la fondatezza del diritto all'anticipazione del TFR, l'appellante si è limitato a criticare la valutazione dell'efficacia probatoria dei due documenti con riferimento al loro contenuto, rappresentativo dell'asserita necessità delle cure da accertare anche mediante CTU, ossia un profilo che il Tribunale ha esaminato con motivazione aggiuntiva (introdotta dalla locuzione “Non solo” e riferita al loro carattere datato e generico), del tutto distinta da quella riguardante la mancanza di documentazione proveniente da strutture pubbliche.
Ne discende, per effetto del giudicato formatosi sull'accertata insussistenza di un presupposto necessario del diritto azionato, di per sé sufficiente a sostenere la decisione, l'inammissibilità dell'esame dei motivi di appello, riguardanti l'efficacia probatoria dei due preventivi e la necessità del consenso delle società cessionarie del quinto.
L'impugnazione risulta altresì inammissibile nei confronti dell'appellata
LA s.r.l. stante il giudicato formatosi sul capo della sentenza che ne ha rilevato il difetto di legittimazione passiva, da intendersi quale titolarità passiva del rapporto per l'estinzione anticipata del finanziamento, anch'esso non censurato in modo specifico con l'appello.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, tenuto conto anche della mancata adesione alla proposta
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conciliativa della Corte accettata da entrambe le società appellate. La liquidazione segue in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di valore della causa e con applicazione dei parametri minimi, in considerazione della natura e del numero delle questioni trattate.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 437 e 127 ter c.p.c.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare alle società appellate costituite le spese del grado, liquidate per ciascuna in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario
15%, Iva e Cpa;
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore pagamento,
a carico dell'appellante di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Genova, 24.9.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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