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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2469/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(Marocco), in data 30.12.1965, residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] CP_2 C.F._2
(Marocco), in data 01.01.1970, residente in [...];
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._3
(Marocco), in data 06.12.1985, residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._4
(Marocco), in data 14.09.1989, residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] Parte_3 C.F._5
(Marocco), in data 12.02.1992, residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] Parte_4 C.F._6
(Marocco), in data 11.12.2002, residente in [...]
, nata in [...], il [...] residente in [...], in Parte_5 qualità di erede nonna del de cuius;
e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 CP_2 responsabilità genitoriale di (C.F. Persona_1
), nata a [...], in data [...], C.F._7 residente in [...];
Pag. 1 a 11 tutti in qualità di eredi di , nato a [...], in ER data 09.07.1987, rappresentati e difesi dall'avv. Katia Albanese e Federico Cardacio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Katia
Albanese in Settimo Torinese, via Italia 11;
ATTORI contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_3
Torinese (TO), via Alpi Graie n. 31 (C.F. ; C.F._8
, nata a [...] il [...] e residente Parte_6 in Gassino Torinese (TO), strada Chivasso n. 7 (C.F.
; C.F._9
con sede in Milano, via Gardella n. 2, in Controparte_4 persona del suo Direttore Generale (P.IVA Controparte_5
); P.IVA_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Olmi del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlo Alberto Ciani in piazza Lamarmora 24;
CONVENUTI
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertare e dichiarare la responsabilità civile ex. 2043 c.c. e ss, dei convenuti e per l'effetto condannarli, in solido tra loro, al risarcimento delle seguenti somme: € 1.559.265,30 per danno da perdita parentale;
€ 5900,00 per danno patrimoniale, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge, in favore degli attori;
dichiarare ex art. 96 cpc che i convenuti hanno agito in mala fede e per
l'effetto condannarli, sempre in solido, in via equitativa, al risarcimento del danno condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa, come per legge;
in via subordinata, condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 2050 CP_3 cc , condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 2051 cc e l'assicurazione, Pt_6 tutti in solido tra le parti.
Pag. 2 a 11 In via meramente subordinata, condannare i convenuti al pagamento della somma che sarà ritenuta opportuna secondo equità dal giudice ai sensi degli articoli 2056 cc. In ogni caso con vittoria di spese.
In via di ulteriore subordine, per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi, di una eventuale accertata corresponsabilità del defunto voglia questo Giudice accertare la corresponsabilità delle CP_1 signore e commisurata secondo le prove che saranno Pt_6 CP_3 assunte in corso di causa, con domanda risarcitoria proporzionata al grado di responsabilità che questo Giudice vorrà accertare. In ogni caso con vittoria di spese”. In via istruttoria, ammettersi le prove per interrogatorio e testi sui capitoli e con i testimoni di cui è fatta espressa riserva di precisazione, nei termini disposti dall'art. 183 , 6° comma, cpc.
Parte convenuta: “Dato atto dell'esito della CTU cinematico ricostruttiva.
- Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. ER nella causazione del sinistro de quo;
respingere in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto ogni non comprovata domanda rivolta nei confronti delle convenute, mandandole integralmente assolte. In via istruttoria
- Non ammettersi i capi di prova attorei ai nn. da 1 a 60 di cui in citazione per i motivi di cui in memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 3 del 2 maggio
2023.
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova attorei ammettersi le convenute alla prova contraria coi testimoni indicati in memoria ex art.
183, co. 6 c.p.c. n. 3 del 2 maggio 2023.
- Ammettersi le convenute alla prova per interrogatorio e testi sui capi di prova di cui ai nn. da 1 a 6 di cui in memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 3 del 2 maggio 2023, con i testi ivi indicati.
- Ove ritenuto necessario, ammettersi CTU medico legale atta ad accertare le cause del decesso del sig. . In ogni caso, con il ER favore di spese, diritti e onorari di lite, con rimborso spese generali oltre
IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 CP_2
, (in proprio e in qualità di soggetti esercenti la responsabilità
[...] genitoriale sulla figlia ), Persona_1 Parte_1 [...]
, , , tutti in qualità di eredi di Parte_7 Parte_4 Parte_5
, hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Ivrea, ER
Pag. 3 a 11 , nonché la società Controparte_3 Parte_6 [...] chiedendo al giudice di accertare la responsabilità Controparte_4 esclusiva di convenuti nel sinistro stradale verificatosi in data 01.10.2020 a
Settimo Torinese, in via Milano, nel quale il proprio congiunto è deceduto a causa delle lesioni riportate, e domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa della perdita del rapporto parentale.
I convenuti, costituitisi a mezzo di un unico difensore, hanno negato ogni responsabilità per l'evento mortale verificatosi ai danni di ed ER hanno chiesto il rigetto integrale delle domande avversarie.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti e l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio ed è stata rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta.
§ Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate, con particolare riguardo alla richiesta di ammissione delle prove orali avanzata da parte attrice, atteso che i capitoli articolati sono irrilevanti ai fini del decidere per le ragioni di seguito esplicitate.
§ Sulla domanda di risarcimento del danno. La dinamica del sinistro.
La c.t.u. e il nesso causale.
La domanda di risarcimento del danno, proposta da parte attrice, deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Le allegazioni delle parti, la documentazione acquisita al fascicolo di causa, il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale della Città di Settimo Torinese, le dichiarazioni rese dalle persone presenti sul luogo del sinistro e le risultanze della relazione tecnica del C.T.U., perito dott. , consentono di ricostruire la dinamica del Persona_3 sinistro nei termini che seguono.
Il giorno 1/10/2020, alle ore 18:40 circa, stava percorrendo la ER via Milano con direzione Brandizzo, a Settimo Torinese, a bordo del motociclo, modello Kawasaki, tg. BM 78148, di sua proprietà.
Pag. 4 a 11 Il veicolo Toyota Yaris, condotto da e di proprietà di Parte_6
, assicurato con la società Controparte_3 Controparte_4 si trovava sulla via Milano con la stessa direzione di marcia (Settimo T.se
→ Brandizzo).
Il mezzo, fermo inizialmente davanti a un passo carraio del civico 20, si è spostato davanti a un negozio di macelleria sito sulla stessa via, pochi metri più avanti, posizionandosi in doppia fila con le quattro frecce attive e invadendo la corsia di percorrenza di circa 1 metro.
Nello stesso frangente il motociclista ha compiuto una manovra che ha causato il bloccaggio di una ruota del motociclo: per effetto della manovra,
ha perso il controllo del mezzo ed è caduto al suolo sul ER fianco dx.
A seguito della caduta, il motociclo e il motociclista hanno intrapreso traiettorie distinte: il primo ha proseguito dritto per un totale di circa m 59 mentre il secondo ha seguito una traiettoria con leggera inclinazione verso esterno carreggiata fino ad impattare contro il paraurti posteriore della
Toyota.
Durante il moto di rotolamento al suolo, la vittima ha perso il casco.
Così ricostruita la dinamica dell'incidente stradale e passando ad esaminare i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, il Tribunale reputa accertato, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, che la responsabilità del sinistro stradale sia imputabile alla colpa di
[...]
il quale ha tenuto una condotta di guida non conforme alle Per_2 prescrizioni del codice stradale e alle generali regole di prudenza.
Il c.t.u. ha accertato, anzitutto, che la velocità del motociclo era di circa 85
Km, valore ampiamente superiore al limite di 50 km operante sul tratto stradale in cui si è verificato il sinistro (pag. 29 consulenza), ciò in violazione dell'art. 142 C.d.S.
Inoltre, il casco protettivo non era stato correttamente allacciato dal motociclista e venne perso a seguito della caduta (cfr. pag. 24 consulenza e cfr. rilievi fotografici sub. doc. 4 attore pag. 15: si osserva l'assenza della chiusura micrometrica del cinturino), in violazione dell'art. 171 C.d.S.
Pag. 5 a 11 Il motociclista aveva perso il controllo del mezzo a causa di una brusca frenata lungo la via Milano: secondo il c.t.u., le cause della manovra non sono ricostruibili a posteriori per via tecnica ma sono riconducibili soltanto alla sfera soggettiva del motociclista (si richiama a tale proposito il precetto generale di cui all'art. 141 comma 2° C.d.S. secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”).
Ebbene, il c.t.u ha evidenziato che, in base ad un ragionamento controfattuale, l'evento non si sarebbe verificato (oppure si sarebbe verificato con minore lesività) se il comportamento del motociclista fosse stato improntato alle regole di diligenza.
Il ragionamento del c.t.u. è riassumibile nei seguenti passaggi:
1. In base all'esame dei luoghi e della posizione statica finale della vittima dell'incidente, il corpo è rotolato per circa m 29,5, mentre la traccia gommosa al suolo è stata rinvenuta per circa m 8,4;
2. a tale distanza (29,5 + 8,4 = 37,9 mt), il c.t.u. ha sommato i metri che sono stati ragionevolmente percorsi dalla moto (n. 21,22 metri) durante l'intervallo psicotecnico di reazione del motociclista (n.d.r. intervallo che è stato calcolato in via approssimativa in 0,9s in base all'età del conducente al momento dell'incidente e alla velocità di guida);
3. il c.t.u. ha così ottenuto il risultato finale di 59,9 metri, che corrisponde al calcolo della distanza tra il punto della carreggiata in cui il motociclista ha percepito l'interferenza (da cui derivata la brusca frenata e la perdita di controllo del mezzo) e la posizione statica finale assunta in seguito all'urto;
4. se invece il motociclista avesse rispettato il limite di velocità di 50 km (con una velocità di circa 14m/s) in conformità al disposto dell'art. 142 C.d.S., costui avrebbe percorso una distanza inferiore nell'intervallo psicotecnico di reazione (ossia 12,5 mt);
5. secondo il c.t.u., ciò avrebbe prevedibilmente influito sullo svolgimento degli accadimenti, poiché avrebbe avuto ER
a disposizione circa 47,5 mt per arrestare il veicolo in sicurezza o comunque per rallentare, evitando in questo modo di compiere la brusca manovra che ha comportato il bloccaggio della ruota e la conseguente perdita di controllo del mezzo, con caduta al suolo;
Pag. 6 a 11
6. La stessa velocità di rotolamento sul suolo, i metri percorsi e la violenza dell'urto sarebbero stati prevedibilmente inferiori.
Sulla base di tali condivisibili argomentazioni, il c.t.u. è giunto alla conclusione che la condotta imprudente del motociclista ha avuto incidenza causale nel sinistro occorso.
Si pone a questo punto la necessità di valutare, ai sensi dell'art. 2054 c.c.
(astrattamente applicabile anche rispetto ad un veicolo in sosta), se il comportamento del conducente del veicolo Toyota Yaris abbia concorso nel verificarsi del sinistro.
Si noti, invero, che l'accertamento di un'infrazione, pur grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477;
17/01/1996, n. 343).
Valutate l'elaborato peritale e la documentazione acquisita al fascicolo di causa, la risposta deve essere negativa dovendo ritenersi che la causa dell'evento sia attribuibile in via esclusiva alla condotta di guida del motociclista.
Si precisa che la Polizia Municipale ha elevato nei confronti del conducente del veicolo Toyota una contravvenzione ai sensi dell'art. 157 comma 2° C.d.S. per aver arrecato intralcio alla circolazione.
Nonostante ciò, il c.t.u. ha affermato che la parziale invasione di corsia da parte del veicolo, posizionato in doppia fila, non ha compromesso la libera circolazione dei veicoli lasciando libero al passaggio per lo spazio di 2 mt.
Tale conclusione è coerente con l'orientamento della condivisibile giurisprudenza secondo cui non è sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità accertare se un soggetto abbia compiuto un'infrazione al codice stradale ma è necessario verificare altresì se la violazione amministrativa abbia avuto un'incidenza causale effettiva sulla verificazione dell'evento (Cass. 15/09/2020, n. 19115).
Pag. 7 a 11 Del pari, la Suprema Corte ha ribadito che "l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto", soggiungendo
"come l'individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non possa prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2019, n. 14885; in senso conforme Cass. 16192/2021).
Facendo applicazione di tali principi la Cassazione (Sez. 3, Sentenza n.
11386 del 1997) – esaminando una fattispecie similare – ha escluso la responsabilità del soggetto che aveva parcheggiato in sosta vietata il veicolo allorché, dall'esame delle risultanze processuali, non era emerso un rapporto di sequela causale tra l'infrazione e l'evento di danno (nella specie, lesioni in seguito ad urto una motovespa con spigolo posteriore di autocarro in sosta vietata): cfr. dalla motivazione “i giudici del merito, con una valutazione del contesto probatorio analitica ed esente da errori e pretermissioni, hanno accertato che il comportamento sopravvenuto del danneggiato (il motovespista) costituiva di per sè la unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, così elidendo ogni rapporto di sequela causale tra il fatto antecedente (la sosta vietata da parte dell'autocarro), che è degradato al rango di mera occasione, non rilevante per la causalità materiale di cui agli articoli 40 e 41 del codice penale, applicabili, come norme generali, anche alla tematica della causalità dell'illecito civile (art.
2043 e 2056 correlati). (Conformi, tra le tante, Cass. 16 marzo 1963 n.
658; Cass. 12 agosto 1988 n. 4943; e cfr. Cass. 21 dicembre 1990 n.
16842; Cass. 25 settembre 1993 n. 8825). In definitiva l'incidente è avvenuto esclusivamente per colpa del motovespista, che ben poteva avvedersi della presenza dell'ingombrante autocarro, parcheggiato sotto un lampione e lungo un viale rettilineo”.
Parte attrice ha contestato tale conclusione obiettando che, in mancanza del veicolo in sosta irregolare, non avrebbe subito l'urto ER violento alla testa che gli ha provocato la morte.
Così argomenta il CTP, ing. , nelle proprie osservazioni: “se non vi Per_4 fosse stata la vettura Toyota Yaris ferma in seconda fila ad invadere la parte destra della corsia direzione nord, il corpo motociclista, nella sua
Pag. 8 a 11 traiettoria rettilinea e praticamente allineata all'asse di via Milano, non avrebbe trovato alcun ostacolo sul percorso ad impattare contro di esso”.
L'obiezione non può essere accolta alla luce della puntuale risposta del c.t.u. il quale ha chiarito che i due eventi (caduta autonoma e urto tra motociclista e autovettura) non posso essere analizzati, da un punto tecnico, in modo separato ma sono collegati tra loro, nel senso che lo strisciamento al suolo, la velocità del rotolamento, i metri percorsi e l'impatto finale del motociclista con l'autovettura, sono eventi strettamente correlati alla velocità di percorrenza del motociclo, alla perdita di controllo e caduta del mezzo.
Cfr. in consulenza pag. 34: “Inoltre si ritiene necessario specificare come – dal punto di vista tecnico – non sia possibile separare i due eventi in quanto il secondo è in funzione del primo, il fatto che il motociclista stesse rotolando al suolo, la velocità iniziale posseduta e, di conseguenza, i metri percorsi sono tutti correlati al primo evento senza il quale il secondo non sarebbe avvenuto”
In questi termini, deve concludersi, coerentemente con il ragionamento del c.t.u., che nel caso di specie l'eccessiva velocità di guida e la perdita di controllo del mezzo da parte del motociclista hanno costituito i fattori autonomi che - nella sequenza causale di atti che hanno condotto al prodursi dell'evento – hanno avuto capacità eziologica esclusiva e assorbente nella causazione del danno, comportando la degradazione della fattore concorrente (veicolo fermo in doppia fila lungo la traiettoria percorsa dal corpo del motociclista) al rango di mera occasione dell'evento di danno.
Ne discende che l'autovettura in sosta, vietata o meno, non si è inserita in rapporto causale con l'infrazione del motociclista e l'evento di danno.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale, l'adesione alle risultanze della consulenza tecnica esaurisce l'obbligo di motivazione del giudice per cui non sarebbe neppure necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte le quali, sebbene non espressamente confutate, si considerano implicitamente disattese perché incompatibili, dal momento che le critiche di parte - che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico - si risolvono in
Pag. 9 a 11 mere argomentazioni difensive (cfr. sul punto da ultimo Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Posto che l'accertamento della responsabilità esclusiva di un sinistro in capo ad un conducente integra un'idonea prova liberatoria che può essere offerta dal conducente del veicolo antagonista per superare la presunzione posta dall'art. 2054 co. 2 c.c. (Cass. Civ. 22.4.2009 n. 9550), nella specie può ritenersi, all'esito dell'istruttoria, che la condotta di
[...]
– inosservante delle regole della circolazione stradale - sia stata Per_2 da sola sufficiente all'avveramento del sinistro, che altrimenti, pur in presenza del veicolo in sosta irregolare, non si sarebbe verificato, con conseguenza inapplicabilità dell'art. 2054 comma 2° c.c.
Sulla base delle complessive considerazioni che precedono, in conclusione, il Tribunale reputa provato in giudizio che il sinistro stradale sia stato causato da responsabilità esclusiva di con ER esclusione di ogni forma di responsabilità risarcitoria a carico delle parti convenute.
§ Le spese di lite.
Il Tribunale reputa di dover compensare per intero le spese di lite tenuto conto della peculiarità della vicenda e del fatto che, nel giudizio introdotto dagli eredi di , ai fini della ricostruzione delle cause che ER hanno determinato il sinistro ha assunto valore decisivo l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, che ha permesso di chiarire alcuni aspetti tecnici rilevanti nell'evoluzione del sinistro occorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 2469/2022 così provvede:
1) accerta e dichiara che il sinistro verificatosi in data 01.10.2020 a
Settimo Torinese è stato causato da responsabilità esclusiva di
[...]
e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno Per_2 proposta dagli attori in qualità di eredi di nei confronti di ER
, e la società Controparte_3 Parte_6 Controparte_4
[...]
2) compensa per intero le spese di lite tra le parti del giudizio.
Pag. 10 a 11 3) pone le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in misura paritaria.
Ivrea, 14.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2469/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(Marocco), in data 30.12.1965, residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] CP_2 C.F._2
(Marocco), in data 01.01.1970, residente in [...];
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._3
(Marocco), in data 06.12.1985, residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._4
(Marocco), in data 14.09.1989, residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] Parte_3 C.F._5
(Marocco), in data 12.02.1992, residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] Parte_4 C.F._6
(Marocco), in data 11.12.2002, residente in [...]
, nata in [...], il [...] residente in [...], in Parte_5 qualità di erede nonna del de cuius;
e , in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 CP_2 responsabilità genitoriale di (C.F. Persona_1
), nata a [...], in data [...], C.F._7 residente in [...];
Pag. 1 a 11 tutti in qualità di eredi di , nato a [...], in ER data 09.07.1987, rappresentati e difesi dall'avv. Katia Albanese e Federico Cardacio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Katia
Albanese in Settimo Torinese, via Italia 11;
ATTORI contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_3
Torinese (TO), via Alpi Graie n. 31 (C.F. ; C.F._8
, nata a [...] il [...] e residente Parte_6 in Gassino Torinese (TO), strada Chivasso n. 7 (C.F.
; C.F._9
con sede in Milano, via Gardella n. 2, in Controparte_4 persona del suo Direttore Generale (P.IVA Controparte_5
); P.IVA_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Olmi del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlo Alberto Ciani in piazza Lamarmora 24;
CONVENUTI
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertare e dichiarare la responsabilità civile ex. 2043 c.c. e ss, dei convenuti e per l'effetto condannarli, in solido tra loro, al risarcimento delle seguenti somme: € 1.559.265,30 per danno da perdita parentale;
€ 5900,00 per danno patrimoniale, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge, in favore degli attori;
dichiarare ex art. 96 cpc che i convenuti hanno agito in mala fede e per
l'effetto condannarli, sempre in solido, in via equitativa, al risarcimento del danno condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa, come per legge;
in via subordinata, condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 2050 CP_3 cc , condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 2051 cc e l'assicurazione, Pt_6 tutti in solido tra le parti.
Pag. 2 a 11 In via meramente subordinata, condannare i convenuti al pagamento della somma che sarà ritenuta opportuna secondo equità dal giudice ai sensi degli articoli 2056 cc. In ogni caso con vittoria di spese.
In via di ulteriore subordine, per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi, di una eventuale accertata corresponsabilità del defunto voglia questo Giudice accertare la corresponsabilità delle CP_1 signore e commisurata secondo le prove che saranno Pt_6 CP_3 assunte in corso di causa, con domanda risarcitoria proporzionata al grado di responsabilità che questo Giudice vorrà accertare. In ogni caso con vittoria di spese”. In via istruttoria, ammettersi le prove per interrogatorio e testi sui capitoli e con i testimoni di cui è fatta espressa riserva di precisazione, nei termini disposti dall'art. 183 , 6° comma, cpc.
Parte convenuta: “Dato atto dell'esito della CTU cinematico ricostruttiva.
- Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. ER nella causazione del sinistro de quo;
respingere in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto ogni non comprovata domanda rivolta nei confronti delle convenute, mandandole integralmente assolte. In via istruttoria
- Non ammettersi i capi di prova attorei ai nn. da 1 a 60 di cui in citazione per i motivi di cui in memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 3 del 2 maggio
2023.
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova attorei ammettersi le convenute alla prova contraria coi testimoni indicati in memoria ex art.
183, co. 6 c.p.c. n. 3 del 2 maggio 2023.
- Ammettersi le convenute alla prova per interrogatorio e testi sui capi di prova di cui ai nn. da 1 a 6 di cui in memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 3 del 2 maggio 2023, con i testi ivi indicati.
- Ove ritenuto necessario, ammettersi CTU medico legale atta ad accertare le cause del decesso del sig. . In ogni caso, con il ER favore di spese, diritti e onorari di lite, con rimborso spese generali oltre
IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 CP_2
, (in proprio e in qualità di soggetti esercenti la responsabilità
[...] genitoriale sulla figlia ), Persona_1 Parte_1 [...]
, , , tutti in qualità di eredi di Parte_7 Parte_4 Parte_5
, hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Ivrea, ER
Pag. 3 a 11 , nonché la società Controparte_3 Parte_6 [...] chiedendo al giudice di accertare la responsabilità Controparte_4 esclusiva di convenuti nel sinistro stradale verificatosi in data 01.10.2020 a
Settimo Torinese, in via Milano, nel quale il proprio congiunto è deceduto a causa delle lesioni riportate, e domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa della perdita del rapporto parentale.
I convenuti, costituitisi a mezzo di un unico difensore, hanno negato ogni responsabilità per l'evento mortale verificatosi ai danni di ed ER hanno chiesto il rigetto integrale delle domande avversarie.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti e l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio ed è stata rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta.
§ Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate, con particolare riguardo alla richiesta di ammissione delle prove orali avanzata da parte attrice, atteso che i capitoli articolati sono irrilevanti ai fini del decidere per le ragioni di seguito esplicitate.
§ Sulla domanda di risarcimento del danno. La dinamica del sinistro.
La c.t.u. e il nesso causale.
La domanda di risarcimento del danno, proposta da parte attrice, deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Le allegazioni delle parti, la documentazione acquisita al fascicolo di causa, il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale della Città di Settimo Torinese, le dichiarazioni rese dalle persone presenti sul luogo del sinistro e le risultanze della relazione tecnica del C.T.U., perito dott. , consentono di ricostruire la dinamica del Persona_3 sinistro nei termini che seguono.
Il giorno 1/10/2020, alle ore 18:40 circa, stava percorrendo la ER via Milano con direzione Brandizzo, a Settimo Torinese, a bordo del motociclo, modello Kawasaki, tg. BM 78148, di sua proprietà.
Pag. 4 a 11 Il veicolo Toyota Yaris, condotto da e di proprietà di Parte_6
, assicurato con la società Controparte_3 Controparte_4 si trovava sulla via Milano con la stessa direzione di marcia (Settimo T.se
→ Brandizzo).
Il mezzo, fermo inizialmente davanti a un passo carraio del civico 20, si è spostato davanti a un negozio di macelleria sito sulla stessa via, pochi metri più avanti, posizionandosi in doppia fila con le quattro frecce attive e invadendo la corsia di percorrenza di circa 1 metro.
Nello stesso frangente il motociclista ha compiuto una manovra che ha causato il bloccaggio di una ruota del motociclo: per effetto della manovra,
ha perso il controllo del mezzo ed è caduto al suolo sul ER fianco dx.
A seguito della caduta, il motociclo e il motociclista hanno intrapreso traiettorie distinte: il primo ha proseguito dritto per un totale di circa m 59 mentre il secondo ha seguito una traiettoria con leggera inclinazione verso esterno carreggiata fino ad impattare contro il paraurti posteriore della
Toyota.
Durante il moto di rotolamento al suolo, la vittima ha perso il casco.
Così ricostruita la dinamica dell'incidente stradale e passando ad esaminare i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, il Tribunale reputa accertato, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, che la responsabilità del sinistro stradale sia imputabile alla colpa di
[...]
il quale ha tenuto una condotta di guida non conforme alle Per_2 prescrizioni del codice stradale e alle generali regole di prudenza.
Il c.t.u. ha accertato, anzitutto, che la velocità del motociclo era di circa 85
Km, valore ampiamente superiore al limite di 50 km operante sul tratto stradale in cui si è verificato il sinistro (pag. 29 consulenza), ciò in violazione dell'art. 142 C.d.S.
Inoltre, il casco protettivo non era stato correttamente allacciato dal motociclista e venne perso a seguito della caduta (cfr. pag. 24 consulenza e cfr. rilievi fotografici sub. doc. 4 attore pag. 15: si osserva l'assenza della chiusura micrometrica del cinturino), in violazione dell'art. 171 C.d.S.
Pag. 5 a 11 Il motociclista aveva perso il controllo del mezzo a causa di una brusca frenata lungo la via Milano: secondo il c.t.u., le cause della manovra non sono ricostruibili a posteriori per via tecnica ma sono riconducibili soltanto alla sfera soggettiva del motociclista (si richiama a tale proposito il precetto generale di cui all'art. 141 comma 2° C.d.S. secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”).
Ebbene, il c.t.u ha evidenziato che, in base ad un ragionamento controfattuale, l'evento non si sarebbe verificato (oppure si sarebbe verificato con minore lesività) se il comportamento del motociclista fosse stato improntato alle regole di diligenza.
Il ragionamento del c.t.u. è riassumibile nei seguenti passaggi:
1. In base all'esame dei luoghi e della posizione statica finale della vittima dell'incidente, il corpo è rotolato per circa m 29,5, mentre la traccia gommosa al suolo è stata rinvenuta per circa m 8,4;
2. a tale distanza (29,5 + 8,4 = 37,9 mt), il c.t.u. ha sommato i metri che sono stati ragionevolmente percorsi dalla moto (n. 21,22 metri) durante l'intervallo psicotecnico di reazione del motociclista (n.d.r. intervallo che è stato calcolato in via approssimativa in 0,9s in base all'età del conducente al momento dell'incidente e alla velocità di guida);
3. il c.t.u. ha così ottenuto il risultato finale di 59,9 metri, che corrisponde al calcolo della distanza tra il punto della carreggiata in cui il motociclista ha percepito l'interferenza (da cui derivata la brusca frenata e la perdita di controllo del mezzo) e la posizione statica finale assunta in seguito all'urto;
4. se invece il motociclista avesse rispettato il limite di velocità di 50 km (con una velocità di circa 14m/s) in conformità al disposto dell'art. 142 C.d.S., costui avrebbe percorso una distanza inferiore nell'intervallo psicotecnico di reazione (ossia 12,5 mt);
5. secondo il c.t.u., ciò avrebbe prevedibilmente influito sullo svolgimento degli accadimenti, poiché avrebbe avuto ER
a disposizione circa 47,5 mt per arrestare il veicolo in sicurezza o comunque per rallentare, evitando in questo modo di compiere la brusca manovra che ha comportato il bloccaggio della ruota e la conseguente perdita di controllo del mezzo, con caduta al suolo;
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6. La stessa velocità di rotolamento sul suolo, i metri percorsi e la violenza dell'urto sarebbero stati prevedibilmente inferiori.
Sulla base di tali condivisibili argomentazioni, il c.t.u. è giunto alla conclusione che la condotta imprudente del motociclista ha avuto incidenza causale nel sinistro occorso.
Si pone a questo punto la necessità di valutare, ai sensi dell'art. 2054 c.c.
(astrattamente applicabile anche rispetto ad un veicolo in sosta), se il comportamento del conducente del veicolo Toyota Yaris abbia concorso nel verificarsi del sinistro.
Si noti, invero, che l'accertamento di un'infrazione, pur grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477;
17/01/1996, n. 343).
Valutate l'elaborato peritale e la documentazione acquisita al fascicolo di causa, la risposta deve essere negativa dovendo ritenersi che la causa dell'evento sia attribuibile in via esclusiva alla condotta di guida del motociclista.
Si precisa che la Polizia Municipale ha elevato nei confronti del conducente del veicolo Toyota una contravvenzione ai sensi dell'art. 157 comma 2° C.d.S. per aver arrecato intralcio alla circolazione.
Nonostante ciò, il c.t.u. ha affermato che la parziale invasione di corsia da parte del veicolo, posizionato in doppia fila, non ha compromesso la libera circolazione dei veicoli lasciando libero al passaggio per lo spazio di 2 mt.
Tale conclusione è coerente con l'orientamento della condivisibile giurisprudenza secondo cui non è sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità accertare se un soggetto abbia compiuto un'infrazione al codice stradale ma è necessario verificare altresì se la violazione amministrativa abbia avuto un'incidenza causale effettiva sulla verificazione dell'evento (Cass. 15/09/2020, n. 19115).
Pag. 7 a 11 Del pari, la Suprema Corte ha ribadito che "l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto", soggiungendo
"come l'individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non possa prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2019, n. 14885; in senso conforme Cass. 16192/2021).
Facendo applicazione di tali principi la Cassazione (Sez. 3, Sentenza n.
11386 del 1997) – esaminando una fattispecie similare – ha escluso la responsabilità del soggetto che aveva parcheggiato in sosta vietata il veicolo allorché, dall'esame delle risultanze processuali, non era emerso un rapporto di sequela causale tra l'infrazione e l'evento di danno (nella specie, lesioni in seguito ad urto una motovespa con spigolo posteriore di autocarro in sosta vietata): cfr. dalla motivazione “i giudici del merito, con una valutazione del contesto probatorio analitica ed esente da errori e pretermissioni, hanno accertato che il comportamento sopravvenuto del danneggiato (il motovespista) costituiva di per sè la unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, così elidendo ogni rapporto di sequela causale tra il fatto antecedente (la sosta vietata da parte dell'autocarro), che è degradato al rango di mera occasione, non rilevante per la causalità materiale di cui agli articoli 40 e 41 del codice penale, applicabili, come norme generali, anche alla tematica della causalità dell'illecito civile (art.
2043 e 2056 correlati). (Conformi, tra le tante, Cass. 16 marzo 1963 n.
658; Cass. 12 agosto 1988 n. 4943; e cfr. Cass. 21 dicembre 1990 n.
16842; Cass. 25 settembre 1993 n. 8825). In definitiva l'incidente è avvenuto esclusivamente per colpa del motovespista, che ben poteva avvedersi della presenza dell'ingombrante autocarro, parcheggiato sotto un lampione e lungo un viale rettilineo”.
Parte attrice ha contestato tale conclusione obiettando che, in mancanza del veicolo in sosta irregolare, non avrebbe subito l'urto ER violento alla testa che gli ha provocato la morte.
Così argomenta il CTP, ing. , nelle proprie osservazioni: “se non vi Per_4 fosse stata la vettura Toyota Yaris ferma in seconda fila ad invadere la parte destra della corsia direzione nord, il corpo motociclista, nella sua
Pag. 8 a 11 traiettoria rettilinea e praticamente allineata all'asse di via Milano, non avrebbe trovato alcun ostacolo sul percorso ad impattare contro di esso”.
L'obiezione non può essere accolta alla luce della puntuale risposta del c.t.u. il quale ha chiarito che i due eventi (caduta autonoma e urto tra motociclista e autovettura) non posso essere analizzati, da un punto tecnico, in modo separato ma sono collegati tra loro, nel senso che lo strisciamento al suolo, la velocità del rotolamento, i metri percorsi e l'impatto finale del motociclista con l'autovettura, sono eventi strettamente correlati alla velocità di percorrenza del motociclo, alla perdita di controllo e caduta del mezzo.
Cfr. in consulenza pag. 34: “Inoltre si ritiene necessario specificare come – dal punto di vista tecnico – non sia possibile separare i due eventi in quanto il secondo è in funzione del primo, il fatto che il motociclista stesse rotolando al suolo, la velocità iniziale posseduta e, di conseguenza, i metri percorsi sono tutti correlati al primo evento senza il quale il secondo non sarebbe avvenuto”
In questi termini, deve concludersi, coerentemente con il ragionamento del c.t.u., che nel caso di specie l'eccessiva velocità di guida e la perdita di controllo del mezzo da parte del motociclista hanno costituito i fattori autonomi che - nella sequenza causale di atti che hanno condotto al prodursi dell'evento – hanno avuto capacità eziologica esclusiva e assorbente nella causazione del danno, comportando la degradazione della fattore concorrente (veicolo fermo in doppia fila lungo la traiettoria percorsa dal corpo del motociclista) al rango di mera occasione dell'evento di danno.
Ne discende che l'autovettura in sosta, vietata o meno, non si è inserita in rapporto causale con l'infrazione del motociclista e l'evento di danno.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale, l'adesione alle risultanze della consulenza tecnica esaurisce l'obbligo di motivazione del giudice per cui non sarebbe neppure necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte le quali, sebbene non espressamente confutate, si considerano implicitamente disattese perché incompatibili, dal momento che le critiche di parte - che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico - si risolvono in
Pag. 9 a 11 mere argomentazioni difensive (cfr. sul punto da ultimo Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Posto che l'accertamento della responsabilità esclusiva di un sinistro in capo ad un conducente integra un'idonea prova liberatoria che può essere offerta dal conducente del veicolo antagonista per superare la presunzione posta dall'art. 2054 co. 2 c.c. (Cass. Civ. 22.4.2009 n. 9550), nella specie può ritenersi, all'esito dell'istruttoria, che la condotta di
[...]
– inosservante delle regole della circolazione stradale - sia stata Per_2 da sola sufficiente all'avveramento del sinistro, che altrimenti, pur in presenza del veicolo in sosta irregolare, non si sarebbe verificato, con conseguenza inapplicabilità dell'art. 2054 comma 2° c.c.
Sulla base delle complessive considerazioni che precedono, in conclusione, il Tribunale reputa provato in giudizio che il sinistro stradale sia stato causato da responsabilità esclusiva di con ER esclusione di ogni forma di responsabilità risarcitoria a carico delle parti convenute.
§ Le spese di lite.
Il Tribunale reputa di dover compensare per intero le spese di lite tenuto conto della peculiarità della vicenda e del fatto che, nel giudizio introdotto dagli eredi di , ai fini della ricostruzione delle cause che ER hanno determinato il sinistro ha assunto valore decisivo l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, che ha permesso di chiarire alcuni aspetti tecnici rilevanti nell'evoluzione del sinistro occorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 2469/2022 così provvede:
1) accerta e dichiara che il sinistro verificatosi in data 01.10.2020 a
Settimo Torinese è stato causato da responsabilità esclusiva di
[...]
e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno Per_2 proposta dagli attori in qualità di eredi di nei confronti di ER
, e la società Controparte_3 Parte_6 Controparte_4
[...]
2) compensa per intero le spese di lite tra le parti del giudizio.
Pag. 10 a 11 3) pone le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in misura paritaria.
Ivrea, 14.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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