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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/08/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 133/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Selargius, presso lo studio dell'avv. Giovanni Parte_1
Casti e dell'avv. Livia Atzei, che la rappresentano e difendono per procura speciale depositata in data 8 gennaio 2023, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 8 gennaio 2023, prot. n. 4780/2022, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Stefano Siotto Pintor e Carlotta Siotto Pintor, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2022, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, nei confronti di unipersonale, esponendo: CP_1
- di aver sottoscritto in data 1° giugno 2017 con la società convenuta un contratto di procacciamento d'affari, formalmente finalizzato alla promozione di abbonamenti di telefonia a marchio ma in realtà svolgendo attività lavorativa subordinata con mansioni di CP_2 commessa addetta alla vendita presso punti vendita Trony e Unieuro;
- di aver operato, sin dall'inizio del rapporto, secondo turni di lavoro fissi e predeterminati presso i diversi punti vendita indicati dalla società, svolgendo l'attività inizialmente nel punto vendita
Trony di via Cocco Ortu in Cagliari, con orario dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:50; successivamente anche nel punto vendita Trony di San Sperate, con orario dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:00; nel punto vendita Unieuro di Quartucciu, con orario dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00; e, infine, nel punto vendita Trony del Centro Commerciale Auchan
Marconi, con orario dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00; turni osservati sei giorni alla pagina 1 di 9 settimana, con un solo giorno di riposo, indossando la divisa recante la scritta “Vodafone Staff” e percependo una retribuzione fissa;
- di non aver mai svolto attività autonoma di ricerca clienti, ma di essersi occupata esclusivamente di assistere e servire i clienti che si presentavano nei punti vendita, illustrando offerte, raccogliendo sottoscrizioni contrattuali, procedendo ad attivazioni SIM e ricariche telefoniche;
- di aver successivamente sottoscritto, in data 1° agosto 2018, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, inquadrata formalmente nel VI livello CCNL Commercio ma con buste paga riportanti il V livello e retribuzione corrispondente;
- di aver svolto anche in tale periodo un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto (18 ore settimanali), lavorando dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30, e il sabato dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30;
- di aver sempre svolto mansioni proprie del IV livello CCNL Commercio (“commesso alla vendita al pubblico”), con conseguente errato inquadramento contrattuale e differenze retributive;
- di non aver percepito le retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre 2018, il T.F.R., i ratei di tredicesima, le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, nonché le differenze per il maggior orario e per l'errato livello di inquadramento;
- che l'Ispettorato a seguito di accertamento, ha riconosciuto Controparte_3 la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con mansioni di commessa di
IV livello, e ha rilevato omissioni contributive per il periodo 1° giugno 2017 – 3 dicembre 2018;
- di essere creditrice nei confronti della convenuta della somma complessiva di euro 17.301,98 lordi, o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.
Sulla base di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto che questo Tribunale voglia accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra le parti dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 debba essere qualificato come lavoro subordinato, con mansioni di commessa inquadrabili nel IV livello del CCNL Commercio.
Ha chiesto altresì di riconoscere il suo diritto a percepire le differenze retributive e ogni altro credito maturato per l'intero periodo di lavoro.
In conseguenza di tale accertamento, ha domandato la condanna della società convenuta a corrisponderle l'importo complessivo di euro 17.301,98, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento, retribuzioni non corrisposte, indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e compensi per lavoro supplementare e pagina 2 di 9 straordinario.
La società unipersonale si è costituita tardivamente in data 24 ottobre 2022, CP_1 contestando le allegazioni e le richieste formulate dalla ricorrente. Pt_ Ha sostenuto che, per il periodo dal 1° giugno 2017 al 1° agosto 2018, la sig.ra avesse svolto esclusivamente attività di procacciatrice d'affari senza vincoli di subordinazione, con piena libertà di orari, scelta dei luoghi di attività e possibilità di svolgere altri incarichi, percependo provvigioni per gli affari conclusi.
Ha negato che tale attività possa qualificarsi come lavoro subordinato con mansioni di commessa addetta alla vendita.
Con riferimento al contratto a tempo determinato dal 1° agosto al 31 dicembre 2018, ha ribadito la correttezza dell'inquadramento nel V livello del CCNL Commercio risultante dalle buste paga, escludendo lo svolgimento di mansioni proprie del IV livello.
Ha contestato l'esistenza di crediti retributivi e la rilevanza della documentazione ispettiva menzionata dalla ricorrente, concludendo per il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese di lite.
1.1. In data 8 gennaio 2023 si sono costituiti in giudizio i nuovi difensori della ricorrente, depositando l'atto di rinuncia al mandato dell'originario difensore, sottoscritto in data 27 ottobre
2022 (dopo lo svolgimento di una delle udienze di assunzione della prova testimoniale), nonché la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilasciata in data 4 gennaio 2023.
1.2. Con ordinanza del 29 gennaio 2024 il Giudice, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., ha invitato le parti a precisare se intendessero modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
All'udienza del 22 marzo 2024 la difesa della ricorrente ha precisato la domanda di accertamento della subordinazione, estendendola all'intero periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e il 31 dicembre 2018.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. Deve preliminarmente darsi atto che la domanda, originariamente formulata con riferimento al solo periodo intercorrente tra il 1° giugno 2017 e il 31 dicembre 2017, deve intendersi riferita all'intero arco temporale compreso tra il 1° giugno 2017 e il 31 dicembre 2018, conformemente alla precisazione di cui all'udienza del 22 marzo 2024.
In proposito, va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le domande giudiziali devono essere interpretate non in senso meramente letterale, ma alla luce dell'intero contenuto dell'atto che le contiene e dell'effettiva volontà sostanziale della parte (cfr., ex multis,
Cass. Civ. Sez. L. 14 novembre 2023 n. 31630). pagina 3 di 9 Nel caso di specie, risulta evidente che la pretesa azionata, sebbene in origine indicata come riferita al solo periodo sino al 31 dicembre 2017, avesse in realtà ad oggetto l'intero rapporto di lavoro intercorso senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2018, comprensivo delle domande di accertamento e di condanna connesse al relativo inquadramento e trattamento retributivo.
2.2. È pacifico tra le parti che la ricorrente avesse svolto attività lavorativa dapprima in forza di due contratti formalmente qualificati come di procacciamento d'affari, stipulati rispettivamente il
1° giugno 2017 e nel gennaio 2018, entrambi finalizzati alla promozione e alla conclusione di abbonamenti di telefonia a marchio e successivamente, a decorrere dal 1° agosto 2018 e CP_2 fino al 31 dicembre 2018, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, con orario contrattuale di 18 ore settimanali e inquadramento formale nel V livello del
CCNL (vd. docc. 1, 2, 4 fascicolo della ricorrente, doc. denominato “Lettera di incarico di procacciamento di affari 1° giugno 2017” fascicolo della resistente).
Le lettere di incarico per il procacciamento d'affari contenevano previsioni di piena autonomia organizzativa, libertà nella determinazione di orari e luoghi di lavoro, compenso esclusivamente provvigionale, assenza di vincoli di esclusività e assoggettamento alle sole istruzioni necessarie alla corretta esecuzione dell'incarico (cfr. doc. 1 fascicolo della ricorrente e doc. denominato
“Lettera di incarico di procacciamento di affari 1° giugno 2017” fascicolo della resistente).
Diversamente, il contratto subordinato indicava puntualmente il luogo di lavoro, costituito dai
“singoli punti vendita nei centri commerciali appartenenti all'area funzionale assegnata individuata nella città di Cagliari”, e l'orario di lavoro part time orizzontale di 18 ore settimanali distribuite nei giorni da lunedì a domenica, con un giorno di riposo (cfr. doc. 2 fascicolo della ricorrente).
2.3. La questione oggetto di accertamento riguarda la qualificazione del rapporto intercorso nella prima fase (1° giugno 2017 – 31 luglio 2018) e, in particolare, la verifica se, al di là del nomen iuris adottato, esso presentasse sin dall'inizio le caratteristiche del lavoro subordinato ex art. 2094
c.c., con le conseguenze in termini di corretto inquadramento contrattuale e di riconoscimento delle differenze retributive.
2.4. È principio consolidato che l'elemento tipico della subordinazione sia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si traduce in un inserimento stabile nella struttura organizzativa aziendale e in una limitazione della sua autonomia esecutiva. Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. L. 6 settembre 2007, n. 18692), la stessa attività materiale può essere resa tanto in regime di autonomia quanto di subordinazione, a pagina 4 di 9 seconda delle concrete modalità di svolgimento, con la conseguenza che il nomen iuris scelto dalle parti non è vincolante. L'indagine giudiziale deve concentrarsi sulla verifica di elementi quali la predeterminazione di orari e luoghi di lavoro, l'obbligo di attenersi a direttive, l'esistenza di controlli, la necessità di comunicare assenze, l'utilizzo di strumenti e segni distintivi aziendali e l'assenza di rischio economico in capo al prestatore.
2.5. Dall'istruttoria orale è emerso un quadro uniforme circa le modalità concrete della prestazione resa dalla ricorrente sin dal 2017.
dipendente di Jumbo S.p.A. – Gruppo Trony, escussa all'udienza del 25 ottobre Tes_1
2022, ha descritto la ricorrente come stabilmente collocata all'interno del punto vendita, nel box con orario fisso al mattino dalle 10:30 alle 13:30 per sei giorni alla settimana. La teste CP_2 ha riferito che le assenze dovevano essere comunicate in anticipo e che, periodicamente, la titolare dell'agenzia si recava sul posto per impartire istruzioni operative. Ha indicato come mansioni principali la promozione dell'attivazione di sim card e abbonamenti per utenze cellulari, nonché la vendita di cellulari abbinati ai piani tariffari, senza autonomia decisionale e con l'obbligo di osserva obbiettivi assegnati dall'azienda.
, anch'egli dipendente di Jumbo S.p.A. e sentito nella medesima udienza, ha Testimone_2 confermato la collocazione fissa della ricorrente nel box e l'orario mattutino CP_2 prestabilito. Ha dichiarato di averla vista occasionalmente anche in orario pomeridiano, senza tuttavia poter precisare con esattezza la frequenza o la costanza di tali turni.
, dipendente Trony, escussa il 2 marzo 2023, ha confermato la presenza quotidiana Testimone_3 della ricorrente al mattino e l'obbligo di comunicare eventuali assenze, aggiungendo dettagli sulle mansioni: illustrazione delle offerte commerciali, attivazione di SIM e contratti, vendita di prodotti e accessori e gestione degli incassi, con emissione di scontrini in coordinamento con il personale del punto vendita.
Infine, amministratore unico della convenuta, nell'interrogatorio formale reso il Controparte_4
9 giugno 2023 ha ammesso che la ricorrente operava nei corner all'interno di punti CP_2 vendita della grande distribuzione, svolgendo attività di vendita e attivazione di servizi, e ha riconosciuto che dal 1° agosto 2018 le era stato imposto un orario predeterminato, precisando inoltre che le mansioni erano quelle di una commessa addetta alla vendita.
2.6. L'esame complessivo di tali dichiarazioni, coordinato con la documentazione in atti, evidenzia che sin dall'inizio la prestazione si è svolta con i principali indici di subordinazione.
In primo luogo, il luogo di lavoro era fisso e predeterminato: il box all'interno di CP_2 specifici punti vendita indicati dalla società. pagina 5 di 9 In secondo luogo, l'orario di lavoro era stabilito in anticipo e non modificabile autonomamente, corrispondente a tre ore giornaliere, dalle 10 alle 13, per sei giorni alla settimana.
Le mansioni erano di natura esecutiva e coincidevano sostanzialmente con quelle del successivo contratto subordinato, ben diverse da quelle indicate nelle lettere di incarico per procacciamento, in quanto comprendevano non soltanto la promozione ma anche la conclusione dei contratti, la vendita diretta di beni e servizi, la gestione di operazioni di cassa e l'emissione di scontrini fiscali.
L'obbligo di comunicare preventivamente eventuali assenze, la presenza periodica di un responsabile aziendale incaricato di fornire direttive operative, l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dalla società e l'assenza di qualsiasi rischio economico in capo alla ricorrente completano il quadro sintomatico della subordinazione.
2.7. Quanto all'inquadramento, le mansioni accertate rientrano nella declaratoria del IV livello del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi (d'ora innanzi anche solo CCNL Commercio), che include il “commesso alla vendita al pubblico” incaricato di assistenza diretta alla clientela e dotato di responsabilità nelle operazioni di incasso (vd. CCNL doc. 5 fascicolo della ricorrente).
Esse si collocano su un piano di autonomia e responsabilità superiore a quello proprio del V livello, che prevede lo “aiutante commesso” senza responsabilità di cassa, e sono del tutto incompatibili con il VI livello, destinato a compiti meramente esecutivi elementari o di avviamento.
L'inquadramento formale attribuito alla ricorrente dalla convenuta non riflette, dunque, la realtà delle mansioni svolte, imponendo il riconoscimento del IV livello.
2.8. Deve pertanto affermarsi che il rapporto intercorso tra le parti dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018 era di lavoro subordinato a tempo parziale, con orario di 18 ore settimanali e inquadramento al IV livello CCNL Commercio. Il ricorso risulta fondato nei termini sopra indicati, dovendosi però escludere l'orario pieno di 40 ore settimanali dedotto.
Il Tribunale ha ritenuto superflua l'acquisizione degli atti dell'accertamento svolto dall' , atteso che l'istruttoria è stata compiuta mediante Controparte_5
l'audizione, con le garanzie processuali, di pressoché tutti i testi indicati dalla ricorrente e che nessuno di essi ha sufficientemente confermato lo svolgimento di lavoro straordinario.
L'acquisizione delle dichiarazioni rese da informatori escussi in sede ispettiva non avrebbe potuto modificare i confini della presente controversia.
2.9. Ai fini della quantificazione del credito, la ricorrente nei conteggi allegati al ricorso ha assunto come parametro la paga base del IV livello del CCNL Commercio, pari ad euro 1.602,75 pagina 6 di 9 su base tempo pieno (vd. doc. 9 fascicolo della ricorrente).
Commisurando tale importo all'orario di 18 ore settimanali accertato in causa, la retribuzione mensile minima di riferimento deve essere determinata in euro 720,00 lordi (tenendo conto della retribuzione base per il IV livello di cui a pag. 444 CCNL cit.).
Dall'esame delle ricevute e delle buste paga prodotte (docc. 3, 4 fascicolo della ricorrente), nonché dei conteggi versati in atti (doc. 9 fascicolo della ricorrente) emerge che in alcune mensilità la ricorrente ha percepito importi superiori a tale soglia, circostanza che si spiega probabilmente con lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto all'orario contrattuale. In tali casi, nulla è dovuto a titolo di differenze.
Diversamente, per le mensilità in cui l'importo percepito è stato inferiore a euro 720,00, spetta il riconoscimento della differenza sino a tale limite, quale minimo retributivo dovuto in base all'inquadramento riconosciuto.
Applicando questo criterio, il credito per differenze retributive risulta pari a euro 720,00 per il
2017 (unica mensilità della tredicesima non corrisposta) e a euro 3.188,00 per il 2018 (differenze per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima), per un totale complessivo di euro 3.908,00 lordi.
Non spettano le ulteriori somme richieste a titolo di retribuzioni non corrisposte o di lavoro straordinario, non essendo stata fornita prova certa e sistematica dello svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario ordinario di 18 ore settimanali.
Resta dovuto, invece, il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di euro 720,00 per tutte le mensilità lavorate.
Tenuto conto che la ricorrente ha prestato attività per complessivi 19 mesi (dal giugno 2017 al dicembre 2018), il TFR risulta pari a euro 1.013,33.
Tale importo, sommato alle differenze retributive sopra determinate, conduce ad un credito complessivo di euro 4.921,33 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
2.10. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato che il rapporto intercorso tra le parti dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018 aveva natura di lavoro subordinato a tempo parziale di 18 ore settimanali, con inquadramento al IV livello del CCNL Commercio.
In conseguenza di tale accertamento, la convenuta deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 4.921,33 lordi, di cui euro 3.908,00 a titolo di differenze retributive e euro 1.013,33 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al saldo effettivo. pagina 7 di 9 3. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura di 2/3, e la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00.
3.1. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in corso di causa, le spese per la fase di studio e per la fase introduttiva, nonché per un terzo della fase istruttoria, devono essere poste a carico della convenuta e liquidate in favore della ricorrente;
le spese relative alla restante parte della fase istruttoria (pari a due terzi) e alla fase decisoria devono essere invece liquidate in favore dello Stato ai sensi dell'art. 131 d.P.R. n. 115/2002.
3.2. Considerato, altresì, che per la fase di studio, la fase introduttiva e un terzo della fase istruttoria l'attività difensiva è stata svolta dall'avv. Rossana Perra, la quale, in ricorso, ha reso dichiarazione di antistatarietà, deve disporsi la distrazione delle spese relative a tali fasi in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il rapporto intercorso tra le parti dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018 aveva natura di lavoro subordinato a tempo parziale di 18 ore settimanali, con inquadramento al IV livello CCNL Commercio;
- condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 4.921,33 lordi, di cui euro 3.908,00 a titolo di differenze retributive e euro 1.013,33 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al saldo effettivo;
- compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la resistente alla rifusione delle spese residue, che liquida: in favore della ricorrente, per la fase di studio, la fase introduttiva e un terzo della fase istruttoria, in complessivi euro 500,66 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Rossana Perra
(difensore della ricorrente nelle suddette fasi del giudizio), dichiaratasi antistataria;
in favore dello Stato, per i restanti due terzi della fase istruttoria e per la fase decisoria, in complessivi euro 374,67 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. pagina 8 di 9 Cagliari, 11 agosto 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 133/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Selargius, presso lo studio dell'avv. Giovanni Parte_1
Casti e dell'avv. Livia Atzei, che la rappresentano e difendono per procura speciale depositata in data 8 gennaio 2023, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 8 gennaio 2023, prot. n. 4780/2022, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Stefano Siotto Pintor e Carlotta Siotto Pintor, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2022, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, nei confronti di unipersonale, esponendo: CP_1
- di aver sottoscritto in data 1° giugno 2017 con la società convenuta un contratto di procacciamento d'affari, formalmente finalizzato alla promozione di abbonamenti di telefonia a marchio ma in realtà svolgendo attività lavorativa subordinata con mansioni di CP_2 commessa addetta alla vendita presso punti vendita Trony e Unieuro;
- di aver operato, sin dall'inizio del rapporto, secondo turni di lavoro fissi e predeterminati presso i diversi punti vendita indicati dalla società, svolgendo l'attività inizialmente nel punto vendita
Trony di via Cocco Ortu in Cagliari, con orario dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:50; successivamente anche nel punto vendita Trony di San Sperate, con orario dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:00; nel punto vendita Unieuro di Quartucciu, con orario dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00; e, infine, nel punto vendita Trony del Centro Commerciale Auchan
Marconi, con orario dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00; turni osservati sei giorni alla pagina 1 di 9 settimana, con un solo giorno di riposo, indossando la divisa recante la scritta “Vodafone Staff” e percependo una retribuzione fissa;
- di non aver mai svolto attività autonoma di ricerca clienti, ma di essersi occupata esclusivamente di assistere e servire i clienti che si presentavano nei punti vendita, illustrando offerte, raccogliendo sottoscrizioni contrattuali, procedendo ad attivazioni SIM e ricariche telefoniche;
- di aver successivamente sottoscritto, in data 1° agosto 2018, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, inquadrata formalmente nel VI livello CCNL Commercio ma con buste paga riportanti il V livello e retribuzione corrispondente;
- di aver svolto anche in tale periodo un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto (18 ore settimanali), lavorando dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30, e il sabato dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30;
- di aver sempre svolto mansioni proprie del IV livello CCNL Commercio (“commesso alla vendita al pubblico”), con conseguente errato inquadramento contrattuale e differenze retributive;
- di non aver percepito le retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre 2018, il T.F.R., i ratei di tredicesima, le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, nonché le differenze per il maggior orario e per l'errato livello di inquadramento;
- che l'Ispettorato a seguito di accertamento, ha riconosciuto Controparte_3 la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con mansioni di commessa di
IV livello, e ha rilevato omissioni contributive per il periodo 1° giugno 2017 – 3 dicembre 2018;
- di essere creditrice nei confronti della convenuta della somma complessiva di euro 17.301,98 lordi, o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.
Sulla base di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto che questo Tribunale voglia accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra le parti dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 debba essere qualificato come lavoro subordinato, con mansioni di commessa inquadrabili nel IV livello del CCNL Commercio.
Ha chiesto altresì di riconoscere il suo diritto a percepire le differenze retributive e ogni altro credito maturato per l'intero periodo di lavoro.
In conseguenza di tale accertamento, ha domandato la condanna della società convenuta a corrisponderle l'importo complessivo di euro 17.301,98, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento, retribuzioni non corrisposte, indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e compensi per lavoro supplementare e pagina 2 di 9 straordinario.
La società unipersonale si è costituita tardivamente in data 24 ottobre 2022, CP_1 contestando le allegazioni e le richieste formulate dalla ricorrente. Pt_ Ha sostenuto che, per il periodo dal 1° giugno 2017 al 1° agosto 2018, la sig.ra avesse svolto esclusivamente attività di procacciatrice d'affari senza vincoli di subordinazione, con piena libertà di orari, scelta dei luoghi di attività e possibilità di svolgere altri incarichi, percependo provvigioni per gli affari conclusi.
Ha negato che tale attività possa qualificarsi come lavoro subordinato con mansioni di commessa addetta alla vendita.
Con riferimento al contratto a tempo determinato dal 1° agosto al 31 dicembre 2018, ha ribadito la correttezza dell'inquadramento nel V livello del CCNL Commercio risultante dalle buste paga, escludendo lo svolgimento di mansioni proprie del IV livello.
Ha contestato l'esistenza di crediti retributivi e la rilevanza della documentazione ispettiva menzionata dalla ricorrente, concludendo per il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese di lite.
1.1. In data 8 gennaio 2023 si sono costituiti in giudizio i nuovi difensori della ricorrente, depositando l'atto di rinuncia al mandato dell'originario difensore, sottoscritto in data 27 ottobre
2022 (dopo lo svolgimento di una delle udienze di assunzione della prova testimoniale), nonché la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilasciata in data 4 gennaio 2023.
1.2. Con ordinanza del 29 gennaio 2024 il Giudice, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., ha invitato le parti a precisare se intendessero modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
All'udienza del 22 marzo 2024 la difesa della ricorrente ha precisato la domanda di accertamento della subordinazione, estendendola all'intero periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e il 31 dicembre 2018.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. Deve preliminarmente darsi atto che la domanda, originariamente formulata con riferimento al solo periodo intercorrente tra il 1° giugno 2017 e il 31 dicembre 2017, deve intendersi riferita all'intero arco temporale compreso tra il 1° giugno 2017 e il 31 dicembre 2018, conformemente alla precisazione di cui all'udienza del 22 marzo 2024.
In proposito, va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le domande giudiziali devono essere interpretate non in senso meramente letterale, ma alla luce dell'intero contenuto dell'atto che le contiene e dell'effettiva volontà sostanziale della parte (cfr., ex multis,
Cass. Civ. Sez. L. 14 novembre 2023 n. 31630). pagina 3 di 9 Nel caso di specie, risulta evidente che la pretesa azionata, sebbene in origine indicata come riferita al solo periodo sino al 31 dicembre 2017, avesse in realtà ad oggetto l'intero rapporto di lavoro intercorso senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2018, comprensivo delle domande di accertamento e di condanna connesse al relativo inquadramento e trattamento retributivo.
2.2. È pacifico tra le parti che la ricorrente avesse svolto attività lavorativa dapprima in forza di due contratti formalmente qualificati come di procacciamento d'affari, stipulati rispettivamente il
1° giugno 2017 e nel gennaio 2018, entrambi finalizzati alla promozione e alla conclusione di abbonamenti di telefonia a marchio e successivamente, a decorrere dal 1° agosto 2018 e CP_2 fino al 31 dicembre 2018, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, con orario contrattuale di 18 ore settimanali e inquadramento formale nel V livello del
CCNL (vd. docc. 1, 2, 4 fascicolo della ricorrente, doc. denominato “Lettera di incarico di procacciamento di affari 1° giugno 2017” fascicolo della resistente).
Le lettere di incarico per il procacciamento d'affari contenevano previsioni di piena autonomia organizzativa, libertà nella determinazione di orari e luoghi di lavoro, compenso esclusivamente provvigionale, assenza di vincoli di esclusività e assoggettamento alle sole istruzioni necessarie alla corretta esecuzione dell'incarico (cfr. doc. 1 fascicolo della ricorrente e doc. denominato
“Lettera di incarico di procacciamento di affari 1° giugno 2017” fascicolo della resistente).
Diversamente, il contratto subordinato indicava puntualmente il luogo di lavoro, costituito dai
“singoli punti vendita nei centri commerciali appartenenti all'area funzionale assegnata individuata nella città di Cagliari”, e l'orario di lavoro part time orizzontale di 18 ore settimanali distribuite nei giorni da lunedì a domenica, con un giorno di riposo (cfr. doc. 2 fascicolo della ricorrente).
2.3. La questione oggetto di accertamento riguarda la qualificazione del rapporto intercorso nella prima fase (1° giugno 2017 – 31 luglio 2018) e, in particolare, la verifica se, al di là del nomen iuris adottato, esso presentasse sin dall'inizio le caratteristiche del lavoro subordinato ex art. 2094
c.c., con le conseguenze in termini di corretto inquadramento contrattuale e di riconoscimento delle differenze retributive.
2.4. È principio consolidato che l'elemento tipico della subordinazione sia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si traduce in un inserimento stabile nella struttura organizzativa aziendale e in una limitazione della sua autonomia esecutiva. Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. L. 6 settembre 2007, n. 18692), la stessa attività materiale può essere resa tanto in regime di autonomia quanto di subordinazione, a pagina 4 di 9 seconda delle concrete modalità di svolgimento, con la conseguenza che il nomen iuris scelto dalle parti non è vincolante. L'indagine giudiziale deve concentrarsi sulla verifica di elementi quali la predeterminazione di orari e luoghi di lavoro, l'obbligo di attenersi a direttive, l'esistenza di controlli, la necessità di comunicare assenze, l'utilizzo di strumenti e segni distintivi aziendali e l'assenza di rischio economico in capo al prestatore.
2.5. Dall'istruttoria orale è emerso un quadro uniforme circa le modalità concrete della prestazione resa dalla ricorrente sin dal 2017.
dipendente di Jumbo S.p.A. – Gruppo Trony, escussa all'udienza del 25 ottobre Tes_1
2022, ha descritto la ricorrente come stabilmente collocata all'interno del punto vendita, nel box con orario fisso al mattino dalle 10:30 alle 13:30 per sei giorni alla settimana. La teste CP_2 ha riferito che le assenze dovevano essere comunicate in anticipo e che, periodicamente, la titolare dell'agenzia si recava sul posto per impartire istruzioni operative. Ha indicato come mansioni principali la promozione dell'attivazione di sim card e abbonamenti per utenze cellulari, nonché la vendita di cellulari abbinati ai piani tariffari, senza autonomia decisionale e con l'obbligo di osserva obbiettivi assegnati dall'azienda.
, anch'egli dipendente di Jumbo S.p.A. e sentito nella medesima udienza, ha Testimone_2 confermato la collocazione fissa della ricorrente nel box e l'orario mattutino CP_2 prestabilito. Ha dichiarato di averla vista occasionalmente anche in orario pomeridiano, senza tuttavia poter precisare con esattezza la frequenza o la costanza di tali turni.
, dipendente Trony, escussa il 2 marzo 2023, ha confermato la presenza quotidiana Testimone_3 della ricorrente al mattino e l'obbligo di comunicare eventuali assenze, aggiungendo dettagli sulle mansioni: illustrazione delle offerte commerciali, attivazione di SIM e contratti, vendita di prodotti e accessori e gestione degli incassi, con emissione di scontrini in coordinamento con il personale del punto vendita.
Infine, amministratore unico della convenuta, nell'interrogatorio formale reso il Controparte_4
9 giugno 2023 ha ammesso che la ricorrente operava nei corner all'interno di punti CP_2 vendita della grande distribuzione, svolgendo attività di vendita e attivazione di servizi, e ha riconosciuto che dal 1° agosto 2018 le era stato imposto un orario predeterminato, precisando inoltre che le mansioni erano quelle di una commessa addetta alla vendita.
2.6. L'esame complessivo di tali dichiarazioni, coordinato con la documentazione in atti, evidenzia che sin dall'inizio la prestazione si è svolta con i principali indici di subordinazione.
In primo luogo, il luogo di lavoro era fisso e predeterminato: il box all'interno di CP_2 specifici punti vendita indicati dalla società. pagina 5 di 9 In secondo luogo, l'orario di lavoro era stabilito in anticipo e non modificabile autonomamente, corrispondente a tre ore giornaliere, dalle 10 alle 13, per sei giorni alla settimana.
Le mansioni erano di natura esecutiva e coincidevano sostanzialmente con quelle del successivo contratto subordinato, ben diverse da quelle indicate nelle lettere di incarico per procacciamento, in quanto comprendevano non soltanto la promozione ma anche la conclusione dei contratti, la vendita diretta di beni e servizi, la gestione di operazioni di cassa e l'emissione di scontrini fiscali.
L'obbligo di comunicare preventivamente eventuali assenze, la presenza periodica di un responsabile aziendale incaricato di fornire direttive operative, l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dalla società e l'assenza di qualsiasi rischio economico in capo alla ricorrente completano il quadro sintomatico della subordinazione.
2.7. Quanto all'inquadramento, le mansioni accertate rientrano nella declaratoria del IV livello del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi (d'ora innanzi anche solo CCNL Commercio), che include il “commesso alla vendita al pubblico” incaricato di assistenza diretta alla clientela e dotato di responsabilità nelle operazioni di incasso (vd. CCNL doc. 5 fascicolo della ricorrente).
Esse si collocano su un piano di autonomia e responsabilità superiore a quello proprio del V livello, che prevede lo “aiutante commesso” senza responsabilità di cassa, e sono del tutto incompatibili con il VI livello, destinato a compiti meramente esecutivi elementari o di avviamento.
L'inquadramento formale attribuito alla ricorrente dalla convenuta non riflette, dunque, la realtà delle mansioni svolte, imponendo il riconoscimento del IV livello.
2.8. Deve pertanto affermarsi che il rapporto intercorso tra le parti dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018 era di lavoro subordinato a tempo parziale, con orario di 18 ore settimanali e inquadramento al IV livello CCNL Commercio. Il ricorso risulta fondato nei termini sopra indicati, dovendosi però escludere l'orario pieno di 40 ore settimanali dedotto.
Il Tribunale ha ritenuto superflua l'acquisizione degli atti dell'accertamento svolto dall' , atteso che l'istruttoria è stata compiuta mediante Controparte_5
l'audizione, con le garanzie processuali, di pressoché tutti i testi indicati dalla ricorrente e che nessuno di essi ha sufficientemente confermato lo svolgimento di lavoro straordinario.
L'acquisizione delle dichiarazioni rese da informatori escussi in sede ispettiva non avrebbe potuto modificare i confini della presente controversia.
2.9. Ai fini della quantificazione del credito, la ricorrente nei conteggi allegati al ricorso ha assunto come parametro la paga base del IV livello del CCNL Commercio, pari ad euro 1.602,75 pagina 6 di 9 su base tempo pieno (vd. doc. 9 fascicolo della ricorrente).
Commisurando tale importo all'orario di 18 ore settimanali accertato in causa, la retribuzione mensile minima di riferimento deve essere determinata in euro 720,00 lordi (tenendo conto della retribuzione base per il IV livello di cui a pag. 444 CCNL cit.).
Dall'esame delle ricevute e delle buste paga prodotte (docc. 3, 4 fascicolo della ricorrente), nonché dei conteggi versati in atti (doc. 9 fascicolo della ricorrente) emerge che in alcune mensilità la ricorrente ha percepito importi superiori a tale soglia, circostanza che si spiega probabilmente con lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto all'orario contrattuale. In tali casi, nulla è dovuto a titolo di differenze.
Diversamente, per le mensilità in cui l'importo percepito è stato inferiore a euro 720,00, spetta il riconoscimento della differenza sino a tale limite, quale minimo retributivo dovuto in base all'inquadramento riconosciuto.
Applicando questo criterio, il credito per differenze retributive risulta pari a euro 720,00 per il
2017 (unica mensilità della tredicesima non corrisposta) e a euro 3.188,00 per il 2018 (differenze per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima), per un totale complessivo di euro 3.908,00 lordi.
Non spettano le ulteriori somme richieste a titolo di retribuzioni non corrisposte o di lavoro straordinario, non essendo stata fornita prova certa e sistematica dello svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario ordinario di 18 ore settimanali.
Resta dovuto, invece, il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di euro 720,00 per tutte le mensilità lavorate.
Tenuto conto che la ricorrente ha prestato attività per complessivi 19 mesi (dal giugno 2017 al dicembre 2018), il TFR risulta pari a euro 1.013,33.
Tale importo, sommato alle differenze retributive sopra determinate, conduce ad un credito complessivo di euro 4.921,33 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
2.10. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato che il rapporto intercorso tra le parti dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018 aveva natura di lavoro subordinato a tempo parziale di 18 ore settimanali, con inquadramento al IV livello del CCNL Commercio.
In conseguenza di tale accertamento, la convenuta deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 4.921,33 lordi, di cui euro 3.908,00 a titolo di differenze retributive e euro 1.013,33 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al saldo effettivo. pagina 7 di 9 3. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura di 2/3, e la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00.
3.1. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in corso di causa, le spese per la fase di studio e per la fase introduttiva, nonché per un terzo della fase istruttoria, devono essere poste a carico della convenuta e liquidate in favore della ricorrente;
le spese relative alla restante parte della fase istruttoria (pari a due terzi) e alla fase decisoria devono essere invece liquidate in favore dello Stato ai sensi dell'art. 131 d.P.R. n. 115/2002.
3.2. Considerato, altresì, che per la fase di studio, la fase introduttiva e un terzo della fase istruttoria l'attività difensiva è stata svolta dall'avv. Rossana Perra, la quale, in ricorso, ha reso dichiarazione di antistatarietà, deve disporsi la distrazione delle spese relative a tali fasi in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il rapporto intercorso tra le parti dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018 aveva natura di lavoro subordinato a tempo parziale di 18 ore settimanali, con inquadramento al IV livello CCNL Commercio;
- condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 4.921,33 lordi, di cui euro 3.908,00 a titolo di differenze retributive e euro 1.013,33 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al saldo effettivo;
- compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la resistente alla rifusione delle spese residue, che liquida: in favore della ricorrente, per la fase di studio, la fase introduttiva e un terzo della fase istruttoria, in complessivi euro 500,66 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Rossana Perra
(difensore della ricorrente nelle suddette fasi del giudizio), dichiaratasi antistataria;
in favore dello Stato, per i restanti due terzi della fase istruttoria e per la fase decisoria, in complessivi euro 374,67 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. pagina 8 di 9 Cagliari, 11 agosto 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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