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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 1051/2024 tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]N. 14 47122 FORLI ITALIA, C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GRASSANI BETTINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA SAN MARTINO 1 40126 BOLOGNA
RICORRENTE
nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]N. 14 47121 FORLI ITALIA, C.F._2 con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
V. G. PAS. N. 18 48121 RAVENNA
RESISTENTE
pagina 1 di 4 e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al verbale d'udienza del
27/05/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 06/05/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “- dichiarare la separazione personale tra i signori nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
IN UR (BT) il 10.07.1961, senza pronuncia di addebito a carico delle parti;
- ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di IN UR (BT) di procedere all'annotazione della sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.n. 396/2000; - nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore delle parti essendo entrambe economicamente autosufficienti;
- dare atto che le parti hanno proceduto alla divisione del patrimonio comune e che dichiarano non di avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra; - dichiarare la compensazione delle spese di lite con rinuncia degli avvocati alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.", -le parti rinunciano sin da ora ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2024, chiedeva la separazione Parte_1
con addebito da premettendo che dal matrimonio, celebrato a IN Controparte_1
UR (BA) il 24.08.1982 (Anno 1982, Atto n.71, Parte 2°, Serie A), era nati i figli Per_1
in data 09/01/1985, in data 15/05/1987 e in data 10/01/1998, tutti maggiorenni Per_2 Per_3
ed economicamente autosufficienti.
In particolare, la ricorrente rappresentava che il rapporto coniugale era andato deteriorandosi nel tempo a causa delle condotte ingiuriose e aggressive del tenute nei suoi confronti, CP_1
vieppiù che il medesimo abusava di sostanze alcoliche e per un periodo era stato ristretto in una casa circondariale, tanto che nel 2024 si decideva a querelarlo. Quanto alle questioni di natura economica, rappresentava di essere una collaboratrice domestica e di percepire una retribuzione di euro 1009,00 netti al mese e che svolgeva la professione di operaio, precisando di non CP_1
pagina 2 di 4 conoscere le sue capacità economiche. Chiedeva pertanto la corresponsione, a suo favore ed a carico di di un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 04/07/2024
[...]
contestando integralmente gli assunti di controparte, negando di avere tenuto CP_1
atteggiamenti ingiuriosi e vessatori nei confronti della moglie nonché di essere dedito all'uso di sostanze alcoliche, specificando di avere scontato una pena carceraria per fatti di bancarotta e non già per violenze a danno della Quanto alle questioni economiche, rappresentava Pt_1
di percepire uno stipendio pari ad euro 1.678,00 netti al mese e di sostenere ulteriori spese, specificando di avere sempre contribuito al mantenimento della famiglia. Chiedeva pertanto di dichiarare la separazione dalla D'VE rigettando l'addebito nonché l'assegno di mantenimento ex art.156 c.c. da questa richiesto.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 27.05.2024.
All'udienza del 27/05/2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo nei termini sopra descritti e quindi il Giudice relatore disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano non contrarie all'ordine pubblico.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, di cui sono prova la separazione di fatto protrattasi anche prima dell'udienza presidenziale.
In ragione della natura della causa e della presentazione di conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede pagina 3 di 4 pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
MI MU (BT) il 10/01/1964, e , nato a [...] Controparte_1
MU (BT) il 10/07/1961, unitisi in matrimonio il 24.08.1982 a IN UR (BA); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IN UR (BA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1982 Atto n° 71 Parte 2° Serie A) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 1051/2024 tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]N. 14 47122 FORLI ITALIA, C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GRASSANI BETTINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA SAN MARTINO 1 40126 BOLOGNA
RICORRENTE
nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]N. 14 47121 FORLI ITALIA, C.F._2 con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
V. G. PAS. N. 18 48121 RAVENNA
RESISTENTE
pagina 1 di 4 e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al verbale d'udienza del
27/05/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 06/05/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “- dichiarare la separazione personale tra i signori nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
IN UR (BT) il 10.07.1961, senza pronuncia di addebito a carico delle parti;
- ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di IN UR (BT) di procedere all'annotazione della sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.n. 396/2000; - nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore delle parti essendo entrambe economicamente autosufficienti;
- dare atto che le parti hanno proceduto alla divisione del patrimonio comune e che dichiarano non di avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra; - dichiarare la compensazione delle spese di lite con rinuncia degli avvocati alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.", -le parti rinunciano sin da ora ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2024, chiedeva la separazione Parte_1
con addebito da premettendo che dal matrimonio, celebrato a IN Controparte_1
UR (BA) il 24.08.1982 (Anno 1982, Atto n.71, Parte 2°, Serie A), era nati i figli Per_1
in data 09/01/1985, in data 15/05/1987 e in data 10/01/1998, tutti maggiorenni Per_2 Per_3
ed economicamente autosufficienti.
In particolare, la ricorrente rappresentava che il rapporto coniugale era andato deteriorandosi nel tempo a causa delle condotte ingiuriose e aggressive del tenute nei suoi confronti, CP_1
vieppiù che il medesimo abusava di sostanze alcoliche e per un periodo era stato ristretto in una casa circondariale, tanto che nel 2024 si decideva a querelarlo. Quanto alle questioni di natura economica, rappresentava di essere una collaboratrice domestica e di percepire una retribuzione di euro 1009,00 netti al mese e che svolgeva la professione di operaio, precisando di non CP_1
pagina 2 di 4 conoscere le sue capacità economiche. Chiedeva pertanto la corresponsione, a suo favore ed a carico di di un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 04/07/2024
[...]
contestando integralmente gli assunti di controparte, negando di avere tenuto CP_1
atteggiamenti ingiuriosi e vessatori nei confronti della moglie nonché di essere dedito all'uso di sostanze alcoliche, specificando di avere scontato una pena carceraria per fatti di bancarotta e non già per violenze a danno della Quanto alle questioni economiche, rappresentava Pt_1
di percepire uno stipendio pari ad euro 1.678,00 netti al mese e di sostenere ulteriori spese, specificando di avere sempre contribuito al mantenimento della famiglia. Chiedeva pertanto di dichiarare la separazione dalla D'VE rigettando l'addebito nonché l'assegno di mantenimento ex art.156 c.c. da questa richiesto.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 27.05.2024.
All'udienza del 27/05/2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo nei termini sopra descritti e quindi il Giudice relatore disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano non contrarie all'ordine pubblico.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, di cui sono prova la separazione di fatto protrattasi anche prima dell'udienza presidenziale.
In ragione della natura della causa e della presentazione di conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede pagina 3 di 4 pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
MI MU (BT) il 10/01/1964, e , nato a [...] Controparte_1
MU (BT) il 10/07/1961, unitisi in matrimonio il 24.08.1982 a IN UR (BA); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IN UR (BA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1982 Atto n° 71 Parte 2° Serie A) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
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