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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 11.07.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3308/2025 R.G. proposta da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Rago, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Nettis e Pietro
Montemurro, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 195/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 23.01.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n. 713/2025 R.G.
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come da verbale dell'udienza del
11.07.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 06.03.2025, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
, della somma di € 26.776,95, oltre agli interessi ed alle
[...] spese della fase monitoria.
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito l'inesistenza dell'avverso diritto di credito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
28.03.2025, si è costituita la la quale, dopo Controparte_1 aver eccepito che l'atto di citazione era stato notificato oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641, comma
1, c.p.c., ha chiesto di dichiarare l'opposizione medesima improcedibile, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
11.07.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, esaurita la discussione orale, il Giudice si è riservato per la decisione, ex art. 281 sexies, ultimo, comma c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolto secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le seguenti motivazioni.
II.
3-Orbene a norma dell'art. 641, comma 1, c.p.c. “Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo
639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
II.
4-Prevede, altresì, l'art. 647, comma 1, c.p.c. che “Se non
è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente
2 non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”.
II.
5-Dal combinato disposto delle citate disposizioni si evince che, se l'opposizione viene presentata oltre il termine perentorio di quaranta giorni, previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo diventa definitivo, acquistando l'autorità di cosa giudicata, con la conseguenza che la relativa opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
II.
6-Vedasi, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino sez. I, 13/04/2018, n.1733 “In tema di ingiunzione in materia civile, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata. Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone
l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo”.
II.
7-E, ancora, Tribunale Roma sez. XI, 06/07/2017, n.13779 “Il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato in quaranta giorni dalla notifica del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo va dichiarato inammissibile”.
II.
8-Nel caso di specie, rilevato che è pacifico ed emerge dagli atti di causa che il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, è stato notificato alla società opponente in data 24.01.2025, deve evidenziarsi che, per un verso, il termine per presentare opposizione
è definitivamente maturato il 05.03.2025, caduto nella giornata lavorativa di mercoledì e, per altro verso, che l'atto di citazione in opposizione, come si evince, dalle ricevute di accettazione e di consegna, prodotte dalla stessa parte opponente, è stato notificato soltanto in data 06.03.2025.
II.
9-Deve, infine, rilevarsi che la parte opponente, a fronte dell'eccezione della controparte, nulla ha replicato né ha formulato alcuna istanza di rimessione in termini.
3 II.10-In definitiva, essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato oltre il termine perentorio di quaranta giorni, previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c., l'opposizione medesima non può che essere dichiarata inammissibile.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), assumendo, come scaglione di riferimento,
quello determinato dal valore della domanda monitoria pari ad €
26.776,95.
III.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate,
unitamente alla prossimità del valore della causa al limite minimo dello scaglione di riferimento, giustifica la riduzione ai minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_2
[...]
-50% 459,50
[...]
Introduttiva 777,00 -50% 388,50
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 -50% 850,50
Totale
2.538,50
€
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione Parte_1 notificato il 06.03.2025, nei confronti della Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 195/2025, emesso dal Tribunale di
Bari in data 23.01.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n.
713/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
4 A. DICHIARA l'opposizione inammissibile;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 195/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 23.01.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n. 713/2025 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. CONDANNA la al pagamento, in Parte_1 favore della delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 2.538,50 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 11.07.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 11.07.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3308/2025 R.G. proposta da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Rago, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Nettis e Pietro
Montemurro, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 195/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 23.01.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n. 713/2025 R.G.
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come da verbale dell'udienza del
11.07.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 06.03.2025, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
, della somma di € 26.776,95, oltre agli interessi ed alle
[...] spese della fase monitoria.
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito l'inesistenza dell'avverso diritto di credito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
28.03.2025, si è costituita la la quale, dopo Controparte_1 aver eccepito che l'atto di citazione era stato notificato oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641, comma
1, c.p.c., ha chiesto di dichiarare l'opposizione medesima improcedibile, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
11.07.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, esaurita la discussione orale, il Giudice si è riservato per la decisione, ex art. 281 sexies, ultimo, comma c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolto secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le seguenti motivazioni.
II.
3-Orbene a norma dell'art. 641, comma 1, c.p.c. “Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo
639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
II.
4-Prevede, altresì, l'art. 647, comma 1, c.p.c. che “Se non
è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente
2 non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”.
II.
5-Dal combinato disposto delle citate disposizioni si evince che, se l'opposizione viene presentata oltre il termine perentorio di quaranta giorni, previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo diventa definitivo, acquistando l'autorità di cosa giudicata, con la conseguenza che la relativa opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
II.
6-Vedasi, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino sez. I, 13/04/2018, n.1733 “In tema di ingiunzione in materia civile, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata. Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone
l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo”.
II.
7-E, ancora, Tribunale Roma sez. XI, 06/07/2017, n.13779 “Il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato in quaranta giorni dalla notifica del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo va dichiarato inammissibile”.
II.
8-Nel caso di specie, rilevato che è pacifico ed emerge dagli atti di causa che il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, è stato notificato alla società opponente in data 24.01.2025, deve evidenziarsi che, per un verso, il termine per presentare opposizione
è definitivamente maturato il 05.03.2025, caduto nella giornata lavorativa di mercoledì e, per altro verso, che l'atto di citazione in opposizione, come si evince, dalle ricevute di accettazione e di consegna, prodotte dalla stessa parte opponente, è stato notificato soltanto in data 06.03.2025.
II.
9-Deve, infine, rilevarsi che la parte opponente, a fronte dell'eccezione della controparte, nulla ha replicato né ha formulato alcuna istanza di rimessione in termini.
3 II.10-In definitiva, essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato oltre il termine perentorio di quaranta giorni, previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c., l'opposizione medesima non può che essere dichiarata inammissibile.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), assumendo, come scaglione di riferimento,
quello determinato dal valore della domanda monitoria pari ad €
26.776,95.
III.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate,
unitamente alla prossimità del valore della causa al limite minimo dello scaglione di riferimento, giustifica la riduzione ai minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_2
[...]
-50% 459,50
[...]
Introduttiva 777,00 -50% 388,50
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 -50% 850,50
Totale
2.538,50
€
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione Parte_1 notificato il 06.03.2025, nei confronti della Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 195/2025, emesso dal Tribunale di
Bari in data 23.01.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n.
713/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
4 A. DICHIARA l'opposizione inammissibile;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 195/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 23.01.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n. 713/2025 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. CONDANNA la al pagamento, in Parte_1 favore della delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 2.538,50 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 11.07.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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