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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/09/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1279/ 2024 introdotta
D A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Gianluca Volpe;
-ricorrente -
CONTRO
(C.F./P. I.V.A. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Tonino Ferrante;
-resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.4.24, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “- in via preliminare, inaudita altera parte, ordinare a parte resistente il pagamento dell'importo non contestato pari ad € 10.996,39;- accertato e/o dichiarato che il sig.
è stato dipendente dell' , Parte_1 Parte_2 ininterrottamente, dal 31.12.2004 al 31.01.2020, giusta Unilav e contratto di assunzione del
31.12.2004 a tempo pieno e indeterminato, inquadrato al 4° livello del trattamento economico del
CCNL per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale;
- accertato e/o dichiarato che l' è inadempiente nei confronti del sig. Parte_2 [...]
per avergli corrisposto solo parzialmente le spettanze economico patrimoniali dovute Parte_1 in forza e nel corso del rapporto di lavoro dipendente;
- condannare in via principale l'
[...]
, C.F. , al pagamento, in favore del ricorrente: A) degli Parte_2 P.IVA_1 importi arretrati e/o non pagati in virtù del citato rapporto lavorativo, e per tutti i periodi/mensilità
e titoli indicati nei conteggi che si allegano e precisati in premessa, al lordo delle ritenute fiscali e
1 delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, pari alla somma come in premessa reclamata e determinata per periodi/mensilità, importi e titoli pari ad € 10.996,39; B) di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;- condannare in subordine la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di quell'importo che risulterà dovuto in corso di causa, ricorrendo all'ausilio di un CTU, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36
Cost. e 2099 c.c. e in applicazione del CCNL di settore, nonché in applicazione della contrattazione integrativa regionale, con valore della controversia contenuto nel limite di € 26.000,00; - il tutto oltre rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e/o interessi legali, dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo, sulle somme via via rivalutate e/o sulla sorta capitale pari alla misura del credito, restando a carico dell'Ente la parte di contribuzione previdenziale e/o assistenziale che cade in capo al datore di lavoro come per legge e quindi diversa e ulteriore rispetto alla quota a carico del lavoratore;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario;
- in caso di soccombenza del sig. Parte_1
, anche in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che sancisce
[...]
l'incostituzionalità dell'art. 92 cpc come riformulato, tenerlo indenne dalla condanna al pagamento delle spese di lite.”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' , ininterrottamente, dal Parte_2
31.12.2004 al 31.01.2020, in virtù di un contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di
Operaio, con la mansione di addetto alla salvaguardia silvo pastorale, inquadrato al 4° livello del trattamento economico del CCNL per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale.
Esponeva inoltre che ciononostante non aveva ricevuto tutte le retribuzioni spettanti e, nello specifico: le retribuzioni per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2012, compresa la XIII mensilità di tutto il 2012 e la XIV mensilità, frazionata in dodicesimi, relativa ad ottobre, novembre e dicembre 2012, nonché le retribuzioni per il mese di ottobre dal giorno 20 al giorno 31, tutto il mese di novembre e tutto il mese di dicembre 2014, la XIII mensilità dell'intero anno 2014 e la XIV mensilità, frazionata in dodicesimi, relativa al periodo/mensilità dal 20 al 31 ottobre, novembre e dicembre 2014.
Precisava che in relazione a detti periodi la parte datoriale non consegnava al dipendente alcuna busta paga ma che comunque la prestazione si era sempre svolta dalle 7.00 alle 15.48, per complessive 39 ore settimanali, al netto della pausa pranzo giornaliera, su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per tutti i giorni lavorativi, di tutte le settimane.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'Ente datoriale il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti, l'errato calcolo delle retribuzioni ancora spettanti, ritenendo che il diritto di credito del ricorrente fosse inferiore rispetto a quello domandato.
2 La parte resistente chiedeva inoltre di poter integrare il contraddittorio nei confronti della Regione
Campania, in quanto l'inadempimento doveva imputarsi a quest'ultima e all'omessa integrale erogazione delle risorse spettanti.
Il GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla e volta alla chiamata in causa della Regione Campania. Deve osservarsi, infatti, Parte_2 che come già affermato in autorevoli pronunce, richiamate in atti e condivise da questo GDL:
“Inammissibile appare la chiamata in causa della Regione Campania proposta dalla ricorrente, nonché le ulteriori domande avanzate nei confronti di Regione Campania, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere affermato, né anche solo ipotizzato sulla base delle allegazioni della ricorrente. L'eventuale inadempimento da parte della Regione Campania agli obblighi a suo carico nei confronti della Comunità non rilevano in alcun modo ai fini della specifica questione oggi esaminata, e sembrano attenere alla rivendicazione di crediti da parte della Comunità nei confronti della Regione stessa, questione che non può essere esaminata in questa sede ed ai fini di una chiamata in garanzia. La questione, quindi, rimane estranea al presente giudizio, avente ad oggetto unicamente le rivendicazioni salariale del singolo dipendente, ed alla presente statuizione, che opera solo ed esclusivamente in merito agli obblighi del datore di lavoro rispetto al suo dipendente” (vd. Tribunale di Avellino, dott. Ciro Luce, sentenza n. 236/2020 e n. 633/2023).
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi priva di fondamento l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla parte opponente, essendo stati prodotti in atti documenti idonei ad interrompere la maturazione di detta prescrizione. Nello specifico, tra i documenti prodotti dall'opposto si rinvengono diversi atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito retributivo;
nello specifico, risulta in atti una richiesta protocollata a mani presso il datore di lavoro, datata
18.9.2017 prot. n. 3331 e una diffida e messa in mora di pagamento, a firma dell'avv.to Gianluca
Volpe, datata 29.3.2021, inviata a mezzo pec in data 27.4.2021.
Passando pertanto al merito della presente controversia, deve osservarsi che in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore (cfr. ex multiis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Egli, tuttavia, se agisce in giudizio per ottenere il pagamento del proprio credito ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd.
3 principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato e siccome previsto nel contratto di lavoro;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Orbene, nel caso de quo, costituendosi in giudizio, la parte datoriale non ha negato il proprio inadempimento contrattuale, giustificandolo peraltro con l'omesso finanziamento da parte della
Regione Campania. Ciò che tuttavia forma oggetto di contestazione è l'ammontare preciso di tale inadempimento, avendo la parte datoriale in parte dimostrato di aver adempimento alla prestazione richiesta depositando alcuni mandati di pagamento da cui si evince il pagamento della retribuzione relativa al mese di giugno 2012 e 2014 e di parte degli emolumenti qui richiesti (vd. documenti 5 e 6 della costituzione di parte resistente).
Dunque, al fine di individuare l'ammontare specifico del credito, è stato conferito l' incarico al c.t.u. tecnico- contabile, dr.ssa la quale all'esito di una perizia, apparentemente priva Persona_1 di vizi logici, che pertanto questo GDL può far propria, ha individuato in € 9.148,20 lordi la somma complessivamente spettante al per le causali di cui in ricorso (di cui € 5731,40 per l'anno Pt_1
2012 e 3416,80 per l'anno 2014).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
4 - Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione per il mese di ottobre, novembre, dicembre 2012, tredicesima 2012, dal 20 al 31 ottobre 2014, novembre e dicembre 2014;
- Condanna la parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 9.148,20 lordi (di cui € 5731,40 per l'anno 2012 e 3416,80 per l'anno 2014), oltre interessi e/o rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2694,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario;
- Pone definitivamente le spese di CTU liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente.
Così deciso in Avellino, 25.09.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1279/ 2024 introdotta
D A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Gianluca Volpe;
-ricorrente -
CONTRO
(C.F./P. I.V.A. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Tonino Ferrante;
-resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.4.24, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “- in via preliminare, inaudita altera parte, ordinare a parte resistente il pagamento dell'importo non contestato pari ad € 10.996,39;- accertato e/o dichiarato che il sig.
è stato dipendente dell' , Parte_1 Parte_2 ininterrottamente, dal 31.12.2004 al 31.01.2020, giusta Unilav e contratto di assunzione del
31.12.2004 a tempo pieno e indeterminato, inquadrato al 4° livello del trattamento economico del
CCNL per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale;
- accertato e/o dichiarato che l' è inadempiente nei confronti del sig. Parte_2 [...]
per avergli corrisposto solo parzialmente le spettanze economico patrimoniali dovute Parte_1 in forza e nel corso del rapporto di lavoro dipendente;
- condannare in via principale l'
[...]
, C.F. , al pagamento, in favore del ricorrente: A) degli Parte_2 P.IVA_1 importi arretrati e/o non pagati in virtù del citato rapporto lavorativo, e per tutti i periodi/mensilità
e titoli indicati nei conteggi che si allegano e precisati in premessa, al lordo delle ritenute fiscali e
1 delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, pari alla somma come in premessa reclamata e determinata per periodi/mensilità, importi e titoli pari ad € 10.996,39; B) di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;- condannare in subordine la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di quell'importo che risulterà dovuto in corso di causa, ricorrendo all'ausilio di un CTU, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36
Cost. e 2099 c.c. e in applicazione del CCNL di settore, nonché in applicazione della contrattazione integrativa regionale, con valore della controversia contenuto nel limite di € 26.000,00; - il tutto oltre rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e/o interessi legali, dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo, sulle somme via via rivalutate e/o sulla sorta capitale pari alla misura del credito, restando a carico dell'Ente la parte di contribuzione previdenziale e/o assistenziale che cade in capo al datore di lavoro come per legge e quindi diversa e ulteriore rispetto alla quota a carico del lavoratore;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario;
- in caso di soccombenza del sig. Parte_1
, anche in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che sancisce
[...]
l'incostituzionalità dell'art. 92 cpc come riformulato, tenerlo indenne dalla condanna al pagamento delle spese di lite.”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' , ininterrottamente, dal Parte_2
31.12.2004 al 31.01.2020, in virtù di un contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di
Operaio, con la mansione di addetto alla salvaguardia silvo pastorale, inquadrato al 4° livello del trattamento economico del CCNL per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale.
Esponeva inoltre che ciononostante non aveva ricevuto tutte le retribuzioni spettanti e, nello specifico: le retribuzioni per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2012, compresa la XIII mensilità di tutto il 2012 e la XIV mensilità, frazionata in dodicesimi, relativa ad ottobre, novembre e dicembre 2012, nonché le retribuzioni per il mese di ottobre dal giorno 20 al giorno 31, tutto il mese di novembre e tutto il mese di dicembre 2014, la XIII mensilità dell'intero anno 2014 e la XIV mensilità, frazionata in dodicesimi, relativa al periodo/mensilità dal 20 al 31 ottobre, novembre e dicembre 2014.
Precisava che in relazione a detti periodi la parte datoriale non consegnava al dipendente alcuna busta paga ma che comunque la prestazione si era sempre svolta dalle 7.00 alle 15.48, per complessive 39 ore settimanali, al netto della pausa pranzo giornaliera, su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per tutti i giorni lavorativi, di tutte le settimane.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'Ente datoriale il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti, l'errato calcolo delle retribuzioni ancora spettanti, ritenendo che il diritto di credito del ricorrente fosse inferiore rispetto a quello domandato.
2 La parte resistente chiedeva inoltre di poter integrare il contraddittorio nei confronti della Regione
Campania, in quanto l'inadempimento doveva imputarsi a quest'ultima e all'omessa integrale erogazione delle risorse spettanti.
Il GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla e volta alla chiamata in causa della Regione Campania. Deve osservarsi, infatti, Parte_2 che come già affermato in autorevoli pronunce, richiamate in atti e condivise da questo GDL:
“Inammissibile appare la chiamata in causa della Regione Campania proposta dalla ricorrente, nonché le ulteriori domande avanzate nei confronti di Regione Campania, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere affermato, né anche solo ipotizzato sulla base delle allegazioni della ricorrente. L'eventuale inadempimento da parte della Regione Campania agli obblighi a suo carico nei confronti della Comunità non rilevano in alcun modo ai fini della specifica questione oggi esaminata, e sembrano attenere alla rivendicazione di crediti da parte della Comunità nei confronti della Regione stessa, questione che non può essere esaminata in questa sede ed ai fini di una chiamata in garanzia. La questione, quindi, rimane estranea al presente giudizio, avente ad oggetto unicamente le rivendicazioni salariale del singolo dipendente, ed alla presente statuizione, che opera solo ed esclusivamente in merito agli obblighi del datore di lavoro rispetto al suo dipendente” (vd. Tribunale di Avellino, dott. Ciro Luce, sentenza n. 236/2020 e n. 633/2023).
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi priva di fondamento l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla parte opponente, essendo stati prodotti in atti documenti idonei ad interrompere la maturazione di detta prescrizione. Nello specifico, tra i documenti prodotti dall'opposto si rinvengono diversi atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito retributivo;
nello specifico, risulta in atti una richiesta protocollata a mani presso il datore di lavoro, datata
18.9.2017 prot. n. 3331 e una diffida e messa in mora di pagamento, a firma dell'avv.to Gianluca
Volpe, datata 29.3.2021, inviata a mezzo pec in data 27.4.2021.
Passando pertanto al merito della presente controversia, deve osservarsi che in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore (cfr. ex multiis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Egli, tuttavia, se agisce in giudizio per ottenere il pagamento del proprio credito ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd.
3 principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato e siccome previsto nel contratto di lavoro;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Orbene, nel caso de quo, costituendosi in giudizio, la parte datoriale non ha negato il proprio inadempimento contrattuale, giustificandolo peraltro con l'omesso finanziamento da parte della
Regione Campania. Ciò che tuttavia forma oggetto di contestazione è l'ammontare preciso di tale inadempimento, avendo la parte datoriale in parte dimostrato di aver adempimento alla prestazione richiesta depositando alcuni mandati di pagamento da cui si evince il pagamento della retribuzione relativa al mese di giugno 2012 e 2014 e di parte degli emolumenti qui richiesti (vd. documenti 5 e 6 della costituzione di parte resistente).
Dunque, al fine di individuare l'ammontare specifico del credito, è stato conferito l' incarico al c.t.u. tecnico- contabile, dr.ssa la quale all'esito di una perizia, apparentemente priva Persona_1 di vizi logici, che pertanto questo GDL può far propria, ha individuato in € 9.148,20 lordi la somma complessivamente spettante al per le causali di cui in ricorso (di cui € 5731,40 per l'anno Pt_1
2012 e 3416,80 per l'anno 2014).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
4 - Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione per il mese di ottobre, novembre, dicembre 2012, tredicesima 2012, dal 20 al 31 ottobre 2014, novembre e dicembre 2014;
- Condanna la parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 9.148,20 lordi (di cui € 5731,40 per l'anno 2012 e 3416,80 per l'anno 2014), oltre interessi e/o rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2694,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario;
- Pone definitivamente le spese di CTU liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente.
Così deciso in Avellino, 25.09.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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