Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 647/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 647/2013 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA NUOVA LAVORATE,356 SARNO, presso lo studio dell'Avv. CRESCENZO
GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliato in VIA NUOVA LAVORATE,356 SARNO, presso lo studio dell'Avv.
CRESCENZO GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA ARCO DI NAPOLI 17/A1 SARNO, presso lo studio dell'Avv. PREVETE
FERDINANDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
(c.f.: ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._6
, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE N. 195 84010 Persona_1
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, presso lo studio dell'Avv. NITTO DAVIDE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._7
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In punto di qualificazione giuridica della domanda attorea, si osserva quanto segue.
L'espressione occupazione sine titulo è di origine giurisprudenziale e viene utilizzata in relazione a due differenti azioni: azione personale di restituzione e quella reale (azione di rivendicazione).
In particolare, la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile di sua proprietà con conseguente condanna dell'occupante al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e i convenuti medesimi, dà luogo ad un'azione reale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
al contrario, nel caso in cui l'attore ricollega la propria pretesa alla circostanza dell'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa, la domanda va qualificata come personale di restituzione.
È del resto noto che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta.
La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquistare il possesso.
La seconda, ha, invece, natura personale, si fonda sulla decisione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene.
Nel caso di specie, gli attori hanno dichiarato, nell'atto di citazione, che i beni sono occupati illegittimamente dai convenuti, senza alcun titolo ma per mera tolleranza giustificata da ragioni di familiarità.
Nella prima memoria ex art. 183 VI co. cpc, gli attori reiterano le conclusioni di cui all'atto di citazione.
Orbene, gli attori non fondano la richiesta di restituzione degli immobili su un titolo giuridico successivamente venuto meno, ma dichiarano che la disponibilità degli immobili è stata conseguita dai convenuti per mera tolleranza dovuta a rapporti di familiarità.
Pagina 2 di 7 Pertanto, parte attrice ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, per assolvere il quale è necessario risalire ad un acquisto a titolo originario o "coprire", almeno, il ventennio necessario ai fini dell'usucapione.
L'azione di rivendicazione è caratterizzata dalla ampiezza e rigorosità della prova circa la spettanza del diritto di proprietà del rivendicante, che è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Ne consegue che l'azione intrapresa dall'attrice va qualificata non già come restituzione ma come rivendicazione ex art. 948 c.c., soggetta agli stessi oneri probatori in ordine alla qualità di proprietario.
La S.C. è pacifica nell'affermare che “Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi "danti causa"
(cfr. Cass. n. 35258/2024).
Nella specie, parte attrice ha provato di aver acquistato i beni immobili, oggetto dell'azione di restituzione, da (nonno dell'attore) con atto notarile del 29.11.2004. Parte_1
L'atto di provenienza suindicato non è tuttavia sufficiente ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore in rivendica - che è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione - in quanto l'atto di acquisto del 2004 non è un acquisto a titolo originario e non prova l'immissione in possesso dell'acquirente al fine dell'usucapione.
L'acquisto a titolo derivativo indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa.
Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse ha bei, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di
Pagina 3 di 7 avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco, dunque, che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione: circostanza che può ritenersi provata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Detti testi hanno, infatti, dichiarato che il proprio padre ( ), dante causa Persona_2 dell'attore , ha posseduto gli immobili in questione sin dal 1980 e fino al Parte_1
suo decesso avvenuto nel 2010 (cfr. in particolare dichiarazioni del teste ). Testimone_2
Pertanto, parte attrice ha fornito la prova della titolarità dei beni in oggetto, attraverso la prova dell'acquisto a titolo originario del dante causa.
Quanto alla domanda di restituzione del locale asseritamente detenuto da , Persona_1
essa va accolta.
Invero, alla luce dell'istruttoria svolta, gli attori hanno fornito la prova (attraverso le dichiarazioni dei testi sopra citati) dell'occupazione del locale in oggetto da parte del suddetto convenuto, sia pure per mera tolleranza dell'allora proprietario , e della Parte_1
mancata restituzione dello stesso una volta che, a partire dal 1990, ne è stata richiesta la restituzione.
Pertanto, nella sua qualità di erede di , va condannato a Controparte_2 Persona_1
restituire il locale in oggetto agli attori.
Quanto al locale ripostiglio, l'occupazione di esso da parte dell'atro convenuto, CP_1
, non è contestata, tuttavia, quest'ultimo ha avanzato domanda riconvenzionale di
[...]
usucapione.
Chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione, deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, nonché quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominus.
In merito a tale profilo, deve precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Pagina 4 di 7 La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che "l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento" (Cass. II, n. 4807/1992).
Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che "ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n. 29594).
Inoltre, il possesso utile ad usucapire deve essere continuato per venti anni, pacifico e non clandestino.
Per qualificare il possesso come non clandestino, occorre che questo sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, ossia in maniera visibile e non occulta, in modo da manifestare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che occorra l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. Infatti, sussiste la clandestinità ove l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in maniera da ostacolarne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge (cfr. Cass. 06/08/2024 , n. 22267).
Il Tribunale ritiene, all'esito dell'istruttoria svolta, infondata la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da . Controparte_1
Invero, la fattispecie, va inquadrata nell'ambito della disposizione di cui all'art. 1144 c.c..
La S.C. ha affermato che “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o
Pagina 5 di 7 di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (cfr. Cass. .
9661/2006).
In particolare, tale presunzione è inoperante quando la tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al "dominus" di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della "res" nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., II, 03.07.2019, n.
17880; 29.05.2015, n. 11277; 20.02.2008, n. 4327; 27.04.2006, n. 9661; 18.06.2001, n. 8194).
Nel caso di specie, il teste ha dichiarato che il locale ripostiglio era di Testimone_2
proprietà del proprio padre;
che dello stesso disponevano tutti in famiglia;
che all'interno del ripostiglio erano custodite le cose del padre e del figlio;
che nel 2010, alla morte del proprio padre, il convenuto , occupò l'immobile cambiando la serratura alla porta. Controparte_1
Nel caso di specie, è evidente che la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione dovuta a mera tolleranza di chi avrebbe potuto opporvisi (il padre ). Parte_1
Quest'ultimo è deceduto in data 15.4.2010 e, pertanto, in difetto di allegazione e prova di elementi idonei a integrare una interversione del possesso a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi", la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Nel caso di specie, il possesso dell'unità immobiliare in oggetto si sarebbe manifestato nell'attività di cura e manutenzione dello stesso (vedi dichiarazioni testi di parte convenuta).
Il Tribunale ritiene che non abbia fornito la prova dei requisiti richiesti dalla Controparte_1 legge per l'acquisto della proprietà mediante usucapione.
In particolare, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dai testi escussi (di parte convenuta) non sono idonee e sufficienti a provare l'usucapione dei beni.
Soprattutto, va evidenziato che il convenuto ha dedotto di avere posseduto in modo autonomo i beni in questione per oltre venti anni, quindi a partire dagli anni 90 o addirittura dagli anni
80, secondo quanto dichiarato dai testimoni (cfr. dichiarazioni testi di parte convenuta).
Ebbene all'epoca l'immobile era ancora nel possesso del proprietario Parte_1
(deceduto il 15.4.2010).
L'unico vero atto di interversione del possesso si è verificato nel 2010, quando CP_1
ha provveduto a sostituire la serratura alla porta del ripostiglio, compiendo, quindi,
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Pagina 6 di 7 un'attività materiale che ha reso esteriormente riconoscibile al proprietario l'intenzione di iniziare a possedere in maniera esclusiva, escludendone il titolare.
Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda riconvenzionale, non sussistendo nel caso di specie i requisiti temporali previsti dalla legge per l'acquisto della proprietà mediante usucapione.
Ne discende, la condanna di a restituire immediatamente agli attori il Controparte_1
ripostiglio per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto: 1) condanna nella sua Controparte_2
qualità, a restituire agli attori il locale sito in Sarno alla via Masseria Spagnuolo e distinto al F. 35 mappale 450 e 451; 2) condanna a restituire agli Controparte_1
attori il locale ripostiglio sito in Sarno alla via Masseria Spagnuolo e distinto al F. 35 mappale 458;
2) Condanna nella sua qualità, e al pagamento Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite in favore dell'avv. Crescenzo Giuseppe, difensore deli attori dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 58,27 per spese vive ed euro 1.300,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 22/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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