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Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00882/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01249/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2025, proposto dal signor CA Ceraldi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lamarte e Maurizio Spera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Lamarte in Napoli, via dei Mille, n. 16;
contro
il Comune di Tito, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
della Provincia di Potenza, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Fallimento Step One s.r.l., della Regione Basilicata, del Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Potenza, della società Aree Produttive Industriali Basilicata s.p.a. e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentati legali, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n 35 del 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Considerato che la questione dedotta in giudizio richiede un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio;
Considerato che, in ragione della natura della vicenda in esame, nella comparazione degli interessi in conflitto tipica della fase cautelare, debba essere data prevalenza alla necessità di conservare la res adhuc integra per evitare pregiudizi irreparabili per la parte appellante e che, pertanto, impregiudicato l’esame delle questioni poste, si sospende soltanto a questo fine l’efficacia della sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di sospensione debba essere accolta nei suddetti limiti;
Ritenuto che le spese processuali della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza appellata e dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Manda alla Segreteria affinché sottoponga il fascicolo al Presidente titolare della Sezione per la fissazione della data dell’udienza di discussione del merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Rotondo, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Giuseppe Rotondo |
IL SEGRETARIO