Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 24.2.2025, nelle cause riunite iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro ai nn.
10791/2024, 10792/2024, 10816/2024 e 10823/2024 ha depositato la seguente
SENTENZA
TRA
, , e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Paolo Galluccio, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti per ragioni di connessione, i ricorrenti in epigrafe chiedevano di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, segnatamente per il periodo Parte_1 lavorativo dal Novembre dell'anno 2016 al Agosto dell'anno 2020, dal Novembre dell'anno Parte_2
2017 al Dicembre dell'anno 2022, dal Agosto dell'anno 2018 al Dicembre dell'anno 2022 e Parte_3
dal Aprile dell'anno 2019 al Agosto dell'anno 2022. Parte_4
Con
Esponevano di essere dipendenti della convenuta, di lavorare con orario di lavoro articolato su cinque giorni, ovvero mattina, pomeriggio e notte e di essere stati spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali, come comprovato dalle risultanze dei cartellini marcatempo.
Lamentavano, pertanto, che l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in loro favore il compenso contrattualmente previsto dall'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 per la prestazione di attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, né concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995, normalmente erogato.
Ritualmente citata in giudizio, l' non si costituiva e viene dichiarata contumace. CP_1
La domanda è fondata e va accolta.
I ricorrenti appartengono alla categoria del personale turnista e la loro prestazione è pacificamente articolata su cinque giorni alla settimana come da ricorso, come risulta dai cartellini marcatempo depositati in atti.
Vi è, altresì, prova documentale che i ricorrenti per il lavoro prestato nel caso in cui il turno ricada in un giorno festivo percepiscono l'indennità prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995.
Le parti istanti si lamentano del fatto che, nel caso di lavoro prestato in coincidenza di una festività infrasettimanale, non viene ulteriormente remunerato anche con il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 29 CCNL 2016-2018, né gli
è stato consentito di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale.
Oggetto della presente controversia è, quindi, il diritto, vantato dai lavoratori, alla retribuzione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, retribuzione aggiuntiva rispetto all'indennità ex art. 44 già retribuita.
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-2018 secondo cui
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Come già rilevato in numerose precedenti decisioni della sezione, cui si intende prestare adesione, il CCNL
01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato. L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario. Con il CCNL 20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato su turni , gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (Sez. L, Ordinanza n. 1505 del
25/01/2021)
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Anche recentemente (cf Cassazione 20743/23) la SC ha ribadito il seguente principio di diritto: "L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Va poi osservato che la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mora per il compenso di cui all'art. 9.
Per quanto innanzi, deve pertanto ritenersi fondata la pretesa ad una retribuzione aggiuntiva secondo i principi giurisprudenziali della Suprema Corte.
Venendo alla quantificazione della somme, ed utilizzando il conteggio eseguito da parte ricorrente - calcolato in applicazione delle disposizioni contrattuali ed utilizzando le rilevazioni orarie risultanti dai cartellini marca tempo – al ricorrente va riconosciuta la somma di € 2.257,20 a titolo di Parte_1 compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali per l'arco temporale dal Novembre dell'anno 2016 al Agosto dell'anno 2020; al ricorrente va riconosciuta la somma di € 4.700,64 a titolo di compenso per il lavoro Parte_2 straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali per l'arco temporale dal Novembre dell'anno 2017 al Dicembre dell'anno 2022; al ricorrente Parte_3 va riconosciuta la somma di € 3.511,20 a titolo di compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali per l'arco temporale dal Agosto dell'anno 2018 al Dicembre dell'anno 2022; al ricorrente va riconosciuta la somma di € Parte_4
2.737,44 a titolo di compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali per l'arco temporale dal Agosto dell'anno 2018 al Dicembre dell'anno 2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e per l'effetto condanna l' , in persona Pt_5 del Direttore Generale pt, al pagamento in favore di della somma di € 2.257,20 oltre Parte_1 interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
in favore di Parte_2 della somma di € 4.700,64 oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
in favore di della somma di € 3.511,20 oltre interessi legali dalla data di Parte_3 maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
in favore di della somma di dal Aprile Parte_4 dell'anno 2019 al Agosto dell'anno 2022, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.500 oltre Iva, cpa come per legge e spese generali al 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 25.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli