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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/08/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 62/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 62 R.G. dell'anno 2023 tra:
) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv. LUIGI Parte_2 C.F._1
GIACOMO MESSINA e dall'avv. ANTONIO BONANNO in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
e
e per essa ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. DARIO MARTELLA in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
OPPOSTA avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'avv. Giovanni Battista Maira, in sostituzione degli avv.ti Bonanno e Messina, per parte opponente, ha precisato le conclusioni “come da atto di citazione e chiede termini ex art. 190
c.p.c.”;
Pag. 1 a 9 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile l'avv. Francesco Vinci, in sostituzione dell'avv. Martella, per parte opposta ha precisato le conclusioni “come rassegnato in comparsa di costituzione;
chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato il 9/1/23, ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 707/22, chiedendo: “in via preliminare;
1. accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, per
l'effetto, l'improcedibilità della domanda con revoca del Decreto Ingiuntivo opposto;
2. accertare e dichiarare il difetto e/o carenza di legittimazione attiva e, per l'effetto, rigettare la domanda con revoca del Decreto Ingiuntivo opposto;
3. rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, 4. accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché manchevole dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, in mancanza di prova certa del credito;
conseguentemente, 5. revocare il Decreto Ingiuntivo opposto con condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
6. accertare e dichiarare che il contratto di apertura del c/c ordinario n.1000/00005426 del 27/05/2016 Controparte_3 denominato “Conto Businessinsieme” è nullo in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; inoltre, le pagine del contratto in cui sono indicate le condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
infine, tale contratto prevede una clausola di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e degli interessi debitori illegittima in base a quanto previsto dall'Ordinanza Cassazione n. 4321 del 10 febbraio 2022 in quanto nel contratto in argomento il TAN (Tasso Annuo Nominale) ed il TAE (Tasso Annuo Effettivo) del tasso degli interessi creditori coincidono, ovvero presentano lo stesso valore;
7. accertare e dichiarare che il contratto quadro di affidamento a breve termine, dell'importo di euro 30.000,00, del
15/07/2016 inerente il c/c ordinario n.1000/00005426 è affetto da usura Controparte_3 originaria atteso che il TAEG (coincidente nel caso di specie con il TEG) indicato nel contratto (derivante da un tasso debitore nominale annuo entro fido pari al 13,5825%, cui corrisponde un tasso debitore effettivo annuo entro fido pari al 14,2956%, ed una commissione disponibilità fondi pari allo 0,50% trimestrale) è pari al 16,5225%, mentre il tasso soglia di cui all'art. 2 L. 108/96 per le aperture di credito in conto corrente di importo
Pag. 2 a 9 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
superiore ad euro 5.000,00 per il terzo trimestre 2016, pari al 15,59%;
8. accertare e dichiarare che il contratto di affidamento, dell'importo di euro 30.000,00, inerente il c/c ordinario n. 328909 Banca Nuova del 24/03/2017 e relativo Documento di Sintesi è usurario ab origine atteso che il TAEG (coincidente nel caso di specie con il TEG) indicato nel contratto (derivante da un tasso debitore nominale annuo entro fido pari al 14,4000%, cui corrisponde un tasso debitore effettivo annuo entro fido pari al 15,1900%, ed una commissione per l'affidamento pari allo 0,50% trimestrale) è pari al 17,4820%, mentre il tasso soglia di cui all'art. 2 L. 108/96 per le aperture di credito in conto corrente di importo superiore ad euro 5.000,00 per il primo trimestre 2017, pari al 15,21%;
9. per l'effetto di tutte le nullità contrattuali rilevate, previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: i. rideterminare il saldo del conto per cui è causa, depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni, ovvero di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura. 10. accertare e dichiarare che nei contratti di finanziamento per cui è causa, ovvero il finanziamento chirografario del 15.7.2016 n.
0137074621824 ed il finanziamento chirografario del 24.3.2017 n. 34/07029863, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi;
11. accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti;
12. accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo;
per l'effetto, 13. accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
14. Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nei contratti di finanziamento per cui è causa, ovvero il finanziamento chirografario del
15.7.2016 n. 0137074621824 ed il finanziamento chirografario del 24.3.2017 n. 34/07029863, attesa anche l'applicazione occulta di un regime di capitalizzazione e, dunque, la sua necessaria previsione;
15. Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto;
16. ricalcolare il piano di ammortamento originario del mutuo alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli
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interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime;
17. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate ex legge 287/1990 (c,.d. antitrust) perché predisposte sullo schema ABI, dichiarato a monte nullo, e ciò per le motivazioni di cui in premessa;
18. accertare e dichiarare che, alla luce della predetta nullità, il fideiussore non risponde più dei debiti con il proprio patrimonio;
in subordine, 19. accertare le nullità delle clausole dichiarate nulle, ovvero abusive, poiché conformi allo schema ABI dichiarato a monte nullo, per quanto e come esposto in narrativa;
20. accertare e dichiarare, alla luce della predetta dichiarazione di nullità, la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.; 21. per l'effetto, alla luce dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. dichiarare l'estinzione della obbligazione fideiussoria, ovvero la liberazione dei fideiussori, essendo decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c.; 22.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1957 c.c.; 23. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
2) Con comparsa depositata il 20/3/23, l'opposta ha chiesto: “in via preliminare ed istruttoria, concedere termine di 15 giorni per la procedura di mediazione ex artt. 4 – 5 del D.Lgs.
28/2010; in via principale nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli opponenti, poiché infondate in fatto ed in diritto, inammissibili, prescritte, nulle e comunque non provate,
e per l'effetto confermare il D.I. opposto;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, condannare la società e il Sig. , al pagamento della diversa, maggiore o Parte_1 Parte_2 minore somma che dovesse essere accertata come dovuta, maggiorata degli interessi come indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate;
in ulteriore subordine e nel merito, salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità parziale e non totale delle garanzie contestate, dichiarandole valide ed efficaci per le clausole diverse da quelle che fossero in ipotesi dichiarate nulle;
o in ulteriore subordine dichiararne la conversione in altro contratto di garanzia ex art. 1414 c.c..
Con vittoria di spese ex DM 55/2014, spese generali 15% e accessori di legge”.
3) Con ordinanza riservata del 9/5/23, sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto, veniva assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Il 28/6/23 parte opposta ha depositato verbale negativo dell'esperito tentativo di mediazione, sì che la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/10 può dirsi soddisfatta.
4) Fondatezza dell'opposizione.
Pag. 4 a 9 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
4.1) Parte opponente ha, sin dall'atto di opposizione, contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione fondante la legittimazione ad agire di Controparte_1
4.2) Al riguardo è d'uopo rammentare che “In caso di cartolarizzazione, se il debitore ceduto contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, grava sul creditore cessionario dimostrare l'esistenza dell'accordo negoziale, con la precisazione che a tal fine non è sufficiente una mera dichiarazione del cessionario o la notifica della cessione mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ancorché ciò non vale ad escludere che tale avviso, insieme ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato dal giudice come indizio ai fini della prova presuntiva della cessione” (Cass. Civ. sez. I, 08/11/2024, n.28790).
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato (cfr., da ultimo, Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Pag. 5 a 9 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
4.3) Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò ovviamente non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n.
17944/2023, cit. supra).
4.4) Ora, a sostegno della propria (contestata) titolarità, la parte opposto ha prodotto:
a) in sede monitoria, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/11/2019;
b) unitamente alla comparsa di risposta, la dichiarazione della parte cedente ( , Controparte_4 avente ad oggetto la riconducibilità dei crediti dedotti in monitorio alla cessione pubblicata nella predetta G.U.;
c) con la seconda memoria istruttoria, certificazione del notaio dott. Persona_1 attestante l'inserimento dei crediti predetti all'interno di una lista depositata ai propri atti, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cessione predetto.
Pag. 6 a 9 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Ebbene, ad avviso di questo giudicante, al lume dei principi di diritto sopra richiamati, non risulta fornita nel presente giudizio – nonostante i rilievi già espressi con ordinanza riservata del 9/5/23 - la prova della contestata cessione.
Ed invero:
a) la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale è espressamente avvenuta su iniziativa della cessionaria, per l'appunto di tal guisa non assumendo la particolare Controparte_1 valenza probatoria indicata nelle pronunce di legittimità sopra richiamate;
b) la dichiarazione allegata al n. 5 della documentazione che accompagna la comparsa di costituzione dell'opposta è sottoscritta da soggetto del quale, pure a seguito della precisa e tempestiva (v. note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. l'8/5/23) contestazione dell'opponente, non vengono provati i poteri rappresentativi;
c) l'attestazione notarile ha ad oggetto esclusivamente l'inserimento dei crediti vantati da nei confronti dell'odierna opponente in una lista depositata “ai propri Controparte_5 atti” (“rep. 141751/36019 del 2 dicembre 2019”) a seguito dell'Avviso di cessione sopra richiamato, senza alcuna precisazione in ordine al soggetto autore di detto deposito e senza alcun riferimento alla pure documentabile esistenza del negozio di cessione.
4.5) Deve osservarsi, peraltro, che, sebbene la cessione del credito costituisca un negozio giuridico non vincolato, per legge o per volontà delle parti, alla forma scritta, che, come tale, può essere provato nell'intera sua consistenza con tutti i mezzi offerti dalla legge, devono ritenersi salvi i limiti di cui agli artt. 2721 e ss. c.c., discutendosi in tale ambito della prova di un contratto invocato in giudizio quale fonte di diritti e obblighi tra le parti contraenti, ancorché si tratti di negozio non stipulato tra le parti in causa Trattandosi nella specie della prova di un contratto che si afferma di poter trarre dal fatto noto costituito dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ovvero da documentazione contenente l'asserita dichiarazione unilaterale del cedente di attestazione dell'avvenuta cessione dei crediti, vengono in rilievo, in modo particolare, i limiti alla prova per presunzioni posti dall'art. 2729, co. 2, c.c. tramite il richiamo all'art. 2721 c.c.
Limiti oltre i quali, al netto delle eccezioni previste dall'art. 2724 c.c., l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni (e per presunzioni semplici, ovvero ancora la c.d. prova atipica) soltanto in ragione di specifiche circostanze correlate alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, tendenzialmente legate alla possibile
Pag. 7 a 9 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile giustificazione della conclusione orale del contratto;
circostanze che, apparendo già in termini generali difficilmente configurabili nell'ambito della questione in esame, nella fattispecie non sono state oggetto di allegazione e dimostrazione da parte del soggetto asserito cessionario.
La qualità delle parti e la natura del contratto, infatti, al cospetto di un istituto bancario sottoposto a disposizioni e istruzioni di vigilanza e di operazioni economiche di rilevante valore economico, inducono a ritenere non spiegabile o giustificabile la mancata precostituzione di un documento scritto. Del resto, la ratio dell'art. 2721 c.c. risiede proprio nella necessità di escludere la prova testimoniale in ragione dell'entità degli interessi in gioco.
La deroga, inoltre, è consentita dalla valutazione di “ogni altra circostanza” idonea a giustificare la mancata redazione del contratto per iscritto;
ciò che, per le medesime ragioni espresse in ordine alla qualità delle parti e alla natura del contratto, deve ritenersi difficilmente configurabile.
Nel caso di specie, di contro, non si ravvisano e non sono state dedotte circostanze specifiche inquadrabili nelle dette eccezioni o che possano giustificare il superamento dei menzionati limiti probatori (nulla si dice in ordine alle ragioni della mancata produzione del contratto di cessione), mentre viceversa dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta sopra citato, così come nella documentazione riferibile – stando alla prospettazione difensiva della parte opposta, specificamente contestata dalla parte opponente – alla cedente Controparte_5
risulta l'esplicito riferimento a contratto scritto di cessione di crediti da parte di
[...] [...]
contratto che, tuttavia, non è stati prodotto in giudizio. Controparte_5
4.6) In ogni caso, pur prescindendo dalle superiori considerazioni, va evidenziato che la predetta dichiarazione unilaterale (denominata da parte opposta quale “dichiarazione di avvenuta cessione”) appare comunque insufficiente sul piano probatorio, giacché resa da terzo, per iscritto, in difetto delle condizioni stabilite dall'art. 257-bis c.p.c.; né può configurarsi come confessione, in quanto resa da terzo (art. 229 c.p.c.: «La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente …») e non contenente dichiarazioni di scienza relative a fatti sfavorevoli a una parte e, contestualmente, favorevoli alla controparte.
Detta dichiarazione non può nemmeno essere inquadrata come negozio unilaterale di accertamento idoneo a vincolare la società cedente, trattandosi di dichiarazioni rese da soggetto - come già osservato - sprovvisto di procura idonea a rappresentare detta società.
Pag. 8 a 9 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
4.7) Conseguentemente, attesa la valenza probatoria della documentazione effettivamente versata in atti, la prospettazione della parte opposta appare sprovvista di supporto probatorio sotto il profilo della titolarità del credito, non essendo state prodotte prove idonee a dimostrare che il credito correlabile ai rapporti bancari oggetto della presente causa sia stato effettivamente ricompreso nelle richiamate operazione di cartolarizzazione e, dunque, ceduto effettivamente a Controparte_1
L'opposizione, dunque, deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5) Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente ridotti sulla scorta della contenuta estensione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 707/22;
2) condanna l'opposta a rifondere gli opponenti delle spese di lite che liquida in complessivi €
11.500,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Marsala, 19 agosto 2025.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
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N. 62/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 62 R.G. dell'anno 2023 tra:
) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv. LUIGI Parte_2 C.F._1
GIACOMO MESSINA e dall'avv. ANTONIO BONANNO in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
e
e per essa ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. DARIO MARTELLA in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
OPPOSTA avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'avv. Giovanni Battista Maira, in sostituzione degli avv.ti Bonanno e Messina, per parte opponente, ha precisato le conclusioni “come da atto di citazione e chiede termini ex art. 190
c.p.c.”;
Pag. 1 a 9 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile l'avv. Francesco Vinci, in sostituzione dell'avv. Martella, per parte opposta ha precisato le conclusioni “come rassegnato in comparsa di costituzione;
chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato il 9/1/23, ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 707/22, chiedendo: “in via preliminare;
1. accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, per
l'effetto, l'improcedibilità della domanda con revoca del Decreto Ingiuntivo opposto;
2. accertare e dichiarare il difetto e/o carenza di legittimazione attiva e, per l'effetto, rigettare la domanda con revoca del Decreto Ingiuntivo opposto;
3. rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, 4. accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché manchevole dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, in mancanza di prova certa del credito;
conseguentemente, 5. revocare il Decreto Ingiuntivo opposto con condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
6. accertare e dichiarare che il contratto di apertura del c/c ordinario n.1000/00005426 del 27/05/2016 Controparte_3 denominato “Conto Businessinsieme” è nullo in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; inoltre, le pagine del contratto in cui sono indicate le condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
infine, tale contratto prevede una clausola di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e degli interessi debitori illegittima in base a quanto previsto dall'Ordinanza Cassazione n. 4321 del 10 febbraio 2022 in quanto nel contratto in argomento il TAN (Tasso Annuo Nominale) ed il TAE (Tasso Annuo Effettivo) del tasso degli interessi creditori coincidono, ovvero presentano lo stesso valore;
7. accertare e dichiarare che il contratto quadro di affidamento a breve termine, dell'importo di euro 30.000,00, del
15/07/2016 inerente il c/c ordinario n.1000/00005426 è affetto da usura Controparte_3 originaria atteso che il TAEG (coincidente nel caso di specie con il TEG) indicato nel contratto (derivante da un tasso debitore nominale annuo entro fido pari al 13,5825%, cui corrisponde un tasso debitore effettivo annuo entro fido pari al 14,2956%, ed una commissione disponibilità fondi pari allo 0,50% trimestrale) è pari al 16,5225%, mentre il tasso soglia di cui all'art. 2 L. 108/96 per le aperture di credito in conto corrente di importo
Pag. 2 a 9 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
superiore ad euro 5.000,00 per il terzo trimestre 2016, pari al 15,59%;
8. accertare e dichiarare che il contratto di affidamento, dell'importo di euro 30.000,00, inerente il c/c ordinario n. 328909 Banca Nuova del 24/03/2017 e relativo Documento di Sintesi è usurario ab origine atteso che il TAEG (coincidente nel caso di specie con il TEG) indicato nel contratto (derivante da un tasso debitore nominale annuo entro fido pari al 14,4000%, cui corrisponde un tasso debitore effettivo annuo entro fido pari al 15,1900%, ed una commissione per l'affidamento pari allo 0,50% trimestrale) è pari al 17,4820%, mentre il tasso soglia di cui all'art. 2 L. 108/96 per le aperture di credito in conto corrente di importo superiore ad euro 5.000,00 per il primo trimestre 2017, pari al 15,21%;
9. per l'effetto di tutte le nullità contrattuali rilevate, previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: i. rideterminare il saldo del conto per cui è causa, depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni, ovvero di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura. 10. accertare e dichiarare che nei contratti di finanziamento per cui è causa, ovvero il finanziamento chirografario del 15.7.2016 n.
0137074621824 ed il finanziamento chirografario del 24.3.2017 n. 34/07029863, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi;
11. accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti;
12. accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo;
per l'effetto, 13. accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
14. Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nei contratti di finanziamento per cui è causa, ovvero il finanziamento chirografario del
15.7.2016 n. 0137074621824 ed il finanziamento chirografario del 24.3.2017 n. 34/07029863, attesa anche l'applicazione occulta di un regime di capitalizzazione e, dunque, la sua necessaria previsione;
15. Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto;
16. ricalcolare il piano di ammortamento originario del mutuo alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli
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interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime;
17. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate ex legge 287/1990 (c,.d. antitrust) perché predisposte sullo schema ABI, dichiarato a monte nullo, e ciò per le motivazioni di cui in premessa;
18. accertare e dichiarare che, alla luce della predetta nullità, il fideiussore non risponde più dei debiti con il proprio patrimonio;
in subordine, 19. accertare le nullità delle clausole dichiarate nulle, ovvero abusive, poiché conformi allo schema ABI dichiarato a monte nullo, per quanto e come esposto in narrativa;
20. accertare e dichiarare, alla luce della predetta dichiarazione di nullità, la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.; 21. per l'effetto, alla luce dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. dichiarare l'estinzione della obbligazione fideiussoria, ovvero la liberazione dei fideiussori, essendo decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c.; 22.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1957 c.c.; 23. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
2) Con comparsa depositata il 20/3/23, l'opposta ha chiesto: “in via preliminare ed istruttoria, concedere termine di 15 giorni per la procedura di mediazione ex artt. 4 – 5 del D.Lgs.
28/2010; in via principale nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli opponenti, poiché infondate in fatto ed in diritto, inammissibili, prescritte, nulle e comunque non provate,
e per l'effetto confermare il D.I. opposto;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, condannare la società e il Sig. , al pagamento della diversa, maggiore o Parte_1 Parte_2 minore somma che dovesse essere accertata come dovuta, maggiorata degli interessi come indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate;
in ulteriore subordine e nel merito, salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità parziale e non totale delle garanzie contestate, dichiarandole valide ed efficaci per le clausole diverse da quelle che fossero in ipotesi dichiarate nulle;
o in ulteriore subordine dichiararne la conversione in altro contratto di garanzia ex art. 1414 c.c..
Con vittoria di spese ex DM 55/2014, spese generali 15% e accessori di legge”.
3) Con ordinanza riservata del 9/5/23, sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto, veniva assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Il 28/6/23 parte opposta ha depositato verbale negativo dell'esperito tentativo di mediazione, sì che la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/10 può dirsi soddisfatta.
4) Fondatezza dell'opposizione.
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4.1) Parte opponente ha, sin dall'atto di opposizione, contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione fondante la legittimazione ad agire di Controparte_1
4.2) Al riguardo è d'uopo rammentare che “In caso di cartolarizzazione, se il debitore ceduto contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, grava sul creditore cessionario dimostrare l'esistenza dell'accordo negoziale, con la precisazione che a tal fine non è sufficiente una mera dichiarazione del cessionario o la notifica della cessione mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ancorché ciò non vale ad escludere che tale avviso, insieme ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato dal giudice come indizio ai fini della prova presuntiva della cessione” (Cass. Civ. sez. I, 08/11/2024, n.28790).
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato (cfr., da ultimo, Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
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Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
4.3) Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò ovviamente non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n.
17944/2023, cit. supra).
4.4) Ora, a sostegno della propria (contestata) titolarità, la parte opposto ha prodotto:
a) in sede monitoria, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/11/2019;
b) unitamente alla comparsa di risposta, la dichiarazione della parte cedente ( , Controparte_4 avente ad oggetto la riconducibilità dei crediti dedotti in monitorio alla cessione pubblicata nella predetta G.U.;
c) con la seconda memoria istruttoria, certificazione del notaio dott. Persona_1 attestante l'inserimento dei crediti predetti all'interno di una lista depositata ai propri atti, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cessione predetto.
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Ebbene, ad avviso di questo giudicante, al lume dei principi di diritto sopra richiamati, non risulta fornita nel presente giudizio – nonostante i rilievi già espressi con ordinanza riservata del 9/5/23 - la prova della contestata cessione.
Ed invero:
a) la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale è espressamente avvenuta su iniziativa della cessionaria, per l'appunto di tal guisa non assumendo la particolare Controparte_1 valenza probatoria indicata nelle pronunce di legittimità sopra richiamate;
b) la dichiarazione allegata al n. 5 della documentazione che accompagna la comparsa di costituzione dell'opposta è sottoscritta da soggetto del quale, pure a seguito della precisa e tempestiva (v. note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. l'8/5/23) contestazione dell'opponente, non vengono provati i poteri rappresentativi;
c) l'attestazione notarile ha ad oggetto esclusivamente l'inserimento dei crediti vantati da nei confronti dell'odierna opponente in una lista depositata “ai propri Controparte_5 atti” (“rep. 141751/36019 del 2 dicembre 2019”) a seguito dell'Avviso di cessione sopra richiamato, senza alcuna precisazione in ordine al soggetto autore di detto deposito e senza alcun riferimento alla pure documentabile esistenza del negozio di cessione.
4.5) Deve osservarsi, peraltro, che, sebbene la cessione del credito costituisca un negozio giuridico non vincolato, per legge o per volontà delle parti, alla forma scritta, che, come tale, può essere provato nell'intera sua consistenza con tutti i mezzi offerti dalla legge, devono ritenersi salvi i limiti di cui agli artt. 2721 e ss. c.c., discutendosi in tale ambito della prova di un contratto invocato in giudizio quale fonte di diritti e obblighi tra le parti contraenti, ancorché si tratti di negozio non stipulato tra le parti in causa Trattandosi nella specie della prova di un contratto che si afferma di poter trarre dal fatto noto costituito dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ovvero da documentazione contenente l'asserita dichiarazione unilaterale del cedente di attestazione dell'avvenuta cessione dei crediti, vengono in rilievo, in modo particolare, i limiti alla prova per presunzioni posti dall'art. 2729, co. 2, c.c. tramite il richiamo all'art. 2721 c.c.
Limiti oltre i quali, al netto delle eccezioni previste dall'art. 2724 c.c., l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni (e per presunzioni semplici, ovvero ancora la c.d. prova atipica) soltanto in ragione di specifiche circostanze correlate alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, tendenzialmente legate alla possibile
Pag. 7 a 9 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile giustificazione della conclusione orale del contratto;
circostanze che, apparendo già in termini generali difficilmente configurabili nell'ambito della questione in esame, nella fattispecie non sono state oggetto di allegazione e dimostrazione da parte del soggetto asserito cessionario.
La qualità delle parti e la natura del contratto, infatti, al cospetto di un istituto bancario sottoposto a disposizioni e istruzioni di vigilanza e di operazioni economiche di rilevante valore economico, inducono a ritenere non spiegabile o giustificabile la mancata precostituzione di un documento scritto. Del resto, la ratio dell'art. 2721 c.c. risiede proprio nella necessità di escludere la prova testimoniale in ragione dell'entità degli interessi in gioco.
La deroga, inoltre, è consentita dalla valutazione di “ogni altra circostanza” idonea a giustificare la mancata redazione del contratto per iscritto;
ciò che, per le medesime ragioni espresse in ordine alla qualità delle parti e alla natura del contratto, deve ritenersi difficilmente configurabile.
Nel caso di specie, di contro, non si ravvisano e non sono state dedotte circostanze specifiche inquadrabili nelle dette eccezioni o che possano giustificare il superamento dei menzionati limiti probatori (nulla si dice in ordine alle ragioni della mancata produzione del contratto di cessione), mentre viceversa dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta sopra citato, così come nella documentazione riferibile – stando alla prospettazione difensiva della parte opposta, specificamente contestata dalla parte opponente – alla cedente Controparte_5
risulta l'esplicito riferimento a contratto scritto di cessione di crediti da parte di
[...] [...]
contratto che, tuttavia, non è stati prodotto in giudizio. Controparte_5
4.6) In ogni caso, pur prescindendo dalle superiori considerazioni, va evidenziato che la predetta dichiarazione unilaterale (denominata da parte opposta quale “dichiarazione di avvenuta cessione”) appare comunque insufficiente sul piano probatorio, giacché resa da terzo, per iscritto, in difetto delle condizioni stabilite dall'art. 257-bis c.p.c.; né può configurarsi come confessione, in quanto resa da terzo (art. 229 c.p.c.: «La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente …») e non contenente dichiarazioni di scienza relative a fatti sfavorevoli a una parte e, contestualmente, favorevoli alla controparte.
Detta dichiarazione non può nemmeno essere inquadrata come negozio unilaterale di accertamento idoneo a vincolare la società cedente, trattandosi di dichiarazioni rese da soggetto - come già osservato - sprovvisto di procura idonea a rappresentare detta società.
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4.7) Conseguentemente, attesa la valenza probatoria della documentazione effettivamente versata in atti, la prospettazione della parte opposta appare sprovvista di supporto probatorio sotto il profilo della titolarità del credito, non essendo state prodotte prove idonee a dimostrare che il credito correlabile ai rapporti bancari oggetto della presente causa sia stato effettivamente ricompreso nelle richiamate operazione di cartolarizzazione e, dunque, ceduto effettivamente a Controparte_1
L'opposizione, dunque, deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5) Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente ridotti sulla scorta della contenuta estensione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 707/22;
2) condanna l'opposta a rifondere gli opponenti delle spese di lite che liquida in complessivi €
11.500,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Marsala, 19 agosto 2025.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
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