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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 757/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. GE0055907 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 465/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti: Appellante - l'appellante , in via principale chiede : - in riforma integrale dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello, di dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare il rifiuto alla revisione del classamento catastale di cui all'avviso d'accertamento prot. n° GE0055907 dell'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Genova - Territorio;
- conseguentemente confermare la revisione dell'attribuzione dei dati di classamento dell'immobile censito al
Indirizzo_1; - con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Richiede ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546/92 che la discussione nella trattazione di cui al presente ricorso avvenga in sede di pubblica udienza, a data da stabilirsi, nei locali della
Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado Liguria o con collegamento da remoto.
Con memoria datata 25/08/25 insiste nelle già assunte conclusioni, con vittoria di spese ed onorari.
Appellato - L'appellato chiede per i motivi esposti di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio di primo e secondo grado.
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12/04/2022 la ricorrente Ricorrente_1- proprietaria dell'unità immobiliare ubicata in Luogo_1, Indirizzo_1 - presentava variazione :
-DOCFA del 26/01/2022 avente causale “divisione-diversa distribuzione degli spazi interni”,per modifiche distributive interne e stralcio della cantina, contestuale assegnazione di categoria catastale A/2 classe 4 e consistenza vani 10,5 , in quanto, a parere della ricorrente , l'alloggio non presentava i requisiti previsti dalla disciplina vigente per poter essere classificato in categoria A/1 ed anche in considerazione dei declassamenti in A / 2 già operati nel caseggiato di appartenenza;
-DOCFA del 13/04/2022 finalizzata al solo aggiornamento grafico, in conseguenza delle avvenute modifiche sopravvenute nell'immobile , con causale “ampliamento del balcone ed esatta rappresentazione grafica di una finestra” senza modifica della categoria catastale.
La ricorrente proponeva la categoria A/2, classe 4, ed una consistenza di vani 10,5. 'Amministrazione, con accertamento n. 2023GE0055907(notificato in data 21/06/2023) , provvedeva alla rettifica del classamento proposto in categoria A/1 classe 4 vani 11,5, RC EURO 4.573,23 , confermando di fatto la categoria posseduta dall'immobile in precedenza e fino dalla sua costituzione.
Avverso tale rettifica, la proprietaria proponeva istanza di mediazione/reclamo. L'Ufficio opponeva diniego motivato a seguito del quale la controparte radicava il giudizio in Corte di Giustizia Tributaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00.
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza di 1° Grado per : 1) Violazione dell'art. 1, comma 3, del DM 701/1994; 2) Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000; 3)
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del R.D. n. 652/1939 e dell'art. 1 del DM 701/1994; 4)
Nel merito. Assenza delle caratteistiche di pregio e di signorilità sintomatiche della categoria A/1; 5)
Illegittimità del capo relativo alle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti e le ragioni esposte , ritiene di respingere l'appello per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate.
La variazione DOCFA, in assenza di modifiche sostanziali /edilizie reali che impattano sulla categoria e classe , di per sè non è idonea a modificare il classamento (categoria o classe ) o rendita catastale di un immobile se non vi è una sottostante variazione edilizia o un'effettiva modifica della destinazione d'uso. Una semplice diversa distribuzione degli spazi interni con stralcio cantina o un aggiornamento grafico dell'immobile (ampliamento balcone e rappresentazione finestra) , non vanno ad incidere sull'originario classamento o sulla rendita già attribuita.
La ricorrente proponeva la categoria A/2, classe 4, ed una consistenza di vani 10,5. L'Amministrazione, verificato che non vi era una sostanziale mutazione dell'immobile, provvedeva alla rettifica del classamento proposto in categoria A/1 classe 4 vani 11,5 - RC euro 4.573,23 , confermando di fatto le caratteristiche estrinseche / intriseche dell'immobile , la categoria e la classe già posseduta in precedenza e fino dalla sua costituzione : trattandosi di immobile sito in zona signorile (mq 248 in quartiere Nominativo_1 a pochi passi da Indirizzo_2 e dal mare ) dotato di ampio spazio privato ( adibito a parcheggio ed aree verdi ). La presenza, nel caseggiato , di immobili classificati A/2 non inplica necessariamente che anche l'immobile in questione sia da ritenere tale.
La Corte , nella fattispecie, in cosiderazione della persistente giiurisprudenza di orientamento contrastante , ritiene di compensare le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello - spese di questo grado di giudizio compensate-
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 757/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. GE0055907 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 465/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti: Appellante - l'appellante , in via principale chiede : - in riforma integrale dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello, di dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare il rifiuto alla revisione del classamento catastale di cui all'avviso d'accertamento prot. n° GE0055907 dell'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Genova - Territorio;
- conseguentemente confermare la revisione dell'attribuzione dei dati di classamento dell'immobile censito al
Indirizzo_1; - con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Richiede ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546/92 che la discussione nella trattazione di cui al presente ricorso avvenga in sede di pubblica udienza, a data da stabilirsi, nei locali della
Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado Liguria o con collegamento da remoto.
Con memoria datata 25/08/25 insiste nelle già assunte conclusioni, con vittoria di spese ed onorari.
Appellato - L'appellato chiede per i motivi esposti di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio di primo e secondo grado.
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12/04/2022 la ricorrente Ricorrente_1- proprietaria dell'unità immobiliare ubicata in Luogo_1, Indirizzo_1 - presentava variazione :
-DOCFA del 26/01/2022 avente causale “divisione-diversa distribuzione degli spazi interni”,per modifiche distributive interne e stralcio della cantina, contestuale assegnazione di categoria catastale A/2 classe 4 e consistenza vani 10,5 , in quanto, a parere della ricorrente , l'alloggio non presentava i requisiti previsti dalla disciplina vigente per poter essere classificato in categoria A/1 ed anche in considerazione dei declassamenti in A / 2 già operati nel caseggiato di appartenenza;
-DOCFA del 13/04/2022 finalizzata al solo aggiornamento grafico, in conseguenza delle avvenute modifiche sopravvenute nell'immobile , con causale “ampliamento del balcone ed esatta rappresentazione grafica di una finestra” senza modifica della categoria catastale.
La ricorrente proponeva la categoria A/2, classe 4, ed una consistenza di vani 10,5. 'Amministrazione, con accertamento n. 2023GE0055907(notificato in data 21/06/2023) , provvedeva alla rettifica del classamento proposto in categoria A/1 classe 4 vani 11,5, RC EURO 4.573,23 , confermando di fatto la categoria posseduta dall'immobile in precedenza e fino dalla sua costituzione.
Avverso tale rettifica, la proprietaria proponeva istanza di mediazione/reclamo. L'Ufficio opponeva diniego motivato a seguito del quale la controparte radicava il giudizio in Corte di Giustizia Tributaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00.
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza di 1° Grado per : 1) Violazione dell'art. 1, comma 3, del DM 701/1994; 2) Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000; 3)
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del R.D. n. 652/1939 e dell'art. 1 del DM 701/1994; 4)
Nel merito. Assenza delle caratteistiche di pregio e di signorilità sintomatiche della categoria A/1; 5)
Illegittimità del capo relativo alle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti e le ragioni esposte , ritiene di respingere l'appello per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate.
La variazione DOCFA, in assenza di modifiche sostanziali /edilizie reali che impattano sulla categoria e classe , di per sè non è idonea a modificare il classamento (categoria o classe ) o rendita catastale di un immobile se non vi è una sottostante variazione edilizia o un'effettiva modifica della destinazione d'uso. Una semplice diversa distribuzione degli spazi interni con stralcio cantina o un aggiornamento grafico dell'immobile (ampliamento balcone e rappresentazione finestra) , non vanno ad incidere sull'originario classamento o sulla rendita già attribuita.
La ricorrente proponeva la categoria A/2, classe 4, ed una consistenza di vani 10,5. L'Amministrazione, verificato che non vi era una sostanziale mutazione dell'immobile, provvedeva alla rettifica del classamento proposto in categoria A/1 classe 4 vani 11,5 - RC euro 4.573,23 , confermando di fatto le caratteristiche estrinseche / intriseche dell'immobile , la categoria e la classe già posseduta in precedenza e fino dalla sua costituzione : trattandosi di immobile sito in zona signorile (mq 248 in quartiere Nominativo_1 a pochi passi da Indirizzo_2 e dal mare ) dotato di ampio spazio privato ( adibito a parcheggio ed aree verdi ). La presenza, nel caseggiato , di immobili classificati A/2 non inplica necessariamente che anche l'immobile in questione sia da ritenere tale.
La Corte , nella fattispecie, in cosiderazione della persistente giiurisprudenza di orientamento contrastante , ritiene di compensare le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello - spese di questo grado di giudizio compensate-