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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/08/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8330/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
8330/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. D'AMICO TOMMASO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. QUAGLIARELLA GIACOMO, Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2018, emesso dal Tribunale di
Trani- Sez. Lavoro e notificato il 19.10.2018, con il quale le era ingiunto solo il pagamento di € 300,00 a titolo di spese legali e oneri di legge, considerando che il ricorso aveva ad oggetto l'obbligo di consegna delle buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018. L'opposizione si fondava sulla carenza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la parte resistente contestando la particolare tenuità dell'eccezione avversa, a fronte della tutela del lavoratore dipendente e del conseguente obbligo del datore di lavoro di consegnare le buste paga come previsto dalla L. n. 4/1953.
1 Rilevata l'impossibilità di una composizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2. Occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e permette all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti
2 dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Nel caso di specie il lavoratore dipendente non solo ha ottenuto le buste paga, ma, sulla base di tale documentazione, ha anche ottenuto le relative retribuzioni, a seguito di altro giudizio definito dinanzi a codesto Tribunale (D.I.
304/2022- R.G. 4721/2022).
Alla stregua delle predette osservazioni, l'avvenuta consegna di tutta la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto, come risultante dagli atti, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Si dà atto, dunque, che non vi è più motivo di una pronuncia giudiziale sulla domanda, essendo venuta meno la materia del contendere.
3. Residuano, dunque, le sole spese alla luce della c.d. soccombenza virtuale.
In caso di cessazione della materia del contendere deve trovare, infatti, applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
A tal proposito occorre constatare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
In primo luogo il decreto ingiuntivo opposto risulta consistere in una mera condanna alle spese senza alcun ordine di pagamento o di consegna.
L'art. 633 c.p.c. prevede che “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna”.
In assenza di ingiunzione il decreto ingiuntivo non risulta neanche esistente.
Si consideri, comunque, che ove si voglia leggere il decreto unitamente al ricorso monitorio intendendo, dunque, il decreto come ordine di consegna delle buste paga indicate nel ricorso, anche in tal caso il decreto deve considerarsi illegittimo ed inefficace.
Oggetto del decreto ingiuntivo deve, infatti, essere esclusivamente un obbligo di dare e non anche di fare. Si consideri che “la pretesa monitoria deve avere
3 ad oggetto la consegna di una cosa determinata già materialmente esistente e non può imporre all'ingiunto un obbligo di facere” (cfr. Corte Appello Torino sent. 190/2022).
Nel caso di specie oggetto del decreto è la consegna di buste paga, ma non risulta dagli atti che tali buste paga esistessero materialmente prima del deposito del ricorso.
Sebbene vi sia un obbligo per il datore di lavoro di predisporre e consegnare al lavoratore le buste paga, in concreto non vi è prova della preesistenza delle buste paga.
Sotto tale profilo il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto illegittimo.
Si consideri, però, che per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. n. 22281/2013, Cass. n. 20613/2011; n. 9021/2005) l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
Sotto tale profilo, dunque, la pretesa del lavoratore di ottenere le buste paga
è, invece, fondata.
Ed invero ai sensi della l. 4 del 1953 "Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga” il lavoratore deve ricevere la busta paga, contenente tutte le indicazioni utili anche per la determinazione degli emolumenti (v. art. 1), per poter comprendere cosa è stato preso in considerazione .
All'art. 3 è previsto che "Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione", obbligo che, laddove non venga ottemperato, viene espressamente sanzionato
4 dal successivo art. 5 "Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro.”
La domanda sostanziale oggetto del presente giudizio è, dunque, fondata.
Le spese possono, dunque, compensarsi integralmente alla luce della soccombenza reciproca, dato l'accoglimento dell'opposizione in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione atteso il diritto del lavoratore ad ottenere le buste paga richieste,
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 433/2018 emesso dal Tribunale di Trani -
Sezione Lavoro il 19/10/2018;
b) dichiara cessata la materia del contendere;
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 09/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
5
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
8330/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. D'AMICO TOMMASO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. QUAGLIARELLA GIACOMO, Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2018, emesso dal Tribunale di
Trani- Sez. Lavoro e notificato il 19.10.2018, con il quale le era ingiunto solo il pagamento di € 300,00 a titolo di spese legali e oneri di legge, considerando che il ricorso aveva ad oggetto l'obbligo di consegna delle buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018. L'opposizione si fondava sulla carenza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la parte resistente contestando la particolare tenuità dell'eccezione avversa, a fronte della tutela del lavoratore dipendente e del conseguente obbligo del datore di lavoro di consegnare le buste paga come previsto dalla L. n. 4/1953.
1 Rilevata l'impossibilità di una composizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2. Occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e permette all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti
2 dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Nel caso di specie il lavoratore dipendente non solo ha ottenuto le buste paga, ma, sulla base di tale documentazione, ha anche ottenuto le relative retribuzioni, a seguito di altro giudizio definito dinanzi a codesto Tribunale (D.I.
304/2022- R.G. 4721/2022).
Alla stregua delle predette osservazioni, l'avvenuta consegna di tutta la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto, come risultante dagli atti, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Si dà atto, dunque, che non vi è più motivo di una pronuncia giudiziale sulla domanda, essendo venuta meno la materia del contendere.
3. Residuano, dunque, le sole spese alla luce della c.d. soccombenza virtuale.
In caso di cessazione della materia del contendere deve trovare, infatti, applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
A tal proposito occorre constatare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
In primo luogo il decreto ingiuntivo opposto risulta consistere in una mera condanna alle spese senza alcun ordine di pagamento o di consegna.
L'art. 633 c.p.c. prevede che “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna”.
In assenza di ingiunzione il decreto ingiuntivo non risulta neanche esistente.
Si consideri, comunque, che ove si voglia leggere il decreto unitamente al ricorso monitorio intendendo, dunque, il decreto come ordine di consegna delle buste paga indicate nel ricorso, anche in tal caso il decreto deve considerarsi illegittimo ed inefficace.
Oggetto del decreto ingiuntivo deve, infatti, essere esclusivamente un obbligo di dare e non anche di fare. Si consideri che “la pretesa monitoria deve avere
3 ad oggetto la consegna di una cosa determinata già materialmente esistente e non può imporre all'ingiunto un obbligo di facere” (cfr. Corte Appello Torino sent. 190/2022).
Nel caso di specie oggetto del decreto è la consegna di buste paga, ma non risulta dagli atti che tali buste paga esistessero materialmente prima del deposito del ricorso.
Sebbene vi sia un obbligo per il datore di lavoro di predisporre e consegnare al lavoratore le buste paga, in concreto non vi è prova della preesistenza delle buste paga.
Sotto tale profilo il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto illegittimo.
Si consideri, però, che per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. n. 22281/2013, Cass. n. 20613/2011; n. 9021/2005) l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
Sotto tale profilo, dunque, la pretesa del lavoratore di ottenere le buste paga
è, invece, fondata.
Ed invero ai sensi della l. 4 del 1953 "Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga” il lavoratore deve ricevere la busta paga, contenente tutte le indicazioni utili anche per la determinazione degli emolumenti (v. art. 1), per poter comprendere cosa è stato preso in considerazione .
All'art. 3 è previsto che "Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione", obbligo che, laddove non venga ottemperato, viene espressamente sanzionato
4 dal successivo art. 5 "Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro.”
La domanda sostanziale oggetto del presente giudizio è, dunque, fondata.
Le spese possono, dunque, compensarsi integralmente alla luce della soccombenza reciproca, dato l'accoglimento dell'opposizione in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione atteso il diritto del lavoratore ad ottenere le buste paga richieste,
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 433/2018 emesso dal Tribunale di Trani -
Sezione Lavoro il 19/10/2018;
b) dichiara cessata la materia del contendere;
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 09/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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