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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8394/2024 -8394-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8394/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINA EMANUELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MELTON 35 FIRENZEpresso il difensore avv. SPINA EMANUELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI Controparte_1 C.F._2 ZEILA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99 00193 ROMApresso il difensore avv. NOVELLI ZEILA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti difensivi pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE intimava a sfratto per finita locazione con atto del 15.7.24 in cui Parte_1 Controparte_1 veniva esposto: che la è proprietaria di immobile sito in Firenze, Via Sestese n. 16, locato per uso Pt_1 abitativo alla con contratto dell'11.7.14, con decorrenza dall'11.7.14 e durata fino al CP_1
14.7.17 e clausola di rinnovo automatico biennale in mancanza di disdetta con preavviso di almeno sei mesi;
che con lettera del 28.1.19 la comunicava il diniego di rinnovo della locazione;
che tramite Pt_1 il proprio legale la in data 13.3.19 eccepiva la tardività del diniego rispetto alla scadenza CP_1 del 14.7.19; che con lettera del 18.4.19 il legale della faceva rilevare che il diniego di rinnovo Pt_1 doveva ritenersi valido per la scadenza del 14.7.21.
La intimava quindi sfratto per la scadenza del 14.7.21. Pt_1
La si opponeva alla convalida con comparsa in cui veniva esposto: che la lettera del 18.4.19 CP_1 che faceva riferimento alla nuova scadenza del 14.7.21 non era stata inviata alla bensì ai CP_1 suoi legali, presso i quali non aveva eletto domicilio;
che la non aveva quindi ricevuto CP_1 disdetta per la scadenza del 14.7.21; che la aveva prestato acquiescenza al rinnovo del contratto Pt_1 al 14.7.25 poiché non aveva azionato per tre anni la disdetta ed aveva accettato il pagamento del canone.
Il Giudice in data 4.11.24 pronunciava ordinanza ai sensi dell'art. 665 c.p.c. con cui disponeva il rilascio dell'immobile da parte della per la data del 31.1.25 e disponeva altresì il CP_1 mutamento di rito.
Prima dell'udienza di discussione la parte convenuta presentava dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio: rinuncia che non veniva accettata dalla parte attrice.
All'udienza del 18.2.25 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente deve essere osservato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio da parte della convenuta è risultata inefficace riguardo all'estinzione del giudizio poiché non è stata accettata dalla parte attrice( art. 306 c.p.c.) , stante l'evidente interesse della stessa a conseguire pronuncia che definisca nel merito la causa.
Il contratto in questione, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2 comma 3 L. n. 431/98 ,dopo la prima scadenza del 14.7.17 prevedeva il rinnovo biennale in mancanza di disdetta trasmessa sei mesi prima della scadenza.
Avuto riguardo alla scadenza del 14.7.19 la disdetta comunicata con lettera del 28.1.19 è stata evidentemente tardiva;
tale disdetta rileva però per determinare la cessazione del contratto per la scadenza immediatamente successiva del 14.7.21.
Vale in effetti al riguardo il consolidato orientamento della giurisprudenza nel senso che la disdetta data da parte del locatore che sia intempestiva per la scadenza contrattuale ivi indicata produce validamente e da subito l'effetto di far cessare il contratto alla scadenza immediatamente successiva : pertanto , da un lato, non elide tale effetto la mera inerzia del locatore , successiva alla scadenza per la quale la disdetta era intempestiva , quand'anche accompagnata dalla mera protrazione della percezione del canone , né dall'altro per potersene valere necessita al locatore una esplicita manifestazione di volontà in tal senso(Cass. 12607/18).
Sempre in tema di locazione la giurisprudenza afferma il principio che la rinnovazione tacita del contratto di locazione , ai sensi dell'art. 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché , qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la pagina 2 di 3 scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio ,occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto(Cass. n. 13886/11).
Nel caso in oggetto la ha manifestato la volontà di porre termine al rapporto con la lettera di Pt_1 disdetta del 28.1.19 che, se è risultata intempestiva per la scadenza del 17.7.19 , ha certamente determinato la cessazione del contratto per la successiva scadenza del 17.7.21.
La non ha provato condotte della successive alla scadenza del 17.7.21 che possano CP_1 Pt_1 essere interpretate come la manifestazione di volontà della stessa di dare vita ad un nuovo rapporto contrattuale di locazione, avendo invece la evidenziato solo la mera inerzia della CP_1 Pt_1 riguardo alla riscossione del canone ed all'esercizio dell'azione di rilascio : condotte che secondo la giurisprudenza non rilevano al fine di dimostrare la rinnovazione del contratto.
In ragione delle considerazioni svolte è quindi irrilevante la questione relativa al fatto che la lettera del
18.4.19 con la quale il legale della faceva presente che la disdetta del 18.1.19 valeva per la Pt_1 scadenza del 17.7.21 fosse indirizzata non alla bensì ai suoi legali: la cessazione del CP_1 contratto alla scadenza del 17.7.21 è conseguita infatti automaticamente dalla lettera di disdetta del 28.1.19.
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione del contratto alla scadenza del 17.7.21.
Consequenziale è la condanna della al rilascio dell'immobile:per il rilascio deve essere CP_1 confermata la data del 31.1.25.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'attività svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale dichiara la cessazione alla scadenza del 14.7.21 del contratto di locazione tra Parte_1
e avente ad oggetto immobile sito in Firenze, Via Sestese n. 16; condanna Controparte_1 [...] al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data del 31.1.25; condanna la CP_1 convenuta a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in € 409,50 per spese, € 5.000,00 per compenso oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 18.2.25
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8394/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINA EMANUELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MELTON 35 FIRENZEpresso il difensore avv. SPINA EMANUELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI Controparte_1 C.F._2 ZEILA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99 00193 ROMApresso il difensore avv. NOVELLI ZEILA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti difensivi pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE intimava a sfratto per finita locazione con atto del 15.7.24 in cui Parte_1 Controparte_1 veniva esposto: che la è proprietaria di immobile sito in Firenze, Via Sestese n. 16, locato per uso Pt_1 abitativo alla con contratto dell'11.7.14, con decorrenza dall'11.7.14 e durata fino al CP_1
14.7.17 e clausola di rinnovo automatico biennale in mancanza di disdetta con preavviso di almeno sei mesi;
che con lettera del 28.1.19 la comunicava il diniego di rinnovo della locazione;
che tramite Pt_1 il proprio legale la in data 13.3.19 eccepiva la tardività del diniego rispetto alla scadenza CP_1 del 14.7.19; che con lettera del 18.4.19 il legale della faceva rilevare che il diniego di rinnovo Pt_1 doveva ritenersi valido per la scadenza del 14.7.21.
La intimava quindi sfratto per la scadenza del 14.7.21. Pt_1
La si opponeva alla convalida con comparsa in cui veniva esposto: che la lettera del 18.4.19 CP_1 che faceva riferimento alla nuova scadenza del 14.7.21 non era stata inviata alla bensì ai CP_1 suoi legali, presso i quali non aveva eletto domicilio;
che la non aveva quindi ricevuto CP_1 disdetta per la scadenza del 14.7.21; che la aveva prestato acquiescenza al rinnovo del contratto Pt_1 al 14.7.25 poiché non aveva azionato per tre anni la disdetta ed aveva accettato il pagamento del canone.
Il Giudice in data 4.11.24 pronunciava ordinanza ai sensi dell'art. 665 c.p.c. con cui disponeva il rilascio dell'immobile da parte della per la data del 31.1.25 e disponeva altresì il CP_1 mutamento di rito.
Prima dell'udienza di discussione la parte convenuta presentava dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio: rinuncia che non veniva accettata dalla parte attrice.
All'udienza del 18.2.25 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente deve essere osservato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio da parte della convenuta è risultata inefficace riguardo all'estinzione del giudizio poiché non è stata accettata dalla parte attrice( art. 306 c.p.c.) , stante l'evidente interesse della stessa a conseguire pronuncia che definisca nel merito la causa.
Il contratto in questione, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2 comma 3 L. n. 431/98 ,dopo la prima scadenza del 14.7.17 prevedeva il rinnovo biennale in mancanza di disdetta trasmessa sei mesi prima della scadenza.
Avuto riguardo alla scadenza del 14.7.19 la disdetta comunicata con lettera del 28.1.19 è stata evidentemente tardiva;
tale disdetta rileva però per determinare la cessazione del contratto per la scadenza immediatamente successiva del 14.7.21.
Vale in effetti al riguardo il consolidato orientamento della giurisprudenza nel senso che la disdetta data da parte del locatore che sia intempestiva per la scadenza contrattuale ivi indicata produce validamente e da subito l'effetto di far cessare il contratto alla scadenza immediatamente successiva : pertanto , da un lato, non elide tale effetto la mera inerzia del locatore , successiva alla scadenza per la quale la disdetta era intempestiva , quand'anche accompagnata dalla mera protrazione della percezione del canone , né dall'altro per potersene valere necessita al locatore una esplicita manifestazione di volontà in tal senso(Cass. 12607/18).
Sempre in tema di locazione la giurisprudenza afferma il principio che la rinnovazione tacita del contratto di locazione , ai sensi dell'art. 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché , qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la pagina 2 di 3 scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio ,occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto(Cass. n. 13886/11).
Nel caso in oggetto la ha manifestato la volontà di porre termine al rapporto con la lettera di Pt_1 disdetta del 28.1.19 che, se è risultata intempestiva per la scadenza del 17.7.19 , ha certamente determinato la cessazione del contratto per la successiva scadenza del 17.7.21.
La non ha provato condotte della successive alla scadenza del 17.7.21 che possano CP_1 Pt_1 essere interpretate come la manifestazione di volontà della stessa di dare vita ad un nuovo rapporto contrattuale di locazione, avendo invece la evidenziato solo la mera inerzia della CP_1 Pt_1 riguardo alla riscossione del canone ed all'esercizio dell'azione di rilascio : condotte che secondo la giurisprudenza non rilevano al fine di dimostrare la rinnovazione del contratto.
In ragione delle considerazioni svolte è quindi irrilevante la questione relativa al fatto che la lettera del
18.4.19 con la quale il legale della faceva presente che la disdetta del 18.1.19 valeva per la Pt_1 scadenza del 17.7.21 fosse indirizzata non alla bensì ai suoi legali: la cessazione del CP_1 contratto alla scadenza del 17.7.21 è conseguita infatti automaticamente dalla lettera di disdetta del 28.1.19.
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione del contratto alla scadenza del 17.7.21.
Consequenziale è la condanna della al rilascio dell'immobile:per il rilascio deve essere CP_1 confermata la data del 31.1.25.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'attività svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale dichiara la cessazione alla scadenza del 14.7.21 del contratto di locazione tra Parte_1
e avente ad oggetto immobile sito in Firenze, Via Sestese n. 16; condanna Controparte_1 [...] al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data del 31.1.25; condanna la CP_1 convenuta a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in € 409,50 per spese, € 5.000,00 per compenso oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 18.2.25
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3