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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3720/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 13 febbraio 2025 sono comparsi per l'OP gli avv.ti Sorrentino e D'Angelo e personalmente Emanuele Maggian, per l'opposta l'avv. Ciani
I procuratori dell'OP eccepiscono la tardività delle note conclusive depositate da controparte e richiamano le note depositate.
L'avv. Ciani contesta l'eccezione, contesta le note conclusive avversarie ed evidenzia che il teste Tes_1
ha confermato che i lavori sono stati terminati e consegnati il 18.12.21, che ben sapeva CP_1
sin dal 4.11.21, che la ditta Bucaj aveva subappaltato i lavori alla ditta DI Beni, che il teste Tes_2
era sempre presente in cantiere e sapeva del subappalto;
per il resto richiama le difese agli atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 17:15.
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3720/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti SORRENTINO Parte_1 P.IVA_1
ROBERTA e D'ANGELO MATTEO
OP
contro
(c.f. ), con gli avv.ti CIANI CARLA e PRETIN DEBORA CP_2 C.F._1
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 15.4.22 l'intestato Tribunale ingiungeva alla unipersonale il Parte_1
pagamento, in favore della ditta della somma di € 14.850,00, oltre ad interessi e spese CP_2
monitorie, per lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ricorrente presso un cantiere in Sottomarina di
Chioggia in forza di contratto di subappalto.
Con atto notificato il 26.5.22 proponeva tempestiva opposizione avverso il CP_1
provvedimento monitorio eccependo in via preliminare il mancato esperimento della negoziazione assistita, deducendo, a motivi, il difetto di legittimazione della ricorrente essendo i lavori stati eseguiti pagina 2 di 5 da ditta terza, la violazione da parte della ricorrente del divieto di subappalto espressamente sancito con conseguente risoluzione del contratto, e proponendo in via riconvenzionale domanda risarcitoria per la complessiva somma di € 17.504,64 per le spese sostenute per ripulire il cantiere, rifare porzioni di facciate sui poggioli, sistemare i lavori non correttamente eseguiti dalla pretesa creditrice.
L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della svolta riconvenzionale con conferma del provvedimento monitorio.
Concessa l'esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio, la causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata discussa all'udienza del 13.2.25 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
L'opposizione è infondata, così come la svolta riconvenzionale.
Si assume, con il primo motivo, che la subappaltatrice difetterebbe di legittimazione in ordine alla pretesa creditoria non avendo la stessa eseguito le opere dedotte in contratto, realizzate invece dalla ulteriore subappaltatrice DI Beni.
L'argomento non ha pregio.
La ditta ha eseguito le opere avvalendosi della propria subappaltatrice la quale, come CP_2
documentato dall'opposta e non contestato dall'OP, è stata saldata per le opere commissionate.
L'opposta, dunque, al di là della legittimità del subappalto su cui infra, risulta creditrice nei confronti della propria committente per l'esborso sostenuto in relazione alle opere commissionate, profilandosi in difetto un indebito arricchimento dell'OP.
Quanto alla violazione del divieto di subappalto, oggetto del secondo motivo di opposizione, valga quanto segue.
Quand'anche ritenuto che la convenuta non abbia adeguatamente dimostrato che la propria committente fosse a conoscenza del subappalto, avendo il teste dell'opposta riferito che a Tes_3
era noto il subappalto mentre il teste dell'OP , al contrario, che CP_1 Testimone_4
non era a conoscenza del fatto che nel cantiere lavorassero maestranze di altre ditte, CP_1
l'affermata violazione dell'obbligo contrattuale con la conseguente richiesta pronuncia risolutoria sono state dedotte dall'OP al solo fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento per i lavori eseguiti.
Risultato, quest'ultimo, che, per converso, in alcun modo potrebbe discendere dalla risoluzione del contratto giacché, come precisato dalla giurisprudenza, l'appalto non si sottrae alla regola generale pagina 3 di 5 sancita dall'art. 1458 c.c. “della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza
che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum” (così Cass. n. 22065/22 e, in senso conforme, Cass. n. 15705/13).
In ordine alla riconvenzionale dell'OP viene allegato, sul punto, che , dopo la CP_1
consegna delle opere, avrebbe dovuto sostenere spese per la pulizia del cantiere e per il parziale rifacimento delle opere non correttamente eseguite dalla propria subappaltatrice.
La documentazione prodotta dall'OP, si osserva innanzitutto, è inidonea a provare la sussistenza dei difetti lamentati nelle opere eseguite e la riconducibilità causale degli stessi alla subappaltatrice.
In ogni caso, anche valorizzando le dichiarazioni del teste secondo cui Testimone_4 CP_1
dopo la consegna sarebbe dovuta intervenire con i lavori riepilogati nell'all. 3) prodotto dall'OP,
incontestata la consegna delle opere il 18.12.21 non consta agli atti che l'OP, come ritualmente eccepito dall'opposta, abbia tempestivamente contestato a quest'ultima la sussistenza dei pretesi vizi e/o mancanze nelle opere eseguite, non potendo rilevare a tali fini la comunicazione mail del 10.1.22
(all. 5 OP) nella quale si parla del tutto genericamente di “problematiche avute nel cantiere”.
L'opposizione e la svolta riconvenzionale vanno, per l'effetto, integralmente respinte con la conferma del provvedimento monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore fino ad € 26.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta l'opposizione e la riconvenzionale dell'OP con integrale conferma del provvedimento monitorio che dichiara definitivamente esecutivo
- condanna l'OP alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in
€ 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come per legge pagina 4 di 5 Venezia, 13/02/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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