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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 19.6.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 15611/2024 RG Previdenza vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), nella Parte_2 C.F._2 qualità di genitori del minore (nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
), residenti in [...], elett.te dom.ti in Napoli C.F._1 alla via San Tommaso d'Aquino n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino, che li rapp.ta e difende giusta mandato in atti (comunicazioni alla pec:
Email_1
- ricorrenti -
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dal funzionario
Giuseppina Imperatrice, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi
55 (comunicazioni alla pec: t;
) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.7.2024 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo decorrente dal 01/10/2021 fino a giugno 2024 in relazione al beneficio dell'indennità di frequenza riconosciuto in favore del figlio minore, con decorrenza dal 4.5.2021, a seguito del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 13807/2021 R.G. Deduceva che il decreto di omologa, emesso in data 7.2.2024, veniva notificato all' CP_2 in data 19.2.2024 e che, nonostante la contestuale trasmissione anche del modello AP70, l' , nonostante il decorso del termine di 120 giorni, ometteva di provvedere alla CP_2 liquidazione della prestazione e al pagamento dei ratei maturati medio tempore.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“richiedere all' ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del modello T/08 con sede CP_2 legale in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 ovvero in persona del legale CP_2 rappresentante p.t. dom.to per la carica in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 nella persona del legale rappresentante pro tempore e di pagare, senza dilazione, alla ricorrente l'importo della prestazione mensile e i ratei arretrati pari ad Euro 9.491,43 per le voci meglio specificate in premessa, oltre agli interessi legali calcolati dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo Con condanna della medesima Società al pagamento delle spese della presente procedura”. Con memoria depositata in data 15.11.2024, l' si costituiva deducendo che CP_2
- la liquidazione dei ratei arretrati dal 04 maggio 2021 fino al 31 marzo 2024 (come da allegato prospetto Mod. T08) è avvenuta il 02/04/2024, con contestuale comunicazione di liquidazione della prestazione n. 07843032 cat. Invciv;
- che ad aprile 2024 è stata messa in pagamento anche la rata della prestazione corrente, con accredito presso il Libretto postale indicato dalla parte ricorrente nel Mod. AP70 del 19.2.2024 (come da allegato estratto dal database pagamento pensioni dell'Istituto);
- che, in totale, in data 22/04/2024 parte ricorrente ha percepito la somma di euro 9.720,74
a titolo di arretrati e interessi sui ratei maturati dal 4.5.2021 al 31.3.2024, nonché la rata mensile dell'indennità di frequenza relativa al mese di aprile 2024 (come da allegato mandato di pagamento).
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
inoltre, tenuto conto che il pagamento era da considerarsi intervenuto entro i 120 giorni di legge, nonché anteriormente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, chiedeva altresì la condanna di parte ricorrente alle spese per lite temeraria. All'udienza del 19.6.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Con riferimento al merito della domanda deve evidenziarsi che è intervenuto un evento pienamente satisfattivo delle pretese attore avanzate in questo giudizio. Deve quindi ritenersi, in adesione alle difese svolte dalle parti e alla luce della documentazione depositata, che sia cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio intentato. Risulta infatti che l' ha proceduto alla liquidazione della prestazione assistenziale CP_2 invocata e al contestuale pagamento degli arretrati maturati medio tempore a decorrere dal 4.5.2021, pari a complessivi Euro 9.720,74 e che quindi è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). L'art. 445 bis recita al V comma “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. L'art. 16 Legge del 30/12/1991 n. 412 dispone “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”. Nel caso, parte ricorrente, con ricorso depositato il 3.7.2024, ha dedotto che nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del Mod. AP70 all' , l' non CP_2 CP_1 aveva ancora provveduto alla liquidazione della detta prestazione e al pagamento dei ratei arretrati. L' ha allegato, ad onta di quanto riferito da parte ricorrente, di avere già provveduto CP_2 alla liquidazione della prestazione richiesta nell'odierno procedimento (indennità di frequenza) già a far data dall'aprile 2024, ovvero entro il termine dei 120 giorni previsto dalle norme citate. Ebbene, rilevato che parte ricorrente ha depositato il presente ricorso in data 3.7.2024 allorquando percepiva già da ben 3 mesi l'indennità di frequenza, considerato altresì che i ricorrenti nulla hanno dedotto in merito al documentato pagamento anteriormente alla proposizione del ricorso, ritiene il Tribunale ricorrano i presupposti della lite temeraria, ravvisandosi nella specie un abuso del ricorso allo strumento processuale.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna parte ricorrente, in applicazione dell'art. 96 c.p.c., al pagamento dell'importo CP_ di euro 300,00 in favore dell' c) Nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
Si comunichi.
Napoli, 10.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 19.6.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 15611/2024 RG Previdenza vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), nella Parte_2 C.F._2 qualità di genitori del minore (nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
), residenti in [...], elett.te dom.ti in Napoli C.F._1 alla via San Tommaso d'Aquino n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino, che li rapp.ta e difende giusta mandato in atti (comunicazioni alla pec:
Email_1
- ricorrenti -
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dal funzionario
Giuseppina Imperatrice, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi
55 (comunicazioni alla pec: t;
) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.7.2024 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo decorrente dal 01/10/2021 fino a giugno 2024 in relazione al beneficio dell'indennità di frequenza riconosciuto in favore del figlio minore, con decorrenza dal 4.5.2021, a seguito del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 13807/2021 R.G. Deduceva che il decreto di omologa, emesso in data 7.2.2024, veniva notificato all' CP_2 in data 19.2.2024 e che, nonostante la contestuale trasmissione anche del modello AP70, l' , nonostante il decorso del termine di 120 giorni, ometteva di provvedere alla CP_2 liquidazione della prestazione e al pagamento dei ratei maturati medio tempore.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“richiedere all' ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del modello T/08 con sede CP_2 legale in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 ovvero in persona del legale CP_2 rappresentante p.t. dom.to per la carica in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 nella persona del legale rappresentante pro tempore e di pagare, senza dilazione, alla ricorrente l'importo della prestazione mensile e i ratei arretrati pari ad Euro 9.491,43 per le voci meglio specificate in premessa, oltre agli interessi legali calcolati dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo Con condanna della medesima Società al pagamento delle spese della presente procedura”. Con memoria depositata in data 15.11.2024, l' si costituiva deducendo che CP_2
- la liquidazione dei ratei arretrati dal 04 maggio 2021 fino al 31 marzo 2024 (come da allegato prospetto Mod. T08) è avvenuta il 02/04/2024, con contestuale comunicazione di liquidazione della prestazione n. 07843032 cat. Invciv;
- che ad aprile 2024 è stata messa in pagamento anche la rata della prestazione corrente, con accredito presso il Libretto postale indicato dalla parte ricorrente nel Mod. AP70 del 19.2.2024 (come da allegato estratto dal database pagamento pensioni dell'Istituto);
- che, in totale, in data 22/04/2024 parte ricorrente ha percepito la somma di euro 9.720,74
a titolo di arretrati e interessi sui ratei maturati dal 4.5.2021 al 31.3.2024, nonché la rata mensile dell'indennità di frequenza relativa al mese di aprile 2024 (come da allegato mandato di pagamento).
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
inoltre, tenuto conto che il pagamento era da considerarsi intervenuto entro i 120 giorni di legge, nonché anteriormente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, chiedeva altresì la condanna di parte ricorrente alle spese per lite temeraria. All'udienza del 19.6.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Con riferimento al merito della domanda deve evidenziarsi che è intervenuto un evento pienamente satisfattivo delle pretese attore avanzate in questo giudizio. Deve quindi ritenersi, in adesione alle difese svolte dalle parti e alla luce della documentazione depositata, che sia cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio intentato. Risulta infatti che l' ha proceduto alla liquidazione della prestazione assistenziale CP_2 invocata e al contestuale pagamento degli arretrati maturati medio tempore a decorrere dal 4.5.2021, pari a complessivi Euro 9.720,74 e che quindi è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). L'art. 445 bis recita al V comma “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. L'art. 16 Legge del 30/12/1991 n. 412 dispone “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”. Nel caso, parte ricorrente, con ricorso depositato il 3.7.2024, ha dedotto che nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del Mod. AP70 all' , l' non CP_2 CP_1 aveva ancora provveduto alla liquidazione della detta prestazione e al pagamento dei ratei arretrati. L' ha allegato, ad onta di quanto riferito da parte ricorrente, di avere già provveduto CP_2 alla liquidazione della prestazione richiesta nell'odierno procedimento (indennità di frequenza) già a far data dall'aprile 2024, ovvero entro il termine dei 120 giorni previsto dalle norme citate. Ebbene, rilevato che parte ricorrente ha depositato il presente ricorso in data 3.7.2024 allorquando percepiva già da ben 3 mesi l'indennità di frequenza, considerato altresì che i ricorrenti nulla hanno dedotto in merito al documentato pagamento anteriormente alla proposizione del ricorso, ritiene il Tribunale ricorrano i presupposti della lite temeraria, ravvisandosi nella specie un abuso del ricorso allo strumento processuale.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna parte ricorrente, in applicazione dell'art. 96 c.p.c., al pagamento dell'importo CP_ di euro 300,00 in favore dell' c) Nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
Si comunichi.
Napoli, 10.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile