Versione
27 luglio 1988
27 luglio 1988
Art. 2. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonche', per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacita' lavorativa;
b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidita' all'entita' della minorazione e delle malattie;
c) una piu' idonea determinazione della riduzione della capacita' lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.
2. Il Ministro della sanita', entro due mesi dell'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate.
a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacita' lavorativa;
b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidita' all'entita' della minorazione e delle malattie;
c) una piu' idonea determinazione della riduzione della capacita' lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.
2. Il Ministro della sanita', entro due mesi dell'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate.
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- 1. Garanzie a tutela degli invalidi civili - 21 marzo 2007 [1395821]Garante Privacy · 21 marzo 2007 · 1.0690466
[doc. web n. 1395821] Garanzie a tutela degli invalidi civili - 21 marzo 2007 Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2007 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la disciplina rilevante in favore dei mutilati ed invalidi civili e in materia di diritto al lavoro dei disabili; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell´Ufficio, …
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Giurisprudenza • 123
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15419Provvedimento: […] Detta percentuale fu elevata al 74% dall'art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 ( art. 2 legge delega 26 luglio 1988 n. 291), il quale faceva decorrere detta nuova misura dalla data del decreto del Ministro della sanità recante l'approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità, decreto che fu poi emanato il 5 febbraio 1992 (G.U. del 26 febbraio 1992). […]Leggi di più...
- art. 9 decreto legislativo 509/1988·
- art. 13 legge 118/71·
- soglia di invalidità·
- invalidità civile·
- decorrenza stato invalidante·
- sentenza Corte Costituzionale n. 209/1995·
- assegno di invalidità·
- diritti acquisiti·
- consulenza tecnica·
- difetto di motivazione