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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2302 /2024 R.G.
All'udienza del 06/02/2025 alle ore 09.26, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente il quale conclude e discute la Parte_1 causa insistendo nei propri atti difensivi.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.17, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2302 /2024 R.G.
OGGETTO: indebito pensionistico vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 1.633,29
CP_ nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare la domanda;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, titolare della pensione VOCOM n.36026928 con decorrenza 01/09/2015, impugna il provvedimento del 19/11/2023 con il quale l' gli ha comunicato l'indebito percezione della somma CP_1
di € 1.633,29, nel periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2022, per rideterminazione dell'importo della pensione. A tal uopo lamenta innanzitutto la sinteticità della motivazione, tale da impedire l'individuazione degli estremi della pretesa restitutoria e, comunque l'intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 co. 1 e 2 legge
412/1991, ritenendo peraltro che al provvedimento liquidatorio della pensione del 2017 debba riconoscersi natura definitiva.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari e, specificati i motivi del contestato indebito, ha CP_1
rilevato la natura provvisoria del provvedimento liquidatorio della pensione del 2017, tenuto conto dello svolgimento dell'attività lavorativa, da parte del ricorrente, anche successivamente a tale data e sino al
2021, a seguito della quale il nel 2022 ha avanzato domanda di supplemento della pensione. Pt_1
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente in sede di discussione.
******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
E' noto che la L. n. 88 del 1989, art. 52, nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due,
l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della L. n. 412 del 1991, art. 13,
(norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52, e poi dichiarata sul punto parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e
38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
b) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Nel caso concreto, l'indebito pensionistico è scaturito dalla riliquidazione a seguito di domanda di supplemento presentata dal ricorrente.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che l' con provvedimento del 29 settembre 2015 ha CP_1
provveduto a liquidare il trattamento pensionistico del ricorrente specificando testualmente che “la liquidazione è stata effettuata in via provvisoria”.
Di contro, i successivi provvedimenti di riliquidazione datati rispettivamente 29.12.2015 e 26.09.2017 e, infine, 12.09.2022, non contengono alcun riferimento alla provvisorietà del provvedimento.
Concludendo, considerato che nessuno di tali provvedimenti reca l'indicazione della provvisorietà della liquidazione medesima, deve ritenersi, in difetto di specifiche allegazioni di segno contrario da parte dell' che si sia trattato di provvedimenti di liquidazione definitiva in relazione al supplemento tempo CP_1
per tempo maturato ed oggetto di riliquidazione.
La definitività dei provvedimenti di riliquidazione comporta l'applicazione dell'art. 13 l. 412/1991 invocata da parte ricorrente e, conseguentemente, l'irripetibilità dell'indebito in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2302/2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme di cui al provvedimento del 19/11/2023 con il quale l' ha CP_1
comunicato l'indebito percezione della somma di € 1.633,29, nel periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2022; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari ad € 1.000,00 per compensi CP_1
di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 06/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2302 /2024 R.G.
All'udienza del 06/02/2025 alle ore 09.26, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente il quale conclude e discute la Parte_1 causa insistendo nei propri atti difensivi.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.17, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2302 /2024 R.G.
OGGETTO: indebito pensionistico vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 1.633,29
CP_ nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare la domanda;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, titolare della pensione VOCOM n.36026928 con decorrenza 01/09/2015, impugna il provvedimento del 19/11/2023 con il quale l' gli ha comunicato l'indebito percezione della somma CP_1
di € 1.633,29, nel periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2022, per rideterminazione dell'importo della pensione. A tal uopo lamenta innanzitutto la sinteticità della motivazione, tale da impedire l'individuazione degli estremi della pretesa restitutoria e, comunque l'intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 co. 1 e 2 legge
412/1991, ritenendo peraltro che al provvedimento liquidatorio della pensione del 2017 debba riconoscersi natura definitiva.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari e, specificati i motivi del contestato indebito, ha CP_1
rilevato la natura provvisoria del provvedimento liquidatorio della pensione del 2017, tenuto conto dello svolgimento dell'attività lavorativa, da parte del ricorrente, anche successivamente a tale data e sino al
2021, a seguito della quale il nel 2022 ha avanzato domanda di supplemento della pensione. Pt_1
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente in sede di discussione.
******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
E' noto che la L. n. 88 del 1989, art. 52, nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due,
l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della L. n. 412 del 1991, art. 13,
(norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52, e poi dichiarata sul punto parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e
38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
b) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Nel caso concreto, l'indebito pensionistico è scaturito dalla riliquidazione a seguito di domanda di supplemento presentata dal ricorrente.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che l' con provvedimento del 29 settembre 2015 ha CP_1
provveduto a liquidare il trattamento pensionistico del ricorrente specificando testualmente che “la liquidazione è stata effettuata in via provvisoria”.
Di contro, i successivi provvedimenti di riliquidazione datati rispettivamente 29.12.2015 e 26.09.2017 e, infine, 12.09.2022, non contengono alcun riferimento alla provvisorietà del provvedimento.
Concludendo, considerato che nessuno di tali provvedimenti reca l'indicazione della provvisorietà della liquidazione medesima, deve ritenersi, in difetto di specifiche allegazioni di segno contrario da parte dell' che si sia trattato di provvedimenti di liquidazione definitiva in relazione al supplemento tempo CP_1
per tempo maturato ed oggetto di riliquidazione.
La definitività dei provvedimenti di riliquidazione comporta l'applicazione dell'art. 13 l. 412/1991 invocata da parte ricorrente e, conseguentemente, l'irripetibilità dell'indebito in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2302/2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme di cui al provvedimento del 19/11/2023 con il quale l' ha CP_1
comunicato l'indebito percezione della somma di € 1.633,29, nel periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2022; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari ad € 1.000,00 per compensi CP_1
di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 06/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.