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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 617/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. BONI FABIO, OGGETTO: Parte_1
elettivamente domiciliato in ROTONDA DEI MILLE, 4 24122 BERGAMO presso il Servitù
suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
rappresentati e difesi dall'avv. OSTAN STEFANIA, elettivamente
[...]
domiciliati in VIA ROMOLO GALASSI, 7 25047 DARFO BOARIO TERME
presso il suo studio
APPELLATI pagina 1 di 10 In punto: appello a sentenza n. 1327/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in data 20/06/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: annullare la sentenza
appellata, per i motivi meglio dedotti nell'atto di appello, disponendo il rigetto delle
domande formulate in primo grado dai signori Controparte_2 [...]
, e risultando inaccoglibile e/o CP_1 CP_3 CP_4
inammissibile la domanda da essi proposta ex art. 1052 c.c., in relazione alle
caratteristiche del preteso fondo dominante;
IN VIA SUBORDINATA: in riforma
della sentenza impugnata, nel caso di ritenuta ammissibilità della domanda di
costituzione servitù coattiva ex art. 1052 c.c., limitare l'aggravio del preteso fondo
servente alla superficie “a raso” esistente sul fronte-strada dell'edificio;
IN OGNI CASO: condannare gli appellati alla rifusione delle spese di giudizio, sia
del primo che del secondo grado.
Degli appellati: in via principale nel merito: respingere integralmente l'appello
proposto dal signor , siccome totalmente infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, per tutte le ragioni argomentate in atti, compresa l'inammissibilità ex art.
345 c.p.c. dei motivi di appello e della domanda subordinata in via di merito
avanzati dell'appellante, in quanto contenenti domande ed eccezioni nuove;
conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con rifusione
delle spese e del compenso professionale del giudizio.
Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eccezioni e domande nuove
eventualmente avanzate dalla controparte.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Controparte_2 Controparte_1
e convenivano in giudizio per CP_3 CP_4 Parte_1
sentire dichiarare la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio sul fondo di proprietà del convenuto.
Deducevano che:
erano proprietari del fondo sito a Schilpario (BG), censito al map. 4790, costituente porzione di un più ampio fabbricato, censito al map. 4415, di proprietà del convenuto, fratello di (de cuius degli attori); Parte_2
i due fratelli e presentavano nel 1992 in Comune il progetto Parte_2 Parte_1
per la ristrutturazione integrale del fabbricato che prevedeva anche la realizzazione di autorimesse nel seminterrato dei rispettivi corpi di fabbrica, sul presupposto che, per accedervi, i coniugi sarebbero transitati sul passaggio insistente sul Persona_1
map. 4415, unico collegamento carraio con la via pubblica;
a causa di successivi dissapori tra loro, aveva iniziato a contestare il Parte_1
passaggio, per poi procedere, nel 2012, alla sua chiusura mediante una recinzione
(doc. 6), contestata più volte anche formalmente (doc.7);
le autorimesse, non avendo altro accesso dalla strada comunale, risultavano così
intercluse e, quindi, sostanzialmente inutilizzabili per gli scopi per le quali erano state realizzate.
Si costituiva che contestava la ricostruzione dei fatti avversaria, Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda.
pagina 3 di 10 Rilevava il convenuto che:
tra le parti non era mai intervenuto alcun accordo per la costituzione di una servitù;
i due fondi erano sempre stati separati da una rete metallica e da una baracca;
dato che il fondo attoreo godeva di altri due accessi alla via pubblica, non sussistevano i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, per la quale i giardini e i cortili erano comunque esentati per legge..
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Con la sentenza gravata il tribunale in accoglimento della domanda attorea,
costituiva servitù coattiva di passaggio carraio a favore del fondo (map. 4790) di parte attrice e a carico del fondo (map. 4415 –soluzione 1) di parte convenuta, con condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese di lite e di ctu;
condannava inoltre parte attrice al pagamento a favore del convenuto di € 7.452,00, a titolo di indennità.
Rilevava il giudice che:
entrambi i fratelli avevano presentato un progetto (doc. 4 fs attori) che prevedeva la realizzazione di autorimesse, per cui sarebbe illogico non considerarne la destinazione congiuntamente impressa dagli stessi proprietari;
l'accesso sul fronte strada (via Nazionale) del fondo attoreo risulta assolutamente inadatto a qualsiasi utilizzo carraio avuto riguardo alla ristrettezza ed alla conformazione del passaggio ivi presente, come evidenziato dal Ctu (vd perizia pagg.
12-13 e 18-19), che sottolineava che la larghezza minima esistente (113cm) era ben inferiore alla minima necessaria (275cm);
delle tre possibili soluzioni prospettate dal ctu (due sul fondo del convenuto, la terza pagina 4 di 10 su fondo di proprietà di . 4417/pagg 24-27) era da ritenersi migliore la CP_5
prima che incide sul fondo di ove già insiste una strada di Parte_1
accesso all'autorimessa adiacente a quella della parte richiedente, necessitando quella sul fondo del terzo, l'esecuzione di lavori particolarmente onerosi;
non era di impedimento alla costituzione della servitù l'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 c.c. in presenza di un'interclusione carraia assoluta
(Cass. n. 17156/2019).
Avverso la sentenza proponeva appello per la sua riforma Parte_1
reiterando le domande svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati che insistevano per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 09/07/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione di legge ove il giudice accoglieva la domanda ex at 1052 c.c sul presupposto della non comoda raggiungibilità di una parte di edificio (autorimessa posta sul retro dell'immobile),
nonostante il fondo nella parte frontale sia raggiungibile con automezzi.
Con il secondo ed il terzo motivo evidenzia poi l'erronea applicazione dell'art. 1052
c.c che avendo carattere eccezionale troverebbe giustificazione, anche in base alla citata giurisprudenza dal giudice (Corte Cost. 167/1999; Cass. 8817/2018), per
“esigenze abitative” della persona, per soddisfare il bisogno primario di fruire dell'abitazione e non in relazione al vano ad uso autorimessa posto sul retro pagina 5 di 10 dell'edificio.
La possibilità di accedere all'abitazione sarebbe altra cosa rispetto al diritto di parcheggiare autovetture all'interno del fondo, ciò che rappresenta un'opportunità
del tutto secondaria ed eventuale e non può assumere ad interesse di rango superiore o prevalente rispetto al “bisogno abitativo” del convenuto di godere appieno del proprio cortile.
Con il quarto motivo censura l'errata ricostruzione dei fatti ove il giudice riteneva che lo spazio “a raso” oggi disponibile davanti alla porta di accesso alla abitazione degli appellati fosse inidoneo al parcheggio di veicoli.
Sostiene che detto spazio (di circa 250 cm di larghezza e 370 cm di lunghezza) sia già sufficientemente ampio potendosi anche ipotizzare una parziale demolizione del muretto presente, in modo da creare una piazzola che consentirebbe la sosta di ben due autoveicoli sulla stessa proprietà attorea.
Alla luce di ciò lamenta l'appellante che il giudice di primo grado non ha adeguatamente contemperato gli opposti interessi, come invece raccomanda di fare la stessa giurisprudenza della Suprema Corte (8817/2018).
***
I motivi d'appello, che per connessione possono essere trattati congiuntamente,
vanno rigettati.
L'appellante censura la sentenza ritenendo che le esigenze abitative riconosciute dalla giurisprudenza per la costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c non possano estendersi alla porzione di immobile degli appellati adibita ad autorimessa pagina 6 di 10 posta sul retro dell'edificio.
La critica non è condivisibile.
La Suprema Corte (Cass. 8817/2018; 14103/2012) ha più volte chiarito che: “L'art.
1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di
passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze
dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque
invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999,
un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non
è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una
dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé
anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata
applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata
disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di
vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il
fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di
derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù
case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con
adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c”.
Tale orientamento è stato anche recentemente reiterato con sentenza della Corte di
Cassazione n.11126/2025.
Le autorimesse poste al piano seminterrato, che rappresentano una rilevante porzione del fabbricato degli appellati, costituiscono un accessorio dell'abitazione principale che come tale rientra appieno, sulla base dei ricordati principi, nella tutela delle pagina 7 di 10 esigenze abitative e dei valori (anche di natura economica e di valorizzazione dei beni) delle persone che ne sono proprietarie.
La Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata 167/1999 evidenziava nell'ultimo capoverso che: “..dottrina e giurisprudenza hanno, per altro verso,
chiarito come la predialità non sia certo incompatibile con una nozione di utilitas
che abbia riguardo - specie per gli edifici di civile abitazione - alle condizioni di vita
dell'uomo in un determinato contesto storico e sociale, purché detta utilitas sia
inerente al bene così da potersi trasmettere ad ogni successivo proprietario del
fondo dominante”.
La costituzione ex art. 1052 cc della servitù di passo carrabile, oggetto della domanda degli appellati, per accedere alle autorimesse risulta quindi, per la conformazione dei luoghi, necessaria per consentire loro il pieno godimento di una parte rilevante dell'edificio.
Oltretutto non può non considerarsi che il progetto presentato nel 1992, in sede di ristrutturazione, da entrambi i fratelli e (doc. 4 fs appellati) Parte_1 Pt_2
prevedeva fin dall'origine la realizzazione delle autorimesse, e che quindi vi era evidentemente un accordo tra loro per la piena fruibilità delle medesime, dato che,
come evidenziato nella planimetria allegata al progetto, l'unico accesso carrabile possibile passava necessariamente sul fondo dell'appellante ( , e che ciò si Parte_1
è verificato senza problemi per diversi anni (fino al 2012-doc.8 fs appellati).
Il contemperamento poi degli interessi delle parti non è di ostacolo alla costituzione della servitù in parola, dato che lo stradello di accesso serve già per il passaggio dei veicoli di proprietà dell'appellante (le cui autorimesse sono adiacenti a quelle degli pagina 8 di 10 appellati), l'attuazione della servitù ha necessitato la mera rimozione di pochi metri di rete della recinzione divisoria (sostituita da un cancello automatico-vd foto pagg
19-20 costituzione appellati), in sentenza è stata riconosciuta una somma a titolo di indennizzo ex art. 1053 c.c.
Quanto infine allo spazio a raso davanti alla porta di accesso alla abitazione (sulla via
Nazionale) il CTU si è così espresso: “..nonostante il lotto sia contermine alla Via
pubblica, lo spazio adiacente a detta via pubblica – di larghezza minima di 217 cm –
non è tale da permettere un ordinario parcheggio di veicoli … Infatti la larghezza di
217 cm, oltretutto con ingresso “a esse” non consente ad una vettura di normali
dimensioni (una utilitaria media) di poter accedere, tenuto conto anche
dell'ingombro di apertura della portiera (considerata la necessità per ragioni di
sicurezza stradale di accedere senza effettuare preventive manovre pericolose sulla
sede stradale, quindi con ingresso non a retro). Si chiarisce inoltre che i veicoli
presenti in quello spazio durante i sopralluoghi citati anche dall'osservazione di
parte convenuta, erano un quadriciclo (quad) ed un trattorino per usi agricoli con
piccolo rimorchio dotato di 1 posto a sedere e cabina aperta (senza portiere); tali
mezzi hanno dimensioni minori e raggi di curvatura tali da non poter essere
assimilati ad ordinari autoveicoli (pagg. 18-19 ctu).
L'eventuale demolizione del muretto, suggerita dall'appellante poi, non avrebbe alcuna conseguenza sull'interclusione rispetto al passaggio carraio alle autorimesse del piano seminterrato (foto pag 5 costituzione appellati).
Il CTU a tal proposito riferiva: “L'accesso al piano autorimesse di parte attrice (ora appellata) avviene lungo il passaggio sul lato est dell'edificio, di larghezza variabile,
pagina 9 di 10 con valore minimo (in corrispondenza allo spigolo sud-est dell'edificio) pari a 113
cm. La larghezza di tale percorso consente l'accesso pedonale e con motoveicolo,
mentre non consente il passaggio di autoveicoli (CTU pagg.11- 13).
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 24.790)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1327/2023 del Tribunale di
Bergamo quarta sezione in data 20/06/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 617/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. BONI FABIO, OGGETTO: Parte_1
elettivamente domiciliato in ROTONDA DEI MILLE, 4 24122 BERGAMO presso il Servitù
suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
rappresentati e difesi dall'avv. OSTAN STEFANIA, elettivamente
[...]
domiciliati in VIA ROMOLO GALASSI, 7 25047 DARFO BOARIO TERME
presso il suo studio
APPELLATI pagina 1 di 10 In punto: appello a sentenza n. 1327/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in data 20/06/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: annullare la sentenza
appellata, per i motivi meglio dedotti nell'atto di appello, disponendo il rigetto delle
domande formulate in primo grado dai signori Controparte_2 [...]
, e risultando inaccoglibile e/o CP_1 CP_3 CP_4
inammissibile la domanda da essi proposta ex art. 1052 c.c., in relazione alle
caratteristiche del preteso fondo dominante;
IN VIA SUBORDINATA: in riforma
della sentenza impugnata, nel caso di ritenuta ammissibilità della domanda di
costituzione servitù coattiva ex art. 1052 c.c., limitare l'aggravio del preteso fondo
servente alla superficie “a raso” esistente sul fronte-strada dell'edificio;
IN OGNI CASO: condannare gli appellati alla rifusione delle spese di giudizio, sia
del primo che del secondo grado.
Degli appellati: in via principale nel merito: respingere integralmente l'appello
proposto dal signor , siccome totalmente infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, per tutte le ragioni argomentate in atti, compresa l'inammissibilità ex art.
345 c.p.c. dei motivi di appello e della domanda subordinata in via di merito
avanzati dell'appellante, in quanto contenenti domande ed eccezioni nuove;
conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con rifusione
delle spese e del compenso professionale del giudizio.
Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eccezioni e domande nuove
eventualmente avanzate dalla controparte.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Controparte_2 Controparte_1
e convenivano in giudizio per CP_3 CP_4 Parte_1
sentire dichiarare la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio sul fondo di proprietà del convenuto.
Deducevano che:
erano proprietari del fondo sito a Schilpario (BG), censito al map. 4790, costituente porzione di un più ampio fabbricato, censito al map. 4415, di proprietà del convenuto, fratello di (de cuius degli attori); Parte_2
i due fratelli e presentavano nel 1992 in Comune il progetto Parte_2 Parte_1
per la ristrutturazione integrale del fabbricato che prevedeva anche la realizzazione di autorimesse nel seminterrato dei rispettivi corpi di fabbrica, sul presupposto che, per accedervi, i coniugi sarebbero transitati sul passaggio insistente sul Persona_1
map. 4415, unico collegamento carraio con la via pubblica;
a causa di successivi dissapori tra loro, aveva iniziato a contestare il Parte_1
passaggio, per poi procedere, nel 2012, alla sua chiusura mediante una recinzione
(doc. 6), contestata più volte anche formalmente (doc.7);
le autorimesse, non avendo altro accesso dalla strada comunale, risultavano così
intercluse e, quindi, sostanzialmente inutilizzabili per gli scopi per le quali erano state realizzate.
Si costituiva che contestava la ricostruzione dei fatti avversaria, Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda.
pagina 3 di 10 Rilevava il convenuto che:
tra le parti non era mai intervenuto alcun accordo per la costituzione di una servitù;
i due fondi erano sempre stati separati da una rete metallica e da una baracca;
dato che il fondo attoreo godeva di altri due accessi alla via pubblica, non sussistevano i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, per la quale i giardini e i cortili erano comunque esentati per legge..
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Con la sentenza gravata il tribunale in accoglimento della domanda attorea,
costituiva servitù coattiva di passaggio carraio a favore del fondo (map. 4790) di parte attrice e a carico del fondo (map. 4415 –soluzione 1) di parte convenuta, con condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese di lite e di ctu;
condannava inoltre parte attrice al pagamento a favore del convenuto di € 7.452,00, a titolo di indennità.
Rilevava il giudice che:
entrambi i fratelli avevano presentato un progetto (doc. 4 fs attori) che prevedeva la realizzazione di autorimesse, per cui sarebbe illogico non considerarne la destinazione congiuntamente impressa dagli stessi proprietari;
l'accesso sul fronte strada (via Nazionale) del fondo attoreo risulta assolutamente inadatto a qualsiasi utilizzo carraio avuto riguardo alla ristrettezza ed alla conformazione del passaggio ivi presente, come evidenziato dal Ctu (vd perizia pagg.
12-13 e 18-19), che sottolineava che la larghezza minima esistente (113cm) era ben inferiore alla minima necessaria (275cm);
delle tre possibili soluzioni prospettate dal ctu (due sul fondo del convenuto, la terza pagina 4 di 10 su fondo di proprietà di . 4417/pagg 24-27) era da ritenersi migliore la CP_5
prima che incide sul fondo di ove già insiste una strada di Parte_1
accesso all'autorimessa adiacente a quella della parte richiedente, necessitando quella sul fondo del terzo, l'esecuzione di lavori particolarmente onerosi;
non era di impedimento alla costituzione della servitù l'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 c.c. in presenza di un'interclusione carraia assoluta
(Cass. n. 17156/2019).
Avverso la sentenza proponeva appello per la sua riforma Parte_1
reiterando le domande svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati che insistevano per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 09/07/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione di legge ove il giudice accoglieva la domanda ex at 1052 c.c sul presupposto della non comoda raggiungibilità di una parte di edificio (autorimessa posta sul retro dell'immobile),
nonostante il fondo nella parte frontale sia raggiungibile con automezzi.
Con il secondo ed il terzo motivo evidenzia poi l'erronea applicazione dell'art. 1052
c.c che avendo carattere eccezionale troverebbe giustificazione, anche in base alla citata giurisprudenza dal giudice (Corte Cost. 167/1999; Cass. 8817/2018), per
“esigenze abitative” della persona, per soddisfare il bisogno primario di fruire dell'abitazione e non in relazione al vano ad uso autorimessa posto sul retro pagina 5 di 10 dell'edificio.
La possibilità di accedere all'abitazione sarebbe altra cosa rispetto al diritto di parcheggiare autovetture all'interno del fondo, ciò che rappresenta un'opportunità
del tutto secondaria ed eventuale e non può assumere ad interesse di rango superiore o prevalente rispetto al “bisogno abitativo” del convenuto di godere appieno del proprio cortile.
Con il quarto motivo censura l'errata ricostruzione dei fatti ove il giudice riteneva che lo spazio “a raso” oggi disponibile davanti alla porta di accesso alla abitazione degli appellati fosse inidoneo al parcheggio di veicoli.
Sostiene che detto spazio (di circa 250 cm di larghezza e 370 cm di lunghezza) sia già sufficientemente ampio potendosi anche ipotizzare una parziale demolizione del muretto presente, in modo da creare una piazzola che consentirebbe la sosta di ben due autoveicoli sulla stessa proprietà attorea.
Alla luce di ciò lamenta l'appellante che il giudice di primo grado non ha adeguatamente contemperato gli opposti interessi, come invece raccomanda di fare la stessa giurisprudenza della Suprema Corte (8817/2018).
***
I motivi d'appello, che per connessione possono essere trattati congiuntamente,
vanno rigettati.
L'appellante censura la sentenza ritenendo che le esigenze abitative riconosciute dalla giurisprudenza per la costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c non possano estendersi alla porzione di immobile degli appellati adibita ad autorimessa pagina 6 di 10 posta sul retro dell'edificio.
La critica non è condivisibile.
La Suprema Corte (Cass. 8817/2018; 14103/2012) ha più volte chiarito che: “L'art.
1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di
passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze
dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque
invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999,
un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non
è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una
dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé
anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata
applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata
disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di
vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il
fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di
derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù
case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con
adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c”.
Tale orientamento è stato anche recentemente reiterato con sentenza della Corte di
Cassazione n.11126/2025.
Le autorimesse poste al piano seminterrato, che rappresentano una rilevante porzione del fabbricato degli appellati, costituiscono un accessorio dell'abitazione principale che come tale rientra appieno, sulla base dei ricordati principi, nella tutela delle pagina 7 di 10 esigenze abitative e dei valori (anche di natura economica e di valorizzazione dei beni) delle persone che ne sono proprietarie.
La Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata 167/1999 evidenziava nell'ultimo capoverso che: “..dottrina e giurisprudenza hanno, per altro verso,
chiarito come la predialità non sia certo incompatibile con una nozione di utilitas
che abbia riguardo - specie per gli edifici di civile abitazione - alle condizioni di vita
dell'uomo in un determinato contesto storico e sociale, purché detta utilitas sia
inerente al bene così da potersi trasmettere ad ogni successivo proprietario del
fondo dominante”.
La costituzione ex art. 1052 cc della servitù di passo carrabile, oggetto della domanda degli appellati, per accedere alle autorimesse risulta quindi, per la conformazione dei luoghi, necessaria per consentire loro il pieno godimento di una parte rilevante dell'edificio.
Oltretutto non può non considerarsi che il progetto presentato nel 1992, in sede di ristrutturazione, da entrambi i fratelli e (doc. 4 fs appellati) Parte_1 Pt_2
prevedeva fin dall'origine la realizzazione delle autorimesse, e che quindi vi era evidentemente un accordo tra loro per la piena fruibilità delle medesime, dato che,
come evidenziato nella planimetria allegata al progetto, l'unico accesso carrabile possibile passava necessariamente sul fondo dell'appellante ( , e che ciò si Parte_1
è verificato senza problemi per diversi anni (fino al 2012-doc.8 fs appellati).
Il contemperamento poi degli interessi delle parti non è di ostacolo alla costituzione della servitù in parola, dato che lo stradello di accesso serve già per il passaggio dei veicoli di proprietà dell'appellante (le cui autorimesse sono adiacenti a quelle degli pagina 8 di 10 appellati), l'attuazione della servitù ha necessitato la mera rimozione di pochi metri di rete della recinzione divisoria (sostituita da un cancello automatico-vd foto pagg
19-20 costituzione appellati), in sentenza è stata riconosciuta una somma a titolo di indennizzo ex art. 1053 c.c.
Quanto infine allo spazio a raso davanti alla porta di accesso alla abitazione (sulla via
Nazionale) il CTU si è così espresso: “..nonostante il lotto sia contermine alla Via
pubblica, lo spazio adiacente a detta via pubblica – di larghezza minima di 217 cm –
non è tale da permettere un ordinario parcheggio di veicoli … Infatti la larghezza di
217 cm, oltretutto con ingresso “a esse” non consente ad una vettura di normali
dimensioni (una utilitaria media) di poter accedere, tenuto conto anche
dell'ingombro di apertura della portiera (considerata la necessità per ragioni di
sicurezza stradale di accedere senza effettuare preventive manovre pericolose sulla
sede stradale, quindi con ingresso non a retro). Si chiarisce inoltre che i veicoli
presenti in quello spazio durante i sopralluoghi citati anche dall'osservazione di
parte convenuta, erano un quadriciclo (quad) ed un trattorino per usi agricoli con
piccolo rimorchio dotato di 1 posto a sedere e cabina aperta (senza portiere); tali
mezzi hanno dimensioni minori e raggi di curvatura tali da non poter essere
assimilati ad ordinari autoveicoli (pagg. 18-19 ctu).
L'eventuale demolizione del muretto, suggerita dall'appellante poi, non avrebbe alcuna conseguenza sull'interclusione rispetto al passaggio carraio alle autorimesse del piano seminterrato (foto pag 5 costituzione appellati).
Il CTU a tal proposito riferiva: “L'accesso al piano autorimesse di parte attrice (ora appellata) avviene lungo il passaggio sul lato est dell'edificio, di larghezza variabile,
pagina 9 di 10 con valore minimo (in corrispondenza allo spigolo sud-est dell'edificio) pari a 113
cm. La larghezza di tale percorso consente l'accesso pedonale e con motoveicolo,
mentre non consente il passaggio di autoveicoli (CTU pagg.11- 13).
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 24.790)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1327/2023 del Tribunale di
Bergamo quarta sezione in data 20/06/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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