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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3284/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace oggetto: pensione di invalidità civile, esenzione totale ticket, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 gennaio 2020 lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile anche ai fini dell'esenzione sanitaria nonché dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024 – ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 160/2020 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva un'invalidità dell'80%. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 16 giugno 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' sostituita l'udienza del 5 CP_1 CP_2
giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. n. 78/2009 (conv. con CP_1
l. n. 102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di CP_3
invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo
Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha accertato che il ricorrente è affetto da “Artropatia polidistrettuale a discreta incidenza funzionale in portatore di Protesi d'Anca.
Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale cronica. Disturbo dell'umore post-traumatico. Morbo di Basedow in trattamento.” ma sulla scorta di una motivazione che è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente.
Di contro, il perito nominato in sede di rinnovo ha diagnosticato “Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale cronica in buon compenso emodinamico e farmacologico;
Coxartrosi destra, gonartrosi bilaterale, spondilodiscoartrosi senza segni clinici e strumentali di conflitto disco-radicolare,
a moderato impegno funzionale;
Disturbo dell'umore post-traumatico.”, precisando che “In via preliminare va osservato che il Signor ha l'età di 69 anni e quindi non ha diritto alla Parte_1
pensione di inabilità, in quanto quest'ultima viene riconosciuta a coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, per cui la nostra valutazione si è basata sulle patologie presenti nel paziente all'epoca di presentazione della domanda, ovvero al 31.01.2019, data in cui il paziente stesso aveva l'età di 63 anni.” ed ancora “Secondo la tabella ministeriale indicativa della percentuale di invalidità per le malattie invalidanti per le patologie di cui sopra è possibile applicare i seguenti punti percentuali:
1) Cardiopatia ipertensiva con FA cronica 45% cod. 6442
2) Coxartrosi dx, gonartrosi, spondilodiscoartrosi 72% cod. 7202-7205 ridotto-7008
3) Disturbo dell'umore 25% cod 2205
VALUTAZIONE = 88%
Abbiamo proceduto a calcolo riduzionistico per quanto riguarda le patologie coesistenti ed a calcolo Salomonico per quanto riguarda i danni multipli a carico di uno stesso apparato, nella fattispecie a carico dell'apparato locomotore (patologie concorrenti).
Non si è preso in considerazione il Morbo di Basedow in quanto, oltre a non essere riportato nelle tabelle ministeriali, non si accompagna ad alcuna manifestazione clinico-sintomatologica e, come risulta dalla documentazione medica presente in atti, è in “ compenso ottimale.”
Cardiopatia ipertensiva con FA: dagli ecocardiogrammi allegati agli atti si evidenzia una lieve ipertrofia del ventricolo sinistro con conservata funzione sistolica globale ( FE 58% ).
Anche la funzione contrattile del ventricolo destro risulta normale ( TAPSE 18 mm ), segno questo della buona perfusione coronarica del muscolo cardiaco.
Da rilevare che dal 2016 il paziente non è stato più ricoverato in ambiente cardiologico, né è ricorso ad accessi in Pronto Soccorso per sintomatologia a genesi cardiaca o per picchi ipertensivi.
L'esame obiettivo non ha evidenziato segni di scompenso o sub-scompenso cardiaco, né il paziente ha manifestato dispnea dopo aver salito le tre rampe di scale che conducono allo studio.
La fibrillazione atriale è un'aritmia molto frequente e la maggior parte dei pazienti, sotto adeguato trattamento, ivi incluso il controllo dei fattori di rischio, può condurre una vita normale ed attiva, come nel caso specifico.
Apparato locomotore: per la valutazione abbiamo fatto riferimento oltre che all'attuale obiettività funzionale anche a quella riportata nel referto di visita ortopedica del 15.05.2019, a firma del Dott.
, specialista ortopedico, e per tale motivo, per la gonartrosi bilaterale, abbiamo Persona_1
ritenuto opportuno apportare una riduzione alla percentuale di invalidità prevista dal codice 7205 delle tabelle ministeriali, che prevede “ anchilosi di ginocchio rettilinea “, situazione questa non presente nel paziente.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'Avv. Notaro nel suo ricorso, nel Signor Parte_1
non è presente alcuna “ anchilosi del rachide lombare “, così come riportato dal cod. 7010, cui lo stesso
Avvocato fa riferimento, ma solo una lieve limitazione delle escursioni articolari , senza segni clinici di conflitto disco-radicolare. Disturbo dell'umore post-traumatico: si fa presente che l'attuale obiettività clinica non ha evidenziato alcun segno rapportabile a tale patologia ed il paziente stesso ha riferito in anamnesi di non avere più alcun disturbo e di non sottoporsi ad alcun tipo di terapia, che oltretutto non viene riportata nelle tre certificazioni allegate agli atti, di cui l'ultima risale al 9.03.2019. Ciononostante il sottoscritto ha ritenuto opportuno adeguarsi alla valutazione diagnostica già in precedenza espressa dalla
Commissione Medica dell' e dal precedente CTU Dott. . CP_1 Persona_2
Detto questo va evidenziato che il paziente in data 5.03.2021 è stato sottoposto ad intervento di impianto di protesi totale all'anca destra, per cui il cod. 7202 precedentemente indicato va sostituito dalla suddetta data con il cod. 7223 delle tabelle ministeriali che appunto prevede “ esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca” con una valutazione del 40%, per una valutazione complessiva finale pari sempre all'88%.”.
Ha aggiunto che “… Detta percentuale è rimasta invariata anche a far tempo dal 5.03.2021, epoca in cui il paziente si è sottoposto ad intervento chirurgico di impianto di protesi totale anca destra, in quanto, come già specificato nelle considerazioni medicolegali, il cod. 7202 precedentemente indicato per la coxartrosi destra ( 41% ) va sostituito con il cod. 7223, ovvero “ esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca “ ( 40% ). Analogamente, allo stato attuale, andrebbe rimodulata la diagnosi, ove al posto di coxartrosi destra andrebbe inserito “esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca”.
Al ricorrente non può riconoscersi uno status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, in quanto, allo stato attuale, le patologie riportate in diagnosi, non ne riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione.”
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_3
da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) rigetta la domanda;
3) compensa le spese del giudizio.
Messina, 6.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro